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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.24770 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,viale delle Milizie 9 presso lo studio dell'Avv. TOSCHI SARA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIA GIUSEPPE GATTESCHI, 23
presso lo studio dell'Avv. FRAIOLI GIULIA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'udienza del 06/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/06/2024 Parte_1 esponeva che con decreto depositato in data 29.1.2024 veniva omologato l' che riconosceva il requisito sanitario di cui all'art. 1 CP_2
L.n. 18/80 ed art 3 comma 3 L.n. 104/92 con decorrenza dal 1.12.2022 ; che il decreto veniva notificato all' in via telematica CP_1 ed inviato il mod. AP70. Tanto esposto, lamentava che non erano stati liquidati i ratei maturati. Concludeva chiedendo condannarsi l' al pagamento della somma CP_1 di € 10.031,33 a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento oltre interessi. L' , citato, si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere. Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto dalla difesa della parte ricorrente all'odierna udienza e come richiesto dall nella memoria di costituzione CP_1
Risulta, infatti, in atti, documentazione comprovante la liquidazione della prestazione di cui si rivendica il pagamento. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno liquidate tenendo conto della soccombenza virtuale. Al riguardo si rileva anche che la prestazione è stata posta in liquidazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo. Le spese di lite vanno, quindi, poste a carico dell , nella misura di CP_1 cui al dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla CP_1 rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.000 da distrarsi.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi