Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
04 8 85 /01 r.g. nn. 20035/98+347799 ud. pubbl. 15.01.2001 oggetto: dedotta impossibilità condizione sospensiva CRON. 10466 REPUBBLICA ITALIANA Rep. 1725 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott. Vito GIUSTINIANI ' UFFICIO 12 ' Consigliere Richiesta coom: studio dott. Paolo VITTORIA " dal Sig IL SOLE 24 ORE dott. Francesco SABATINI relatore ' per diritti 6000 dott. Michele "VARRONE il dott. Alberto IL CANCELLIEHE TALEVI ' ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi : LIRE 3000 n. 20035/98 proposto CANCELLERIA da NE PE elett. dom. in Roma ' piazza ' presso lo studio dell'avv. del Paradiso n. 55 CG508626 Nicola Staffa che lo rappresenta e difende anche ' LIRE 3000 disgiuntamente all'avv. Marina Notaristefano in CANCELLERIA ' virtù di procura in calce al ricorso ricorrente CG508627 1 43
contro
RO CO ND elett. dom. in Roma via ' Sabotino n. 45 presso lo studio dell'avv. Arturo 1 ' anche MA che la rappresenta e difende disgiuntamente all'avv. PE D'Amico in virtù ' di procura a margine del controricorso controricorrente n. 347/99 proposto da elett. dom. DA RO CO rappresentata e difesa ut supra ricorrente incidentale
contro
NE PE intimato avverso la sentenza n. 598 data 20.3. 23.5.1998 della - Corte di Appello di Torino ( r.g. n.736/96 ) Udita nella pubblica udienza del 15 gennaio 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . E' comparso per il ricorrente principale ⋅ per ' l'avv. Goffredo Barbantini che ha 'delega chiesto l'accoglimento del ricorso principale . N E comparso per il resistente l'avv. Arturo ' che ha chiesto il rigetto del ricorso MA principale e l'accoglimentoin subordine ' dell'incidentale . ' in persona del sost. Sentito il P.M. procuratore generale dott. Massimo Fedeli che ha ' chiesto il rigetto del ricorso principale ' assorbito l'incidentale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con scrittura privata del 30 aprile 1987 la signora ND RO OR promise di cedere al ' che versò un primo sig. PE ED acconto di lire lo studio di '150.000.000 consulenza del lavoro del quale era titolare ' La cessione era subordinata al superamento dell'esame di abilitazione da parte del ED dopo l'espletamento della prescritta pratica , ed a tal fine era previsto che in caso di eventuale ' esito negativo della prima prova ' lo stesso sarebbe stato ammesso a sostenerne una seconda, la 'quale , se anch'essa negativa avrebbe liberato dagli impegni assunti la cedente che avrebbe trattenuto a titolo di indennizzo le somme incassate;
l'atto di cessione non sarebbe stato stipulato prima del giugno e dopo il luglio 1989 . 3 Con atto di citazione del 12 gennaio 1988 il ED - tanto premesso e premesso altresì che essendo scaduto 6 maggio 1987 il termine ultimo di iscrizione onde poter sostenere dopo i l'esame scritto era due anni di pratica ' impossibile l'avveramento della suindicata condizione -entro il termine del luglio 1989 convenne la RO dinanzi al Tribunale di Torino e chiese che il contratto fosse dichiarato nullo od inefficace о che venisse annullato con la in ogni caso della predetta alla condanna restituzione dell'acconto di lire 150.000.000 ed al risarcimento del danno Resistendo la convenuta con sentenza del 19 ' febbraio 1996 l'adito Tribunale respinse la domanda : decisione che impugnata dal J questa ED è stata confermata dalla Corte di ' Appello con la pronuncia ora gravata . La Corte ha ritenuto che non sussisteva la dedotta impossibilità del verificarsi della condizione del superamento dell'esame : alla data ' di stipula del contratto del 30 aprile 1987 preliminare ' alla quale Occorreva a tal fine riferirsi era infatti ancora astrattamente ' possibile per il ED iscriversi alla pratica 4 ed il relativo biennio sarebbe scaduto nel giugno 1989 ; il termine do 21 luglio 1989 previsto in contratto per la stipula del contratto definitivo ' non era essenziale;
il contratto preliminare non affatto che le due prove d'esameprevedeva 'oggetto di condizione dovessero svolgersi entro impediva alle parti ditale termine nulla stipulare il contratto definitivo prima del verificarsi della condizione , ed in tal caso esso essere condizionato al conseguimentodoveva dell'abilitazione professionale;
la possibilità del verificarsi della condizione rendeva irrilevante l'errore al quale l'appellante sarebbe stato indotto dalla RO Per la cassazione di tale decisione il ED ha proposto ricorso affidato a quattro motivi r cui la RO resiste con controricorso , contenente altresì un unico motivo di ricorso incidentale condizionato MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi iscritti con numeri di ruolo 1 . diversi devono essere riuniti ( art. 335 c.p.c. ) perché investono la medesima sentenza • 2 . La controricorrente ha eccepito 1'inammissibilità del ricorso principale per 5 inadeguata esposizione del fatto per difetto di ' procura speciale e per insufficiente indicazione della sentenza impugnata . L'eccezione è infondata . Il requisito della sommaria esposizione dei richiesto dall'art. 366 primofatti di causa ' deve ritenersi infatti comma n. 3 c.p.c. osservato tenuto conto oltre che delle premesse ' anche delle circostanze addotte e del ricorso F delle argomentazioni svolte a sostegno dei singoli motivi . Non può dubitarsi della specialità della procura ( art. 365 c.p.c. ) essendo stata essa rilasciata in calce al ricorso con il quale fa ' pertanto corpo con la conseguenza che non rileva la mancata specificazione in essa del presente giudizio ( vedasi al riguardo Cass. sez. un. 17.12.1998 n. 12615 ) Infine la pure mancata indicazione del numero Idella sentenza impugnata del numero di ruolo e della sezione pronunciante sono diversamente da ' quanto pretende la controricorrente giuridicamente irrilevanti giacché tali i indicazioni richieste dall'art. 366 non sono primo comma n. 2 c.p.c. e risultano dalla copia 6 ' a pena di autentica della predetta sentenza che improcedibilità doveva essere ( art. 369 secondo ' comma n. 2 c.p.c. ) ed è stata , ' depositata . Deve al riguardo precisarsi che il requisito di ammissibilità richiesto dal citato art. 366 primo comma n. 2 c.p.c. 1 norma di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi ) deve intendersi nel senso che la Corte dalla sola lettura del ricorso ed indipendentemente dall'esame della copia della sentenza , deve poter e che individuare il provvedimento impugnato ' pertanto il ricorso è inammissibile nel solo caso l'assoluta impossibilità di in cui esso importi : assoluta impossibilità che detta individuazione non sussiste nella specie , nella quale il ricorso ' pur omettendo le ulteriori specificazioni in menziona nondimeno data e giudice che ha esame emesso la sentenza nonché il contenuto di questa e le parti 3 . Con i primi tre motivi del ricorso principale strettamente connessi e pertanto ' ' il ricorrente deduce da esaminare congiuntamente - ' con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. I 1354 e 1362 e SS. C.C.la violazione degli artt. nonché vizi di motivazione su punti decisivi ed 7 errore nell'accertamento dei fatti , ed afferma che la condizione del ' apposta al contratto abilitazionesuperamento dell'es o di non poteva verificarsi entro il giugno 1989 e doveva ' giacché al pertanto ritenersi impossibile momento della conclusione del contratto i documenti necessari all'iscrizione all'albo dei praticanti non erano stati ancora acquisiti;
la possibilità solo astratta del verificarsi della condizione territoriale era affermata dalla Corte giuridicamente irrilevante dovendo essa essere ' il che nella specie era contrastato concreta ' dalla prova testimoniale dalla quale era risultato che il ED avrebbe potuto svolgere l'esame non prima del 27 luglio 1989 ed ad esso ' sarebbe poi dovuta seguire la prova orale;
era erronea anche l'affermazione secondo la quale la condizione in questione doveva essere apposta al contratto definitivo e l'interpretazione al ' riguardo adottata era contraria alle norme legali di ermeneutica . ' come i giudici del merito Osserva la Corte che hanno accertato ed è del resto incontroverso al contratto preliminare di cessione dello studio professionale , stipulato il 30 aprile 1987 venne ' 8 apposta la condizione sospensiva del superamento dell'esame di abilitazione professionale da parte pur in caso di esito del ED il quale sulla base delle negativo di una prima prova ' intese contrattuali era nondimeno abilitato a ripeterla una sola volta : nel periodo intercorrente tra la suindicata data di stipulazione del preliminare e quella del luglio non dopo la quale il contrattodel 1989 definitivo poteva essere concluso data quest'ultima indicata dal ED come termine f lo stesso doveva pertanto perché essenziale ) ' ' potesse realizzarsi iscriversi la condizione ' nell'apposito albo , svolgere il biennio di pratica e sostenere con esito favorevole l'esame La tesi , sostenuta dall'attuale ricorrente agli effetti di cui all'art. 1354 secondo comma C.C. ' della impossibilità della condizione a cagione del - luglio 1989 breve tempo concessogli ( aprile 1987 ) e dei necessari tempi tecnici è stata respinta ' dalla sentenza impugnata con una pluralità di argomentazioni invero non sempre coerenti e , ' ' con l'affermazione che tra le altre diversamente da quanto preteso dall'interessato ' il termine del 31 luglio 1989 non poteva ritenersi 9 essenziale in quanto la relativa pattuizione nulla né emergevano elementiprecisava al riguardo idonei ad affermare che il mancato rispetto di tale data facesse venir meno l'interesse delle parti all'esecuzione del contratto Come questa C.S. ha avuto modo di affermare ( da ultimo con sent. del 3.2.1998 n. 1045 ) il ' la stipulazione del contratto termine per è per sé essenziale ma 10 definitivo non ' diviene solo per volontà dei contraenti o per la natura o l'oggetto del contratto quando l'utilità economica avuta presente dalle parti possa essere perduta per effetto dell'inutile decorso di quel termine;
si è anche precisato che il carattere essenziale del termine non può desumersi dalla mera locuzione di stile entro e non oltre " ' che lo abbia accompagnato ( in tal senso da ultimo Cass. 18.6.1999 n. 6086 ) • decisione impugnata haA tale indirizzo la implicitamente intes fare adesione e la relativa ' affermazione in difetto di specifiche e complete ' censure ( da ultimo 『 Cass. n. 2607/99 ), si è conseguentemente resa definitiva pur implicitamente ribadendo il ricorrente il carattere essenziale del termine , egli svolge infatti tale 10 tesi in modo apodittico senza contrastare ' le pertinenti argomentazioni com'era suo onere della sentenza impugnata L'accertamento agli effetti di cui al citato art. 1354 secondo comma c.c. della possibilità - ' o , al contrario della impossibilità del verificarsi della condizione involge accertamenti di fatto , come tali rimessi al giudice del merito decisione è insindacabile in sede di la cui ' legittimità se sorretta da adeguata e logica motivazione Come deve riconoscersi nella specie nella ' quale l'affermata possibilità è stata fondata tra 譬 l'altro ed in parte solo implicitamente sul lugliocarattere non essenziale del termine del 1989 sulla conseguente possibilità del verificarsi della condizione anche dopo tale data e sull' ampio margine temporale a ' pertanto F disposizione del ED per superare l'esame : affermazione di per sé sola idonea a sorreggere la e che rende irrilevanti le decisione argomentazioni ulteriori ed in parte sovrabbondanti e come accennato, anche non ' e sulle quali coerenti - che 1'accompagnano 11 soltanto si appuntano le censure : pertanto inammissibili 4 . Il quarto motivo del ricorso principale denuncia ulteriori vizi di motivazione della nell'esame delle censure con le quali sentenza l'attuale ricorrente aveva lamentato l'errore ' cui era qualificato essenziale e riconoscibile ' all'atto della stato indotto dalla controparte stipula del preliminare stante l'impossibilità di ' avveramento della condizione e per essergli stata dipossibilità inoltre prospettata la reale sostenere l'esame nell'immediato biennio Il motivo è infondato : una volta infatti " ' l'impossibilità del verificarsi dellaesclusa condizione legittimamente la sentenza impugnata : ha ritenuto sostanzialmente assorbita la censura in esame la cui premessa risiedeva in una tesi già disattesa 5 Il ricorso principale deve pertanto essere respinto , con conseguente assorbimento di quello incidentale , dichiaratamente condizionato . Ricorrono giusti motivi per compensare tra le La Corte le parti le spese del presente giudizio .
p.q.m.
12 riuniti i ricorsi , rigetta il ricorso principale , dichiara assorbito quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione . Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte , il 15 gennaio 2001 . Il Consigliere est. Il Presidente حمدلMefinition Face -botic.た Dep r * 3 APR. 2001 *NCE!!IERE C1 C endola OGGI, CELINA LC Rota) (Conten... 1045 129,11 80000 450т 41,32 600 330000 8067 17643 COATE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 27.6.2011 Serie 4 al n. 33255 versate € 176,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 13