Cass. civ., sez. II, sentenza 04/12/2024, n. 31030
CASS
Sentenza 4 dicembre 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una società (ricorrente) avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato il suo gravame principale e accolto parzialmente quello incidentale di un'altra società (controricorrente). La controversia originava da un contratto di subappalto per la realizzazione di un termovalorizzatore, nel quale la committente principale aveva convenuto in giudizio la subappaltatrice per il mancato rispetto dei termini di completamento, chiedendo il pagamento di una penale. La subappaltatrice aveva agito in via riconvenzionale per il saldo dei lavori eseguiti e per il risarcimento danni, mentre la committente aveva a sua volta chiesto il pagamento di opere a carico della subappaltatrice. Il Tribunale aveva accertato crediti e debiti reciproci, operando una compensazione e condannando una parte al pagamento di una somma residua. La Corte d'Appello aveva confermato il rigetto dell'appello principale della subappaltatrice, che contestava la penale e il calcolo degli interessi, e aveva accolto parzialmente l'appello incidentale della committente, stabilendo che la compensazione dovesse avvenire alla data di coesistenza dei crediti, previo calcolo degli interessi maturati sino a tale data. La ricorrente lamentava, in primo luogo, la violazione degli artt. 1218, 1382 e 1661 c.c. per aver la Corte d'Appello confermato la penale nonostante rilevanti mutamenti dell'oggetto del subappalto, e, in secondo luogo, la nullità della sentenza per extrapetizione o ultrapetizione, sostenendo che la domanda attorea fosse stata interpretata erroneamente in relazione al completamento meccanico anziché alla consegna dell'impianto. Infine, contestava la violazione degli artt. 1241, 1242, 1243 e 2909 c.c. in merito alla compensazione, ritenendo che la Corte d'Appello avesse violato il giudicato interno e che la compensazione impropria, derivante da un unico rapporto, dovesse essere effettuata con un semplice conto del dare e dell'avere alla data dell'accertamento giudiziale, anziché dalla coesistenza dei crediti.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse compiuto un attento accertamento in fatto, basato sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, concludendo che le varianti intervenute fossero fisiologiche e non tali da giustificare il ritardo, e che la ricorrente stessa avesse previsto uno slittamento dei tempi limitato. Ha altresì escluso il vizio di ultra o extrapetizione, confermando l'interpretazione della domanda attorea da parte del giudice di merito, riservata a tale organo e denunciabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, non dedotta dalla ricorrente. Riguardo al terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione del giudicato interno, poiché la questione della decorrenza della compensazione era stata oggetto di appello incidentale. Ha poi chiarito che, sebbene nel caso di specie si trattasse di compensazione impropria, derivante da un unico rapporto contrattuale, la regola secondo cui gli effetti estintivi della compensazione decorrono dal giorno della coesistenza dei crediti, ai sensi dell'art. 1242 c.c., trova applicazione anche in tale fattispecie, in quanto si tratta di un mero accertamento contabile delle reciproche poste attive e passive. Ha infine precisato che la ricorrente confonde il profilo del rapporto tra compensazione legale e giudiziale, e che la regola della decorrenza dalla coesistenza dei crediti vale tanto più nella compensazione impropria, ove vi è un'elisione automatica delle rispettive pretese fino alla concorrenza reciproca. Pertanto, il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/12/2024, n. 31030
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31030
    Data del deposito : 4 dicembre 2024

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