Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3196/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
(C.F. n. con sede in Roma, Viale Parte_1 P.IVA_1
Europa 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. rep. n. 55418 – raccolta n. 16104, del 04 Persona_1
maggio 2022, dall' avv. Anna Lorusso e dall' Avv. Giulia Abbate, elettivamente domiciliate presso Area Legale Territoriale Sud di Parte_1 [...]
, alla Piazza Matteotti n.
2- Napoli;
T_
- RICORRENTE -
C O N T R O
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
15.02.1977, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Gianni
Emilio Iacobelli, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in
Benevento al Corso Garibaldi n. 8,
- CONVENUTO –
All'udienza del 20.3.2025, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.08.2023, ha convenuto in giudizio T_ Parte_1
, chiedendo di “- Accertare e dichiarare la legittimità della Controparte_1
1
con nota datata 06/07/2023.
[...]
- Condannare il sig. al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze del presente giudizio in favore della ”. Parte_1
A sostegno della domanda ha dedotto:
- che , dipendente della , Controparte_1 Parte_1
applicato presso l'Ufficio Postale di Airola con funzioni di Direttore, è stato destinatario di addebiti disciplinari contestati con nota del
08.06.2023, a firma del Responsabile Macro Area Sud, Dottor R_
, prot. MARUSUD/RI/D/2023/BN/13538, del seguente tenore:
[...]
“Solo di recente, dopo complessi ed articolati accertamenti svolti dalla
Struttura Fraud Management Security Intelligence (FMSI), a seguito della segnalazione della Filiale di Benevento relativa ad una denuncia sporta dal sig. presso la Stazione dei Carabinieri di Benevento Parte_2
il 30/06/2022 in cui il cliente disconosceva una serie di prelievi, per un totale di € 22.500,00 dal proprio libretto di risparmio radicato presso l'Ufficio Postale (UP) Benevento 4, nel periodo compreso tra il
16/01/2021 ed il 16/05/2022, siamo venuti a conoscenza di quanto segue.
LA, applicato presso l' in qualità di Direttore, in data CP_2
07/01/2022 e 02/03/2022 ha eseguito (identificato dalla user id a Lei univocamente attribuita) delle operazioni con denaro Per_3
contante alla PDL 11, corrispondente a quella del back-office, priva di roller cash, in presenza del cliente sig. , e tanto in Parte_3 violazione delle norme di sicurezza che vietano l'accesso di personale estraneo all'ufficio nella retrosportelleria (Manuale Sicurezza Ufficio
Postale scheda 11.1.2 che identifica le persone autorizzate all'accesso) ed ha altresì omesso di annotare l'impropria presenza del cliente Sig.
[...]
[... sul “Registro Accessi Retrosportelleria Ufficio” di norma Parte_4 utilizzato per il personale cui è consentito l'accesso, disattendendo le norme contenute nel Manuale di Sicurezza dell'Ufficio Postale (ex scheda
11.2.2 vigente dal 08/02/2021 al 07/02/2022, oggi scheda 11.1.4 del manuale Sicurezza Postale). Nello specifico LA, in data 07/01/2022, ha proceduto al versamento di € 20.174,30 derivante dal rimborso di nr. 02 in lire per complessivi € 22.714,30; alla sottoscrizione di Buoni CP_3
Postali Fruttiferi (BPF) dematerializzati per € 20.000,00; alla restituzione di € 2.000,00 in contanti e ad un successivo versamento di € 3.504,27 per un rimborso di BPF in lire;
in data 02.03.2022 ha proceduto: al versamento di € 5.000,00 derivanti da un rimborso di BPF in lire per €
5.536,54; alla sottoscrizione di BPF dematerializzati per € 5.000,00; alla restituzione di € 536,54 in contanti. In relazione a quanto segnalato, alla richiesta di chiarimenti, da parte dell'incaricato di FMSI, sui fatti e le circostanze su richiamate, LA, in data 01/08/2022, nel riconoscere la operatività descritta innanzi e la propria responsabilità ha dichiarato quanto segue: “(…) è capitato che alcune operazioni sul libretto n.
31481834 siano state da me processate alla PDL11, che corrisponde a quella del back-office, soltanto perché il cliente pretendeva di veder tutelata sua privacy, temendo gli occhi indiscreti di qualcuno”. LA, identificato dalla user id a Lei univocamente attribuita, nel Per_3
periodo di tempo compreso tra il 27/08/2020 ed il 01/07/2022, ha eseguito nr. 49 accessi/inquiry, mediante la procedura 3270, per visualizzare la posizione anagrafica e/o le movimentazioni dei rapporti senza la presenza fisica dell'apparente richiedente, e ciò in violazione della COI nr. 227 del
22.12.2020 e dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE nr. 679/2016 recepito con Decreto Legislativo nr. 101/2018. In relazione a quanto segnalato, alla richiesta di chiarimenti, da parte dell'incaricato di FMSI,
3 sui fatti e le circostanze su richiamate, LA, in data 13/10/2022, ha dichiarato quanto segue: “prendo visione della estrazione in 3270 relativa alla posizione anagrafica ed ai rapporti relativi al sig. Parte_2
e e specifico che tutte le interrogazioni sono state
[...] Persona_4
da me effettuate sempre su richiesta dello stesso Parte_2
telefonicamente o quando veniva presso l'UP Airola ad eseguire le operazioni”. Dalle indagini esperite è emerso, inoltre, che in data
30/06/2022 e 06/07/2022 LA ha consentito, su Sua esplicita richiesta, alla
Contr sig.ra di compiere operazioni a danaro di Parte_5
prelevamento e deposito, in contanti, in Suo favore sempre presso la PDL
11, priva di roller cash, con ciò realizzando una errata operatività sia per Contr aver distolto la dalle sue specifiche funzioni, sia per aver consentito alla stessa di operare con contanti in ambiente non protetto, stante la mancanza del dispositivo DAS, ciò in violazione dei principi generali del
Manuale di Sicurezza sulle operazioni in contanti. La condotta da LA complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono, costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice
Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di legalità, riservatezza, qualità, diligenza e professionalità ed assume particolare rilievo anche in relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla Società. La Sua condotta ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando, oltre la regolarità del servizio, anche l'immagine della Società . I fatti di cui sopra, per effetto del rapporto di Parte_1
lavoro intercorrente con questa Azienda, da ascriversi direttamente, alla
Sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105, del Codice Civile come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL
4 del 23/06/2021. Le contestiamo perciò tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.05.1970, n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt.
52, 53, 54 e 55 del CCNL del 23/06/2021, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo:
– Filiale Benevento – Risorse Umane – Via delle Poste Parte_1
1 - 82100 Benevento. Formuliamo, infine e sin d'ora ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società anche sotto il profilo patrimoniale.”
- che, in data 23.06.2023, in ossequio alla richiesta di audizione ex art.7 legge 300/70 avanzata dal sig. , lo stesso ha reso Controparte_1
le proprie giustificazioni in merito alle contestazioni sollevategli, riportandosi alle giustificazioni scritte depositate, costituenti parte integrante del processo verbale contestualmente redatto;
- che, non ritenendo meritevoli di accoglimento le giustificazioni addotte dal dipendente, con nota prot. Persona_5
del 06.07.2023 spedita a mezzo racc.ta a. r. del 06.07.2023 e notificata il
17.07.2023, ha irrogato al signor la sanzione Controparte_1
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni otto (08) ai sensi degli art. 52, 53, 54 e 55 del
C.C.N.L. del 23.06.2021;
- che, il sig. ha impugnato la sanzione Controparte_1
disciplinare formulando richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L.
300/70, di costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
CP_5
- che, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento con raccomandata Prot.7224 del 10.08.2023, ha invitato a Parte_1
5 nominare il proprio rappresentante in seno al costituendo Collegio di
Conciliazione ed Arbitrato;
- che, con nota prot. 01-cont BN/RU/VE/2023 del 10.08.2023 inoltrata a mezzo pec di pari data, in riscontro alla detta nota prot. 7224 dell' , ha comunicato di Controparte_6
non voler aderire alla procedura arbitrale e, contestualmente, ha rappresentato la volontà di adire l'Autorità Giudiziaria ai fini dell'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare comminata.
Si è costituito in giudizio eccependo la nullità della sanzione Controparte_1
disciplinare irrogata, per violazione dell'art. 7 L. 300/70, poiché nell'ufficio di
Airola non era affisso il codice disciplinare e nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto, in quanto i fatti addebitati erano privi di rilievo disciplinare.
Ammessa ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la decisione e viene decisa con sentenza contestuale.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per otto giorni, che ha irrogato al dipendente , a causa dei T_ Controparte_1
fatti addebitatigli con nota del 08.06.2023, prot.
ovvero: Persona_5
1. aver eseguito, in data 07.01.2022 e 02.03.2022, delle operazioni con denaro contante alla PDL 11, corrispondente a quella del back-office, priva di roller cash, in presenza del cliente sig. , in Parte_3
violazione delle norme di sicurezza che vietano l'accesso di personale estraneo all'ufficio nella retrosportelleria (Manuale Sicurezza Ufficio
Postale scheda 11.1.2 che identifica le persone autorizzate all'accesso);
2. aver omesso, nelle medesime date, di annotare l'impropria presenza del cliente Sig. sul “Registro Accessi Parte_3
6 Retrosportelleria Ufficio” di norma utilizzato per il personale cui è consentito l'accesso, disattendendo le norme contenute nel Manuale di
Sicurezza dell'Ufficio Postale (ex scheda 11.2.2 vigente dal 08.02.2021 al
07.02.2022, oggi scheda 11.1.4 del manuale Sicurezza Postale);
3. aver eseguito, nel periodo dal il 27.08.2020 al 01.07.2022, nr. 49 accessi/inquiry, mediante la procedura 3270, per visualizzare la posizione anagrafica e/o le movimentazioni dei rapporti senza la presenza fisica dell'apparente richiedente, e ciò in violazione della COI nr. 227 del
22.12.2020 e dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE nr. 679/2016 recepito con Decreto Legislativo nr. 101/2018;
4. aver consentito, in data 30.06.2022 e 06.07.2022, su propria esplicita richiesta ed in proprio favore, alla SCF sig.ra Parte_5
di compiere operazioni a danaro di prelevamento e deposito presso la PDL
11, priva di roller cash, con ciò realizzando una errata operatività sia per
Contr aver distolto la dalle sue specifiche funzioni, sia per aver consentito alla stessa di operare con contanti in ambiente non protetto, stante la mancanza del dispositivo DAS, ciò in violazione dei principi generali del
Manuale di Sicurezza sulle operazioni in contanti.
In diritto occorre premettere che, riguardo alla necessità di affissione del codice disciplinare, ai sensi dell'art. 7 L. 300/70, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “giurisprudenza di questa Corte, anche relativamente alle sanzioni disciplinari conservative - e non per le sole sanzioni espulsive - ha ritenuto che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta
7 (vedi ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2011 n.1926). Da quanto esposto emerge, tuttavia, che quando la condotta contestata al lavoratore appaia violatrice non di generali obblighi di legge ma di puntuali regole comportamentali negozialmente previste e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, l'affissione si presenta necessaria (Cassazione civile, sezione lavoro, 06/05-21/07/2015, n.
15218; Cass. civile, sez. lav., 03/01/2017, n. 54, cfr. Cass. Civile 09 gennaio
2018, n. 279)
In ordine al merito, per consolidato principio espresso dalla Suprema Corte “il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, anche in termini di proporzionalità rispetto alla condotta del lavoratore” (Cassazione civile sez. lav. sentenza del 03/11/2017, n. 26159). Dalla prova orale è emerso quanto segue.
La teste indifferente, ha dichiarato “sono dipendente di Testimone_1 [...]
e sono responsabile SAUD managament nord est, e dunque sono T_
nell'ispezione di poste italiane. Sono ispettore interno ADR: Non abbiamo accertato una responsabilità patrimoniale ma solo disciplinare per operazioni poste in essere dal resistente con modalità che contrastavano con le disposizioni interne .ADR: La filiale di Benevento ci ha comunicato che il signor Parte_2
aveva sporto denuncia per un ammanco di circa 22.500 euro .ADR: Abbiamo attivato le attività interne ascoltando l'interessato ascoltando il denunciante, il direttore e gli altri attori della vicenda ma non è emersa alcuna responsabilità patrimoniale .ADR: Sono state evidenziate operazioni contro la sicurezza come aver eseguito operazioni a denaro presso il back office e non allo sportello;
poi delle interrogazioni anagrafiche eseguite senza la presenza del cliente , almeno in un caso è stata accertata l'assenza del cliente e era invece sull'ufficio di san
Giorgio del Sannio dove ha fatto delle operazioni mentre dopo 40 minuti risulta processata l'anagrafica presso l'ufficio di : Le altre operazioni sono CP_7
comunque state contestate perché sono operazioni che si fanno su richiesta del
8 cliente allo sportello e non nel retro sportelleria ADR: Tutti i direttori hanno una postazione e anche l'ufficio di Airola ha una postazione per il direttore.
[...]
c'è un consulente e i clienti si ricevano allo sportello o alla sala CP_8
consulenza, è vietato l'accesso al back office a tutti . Se in casi eccezioni un cliente viene accolto nel retro sportelleria bisogna annotarlo su un registro e nel caso specifico il registro era vuoto. ADR: Non so da quanti anni è previsto il registro , il registro è fattoi di singoli fogli e riporta la data. ADR: l'ufficio di
Airola non so che livello di sicurezza abbia ma sul retrosportello c'è una cassaforte non ricordo se c'era anche un cavou, ma era ufficio senza barriere .
ADR: DE OL so che era un cliente dell'ufficio di Airola ma non conosco i suoi investimenti. ADR: Se non erro l'ufficio di Airola ha due sale consulente esterne al back office. ADR: Il consulente impresa si serve delle sale consulenze esterne ma se occupate può ricevere il cliente all'interno ma deve essere registrato. ADR: Ciò vale anche per il direttore che comunque deve annotare la presenza del cliente all'interno sul registro. ADR: non so se l'ufficio di Airola è dotato della ovvero di una cassaforte che sporge dall'esterno dell'ufficio. Pt_6
Laddove manca in generale il personale del service è autorizzato ed entra all'interno dell'office . Tali persone sono già preventivamente abilitate ad entrare, come il personale di polizia e non vengono annotate sul registro. ADR:
Non so se il resistente fosse come cliente portafogliato con Parte_7
Il manuale di sicurezza viene periodicamente revisionato ma il principio è
[...]
sempre quello che chi accede all'interno deve essere registrato ADR: Il resistente non è mai stato oggetto di procedimenti disciplinari prima di questo”.
La teste indifferente, ha riferito “Conosco il resistente Testimone_2
anche se non abbiamo mai lavorato insieme .ADR: Io sono in pensione ma ho lavorato ad Airola e sono stata direttrice dell'ufficio fino al 1.1.21. ADR: Sono stata direttrice per circa 8-9 anni. ADR: La procedura 3270 la facevamo al computer per fare dei controlli , era prassi quotidiana . Se un cliente telefonava
9 noi per fare un controllo utilizzavamo questa procedura per interrogare il sistema o per vedere se mancava qualche documento nella pratica del cliente e controllare le posizioni dei clienti . E' una procedura del sistema di poste. ADR:
Nel back office c'era la postazione del responsabile commerciale e un'altra postazione ceduta da me all'impresa per ricever ei clienti. In queste salette abbiamo fatto anche operazioni in denaro per i clienti che volevano riservatezza e facevano operazioni di una certa importanza. ADR: L'azienda non mi ha mai contestato nulla pur sapendo l'azienda di tale prassi essendo venuti anche Napoli
ADR: il sabato avevo 5 consulenti per cui le postazioni servivano e venivano date ai consulenti ADR: Il sistema Sfinge non ha mai funzionato per cui venivano all'interno del back office per le operazioni . E' un ufficio aperto ADR:
Quando ero direttrice non c'era il registro per annotare le persone che venivano all'interno del back office né mi stato detto. Nulla so di tale registro. ADR:
Anche nel passaggio col collega prima di me nulla mi è stato detto con riguardo al registro. ADR: SE un collega deve fare delle operazioni personali va da un altro collega presso cui è portafogliato per farsi fare l'operazione ADR: Il sistema alcune operazioni oltre i limiti non le fa fare . ADR: Nell'ufficio di Contr Airola c'era il dispositivo presso gli sportellisti ma non nel retro. ADR: I soldi quando terminavano andavano dati materialmente ai colleghi davanti ai clienti per caricare i DAS”.
Il teste ha dichiarato “sono Responsabile del Servizio di Testimone_3
Gestione Operativa della Filiale , conosco il resistente in Parte_8
quanto è un collega ed è Direttore di un Ufficio Postale della Filiale di
Benevento. ADR: confermo il capo a del capitolato di prova di , io ricordo T_
che il sig. è venuto in filiale senza appuntamento, raccontandoci che Parte_2
lui non riconosceva una serie di operazioni fatte su alcuni rapporti che aveva attivi con , tra cui libretti postali e buoni fruttiferi e ha fatto riferimento T_
genericamente al . Di conseguenza, poiché la segnalazione era solo CP_1
10 orale, gli abbiamo fatto presente la necessità di avere almeno una denuncia formale. Qualche giorno dopo, è tornato con una denuncia fatta ai Carabinieri, in cui disconosceva le operazioni fatte sui suoi rapporti postali, ma la denuncia non individuava un nominativo specifico a cui imputava queste operazioni. Noi, come di consueto, abbiamo trasferito la denuncia alla struttura di Front
Management che è preposta alla verifica delle possibili attività fraudolente che ci vengono segnalate. ADR: tra le cose che diceva già nel primo incontro, quando ancora non c'era la denuncia, ha riferito di aver confidato il pin e Parte_2 consegnato la sua carta al DUP dell'Ufficio di Airola che era , CP_1
verbalmente ha riportato cose generiche facendo riferimento a carte, pin, pezzi di carta firmata. ADR: il è poi tornato con una integrazione della Parte_2
denuncia, con cui aveva individuato il nominativo del come CP_1
denunciato. ADR: il report del Front Management non arriva a me, non ricordo se nel caso specifico mi sia arrivato, ma essendoci stato un confronto con il
Direttore della Filiale e con il Responsabile di Risorse Umane per la consueta analisi delle evidenze dei report, so che il report indicava che a seguito delle indagini non c'era riscontro di quanto denunciato dal ma erano Parte_2
emerse delle irregolarità gestionali diverse per le quali è poi stato avviato il procedimento disciplinare che ha originato la sanzione oggetto di causa. ADR: sul capo E non posso rispondere perché non ero applicato all'ufficio di Airola ma in centrale e quindi non so se in ufficio il codice disciplinare era esposto;
tuttavia, so che i colleghi di Risorse Umane se ne occupano e periodicamente interrogano i direttori degli uffici postali, per sapere se il codice disciplinare è affisso in bacheca. Poi è responsabilità del direttore dell'ufficio postale che fornisce le informazioni alle Risorse Umane. ADR: io ho lavorato un periodo con il resistente perché a seguito della segnalazione è stato temporaneamente spostato in Filiale. ADR: in ordine al capo d del capitolato di prova di parte resistente, posso dire che conosco la procedura n. 3270 ed è fondamentale per l'attività di
11 lavoro di tutte le risorse degli uffici postali. L'accesso alla procedura è garantito sia sul fronte pivacy, in quanto tutti coloro che accedono devono essere autorizzati da e per l'utilizzo dei dati bisogna avere un account specifico e T_
aver sottoscritto la documentazione, sia nella parte normativa che in quella organizzativa, relativa alla tutela della privacy. ADR: trattandosi di un accesso estremamente sensibile, l'azienda ha rilasciato specifiche disposizioni che prevedono la possibilità di utilizzare la procedura 3270 solo ove i dati siano necessari per lo svolgimento dell'operazione prevista nel processo operativo di riferimento o quando vi è specifica richiesta del cliente. Preciso che non è tracciata la richiesta del cliente ma è tracciato l'accesso alla procedura 3270 da parte del singolo operatore, inteso come qualunque dipendente di poste che fa accesso alla procedura. ADR: essendo responsabile del servizio di gestione operativa, non so se ci sono disposizioni aziendali che dicono di ricorrere alla procedura 3270 per verificare eventuali giacenze e proporre la sottoscrizione di determinati prodotti commerciali. Non so se lo fa la gestione commerciale. ADR: sui capi e) ed f) del capitolato di prova di parte resistente posso dire che ci sono procedure che consentono l'accesso del cliente nella zona di retro sportelleria dell'ufficio postale, definita back office, che normalmente non è accessibile ai non addetti. Ci sono diverse ragioni, ad esempio per la gestione del cliente, che consentono l'accesso dei non addetti, ma ci sono procedure al riguardo. ADR: mi risulta che ci sia il backoffice anche presso l'Ufficio Postale di Airola.
Nell'ufficio di Airola ci sono due sale consulenze che prevedono l'accesso del pubblico, sono nella sala accessibile al pubblico e ci sono gli addetti alle consulenze che ricevono il pubblico. So per averlo visto, che nel backoffice ci sono poi altre due zone che sono state limitate rispetto al resto del backoffice, ma non sono ufficialmente sale consulenze e non so se sono state usate a tale scopo.
ADR: il consulente “impresa” che io sappia ad Airola viene appoggiato nel backoffice, ma non ricordo se il consulente “impresa” abbia diritto ad una sala
12 consulenze. Da quello che ricordo, il computer del direttore era nella zona aperta del backoffice, non so poi se utilizzasse anche una delle due zone delimitate nel backoffice. ADR: non ricordo se l'Ufficio di Airola fosse dotato del sistema
Sfinge, ma posso dire che in ogni caso nessun ufficio della Filiale di Benevento utilizza il sistema Sfinge su vecchie disposizioni della Filiale. ADR: la consegna delle sovvenzioni avviene all'interno del backoffice, non funzionando il sistema e la consegna avviene sulla base di una procedura autorizzativa, in virtù Pt_6
della quale il personale addetto al service della consegna viene preventivamente indicato agli uffici, per la verifica delle generalità. Diversamente avviene per i clienti esterni o per gli altri accessi occasionali, dove l'ufficio deve tracciare i dati identificativi dei soggetti che accedono”.
Il teste ha riferito che “conosco il resistente perché è un collega, Testimone_4
io lavoro alle dipendenze di dal 25.06.1990, non ho cause in corso contro T_
. Lavoro come Direttore presso l'Ufficio Postale di Viale dei Rettori, T_
chiamato Ufficio Benevento, Succursale 3. ADR: io ho lavorato presso l'ufficio postale di Airola da metà febbraio a metà aprile 2023. ADR: non sono a conoscenza di eventuali rapporti di amicizia tra il e il sig. CP_1 Pt_2
ADR: sul capo 4 b) del capitolato di prova di parte resistente posso dire
[...] che c'è una prassi aziendale per la quale a semplice richiesta anche verbale del cliente avente diritto, facciamo ricorso alla procedura 3270, a volte ciò accade anche in assenza della richiesta del cliente, ad esempio prima di un appuntamento con il cliente per avere informazioni che ci aiutino ad avere conoscenza del cliente dal punto di vista finanziario, essendo a ciò tenuti per adempiere agli obblighi della normativa e Ivass. ADR: le informazioni che acquisiamo CP_10
con la procedura 3270 le forniamo esclusivamente al titolare dei dati di cui veniamo a conoscenza o a eventuali procuratori o delegati, nei limitati casi previsti. ADR: confermo che c'è una prassi aziendale con cui l'azienda ci dice di utilizzare la procedura 3270 per verificare se ci sono clienti con giacenze a cui
13 poter offrire la sottoscrizione di prodotti commerciali. Preciso che le consulenze commerciali sono di competenza di specialisti sia retails che business, presenti nelle sale consulenze ed anche del direttore. Di solito nelle sale consulenze ed anche il direttore ha la possibilità di accedere a specifici applicativi che consentono di avere informazioni relative alla situazione finanziaria dei clienti, noi facciamo ricorso sia a questi applicativi che alla procedura 3270 per avere le informazioni. ADR: per accedere alla procedura 3270 bisogna inserire userid e password e poi a seconda dell'interrogazione da voler effettuare, va inserito un determinato codice. Il codice SJ00 viene utilizzato per vedere i clienti che hanno gli addebiti sul conto delle domiciliazioni relative a utenze e telefonia, sia per poi proporre ai clienti la sottoscrizione di prodotti commerciali relativi alle utenze o anche nel caso sia necessario aggiornare le domiciliazioni. Gli accessi di cui ho detto vengono suggeriti dall'azienda, che indica anche le aziende alternative da proporre ai clienti, tramite indicazione del codice identificativo che ogni azienda ha. ADR: ad Airola ci sono tre postazioni nel backoffice, la postazione che di solito è usata dal direttore, un'altra dal vicedirettore e poi una postazione utilizzata solo dallo specialista commerciale “business”. Preciso che lo specialista commerciale “business” tratta esclusivamente clienti con partita iva.
A queste postazioni non dovrebbe, ma è consentito l'accesso ai clienti esterni che devono svolgere determinate operazioni che richiedono una certa privacy, o fare consulenze. ADR: in realtà la sala dello specialista “business” non dovrebbe essere nel backoffice perché deve per forza ricevere persone per fare consulenze e quindi ci sono troppi accessi. Il Regolamento prevede che ci siano accessi limitati nel backoffice, ma ad Airola l'ufficio è strutturato così e quindi non è possibile evitarlo. L'ingresso dei clienti al backoffice avveniva non solo per le consulenze business, ma anche per chi doveva fare operazioni con il direttore o con il vicedirettore. ADR: la sala per le consulenze Business era usata al 90% dal consulente business, ma per il restante 10% era vacante o utilizzata dallo
14 specialista retails. ADR: l'accesso al backoffice è consentito anche per il transito di denaro da trasferire al caveau, perché il sistema c'è, ma non funziona. Pt_6
ADR: la presenza della sala business all'interno del backoffice è una anomalia dell'ufficio di Airola, in quanto negli altri uffici postali è all'esterno, nell'area accessibile al pubblico. ADR: confermo che per operazioni delicate che richiedono una certa privacy, per prassi i clienti vengono fatti accedere nel backoffice, a volte è lo stesso cliente che lo chiede esplicitamente, ad esempio se hanno appena parlato con lo specialista di sala che non conoscono e vogliono il parere del direttore, perché cercano la persona di fiducia. ADR: sul capo j non ricordo se ci sia stata una revisione del manuale, in quanto è sempre stata una contraddizione perché l'azienda non dà la possibilità di far accedere i clienti nel backoffice, però ci chiede di far fare gli accessi in sicurezza, mediante la registrazione sull'allegato 15 del manuale di sicurezza dei dati anagrafici di chi entra, gli estremi del documento di riconoscimento, del motivo di accesso e dell'orario di entrata ed uscita e l'allegato va firmato dal direttore e conservato dallo stesso in apposito raccoglitore. ADR: ad Airola questo raccoglitore dei moduli c'era perché ho visto questa cartellina contenente i moduli e c'era l'etichetta “registro accessi back office” e conteneva i moduli degli accessi degli ultimi due anni antecedenti a quando ci sono stato io ed era conservato in una delle sale del backoffice, maggiormente dedicata al direttore, dove ho trovato tutti i fascicoli per poter operare. ADR: tutti i faldoni contenenti la documentazione che mi serviva per operare come direttore dell'ufficio era sita alle spalle della scrivania e tra questi c'era anche il registro degli accessi. Io ho utilizzato il modulo allegato 15, spesso. ADR: le operazioni personali non possiamo farle in autonomia, ma dobbiamo farle fare agli altri colleghi, mentre le consulenze e la sottoscrizione di prodotti finanziari possono essere fatte solo dallo specialista anche se si tratta di noi colleghi. Ci sono ad Airola quattro specialisti finanziari che hanno in carico ognuno ¼ del Bacino di utenza, ma nel
15 periodo in cui ci sono stato io, ce n'erano tre. Ognuno di noi compreso anche lo stesso specialista non poteva autonomamente procedere alla sottoscrizione di prodotti finanziari, dovendosi rivolgere allo specialista a ciò addetto. Neanche lo specialista poteva fare in autonomia la sottoscrizione dei prodotti per sé. ADR: è altamente sconsigliato che lo specialista di sala consulenza effettui operazioni che prevedano movimenti di contante e se lo fa, deve rispettare il limite di € 500.
Ad esempio, se deve rimborsare un buono postale, può farlo con emissione di vaglia circolare o reinvestendo in altri prodotti, ma non rimborsare in contanti se l'importo è superiore ai € 500. ADR: In casi eccezionali e particolari, è possibile che il consulente effettui operazioni in contanti. Da manuale di sicurezza dovrebbe essere evitato, ma ci sono casi in cui è previsto, ad esempio spesso avviene quando viene fatto il rifornimento di contanti agli sportelli o dopo la chiusura dell'ufficio al pubblico. ADR: solo gli specialisti finanziari possono fare le consulenze finanziarie, emettere le polizze o gli altri prodotti finanziari, eccettuati i buoni postali e l'apertura dei conti correnti, che lo sportellista non può fare. Solo da poco c'è un apposito operatore frontend che può aprire i conti correnti allo sportello. Queste sono le operazioni riservate solo al consulente, ma può fare anche le operazioni che fanno gli altri operatori di sportello”.
Ebbene, a parere della scrivente, la sanzione disciplinare comminata da è T_
illegittima.
Preliminarmente, dalla lettera della contestazione disciplinare posta a base della sanzione irrogata emerge chiaramente l'irrilevanza disciplinare delle denunce sporte dal cliente , le quali, per stessa ammissione di non hanno Parte_2 T_
portato all'accertamento di alcuna responsabilità del , rappresentando CP_1 esclusivamente l'occasione che ha originato il controllo posto in essere dalla società, a seguito del quale la stessa ha dato corso al procedimento disciplinare de quo.
16 Venendo, quindi, alle contestazioni a base della sanzione, si osserva che T_ non ha dimostrato, come era suo onere, di aver proceduto all'affissione del codice disciplinare nell'Ufficio di Airola- nessuno dei testi escussi ha confermato l'affissione- e considerato che le disposizioni che la società assume essere state violate dal sono disposizioni specifiche, ovvero regole CP_1
comportamentali negozialmente previste e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, l'affissione, in virtù dei principi di diritto sopra richiamati, si presenta necessaria.
In ogni caso, la datrice di lavoro non ha neanche dimostrato che i comportamenti contestati al lavoratore assumano rilievo disciplinare.
In primo luogo, la società non ha depositato né il Codice Disciplinare, né le disposizioni richiamate a sostegno della contestazione disciplinare, ovvero il
Manuale Sicurezza Ufficio Postale, le schede 11.1.2 e 11.1.4 e la COI nr.
227 del 22.12.2020, le ultime due depositate dal lavoratore;
pertanto, non è possibile conoscere il contenuto di tutte le disposizioni di cui afferma la violazione.
In sede di giustificazioni, il lavoratore ha ammesso di aver consentito l'accesso al back office al cliente di aver eseguito 49 accessi mediante la Parte_2
procedura 3270 e di aver consentito ad di effettuare Parte_5
operazioni in contanti alla PDL 11, mentre, riguardo alla mancata registrazione degli accessi al back office consentiti al ha dichiarato di non Parte_2
ricordare se aveva effettuato o meno la registrazione, chiedendo di poter visionare i registri del periodo di riferimento.
Dalla prova, però, non sono emersi elementi dai quali desumere che tali comportamenti abbiano rilievo disciplinare.
Invero, riguardo agli accessi consentiti ai clienti nel back office, dall'istruttoria è emerso che l'Ufficio di Airola rappresentava un'anomalia, in quanto, a differenza degli altri uffici postali, nel back office c'erano la postazione del direttore ed
17 altre due postazioni, utilizzate dallo specialista commerciale e dal responsabile impresa;
pertanto, l'accesso nel back office dei clienti avveniva di norma, sia per i clienti che dovevano fare attività di consulenza, sia per quelli che chiedevano di parlare con il direttore o di svolgere determinate operazioni con il direttore nel back office, per motivi di privacy.
Tali circostanze sono state confermate sia dalla teste Testimone_2 direttrice dell'Ufficio Postale di Airola per circa otto- nove anni, fino al
01.01.2021-, la quale ha espressamente dichiarato che di tale situazione era T_ perfettamente a conoscenza (la teste ha riferito “L'azienda non mi ha mai contestato nulla pur sapendo l'azienda di tale prassi essendo venuti anche
Napoli”) e non le aveva contestato mai nulla, sia dal teste Testimone_4 dipendente di dal 1990 e Direttore dell'Ufficio Postale di Airola da metà T_
febbraio a metà aprile 2023-, il quale ha anche precisato che la presenza della sala dello specialista business nel back office era un'anomalia non evitabile in quanto l'Ufficio di Airola era strutturato in tal modo e che l'accesso dei clienti esterni al backoffice avveniva anche per chi doveva fare le operazioni con il direttore o il vicedirettore.
D'altronde, anche il teste ha riferito che ci sono diverse Testimone_3
ragioni, ad esempio per la gestione del cliente, che consentono l'accesso dei non addetti al back office.
È evidente, quindi, che fosse perfettamente a conoscenza di come era T_
strutturato l'Ufficio postale di Airola e che, di conseguenza, l'accesso dei clienti al backoffice avveniva normalmente, tant'è che per nove anni non ha contestato nulla alla precedente direttrice;
oltretutto, come dichiarato anche dal teste Tes_4
è una contraddizione affermare che l'accesso dei privati al back office non sia consentito e poi pretendere la compilazione del registro degli accessi tramite apposito modulo.
18 Ancora, nella scheda 11.1.4 depositata dal lavoratore si legge chiaramente che è ammesso l'accesso nel retrosportelleria dei clienti per lo svolgimento di operazioni commerciali, negli UP forniti di “sala consulenza” è ammesso in casi eccezionali, su richiesta del cliente e a discrezione del DUP, mentre in quelli privi di sala consulenza è ammesso sempre, seguendo la procedura indicata.
Ne consegue, che i comportamenti contestati al sono privi di rilievo CP_1
disciplinare.
In ordine, poi, alla mancata registrazione degli accessi sull'apposito registro,
non ha dimostrato la sussistenza dei comportamenti contestati. T_
In atti non vi è il registro dal quale desumere la mancata registrazione, il non ha confermato tale circostanza in sede di giustificazioni e anzi ha CP_1
chiesto di poter visionare il registro per effettuare la verifica e le dichiarazioni rese sul punto dai testi non sono idonee a ritenere provata tale circostanza.
Sul punto, infatti, solo la teste responsabile Testimone_1 CP_11
managament nord est- ha dichiarato che il registro era vuoto, ma il teste Tes_4 ha, invece, riferito che ad Airola il raccoglitore dei moduli c'era, in quanto
[...]
aveva visto la cartellina con l'etichetta “registro accessi back office”, che conteneva i moduli degli accessi degli ultimi due anni antecedenti a quando era arrivato e ha precisato che era conservato in una delle sale del backoffice, maggiormente dedicata al direttore, dove aveva trovato tutti i fascicoli per poter operare.
In definitiva, è emerso che il registro c'era e che conteneva i moduli relativi anche agli accessi del periodo oggetto di contestazione, ma non essendo stato depositato in giudizio, non ha provato l'assenza delle registrazioni nelle T_
date indicate.
Ancora, privi di rilievo disciplinare sono i 49 accessi effettuati mediante procedura 3270, contestati al . CP_1
19 Poste afferma che tali accessi sono stati effettuati in violazione della COI nr. 227 del 22.12.2020, dalla cui lettura emerge, invece, chiaramente che l'accesso ai sistemi tramite procedura 3270 non richiede la necessaria presenza fisica del cliente;
si legge infatti “gli accessi ai dati anagrafici, di contatto, finanziari
(numeri, intestazioni, saldo, movimenti relativi a Conti Correnti BP, Libretti di
Risparmio Postale ecc) devono sempre essere effettuati per esigenze lavorative e/o autorizzati dal Cliente”.
Quindi, l'accesso può essere effettuato se autorizzato dal Cliente o se necessario per esigenze lavorative, ma non è prevista la necessaria presenza fisica del
Cliente al momento di svolgimento della procedura 3270.
Inoltre, dalla prova orale è risultato che l'uso della procedura 3270 è una prassi quotidiana, che alla stessa si fa accesso su richiesta anche telefonica del cliente
(cfr. deposizione della teste ), che è una procedura fondamentale in Tes_2
, alla quale si accede con apposita user e password, ma che è tracciato solo T_
l'accesso del dipendente e non la richiesta del cliente (cfr. teste ), che Tes_3
l'uso della procedura avviene non solo su richiesta del cliente, ma anche quando vi è la necessità di controllare delle informazioni dal punto di vista finanziario- essendo a ciò tenuti, ad esempio, per adempiere agli obblighi della normativa e Ivass-, relative alla situazione del cliente, magari prima di un CP_10
appuntamento e che l'uso della procedura è suggerito anche dalla stessa , T_
che dice ai dipendenti di utilizzarla per verificare la presenza di clienti con giacenze a cui poter offrire la sottoscrizione di prodotti commerciali e indica anche le aziende alternative da proporre ai clienti, tramite indicazione del codice identificativo che ogni azienda ha (cfr. deposizione teste . Tes_4
È chiaro, quindi, che non solo non vi è una disposizione di che prevede T_
l'uso della procedura solo in presenza del cliente, ma addirittura è la stessa società che chiede ai dipendenti di utilizzarla per visionare informazioni sui clienti, per poi offrire la sottoscrizione di prodotti commerciali;
con l'ovvia
20 conseguenza che gli accessi contestati al sono del tutto privi di rilievo CP_1
disciplinare.
Infine, alcun rilievo disciplinare hanno i fatti oggetto dell'ultima contestazione, ovvero aver consentito, in data 30.06.2022 e 06.07.2022, su propria esplicita Contr richiesta ed in proprio favore, alla sig.ra di compiere Parte_5
operazioni a danaro di prelevamento e deposito presso la PDL 11, priva di roller Contr cash, con ciò realizzando una errata operatività sia per aver distolto la dalle sue specifiche funzioni, sia per aver consentito alla stessa di operare con contanti
Contr in ambiente non protetto, stante la mancanza del dispositivo ciò in violazione dei principi generali del Manuale di Sicurezza sulle operazioni in contanti.
Tale ultima contestazione appare, in primo luogo, abbastanza generica;
non si comprende quali sono le operazioni di prelevamento e deposito realizzate dalla
, né quali sarebbero i “principi generali del Manuale di Sicurezza” Parte_5
richiamati da . T_
In sede di giustificazioni, il lavoratore ha chiarito che la era la sua Parte_5
consulente- circostanza risultante dalla documentazione depositata dal lavoratore
(cfr. doc 10 della produzione) - e che le operazioni in denaro erano legate alle operazioni di rimborso di propri investimenti.
Ebbene, dalla prova orale è emerso che i dipendenti di non possono fare T_
autonomamente operazioni per sé stessi, dovendo sempre ricorrere ad altro dipendente, che le consulenze e la sottoscrizione di prodotti finanziari possono essere fatte solo dallo specialista, che lo stesso specialista non può autonomamente procedere alla sottoscrizione di prodotti finanziari, dovendosi rivolgere ad altro specialista a ciò addetto, che il sistema blocca lo svolgimento di operazioni in contanti che superano il limite imposto, che, pur essendo altamente sconsigliato che lo specialista effettui operazioni in contanti, è comunque consentito, nel limite di € 500 e che le operazioni in contanti
21 venivano effettuate nel back office- il sistema non funziona nelle filiali di Pt_6
Benevento, di conseguenza, le sovvenzioni e i transiti di denaro al caveau avvengono all'interno del back office ed inoltre i clienti venivano ricevuti da
Direttore, Vicedirettori e consulenti nelle sale del back office e vi svolgevano operazioni (cfr. dichiarazioni rese dai testi , e ). Tes_3 Tes_4 Tes_2
Quindi, chiarito che non poteva effettuare autonomamente operazioni CP_1
personali, che doveva rivolgersi al consulente con il quale era portafogliato, che la era la consulente allo stesso assegnata, che le operazioni in contanti Parte_5
avvenivano anche nel back office ed erano consentite alla consulente entro un limite fissato e che il sistema avrebbe bloccato l'operazione se fuori limite, non si vede come il abbia distolto la dalle proprie funzioni- che in CP_1 Parte_5
realtà stava svolgendo proprio con lui- e le abbia consentito operazioni cash non ammesse.
Tra l'altro, non risultando dalla contestazione disciplinare quali sono le dettagliate operazioni in contanti contestate, né essendo depositato il manuale relativo al presunto limite fissato per le operazioni in contanti e al divieto di effettuarle in backoffice- circostanza che avveniva nell'ufficio postale di Airola e di cui, si ribadisce, Poste era a conoscenza- non è possibile neanche verificare questo aspetto.
Per tutte le motivazioni esposte il ricorso va rigettato e va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione per otto giorni, comminata al . CP_1
Le spese seguono la soccombenza di e si liquidano in Parte_1
dispositivo secondo gli scaglioni di valore della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
22 retribuzione per otto giorni, irrogata da a Parte_1 CP_1
con nota prot. del 06.07.2023;
[...] Persona_5
2) condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 641,00, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Benevento, 20.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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