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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 733\2025 R.G., vertente
TRA
con sede in Nocera Inferiore (SA), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, sig.ra , elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via Parte_2
AI GA n. 53, presso lo studio dell'avv. del Foro di Nocera Controparte_1
Inferiore, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce al reclamo;
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 13\25 della “ , in persona del curatore, dott. CP_2
, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via Nazionale n. 957, presso Persona_1
1 lo studio dell'avv. Tommaso Bartiromo, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ed autorizzazione del GD del 6\6\2025;
RECLAMATA
NONCHE'
elettivamente domiciliato in Pagani (SA), alla piazza S. Alfonso 16b, presso CP_3
lo studio dell'avv. Alfonso Schiavone, che lo rappresenta e difende, come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione;
RECLAMATO
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 14\2025 del 15\4\2025, pubblicata in data 17\4\2025 dal Tribunale di Nocera
Inferiore;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 9\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, con sentenza n. 14\25 del
15\4\2025, pubblicata in data 17\4\2025, accoglieva il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della romosso da Parte_1 CP_3
L'odierno reclamato, invero, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore,
rappresentando di essere creditore nei confronti della pizzeria per la somma di Parte_1
€ 54.770,00 per un credito di lavoro, come risultante dalla sentenza resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore n. 1536/2024, notificata in data 20\11\2024 unitamente all'atto di precetto.
2 Il Tribunale di Nocera Inferiore emanava la sentenza qui gravata, con la quale dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della nella contumacia della società odierna Parte_1
reclamante.
In particolare, il primo giudice riteneva superata la soglia di fallibilità di cui agli artt. 121 e 2,
comma 1 lett.d), del CCII, stante il mancato deposito degli ultimi tre bilanci di esercizio presso la CCIAA da parte della società resistente e facendo, comunque, rilevare che dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, relativo all'esercizio 2022, emergeva un attivo patrimoniale complessivo pari ad € 310.113,00 e ricavi lordi di € 268.890,00, ossia superiori ai limiti dimensionali di cui ai citati articoli di legge. Sussisteva, poi, il presupposto oggettivo dell'insolvenza, evincibile non solo dal mancato pagamento del , il quale CP_3
vantava un credito di lavoro di € 54.770,00, accertato con titolo giudiziale, superiore anche alla soglia di indebitamento di cui all'art. 49, comma quinto, CCII, ma anche dell'ammontare dei debiti tributari (€ 300.000,00) e contributivi (€ 90.000).
Avverso detta pronuncia, la roponeva tempestivo reclamo ai sensi dell'art. 51 Parte_1
CCII (depositato in data 19\5\2025 e notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza, in data 26\6\2025), per i seguenti motivi:
- Assenza dell'insolvenza. Per la società reclamante, la società non presentava esposizioni verso l'erario e\o enti previdenziali di entità rilevanti, evidenziando di aver avviato un giudizio contro l' in merito ai dedotti Controparte_4
crediti tributari, ottenendo la sospensione dell'esecuzione. Inoltre, per la reclamante non sussistevano elementi esteriori tali da dimostrare l'incapacità attuale e assoluta di far fronte alle obbligazioni in misura regolare;
- Superamento della crisi e continuità aziendale, emergendo dal bilancio al 31\12\2023
dati incompatibili con la permanenza di uno stat di insolvenza (utile € 54.047,00;
patrimonio netto € 164.335,00; riduzione debitoria da € 186.192,00 a € 117.967,00;
ricavi da vendite per €484.081,00);
3 - Inapplicabilità dell'esclusione per limiti dimensionali, pur riconoscendo il superamento dei limiti dimensionali per gli anni 2022 e 2023 per ricavi e attivo patrimoniale, tuttavia la società reclamante sosteneva che il giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere a un rigoroso accertamento dello stato di insolvenza in concreto, nella specie mancante.
Pertanto, la chiedeva, previa acquisizione del bilancio del 2023 e di ogni Parte_1
ulteriore documentazione utile, nonché previa sospensione degli effetti della impugnata sentenza, la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata il 25\6\2025, si costituiva nel giudizio di reclamo CP_3
contestando gli assunti avversi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva anche la LIQUIDAZIOE GIUDIZIALE n. 13\25
della “ , affermando la correttezza della decisione impugnata sia in relazione al Parte_1
presupposto soggettivo di fallibilità, sia per l'accertato stato di insolvenza non temporaneo,
desumibile, oltre anche da ulteriori elementi rispetto a quelli evidenziati dal Tribunale di Nocera
Inferiore: in particolare, debiti verso le banche per mutui (BNL spa € 18.064,00, affidamenti bancari (BNL spa per € 22.108,00), finanziamenti (Banca Unicredit per € 20.238,45; FIDIMES
soc. coop per € 61.913,00), oltre 8 comunicazioni dell' inerenti a una serie Controparte_4
di irregolarità. Ma soprattutto, la procedura reclamata sottolineava che l'attività di ristorazione presso la sede era da tempo cessata, tanto che al cancello di ingresso era visibile un cartello
“vendesi” (cfr. verbali di sopralluogo), con assenza di beni mobili e immobili. Inoltre, la on aveva consegnato la contabilità al curatore, nonostante al formale richiesta Parte_1
ex art. 194 CCII.
Infine, respinta l'istanza di sospensione (cfr. ordinanza del 10\7\2025), il reclamo, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9\10\2025, era riservato in decisione.
4 Ciò premesso, ritiene la Corte che il reclamo in esame sia infondato e vada, pertanto, respinto per le seguenti motivazioni.
A. Presupposto soggettivo.
In primo luogo, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante,
sussista nel caso di specie il presupposto soggettivo per la richiesta dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale, atteso che la sulla quale gravava il relativo onere Parte_1
probatorio (cfr. art. 121 CCII), non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti quantitativi di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, al fine di evitare la sottoposizione alle disposizioni delle procedure concorsuali, mediante la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 41, comma quarto, CCII.
Vero è che i bilanci non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass.
n. 25025/20; Cass. n. 21188/21; Cass. n. 24138/19). Ma è altrettanto certo che il bilancio di esercizio rimane il «canale privilegiato» per la valutazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII, nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423 comma 2 cod. civ. Tuttavia, la dimostrazione della non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 legge fall. non soffre preclusioni o limitazioni particolari:
quello che conta è la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile (cfr. Cass. n. 30516\2018; Cass. n.
6991\2019; Cass. 16067\2018; Cass. 24138\2019; Cass. 25025/2020; Cass., Ordinanza n.
21188\2021 Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022).
Nel caso che qui ci occupa, va rilevato non solo che la società reclamata, rimasta contumace in primo grado, ha allegato in sede di reclamo il bilancio relativo all'anno 2023 depositato presso
5 la camera di commercio solo in data 30\12025, ma anche che la on ha offerto Parte_1
alcuna documentazione idonea alla completa ricostruzione della reale situazione contabile e finanziaria dell'impresa negli ultimi tre anni.
Peraltro, dalla documentazione in atti emerge a chiare lettere che nell'anno 2022, come accertato dal primo giudice, la società registrava un attivo patrimoniale di € 310.113,00 e ricavi lordi per € 268.890,00.
Il che è sufficiente a decretare che la ia un soggetto fallibile ex l'art. 2, primo Parte_1
comma, lett. d), CCII, bastando il superamento dei limiti dimensionali anche per una soltanto delle tre annualità considerate.
B. Insolvenza.
Infine, per codesta Corte ricorre nel caso di specie la dedotta insolvenza, conclamata ed irreversibile.
In via generale, va premesso che il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (cfr. d.lgs.
12\1\2019 n. 14 e sue successive modifiche) definisce all'art. 2, primo comma lett. b),
l'insolvenza come stato del debitore che si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali rivelano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il legislatore, in effetti, ha sostituito il termine “fallimento” con la espressione
“liquidazione giudiziale” (cfr. Principi generali della Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex Lg 19\10\2017 n. 15, art. 2, comma 1, lett.
a), ritenendo che “un diverso approccio lessicale può meglio esprimere una nuova cultura del
superamento dell'insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un'impresa da
prevenire ed eventualmente da regolare meglio” (cfr. relazione illustrativa del 10\1\2019).
Questo perché il principale scopo del CCII non è quello di rimediare ex post al pregiudizio causato da una insolvenza conclamata e risalente, ma di favorire l'emersione tempestiva della crisi per evitare che essa si verifichi o per ridurne l'impatto ed il conseguente pregiudizio per i creditori. Ciò non toglie, però, che possa manifestarsi anche una “insolvenza prospettica”,
6 quando cioè la crisi dell'impresa è intrinseca e, pur non emergendo all'esterno con inadempimenti o altri fatti esteriori, si sostanzia nella previsione della non sostenibilità della regolarità nella soddisfazione dei crediti d'impresa, in misura tale da compromettere la continuità aziendale.
In definitiva, quello che è cambiato non è il concetto di insolvenza, ma l'approccio culturale ai problemi dell'impresa, distinguendo l'insolvenza dalla crisi rimediabile.
Nel caso che qui ci occupa, tuttavia ci troviamo al di fuori dall'ambito della crisi transeunte,
essendo la società oggi reclamante nella completa impossibilità di continuare ad operare proficuamente sul mercato, ossia in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, come si rileva dai seguenti elementi sintomatici: il mancato adempimento del credito di lavoro del
, portato da un titolo giudiziale;
l'ingente debitoria già verificata in sede CP_3
“prefallimentare” nei confronti dell'Erario per debiti tributari (oltre € 300.000,00) e contributivi
(€ per oltre € 90.000,00); l'emersione di una debitoria ulteriore nel progetto di stato passivo depositato della L.G.; assenza di beni mobili ed immobili di proprietà, tanto che in sede di sopralluogo sul cancello di ingresso chiuso si notava un cartello con la scritta “vendesi” (cfr.
verbale del 18\4\2025); la cessazione di fatto dell'attività, emergente dall'abbandono della sede già da tempo, come rilevata dal curatore nel citato sopralluogo.
Tutti elementi questi che smentiscono i dati indicati nella bozza di bilancio del 2024 e nel bilancio del 2023, decretando lo stato irreversibile della insolvenza di una società, la quale, sia pure inattiva di fatto, non risulta messa in liquidazione, e, pertanto, deve ritenersi non in grado di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni.
In conclusione, per le motivazioni sin qui espresse il reclamo va rigettato
C. Spese processuali.
7 La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, così come in dispositivo,
con attribuzione in favore dell'avv. Alfonso Schiavone, difensore di per CP_3
dichiarato anticipo.
Per le spese in favore della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, i reclamanti devono esser condannati al pagamento direttamente allo Stato ex art. 133 DPR 115\2002, essendo la procedura concorsuale ammessa al cd. “gratuito Patrocinio”, con provvedimento del GD del
6\6\2025 a norma dell'art. 144 DPR 115\2002.
Non si ritiene ricorrano i presupposti della mala fede del legale rappresentante della società
reclamata ex art. 52, comma 15, CCII.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da avverso la sentenza 14\2025 di apertura della Parte_1
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 13\25 della “ , nei confronti di Parte_1 CP_3
e della , ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, Controparte_5
così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 14\2025 del Tribunale di
Nocera Inferiore;
2) CONDANNA la reclamante, al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
di che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario CP_3
spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge, con attribuzione in favore attribuzione in favore dell'avv. Alfonso Schiavone per dichiarato anticipo;
8 3) CONDANNA la reclamante, al pagamento delle spese processuali relative Parte_1
alla LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 13\25 della “ , direttamente in favore dello Parte_1
, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, Pt_3
I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
4) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
MANDA alla cancelleria per gli adempienti di cui all'art. 51, comma 12, CCII.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
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