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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.224 r.g. dell'anno 2025
TRA
(cod.fisc. ), rappresentato e difeso– giusta Parte_1 C.F._1 mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. C.F._2
), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai
[...] sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec
Email_1
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, P.IVA_1
in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l C.F._3 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. Controparte_1
55, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 07/01/2025 riferiva di essere docente di Parte_1 ruolo del siccome assunto con contratto a tempo Controparte_2
pagina1 di 6 indeterminato a decorrere dall'01.09.1984, e attualmente collocata a riposo a decorrere dal 01.09.2023.
Aggiungeva che a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, quindi, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, la parte ricorrente faceva istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo quindi anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo.
Lamentava che l'Amministrazione resistente provvedeva in modo incompleto e parziale siccome non computava l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione al pari di come se la parte ricorrente non avesse affatto lavorato e, conseguentemente, annullando qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di docente supplente.
Agiva innanzi al GL per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno
2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2019/2020 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_2 rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del al Controparte_2 pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno pagina2 di 6 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA…”
Si costituiva l'amministrazione convenuta che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, chiedeva:” Voglia l'Onorevole giudice adito, “contrariis rejectis”:
• In via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio;
• In via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
• Rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c..
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va detto che la legittimazione passiva va riconosciuta unicamente in capo al convenuto, quale unico effettivo datore di lavoro. CP_2
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1633/2024 dell'11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali.
pagina3 di 6 La Corte di Cassazione, anche nelle sue decisioni precedenti, ha spesso sottolineato la necessità di distinguere tra:
• Progressioni economiche: la normativa blocca gli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per specifici periodi;
• Progressioni giuridiche: la progressione di carriera dal punto di vista giuridico, cioè il riconoscimento dell'anzianità di servizio e l'avanzamento di livello, non dovrebbe essere impedita dalle misure di contenimento economico.
Essa ha affermato che il blocco economico delle progressioni, imposto al personale della scuola e previsto anche per il 2013, non implica affatto un blocco delle progressioni di carriera dal punto di vista giuridico. Questo significa che il personale della scuola ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, anche se non sono corrisposti incrementi stipendiali per quell'anno.
Ciò, sulla base del fatto che le disposizioni che hanno imposto il blocco delle progressioni costituiscono norme eccezionali, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. codice civile), comunque legate all'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Infatti, si legge: “Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive
(…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Cassazione ha quindi distinto tra effetti economici (bloccati) e progressioni di carriera (non bloccate). Il blocco economico, secondo la Corte, non deve estendersi a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola.
Il G.L. si riporta ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione e, pertanto:
pagina4 di 6 a) accerta e dichiara il diritto di a vedersi riconosciuto e Parte_1 valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo (fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2019/2020) ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) accerta e dichiara il diritto di a ottenere una nuova Parte_1 ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2019/2020 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condanna il a effettuare una Controparte_2 nuova ricostruzione integrale della carriera di che includa anche l'anno 2013, Pt_1 con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2019/2020 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condanna il al Controparte_2 pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera inclusiva dell'anno
2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
La parte ricorrente chiede anche in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalid.
Tale domanda nella sua parte assolutamente generica e indeterminata, “qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente” non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto:
pagina5 di 6 a) accerta e dichiara il diritto di a vedersi riconosciuto e Parte_1 valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo (fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2019/2020) ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) accerta e dichiara il diritto di a ottenere una nuova Parte_1 ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2019/2020 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condanna il a effettuare una Controparte_2 nuova ricostruzione integrale della carriera di che includa anche l'anno 2013, Pt_1 con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2019/2020 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condanna il al Controparte_2 pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera inclusiva dell'anno
2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2200,00, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 15/05/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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