Articolo 7 della Legge 7 gennaio 1974, n. 5
Articolo 6
Versione
22 febbraio 1974
Art. 7.
La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 980 milioni, gravera' sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Agli oneri indicati, relativi agli anni finanziari 1973 e 1974, l'Azienda provvedera', fino alla concorrenza dei predetti importi di lire 980 milioni per ciascun anno, con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si fara' fronte con corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti ai capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1973 e 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 febbraio 1974