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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2789/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Via Barnaba Abenante 35 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso protocollo.coriglianorossano@asmepec.it
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2877/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-0780108-20-0011412 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: declaratoria di nullità dell'accertamento opposto con vittoria di onorari e spese di giudizio.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello di controparte, con riconoscimento delle competenze e delle spese di lite afferenti ai due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza la società Ricorrente_1 S.p.A. aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1 - 078108 - 20 - 0011412 del 17 luglio 2020, che era stato notificato da SO.G.E.T. S.p.A., per conto del
Comune di Corigliano-Rossano in data 2 ottobre 2020 con riferimento all'IMU dovuta per l'anno 2015, in ragione di € 3.516,00, oltre sanzioni ed interessi. La contribuente società, in quella sede, aveva dedotto che l'immobile oggetto della richiesta del Comune aveva formato oggetto di un contratto di locazione finanziaria risolto in data 15 novembre 2013 per l'inadempimento dell'utilizzatore e che lo stesso immobile era stato riconsegnato da quest'ultimo soltanto in data 20 maggio 2015. Si era costituita la SO.G.E.T. S.p.A. per controdedurre.
L'adita Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso ed aveva compensato le spese.
Avverso quella decisione la contribuente società proponeva appello e deduceva che, in relazione all'unità immobiliare in argomento, stante il tenore delle istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze ai fini della compilazione della dichiarazione annuale IMU2012 allegate al DM 30 ottobre 2012, nonché il decisum della sentenza della Corte di Cassazione, sezione V - Tributaria civile (sentenza 17 luglio 2019, n. 19166), per gli immobili concessi in leasing l'IMU è dovuta dal locatario anche a seguito della risoluzione del contratto, fino a quando non intervenga la riconsegna del bene. Tanto in dipendenza della “ultrattività” degli effetti
(civilistici) del contratto di locazione, i quali si estendono fino alla riconsegna dell'immobile, determinando il permanere delle obbligazioni contrattuali, dei rischi e degli oneri in capo al locatario.
Chiedeva declaratoria di nullità dell'accertamento opposto con vittoria di onorari e spese di giudizio.
L'appellata SO.G.E.T. S.p.A. si costituiva e controdeduceva. Chiedeva il rigetto dell'appello di controparte, con riconoscimento delle competenze e delle spese di lite afferenti ai due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale la Corte osserva che la normativa in tema di IMU, nel caso di bene concesso in locazione finanziaria è stata interpretata diversamente in giurisprudenza. L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, tuttavia segue un'interpretazione diversa rispetto a quella propugnata dall'appellante. Secondo questo orientamento, in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente
(Cass. Sez. 5, sentenza n. 29973 del 19/11/2019, in C.E.D. Cass. 655919 - 01); in senso conforme, Cass.
Sez. 5, sentenza n. 25249 del 09/10/2019, in C.E.D. Cass. 655410 - 01; Cass. sez. 5, sentenza n. 13793 del 22/5/2019, in C.E.D. Cass. 654118 – 01; Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 6181 del 26/1/2022).
Ancor più di recente, sullo stesso solco tracciato, il Giudice di legittimità ha così opinato: “In tema di IMU, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi che segua ad inadempimento del contratto di leasing finanziario con conseguente rilascio dell'immobile, l'imposta è comunque dovuta dal locatore finanziario, a meno che - secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024 - egli non abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2,
o 633 c.p. o non sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva
(Cass. Sez. 5 - , ordinanza n. 10420 del 21/4/2025, in C.E.D. Cass. 674951 - 01).
Ne discende che, con la risoluzione del contratto di leasing, la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore". In buona sostanza, l'IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo, ad una nozione di "possesso" civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene
(proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso.
A conferma di ciò il citato D. Lgs., art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni "non costruiti" o "in corso di costruzione" che, come tali non possono essere detenuti;
in tali ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta.
L'appello si appalesa pertanto infondato e deve essere rigettato.
L'affinarsi della giurisprudenza sulla questione trattata induce il Collegio alla integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione rigetta l'appello proposto. Spese interamente compensate.
Il Presidente
AN RA NE
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2789/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Via Barnaba Abenante 35 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso protocollo.coriglianorossano@asmepec.it
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2877/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-0780108-20-0011412 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: declaratoria di nullità dell'accertamento opposto con vittoria di onorari e spese di giudizio.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello di controparte, con riconoscimento delle competenze e delle spese di lite afferenti ai due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza la società Ricorrente_1 S.p.A. aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1 - 078108 - 20 - 0011412 del 17 luglio 2020, che era stato notificato da SO.G.E.T. S.p.A., per conto del
Comune di Corigliano-Rossano in data 2 ottobre 2020 con riferimento all'IMU dovuta per l'anno 2015, in ragione di € 3.516,00, oltre sanzioni ed interessi. La contribuente società, in quella sede, aveva dedotto che l'immobile oggetto della richiesta del Comune aveva formato oggetto di un contratto di locazione finanziaria risolto in data 15 novembre 2013 per l'inadempimento dell'utilizzatore e che lo stesso immobile era stato riconsegnato da quest'ultimo soltanto in data 20 maggio 2015. Si era costituita la SO.G.E.T. S.p.A. per controdedurre.
L'adita Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso ed aveva compensato le spese.
Avverso quella decisione la contribuente società proponeva appello e deduceva che, in relazione all'unità immobiliare in argomento, stante il tenore delle istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze ai fini della compilazione della dichiarazione annuale IMU2012 allegate al DM 30 ottobre 2012, nonché il decisum della sentenza della Corte di Cassazione, sezione V - Tributaria civile (sentenza 17 luglio 2019, n. 19166), per gli immobili concessi in leasing l'IMU è dovuta dal locatario anche a seguito della risoluzione del contratto, fino a quando non intervenga la riconsegna del bene. Tanto in dipendenza della “ultrattività” degli effetti
(civilistici) del contratto di locazione, i quali si estendono fino alla riconsegna dell'immobile, determinando il permanere delle obbligazioni contrattuali, dei rischi e degli oneri in capo al locatario.
Chiedeva declaratoria di nullità dell'accertamento opposto con vittoria di onorari e spese di giudizio.
L'appellata SO.G.E.T. S.p.A. si costituiva e controdeduceva. Chiedeva il rigetto dell'appello di controparte, con riconoscimento delle competenze e delle spese di lite afferenti ai due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale la Corte osserva che la normativa in tema di IMU, nel caso di bene concesso in locazione finanziaria è stata interpretata diversamente in giurisprudenza. L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, tuttavia segue un'interpretazione diversa rispetto a quella propugnata dall'appellante. Secondo questo orientamento, in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente
(Cass. Sez. 5, sentenza n. 29973 del 19/11/2019, in C.E.D. Cass. 655919 - 01); in senso conforme, Cass.
Sez. 5, sentenza n. 25249 del 09/10/2019, in C.E.D. Cass. 655410 - 01; Cass. sez. 5, sentenza n. 13793 del 22/5/2019, in C.E.D. Cass. 654118 – 01; Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 6181 del 26/1/2022).
Ancor più di recente, sullo stesso solco tracciato, il Giudice di legittimità ha così opinato: “In tema di IMU, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi che segua ad inadempimento del contratto di leasing finanziario con conseguente rilascio dell'immobile, l'imposta è comunque dovuta dal locatore finanziario, a meno che - secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024 - egli non abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2,
o 633 c.p. o non sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva
(Cass. Sez. 5 - , ordinanza n. 10420 del 21/4/2025, in C.E.D. Cass. 674951 - 01).
Ne discende che, con la risoluzione del contratto di leasing, la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore". In buona sostanza, l'IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo, ad una nozione di "possesso" civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene
(proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso.
A conferma di ciò il citato D. Lgs., art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni "non costruiti" o "in corso di costruzione" che, come tali non possono essere detenuti;
in tali ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta.
L'appello si appalesa pertanto infondato e deve essere rigettato.
L'affinarsi della giurisprudenza sulla questione trattata induce il Collegio alla integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione rigetta l'appello proposto. Spese interamente compensate.
Il Presidente
AN RA NE