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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7437/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA RU, in esito all'udienza del 24 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7437/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Antonio Anselmi che la C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 luglio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 1534/2025 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che la sig.ra è affetta Parte_1 da patologie gravi e permanenti tali da determinarne una condizione di Handicap Grave e di Totale e Permanente inabilità lavorativa al 100% e impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di terzi o, in subordine, Invalido con Riduzione
Permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, con conseguente diritto a percepire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento o, in subordine,
l'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 5 agosto 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 24 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 21 luglio 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in pari data, entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 16 luglio
2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
pagina 2 di 6 La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente si è limitata ad affermare l'inadeguata valutazione diagnostica del consulente tecnico d'ufficio, “avendo espresso una valutazione che, pur modificando il precedente giudizio della Commissione medica dell'ASL di Catania quanto al grado di I.C., non rispecchia, per le anzidette patologie, la gravità della condizione effettiva in cui versa, avendo inopinatamente escluso il suo diritto all'indennità di accompagnamento ed agli altri benefici economici”, asserendo che “… con riferimento alle patologie diagnosticate dal
CTU, sono stati da questo adoperati dei criteri di valutazione che non riflettono la natura e gravità delle malattie da cui è affetto il ricorrente, avendo oltremodo minimizzato gli effetti della accertata Invalidità Permanente, che è pari almeno al 74% ed incide altresì sulla capacità di compimento degli atti quotidiani della vita da parte di quest'ultima, da ritenersi irreversibilmente compromessa proprio a motivo delle gravi condizioni cliniche in cui versa!
Come è possibile inferire dalla documentazione prodotta agli atti di causa, ila ricorrente è affetta da: “Endoprotesi anca dx;
Coxartrosi anca sx;
Deficit deambulatorio con zoppia;
Depressione maggiore in trattamento con neurolettici;
Dispnea dopo sforzi moderati con astenia ingravescente;
Insufficienza cardiaca in III classe NYHA”. Le dette patologie dimostrano senza alcun dubbio che l'odierna ricorrente necessiti, oltre che della pensione di
pagina 3 di 6 invalidità civile o dell'assegno, anche del beneficio della indennità di accompagnamento, avendo senza alcun dubbio bisogno di un'assistenza continua”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la parte ricorrente, alla presenza dei consulenti di entrambe le parti, in data 23 maggio 2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetta da “Buoni esiti di protesi anca destra in soggetto con gonartrosi bilaterale e moderata scoliosi ad “S” italica, a lieve incidenza funzionale, deflessione del tono dell'umore e disturbo dell'adattamento, cardiopatia ipertensiva”,
Al riguardo, ha osservato “Al complesso patologico a carico dell'apparato osteo- articolare è possibile attribuire globalmente la percentuale del 45%, prendendo come parametri di riferimento, esclusivamente con criterio analogico, le patologie previste ai codici 7223, 7003 e 7221 delle vigenti tabelle di Legge, riducendo proporzionalmente tali percentuali in relazione alla specifica incidenza funzionale per distretto. (…) Al disturbo dell'adattamento con deflessione del tono dell'umore è possibile attribuire la percentuale del 25%, così come previsto dal codice 2205 delle tabelle di legge vigenti. (…) Alla cardiopatia ipertensiva assimilabile alla I classe NYHA, è possibile attribuire la percentuale minima del 21%, prevista al codice 6441 delle vigenti tabelle”.
Ha concluso “Il grado complessivo di invalidità, ottenuto attraverso l'utilizzo della formula riduzionistica, è pari al 67% (sessantasette per cento). Tenuto conto dei dati emergenti dalla documentazione sanitaria esibita, dell'epoca di insorgenza delle patologie in atto obiettivate nonché della loro evoluzione, la decorrenza può farsi risalire all'epoca della domanda amministrativa, essendo già allora presente e documentato l'attuale quadro patologico in diagnosi. Il quadro patologico accertato permette altresì di giudicare il soggetto portatore di handicap in situazione di NON gravità (ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 1), sin dall'epoca della domanda amministrativa”.
Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza e la certificazione fisiatrica del 24 luglio 2025 non consente di modificare le conclusioni cui è giunto il consulente, attestando condizioni sovrapponibili a quanto già emerso in sede di operazioni peritali.
pagina 4 di 6 Per altro, dall'esame obiettivo in atti1 in atti, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico, per altro nemmeno formulato dal consulente specialista in medicina.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori
pagina 5 di 6 di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 21 luglio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 25 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
TA RU
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Al colloquio clinico libero soggetto lucido, collaborante, orientato temporo-spazialmente e verso la situazione. Non turbe mnesiche. Capacità di critica e giudizio conservate. Non deficit delle funzioni cognitive. (…) Movimenti delle anche e delle ginocchia limitati antalgicamente di oltre 1/3. La deambulazione avviene in autonomia, con riferita necessità di appoggio, a scopo antalgico. Stazione eretta e passaggi posturali eseguiti in completa autonomia”
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA RU, in esito all'udienza del 24 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7437/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Antonio Anselmi che la C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 luglio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 1534/2025 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che la sig.ra è affetta Parte_1 da patologie gravi e permanenti tali da determinarne una condizione di Handicap Grave e di Totale e Permanente inabilità lavorativa al 100% e impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di terzi o, in subordine, Invalido con Riduzione
Permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, con conseguente diritto a percepire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento o, in subordine,
l'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 5 agosto 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 24 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 21 luglio 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in pari data, entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 16 luglio
2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
pagina 2 di 6 La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente si è limitata ad affermare l'inadeguata valutazione diagnostica del consulente tecnico d'ufficio, “avendo espresso una valutazione che, pur modificando il precedente giudizio della Commissione medica dell'ASL di Catania quanto al grado di I.C., non rispecchia, per le anzidette patologie, la gravità della condizione effettiva in cui versa, avendo inopinatamente escluso il suo diritto all'indennità di accompagnamento ed agli altri benefici economici”, asserendo che “… con riferimento alle patologie diagnosticate dal
CTU, sono stati da questo adoperati dei criteri di valutazione che non riflettono la natura e gravità delle malattie da cui è affetto il ricorrente, avendo oltremodo minimizzato gli effetti della accertata Invalidità Permanente, che è pari almeno al 74% ed incide altresì sulla capacità di compimento degli atti quotidiani della vita da parte di quest'ultima, da ritenersi irreversibilmente compromessa proprio a motivo delle gravi condizioni cliniche in cui versa!
Come è possibile inferire dalla documentazione prodotta agli atti di causa, ila ricorrente è affetta da: “Endoprotesi anca dx;
Coxartrosi anca sx;
Deficit deambulatorio con zoppia;
Depressione maggiore in trattamento con neurolettici;
Dispnea dopo sforzi moderati con astenia ingravescente;
Insufficienza cardiaca in III classe NYHA”. Le dette patologie dimostrano senza alcun dubbio che l'odierna ricorrente necessiti, oltre che della pensione di
pagina 3 di 6 invalidità civile o dell'assegno, anche del beneficio della indennità di accompagnamento, avendo senza alcun dubbio bisogno di un'assistenza continua”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la parte ricorrente, alla presenza dei consulenti di entrambe le parti, in data 23 maggio 2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetta da “Buoni esiti di protesi anca destra in soggetto con gonartrosi bilaterale e moderata scoliosi ad “S” italica, a lieve incidenza funzionale, deflessione del tono dell'umore e disturbo dell'adattamento, cardiopatia ipertensiva”,
Al riguardo, ha osservato “Al complesso patologico a carico dell'apparato osteo- articolare è possibile attribuire globalmente la percentuale del 45%, prendendo come parametri di riferimento, esclusivamente con criterio analogico, le patologie previste ai codici 7223, 7003 e 7221 delle vigenti tabelle di Legge, riducendo proporzionalmente tali percentuali in relazione alla specifica incidenza funzionale per distretto. (…) Al disturbo dell'adattamento con deflessione del tono dell'umore è possibile attribuire la percentuale del 25%, così come previsto dal codice 2205 delle tabelle di legge vigenti. (…) Alla cardiopatia ipertensiva assimilabile alla I classe NYHA, è possibile attribuire la percentuale minima del 21%, prevista al codice 6441 delle vigenti tabelle”.
Ha concluso “Il grado complessivo di invalidità, ottenuto attraverso l'utilizzo della formula riduzionistica, è pari al 67% (sessantasette per cento). Tenuto conto dei dati emergenti dalla documentazione sanitaria esibita, dell'epoca di insorgenza delle patologie in atto obiettivate nonché della loro evoluzione, la decorrenza può farsi risalire all'epoca della domanda amministrativa, essendo già allora presente e documentato l'attuale quadro patologico in diagnosi. Il quadro patologico accertato permette altresì di giudicare il soggetto portatore di handicap in situazione di NON gravità (ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 1), sin dall'epoca della domanda amministrativa”.
Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza e la certificazione fisiatrica del 24 luglio 2025 non consente di modificare le conclusioni cui è giunto il consulente, attestando condizioni sovrapponibili a quanto già emerso in sede di operazioni peritali.
pagina 4 di 6 Per altro, dall'esame obiettivo in atti1 in atti, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico, per altro nemmeno formulato dal consulente specialista in medicina.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori
pagina 5 di 6 di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 21 luglio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 25 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
TA RU
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Al colloquio clinico libero soggetto lucido, collaborante, orientato temporo-spazialmente e verso la situazione. Non turbe mnesiche. Capacità di critica e giudizio conservate. Non deficit delle funzioni cognitive. (…) Movimenti delle anche e delle ginocchia limitati antalgicamente di oltre 1/3. La deambulazione avviene in autonomia, con riferita necessità di appoggio, a scopo antalgico. Stazione eretta e passaggi posturali eseguiti in completa autonomia”