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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7074 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1749/2020 R.G. posto in decisione all'udienza del 16.7.2025
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FA AP (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio come da procura alla lite in atti appellante
E
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Grieco (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come C.F._3
da procura alla lite in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16977/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 5.9.2019 in materia di indebito oggettivo FATTO
§ 1 — In data 6.10.2003, con sentenza n. 565, il Tribunale di Isernia condanna
, , e , in solido tra Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
loro, al pagamento in favore di della somma di €92.295,52, Parte_1
oltre interessi legali e spese legali, in considerazione delle funzioni da loro svolte quali amministratori della Società Pantrem s.p.a., di nomina ex 2449 c.c. CP_2
(successivamente la cui denominazione è ora mutata in Controparte_3
Controparte_1
in breve .
[...] Controparte_1
In data 11.2.2004, notifica atto di precetto ai suddetti Parte_1
soccombenti, i quali si accordano con affinché quest'ultima Controparte_1
corrisponda l'importo di cui al precetto in favore di . Parte_1
Quest'ultimo, in data 16.4.2004, rilascia quietanza di pagamento dando atto che l'allora gli corrisponde la somma di €158.710,98, di cui Controparte_3
€92.295,52 per sorte capitale, euro 50.234,00 per interessi legali dal 16.03.94 al
5.04.2004, €16.181,46 a titolo di spese legali liquidate in sentenza e per l'atto di precetto notificato. Nella quietanza, si specifica che «intende pagare per CP_1
loro conto il debito di cui alla sentenza sopra richiamata, senza, tuttavia, che tale pagamento costituisca rinuncia all'impugnazione proposta, ovvero acquiescenza alle statuizioni contenute nella sentenza appellata.».
Infatti, nelle more, con sentenza n. 85 del 2009, la Corte di Appello di
Campobasso, in riforma della sentenza n. 565/2003 del Tribunale di Isernia, condanna a restituire la somma di €158.710,98, oltre gli Parte_1
interessi legali e alle spese di lite, a e . Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
Successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2157 del 2015, annulla con rinvio la suddetta sentenza di appello, ma il giudizio non viene riassunto, determinandosi così l'estinzione del processo. § 2 — chiede e ottiene decreto ingiuntivo per l'importo di € Controparte_1
158.710,98, oltre interessi e spese di procedura, al quale si Parte_1
oppone.
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il Tribunale di Roma respinge l'opposizione proposta da e Parte_1
condanna alla rifusione delle spese che liquida in €13.430,00 in favore di CP_1
[...]
Preliminarmente, il Giudice di prime cure rileva l'estinzione del giudizio di condanna di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
a pagare la somma di €92.295,5, oltre accessori, in favore di . Parte_1
Per tale ragione, in assenza di un titolo, il Tribunale ravvisa un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nella somma pari ad €158.710,98 corrisposta da in Controparte_1
favore di , configurandosi ai sensi dell'art. 1180 c.c. un'ipotesi Parte_1
di pagamento del terzo, a cui spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo.
§ 3 — Avverso detta sentenza propone appello chiedendone la Parte_1
totale riforma.
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
DIRITTO
§ 4 — L'appello si articola in due motivi.
§ 4.1 — Col primo motivo, l'appellante deduce il difetto di legittimazione ad agire e/o di titolarità attiva del credito azionato in via monitoria da Controparte_1
lamentando un'errata ricostruzione della fattispecie e la violazione del combinato disposto degli artt. 1180 e 2033 c.c..
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe considerato l'accordo tra e e , che attribuiva a questi CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
ultimi il diritto esclusivo di agire per il recupero delle somme versate. Inoltre, si rappresenta che tra e l'appellante non esisteva alcun rapporto CP_1
che potesse legittimare un'azione diretta per ripetere il pagamento.
Infine, si osserva che l'assenza di un obbligo di nei confronti di CP_1 Parte_1
escluderebbe anche l'ipotesi di indebito soggettivo.
§ 4.2 — Col secondo motivo, si duole del difetto di allegazione Parte_1
e di prova in ordine alla sussistenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., lamentando la violazione dell'art. 2697 c.c..
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'individuare il titolo del pagamento nell'originaria sentenza del Tribunale di Isernia e non nei fatti costitutivi del proprio diritto posti a fondamento dell'azione esercitata nell'ambito di quel giudizio. In quest'ottica, avrebbe dovuto allegare e CP_1
provare che il pagamento era stato eseguito in favore dell'appellante in virtù di un titolo insussistente ab origine o successivamente caducato.
§ 5 — L'appello è infondato.
§ 5.1 — Quanto al primo motivo, il Collegio condivide la ricostruzione della fattispecie operata dal Tribunale ai sensi degli artt. 1180 e 2033 c.c..
Infatti, deve osservarsi che paga non in qualità di debitore diretto nei CP_1
confronti di , ma come terzo, per conto degli amministratori di Parte_1
Pantrem s.p.a., come attestato anche dalla quietanza di pagamento rilasciata dallo stesso e richiamata nella parte in fatto della presente pronuncia. Parte_1
Sul punto, nel ribadire il principio per cui in ipotesi di estinzione dell'obbligazione per adempimento del terzo il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare che «è ben vero che
l'azione di restituzione degli importi che si assumono versati in esecuzione del provvedimento caducato nel corso del giudizio non è del tutto sovrapponibile alla condictio indebiti (giacché, per un verso, essa si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente e, per altro verso, il comportamento dell'accipiens non si presta a una valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 c.c.: cfr., tra le tante: Cass. 23 marzo
2010, n. 6942; Cass. 28 novembre 2003, n. 18238; Cass. 6 aprile 1999, n. 3291); ma gli elementi di difformità tra la fattispecie che qui viene in esame e l'istituto sopra richiamato non valgono a giustificare la deroga al principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto (o il soggetto a cui esso è imputabile, nel caso in cui la solutio sia operata dal rappresentante o dall'ausiliario) a poterne chiedere la restituzione: principio certamente operante anche nel caso in cui
l'adempimento sia attuato a seguito della pronuncia di un provvedimento giudiziale che lo prescriva.» (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/12/2019, n. 31572).
Dall'applicazione del suddetto principio al caso di specie, il Collegio ritiene di poter affermare che sia pienamente legittimata ad agire per la ripetizione CP_1
dell'indebito a seguito dell'estinzione del procedimento che fondava il titolo giuridico che aveva giustificato il pagamento delle somme effettuato in favore di
. Parte_1
In quest'ottica, a nulla rileva l'accordo tra e ed Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
poiché si tratta di un rapporto autonomo e distinto, di natura meramente CP_1
interna, che si limita a regolare rapporti obbligatori tra gli amministratori e la
Società.
In definitiva, deve ritenersi che il diritto alla ripetizione si fonda direttamente sull'assenza di una causa debendi e sull'obbligo del destinatario dell'indebito
( ) di restituire quanto indebitamente percepito, senza che Parte_1
accordi interni tra e gli amministratori possano interferire con tale CP_1
pretesa. Pertanto, , quale soggetto che adempie in qualità di terzo, può CP_1
agire per la ripetizione delle somme versate poiché è venuta meno la causa giuridica del pagamento, rappresentata dalla sentenza del Tribunale di Isernia.
§ 5.2 — Quanto si è detto con riferimento alla causa debendi, costituisce la premessa per ritenere infondato anche il secondo motivo di appello. Posto che la causa giuridica del pagamento è rappresentata dalla sentenza del
Tribunale di Isernia, il Collegio ritiene che fornisca adeguata prova CP_1
dell'indebito oggettivo nei confronti di . Parte_1
L'atto di quietanza, prodotto dalla Società e sottoscritto da , Parte_1
attesta l'avvenuto pagamento in favore di quest'ultimo della somma complessiva di €158.710,98, comprensiva di capitale, interessi e spese legali, in conformità alla sentenza del Tribunale di Isernia. Tuttavia, si è visto che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio ha comportato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., consolidando definitivamente l'inesistenza di una valida causa giuridica a giustificazione del pagamento effettuato da . CP_1
Da tali elementi si evince chiaramente la configurazione di un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., dovendo così concludere per l'infondatezza anche del secondo motivo dell'appello proposto da . Parte_1
§ 6 — Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 16977/2019 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge 3. dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1749/2020 R.G. posto in decisione all'udienza del 16.7.2025
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FA AP (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio come da procura alla lite in atti appellante
E
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Grieco (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come C.F._3
da procura alla lite in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16977/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 5.9.2019 in materia di indebito oggettivo FATTO
§ 1 — In data 6.10.2003, con sentenza n. 565, il Tribunale di Isernia condanna
, , e , in solido tra Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
loro, al pagamento in favore di della somma di €92.295,52, Parte_1
oltre interessi legali e spese legali, in considerazione delle funzioni da loro svolte quali amministratori della Società Pantrem s.p.a., di nomina ex 2449 c.c. CP_2
(successivamente la cui denominazione è ora mutata in Controparte_3
Controparte_1
in breve .
[...] Controparte_1
In data 11.2.2004, notifica atto di precetto ai suddetti Parte_1
soccombenti, i quali si accordano con affinché quest'ultima Controparte_1
corrisponda l'importo di cui al precetto in favore di . Parte_1
Quest'ultimo, in data 16.4.2004, rilascia quietanza di pagamento dando atto che l'allora gli corrisponde la somma di €158.710,98, di cui Controparte_3
€92.295,52 per sorte capitale, euro 50.234,00 per interessi legali dal 16.03.94 al
5.04.2004, €16.181,46 a titolo di spese legali liquidate in sentenza e per l'atto di precetto notificato. Nella quietanza, si specifica che «intende pagare per CP_1
loro conto il debito di cui alla sentenza sopra richiamata, senza, tuttavia, che tale pagamento costituisca rinuncia all'impugnazione proposta, ovvero acquiescenza alle statuizioni contenute nella sentenza appellata.».
Infatti, nelle more, con sentenza n. 85 del 2009, la Corte di Appello di
Campobasso, in riforma della sentenza n. 565/2003 del Tribunale di Isernia, condanna a restituire la somma di €158.710,98, oltre gli Parte_1
interessi legali e alle spese di lite, a e . Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
Successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2157 del 2015, annulla con rinvio la suddetta sentenza di appello, ma il giudizio non viene riassunto, determinandosi così l'estinzione del processo. § 2 — chiede e ottiene decreto ingiuntivo per l'importo di € Controparte_1
158.710,98, oltre interessi e spese di procedura, al quale si Parte_1
oppone.
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il Tribunale di Roma respinge l'opposizione proposta da e Parte_1
condanna alla rifusione delle spese che liquida in €13.430,00 in favore di CP_1
[...]
Preliminarmente, il Giudice di prime cure rileva l'estinzione del giudizio di condanna di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
a pagare la somma di €92.295,5, oltre accessori, in favore di . Parte_1
Per tale ragione, in assenza di un titolo, il Tribunale ravvisa un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nella somma pari ad €158.710,98 corrisposta da in Controparte_1
favore di , configurandosi ai sensi dell'art. 1180 c.c. un'ipotesi Parte_1
di pagamento del terzo, a cui spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo.
§ 3 — Avverso detta sentenza propone appello chiedendone la Parte_1
totale riforma.
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
DIRITTO
§ 4 — L'appello si articola in due motivi.
§ 4.1 — Col primo motivo, l'appellante deduce il difetto di legittimazione ad agire e/o di titolarità attiva del credito azionato in via monitoria da Controparte_1
lamentando un'errata ricostruzione della fattispecie e la violazione del combinato disposto degli artt. 1180 e 2033 c.c..
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe considerato l'accordo tra e e , che attribuiva a questi CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
ultimi il diritto esclusivo di agire per il recupero delle somme versate. Inoltre, si rappresenta che tra e l'appellante non esisteva alcun rapporto CP_1
che potesse legittimare un'azione diretta per ripetere il pagamento.
Infine, si osserva che l'assenza di un obbligo di nei confronti di CP_1 Parte_1
escluderebbe anche l'ipotesi di indebito soggettivo.
§ 4.2 — Col secondo motivo, si duole del difetto di allegazione Parte_1
e di prova in ordine alla sussistenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., lamentando la violazione dell'art. 2697 c.c..
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'individuare il titolo del pagamento nell'originaria sentenza del Tribunale di Isernia e non nei fatti costitutivi del proprio diritto posti a fondamento dell'azione esercitata nell'ambito di quel giudizio. In quest'ottica, avrebbe dovuto allegare e CP_1
provare che il pagamento era stato eseguito in favore dell'appellante in virtù di un titolo insussistente ab origine o successivamente caducato.
§ 5 — L'appello è infondato.
§ 5.1 — Quanto al primo motivo, il Collegio condivide la ricostruzione della fattispecie operata dal Tribunale ai sensi degli artt. 1180 e 2033 c.c..
Infatti, deve osservarsi che paga non in qualità di debitore diretto nei CP_1
confronti di , ma come terzo, per conto degli amministratori di Parte_1
Pantrem s.p.a., come attestato anche dalla quietanza di pagamento rilasciata dallo stesso e richiamata nella parte in fatto della presente pronuncia. Parte_1
Sul punto, nel ribadire il principio per cui in ipotesi di estinzione dell'obbligazione per adempimento del terzo il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare che «è ben vero che
l'azione di restituzione degli importi che si assumono versati in esecuzione del provvedimento caducato nel corso del giudizio non è del tutto sovrapponibile alla condictio indebiti (giacché, per un verso, essa si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente e, per altro verso, il comportamento dell'accipiens non si presta a una valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 c.c.: cfr., tra le tante: Cass. 23 marzo
2010, n. 6942; Cass. 28 novembre 2003, n. 18238; Cass. 6 aprile 1999, n. 3291); ma gli elementi di difformità tra la fattispecie che qui viene in esame e l'istituto sopra richiamato non valgono a giustificare la deroga al principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto (o il soggetto a cui esso è imputabile, nel caso in cui la solutio sia operata dal rappresentante o dall'ausiliario) a poterne chiedere la restituzione: principio certamente operante anche nel caso in cui
l'adempimento sia attuato a seguito della pronuncia di un provvedimento giudiziale che lo prescriva.» (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/12/2019, n. 31572).
Dall'applicazione del suddetto principio al caso di specie, il Collegio ritiene di poter affermare che sia pienamente legittimata ad agire per la ripetizione CP_1
dell'indebito a seguito dell'estinzione del procedimento che fondava il titolo giuridico che aveva giustificato il pagamento delle somme effettuato in favore di
. Parte_1
In quest'ottica, a nulla rileva l'accordo tra e ed Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
poiché si tratta di un rapporto autonomo e distinto, di natura meramente CP_1
interna, che si limita a regolare rapporti obbligatori tra gli amministratori e la
Società.
In definitiva, deve ritenersi che il diritto alla ripetizione si fonda direttamente sull'assenza di una causa debendi e sull'obbligo del destinatario dell'indebito
( ) di restituire quanto indebitamente percepito, senza che Parte_1
accordi interni tra e gli amministratori possano interferire con tale CP_1
pretesa. Pertanto, , quale soggetto che adempie in qualità di terzo, può CP_1
agire per la ripetizione delle somme versate poiché è venuta meno la causa giuridica del pagamento, rappresentata dalla sentenza del Tribunale di Isernia.
§ 5.2 — Quanto si è detto con riferimento alla causa debendi, costituisce la premessa per ritenere infondato anche il secondo motivo di appello. Posto che la causa giuridica del pagamento è rappresentata dalla sentenza del
Tribunale di Isernia, il Collegio ritiene che fornisca adeguata prova CP_1
dell'indebito oggettivo nei confronti di . Parte_1
L'atto di quietanza, prodotto dalla Società e sottoscritto da , Parte_1
attesta l'avvenuto pagamento in favore di quest'ultimo della somma complessiva di €158.710,98, comprensiva di capitale, interessi e spese legali, in conformità alla sentenza del Tribunale di Isernia. Tuttavia, si è visto che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio ha comportato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., consolidando definitivamente l'inesistenza di una valida causa giuridica a giustificazione del pagamento effettuato da . CP_1
Da tali elementi si evince chiaramente la configurazione di un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., dovendo così concludere per l'infondatezza anche del secondo motivo dell'appello proposto da . Parte_1
§ 6 — Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 16977/2019 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge 3. dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma 19 novembre 2025
Il Presidente estensore