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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4717/2017 R.G. vertente tra
- già denominata società con un Parte_1 Parte_2
unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di con sede Parte_2
in Roma, P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ninfa Badalamenti, giusta procura in atti,
elettivamente domiciliata in Messina, via Bivona Bernardi n. 7 presso lo studio dell'avv. Cinzia Miceli;
APPELLANTE
E
- nato a [...] il [...], CP_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Prestipino, CodiceFiscale_1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Furci
Siculo, via Caio Duilio n. 21; APPELLATO
- già denominata Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza del 6 marzo 2017, il Giudice di Pace di Messina, accogliendo la domanda di (gestore di un ), condannava la società CP_1 Parte_3 [...]
a pagargli la complessiva somma di euro 4.120,00 a titolo di Parte_2
risarcimento del danno da responsabilità contrattuale (somministrazione di energia elettrica), derivante dallo sbalzo di energia elettrica -verificatosi l'undici ottobre
2013, che aveva causato il danneggiamento di alcune apparecchiature- e dalla interruzione di energia elettrica -verificatasi nella notte tra il 31 dicembre 2013 ed il primo gennaio 2014, che aveva determinato la perdita e l'avaria di prodotti conservati nei frigoriferi del Pt_3
Il primo decidente, anche sulla base della prova testimoniale, escludendo che gli accaduti fossero dipesi da caso fortuito o forza maggiore, assumeva l'inadempimento contrattuale della predetta società che non aveva agito con l'ordinaria diligenza per impedire gli eventi dannosi.
Proponeva appello la società, illustrando i motivi per i quali chiedeva la riforma della sentenza con il rigetto della domanda attorea. Si costituiva il che deduceva l'infondatezza delle doglianze e chiedeva il CP_1
rigetto del gravame.
Non si costituiva la società Controparte_2
All'udienza del 14 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice poneva le cause in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-
legge 2 marzo 2024 n. 56.
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia della società
[...]
Controparte_2
In proposito, è opportuno ricordare, quanto alla legittimazione passiva, che è
univoco l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società -
come l'odierna contumace- che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica" (Cass. 1581/2018). La domanda è stata, pertanto, successivamente e correttamente indirizzata nei confronti di , mentre nessuna responsabilità può essere ascritta a Parte_1
. Controparte_2
Ciò posto, coi motivi di appello, si sostiene che il primo Giudice ha errato nel ravvisare la condotta colposa della società, in quanto i pretesi danni sono da ascrivere ad eventi di natura accidentale, imprevedibili ed eccezionali, dovendosi configurare,
pertanto, il caso fortuito, idoneo ad escluderne a qualsiasi titolo la responsabilità (sia contrattuale che quella disciplinata dall'art. 2050 c.c. -per i danni cagionati da attività
pericolosa- o dall'art. 2051 c.c. -per i danni da cosa in custodia-) e costituito dalle piogge torrenziali, verificatesi nel primo episodio, e dal guasto su cavo interrato, per il secondo evento, per il quale non è prevista, in tesi, attività manutentiva.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque,
in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo,
altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione (Cass. 32932/2024).
In sostanza, il giudice d'appello è libero di dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data dal primo giudice con riferimento all'individuazione della causa petendi, anche se incontra il limite di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame e di non mutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (Cass. 10890/2023).
Pertanto, nel dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, il giudice d'appello ha il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché
nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi.
Ciò detto, la Suprema Corte ha chiarito che la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, sia in relazione ai rischi ai quali espone, sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione (Cass.
32498/2019).
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, precisando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art. 2050 c.c., ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass. 11193/2007). Pertanto, diversamente da quanto affermato dal primo decidente che aveva ravvisato un contratto di somministrazione tra le parti e, quindi, una ipotesi di responsabilità contrattuale, la qualificazione giuridica da attribuire al rapporto giuridico in esame è quella prevista dall'art. 2050 c.c.
In particolare, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa,
la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050
c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico la prova del quale incombe al danneggiato che, nel caso di specie, l'ha pacificamente fornita.
Invero, esiste, inconfutabilmente, la relazione diretta tra i danni verificatisi ai beni mobili del danneggiato ed il rischio specifico dell'attività pericolosa costituita dalla distribuzione dell'energia elettrica.
Ciò posto, deve, comunque, accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da determinare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività
pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito — cioè la eccezionalità
e l'oggettiva imprevedibilità — e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori.
Accertato il nesso causale, e dunque attribuito l'evento dannoso all'esercente dell'attività pericolosa, il quale — come detto — risponde del danno indipendentemente da ogni sua colpa, è pur sempre possibile per quest'ultimo fornire la c.d. prova liberatoria, relativa alle modalità organizzative dell'attività, che devono essere idonee per prevenire l'eventualità di eventi dannosi, ovvero provare di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Il danneggiante, in particolare, deve fornire una prova non solo “negativa” —
non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge, regolamentari o di comune diligenza o prudenza— ma anche “positiva”, cioè l'aver impiegato ogni cura o misura (ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca: Cass. n. 5484/1998; Trib. Milano 15 giugno 2000)
atta ad impedire l'evento dannoso (Cass. n. 11454/2003; Cass. n. 3022/2001).
È poi irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, che il danneggiato non abbia sopperito, con autonome iniziative, alle omissioni imputabili al gestore dell'attività medesima;
l'art. 2050 c.c., infatti, non pone obblighi di diligenza a carico dei terzi estranei alla gestione dell'impresa pericolosa, né limita il proprio ambito operativo alle ipotesi in cui la pericolosità sia occulta, non avvertibile secondo un metro di ordinaria diligenza e quindi tale da tradursi in una insidia nascosta
(Cass. 2584/1989).
L'attività pericolosa, in altri termini, deve essere svolta nelle condizioni di massima sicurezza, con l'adozione di ogni accorgimento che la tecnica offre, quale ne sia il costo: se, nonostante ciò, l'evento dannoso si è verificato ugualmente, esso apparirà inevitabile, e pertanto non in rapporto causale con essa. Applicando tali condivisibili principi giurisprudenziali al caso in esame, deve rilevarsi, innanzitutto, che la verificazione di piogge alluvionali nella giornata dell'undici ottobre 2013 non bastava ad escludere la responsabilità della società
appellante.
Infatti, con specifico riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, va esclusa l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore esimente qualora si sia in presenza di fenomeni meteorologici, anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento (Corte di
Appello Genova, sez. II n. 952/2021 e Corte di Appello Napoli sez VIII n.
4396/2019).
Ne consegue che, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, anche l'esercente attività pericolosa è tenuto a dimostrare di aver tenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione dell'impianto elettrico ed alla previsione di strumenti ed impianti che assicurino la effettiva disattivazione dell'energia elettrica in presenza di eventi di particolare intensità.
Ciò detto, nessuna delle due misure cautelative risulta essere stata eseguita nei due episodi che hanno determinato i lamentati danni.
In quello coincidente con l'evento atmosferico, invero, proprio il persistente ed anomalo afflusso dell'energia elettrica che, normalmente, dovrebbe interrompersi, in caso di eventi atmosferici estremi, ha causato i danni alle apparecchiature dell'esercizio commerciale.
Nell'altro episodio, la società appellante si è limitata a giustificare l'inevitabilità del danno con la impossibilità di intervenire per anomalie invisibili,
escludendo qualsiasi intervento ove il danno derivi da cavi elettrici interrati. Ma, per quel che si dirà, la società non ha chiarito il tipo di malfunzionamento verificatosi che ha determinato l'interruzione della fornitura di energia per oltre 12 ore il giorno 31
dicembre 2013.
Ebbene, è evidente e notorio che la società di distribuzione deve assicurare la completa manutenzione -ordinaria e straordinaria- degli impianti elettrici, non essendo stata dimostrata, peraltro, la sussistenza di clausole di esclusione della responsabilità applicabili alla fattispecie in esame che la stessa società appellante avrebbe dovuto dimostrare producendo la relativa documentazione.
In definitiva, gravava sulla stessa società che invocava, per un verso, la sussistenza del caso fortuito allegare gli elementi di prova, non solo circa l'eccezionalità dell'evento dannoso, ma anche di avere adottato gli accorgimenti idonei per scongiurare danni agli impianti e, conseguentemente, ai beni degli utenti.
Sul punto, la generica prova testimoniale nulla ha apportato alla prospettazione dell'appellante che avrebbe ben potuto, anche mediante una relazione tecnica,
precisare il tipo di guasto verificatosi e le misure preventive adottate per evitare gli eventi. Per altro verso, per l'episodio del 31 dicembre 2013, anche il teste qualificato -
dipendente ha affermato di non essere in grado di dire se l'interruzione della Pt_2
distribuzione dell'energia fosse stata causata da un cavo interrato -quindi non visibile-, danneggiato perché rosicchiato dai topi.
Nessun specifico apporto probatorio è stato, in definitiva, fornito dalla società
appellante che ne era onerata, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dovendosi ritenere che i danni, per entrambe le occasioni, hanno trovato origine nell'insufficienza delle misure adottate volte ad evitare gli accadimenti pregiudizievoli, riconducibili causalmente all'attività pericolosa esercitata dalla società appellante.
Nessuna idonea prova liberatoria ex art. 2050 c.c. è stata, in conclusione,
fornita perchè l'ipotesi dello sbalzo di tensione o dell'anomala fornitura di energia non può costituire esimente per la società di distribuzione, poiché rientra nell'usuale rischio dell'attività di impresa ed è prevedibile e prevenibile dalla società con l'utilizzo delle necessarie cautele.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in favore del
. CP_1
Nulla per l'appellato contumace.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina del CP_1
6 marzo 2017.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato costituito delle spese del presente grado che liquida in euro 3.397,00, oltre IVA e CPA nelle misure di legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Nulla per l'appellato contumace.
Messina, 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4717/2017 R.G. vertente tra
- già denominata società con un Parte_1 Parte_2
unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di con sede Parte_2
in Roma, P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ninfa Badalamenti, giusta procura in atti,
elettivamente domiciliata in Messina, via Bivona Bernardi n. 7 presso lo studio dell'avv. Cinzia Miceli;
APPELLANTE
E
- nato a [...] il [...], CP_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Prestipino, CodiceFiscale_1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Furci
Siculo, via Caio Duilio n. 21; APPELLATO
- già denominata Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza del 6 marzo 2017, il Giudice di Pace di Messina, accogliendo la domanda di (gestore di un ), condannava la società CP_1 Parte_3 [...]
a pagargli la complessiva somma di euro 4.120,00 a titolo di Parte_2
risarcimento del danno da responsabilità contrattuale (somministrazione di energia elettrica), derivante dallo sbalzo di energia elettrica -verificatosi l'undici ottobre
2013, che aveva causato il danneggiamento di alcune apparecchiature- e dalla interruzione di energia elettrica -verificatasi nella notte tra il 31 dicembre 2013 ed il primo gennaio 2014, che aveva determinato la perdita e l'avaria di prodotti conservati nei frigoriferi del Pt_3
Il primo decidente, anche sulla base della prova testimoniale, escludendo che gli accaduti fossero dipesi da caso fortuito o forza maggiore, assumeva l'inadempimento contrattuale della predetta società che non aveva agito con l'ordinaria diligenza per impedire gli eventi dannosi.
Proponeva appello la società, illustrando i motivi per i quali chiedeva la riforma della sentenza con il rigetto della domanda attorea. Si costituiva il che deduceva l'infondatezza delle doglianze e chiedeva il CP_1
rigetto del gravame.
Non si costituiva la società Controparte_2
All'udienza del 14 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice poneva le cause in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-
legge 2 marzo 2024 n. 56.
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia della società
[...]
Controparte_2
In proposito, è opportuno ricordare, quanto alla legittimazione passiva, che è
univoco l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società -
come l'odierna contumace- che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica" (Cass. 1581/2018). La domanda è stata, pertanto, successivamente e correttamente indirizzata nei confronti di , mentre nessuna responsabilità può essere ascritta a Parte_1
. Controparte_2
Ciò posto, coi motivi di appello, si sostiene che il primo Giudice ha errato nel ravvisare la condotta colposa della società, in quanto i pretesi danni sono da ascrivere ad eventi di natura accidentale, imprevedibili ed eccezionali, dovendosi configurare,
pertanto, il caso fortuito, idoneo ad escluderne a qualsiasi titolo la responsabilità (sia contrattuale che quella disciplinata dall'art. 2050 c.c. -per i danni cagionati da attività
pericolosa- o dall'art. 2051 c.c. -per i danni da cosa in custodia-) e costituito dalle piogge torrenziali, verificatesi nel primo episodio, e dal guasto su cavo interrato, per il secondo evento, per il quale non è prevista, in tesi, attività manutentiva.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque,
in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo,
altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione (Cass. 32932/2024).
In sostanza, il giudice d'appello è libero di dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data dal primo giudice con riferimento all'individuazione della causa petendi, anche se incontra il limite di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame e di non mutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (Cass. 10890/2023).
Pertanto, nel dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, il giudice d'appello ha il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché
nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi.
Ciò detto, la Suprema Corte ha chiarito che la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, sia in relazione ai rischi ai quali espone, sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione (Cass.
32498/2019).
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, precisando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art. 2050 c.c., ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass. 11193/2007). Pertanto, diversamente da quanto affermato dal primo decidente che aveva ravvisato un contratto di somministrazione tra le parti e, quindi, una ipotesi di responsabilità contrattuale, la qualificazione giuridica da attribuire al rapporto giuridico in esame è quella prevista dall'art. 2050 c.c.
In particolare, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa,
la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050
c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico la prova del quale incombe al danneggiato che, nel caso di specie, l'ha pacificamente fornita.
Invero, esiste, inconfutabilmente, la relazione diretta tra i danni verificatisi ai beni mobili del danneggiato ed il rischio specifico dell'attività pericolosa costituita dalla distribuzione dell'energia elettrica.
Ciò posto, deve, comunque, accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da determinare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività
pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito — cioè la eccezionalità
e l'oggettiva imprevedibilità — e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori.
Accertato il nesso causale, e dunque attribuito l'evento dannoso all'esercente dell'attività pericolosa, il quale — come detto — risponde del danno indipendentemente da ogni sua colpa, è pur sempre possibile per quest'ultimo fornire la c.d. prova liberatoria, relativa alle modalità organizzative dell'attività, che devono essere idonee per prevenire l'eventualità di eventi dannosi, ovvero provare di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Il danneggiante, in particolare, deve fornire una prova non solo “negativa” —
non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge, regolamentari o di comune diligenza o prudenza— ma anche “positiva”, cioè l'aver impiegato ogni cura o misura (ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca: Cass. n. 5484/1998; Trib. Milano 15 giugno 2000)
atta ad impedire l'evento dannoso (Cass. n. 11454/2003; Cass. n. 3022/2001).
È poi irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, che il danneggiato non abbia sopperito, con autonome iniziative, alle omissioni imputabili al gestore dell'attività medesima;
l'art. 2050 c.c., infatti, non pone obblighi di diligenza a carico dei terzi estranei alla gestione dell'impresa pericolosa, né limita il proprio ambito operativo alle ipotesi in cui la pericolosità sia occulta, non avvertibile secondo un metro di ordinaria diligenza e quindi tale da tradursi in una insidia nascosta
(Cass. 2584/1989).
L'attività pericolosa, in altri termini, deve essere svolta nelle condizioni di massima sicurezza, con l'adozione di ogni accorgimento che la tecnica offre, quale ne sia il costo: se, nonostante ciò, l'evento dannoso si è verificato ugualmente, esso apparirà inevitabile, e pertanto non in rapporto causale con essa. Applicando tali condivisibili principi giurisprudenziali al caso in esame, deve rilevarsi, innanzitutto, che la verificazione di piogge alluvionali nella giornata dell'undici ottobre 2013 non bastava ad escludere la responsabilità della società
appellante.
Infatti, con specifico riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, va esclusa l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore esimente qualora si sia in presenza di fenomeni meteorologici, anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento (Corte di
Appello Genova, sez. II n. 952/2021 e Corte di Appello Napoli sez VIII n.
4396/2019).
Ne consegue che, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, anche l'esercente attività pericolosa è tenuto a dimostrare di aver tenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione dell'impianto elettrico ed alla previsione di strumenti ed impianti che assicurino la effettiva disattivazione dell'energia elettrica in presenza di eventi di particolare intensità.
Ciò detto, nessuna delle due misure cautelative risulta essere stata eseguita nei due episodi che hanno determinato i lamentati danni.
In quello coincidente con l'evento atmosferico, invero, proprio il persistente ed anomalo afflusso dell'energia elettrica che, normalmente, dovrebbe interrompersi, in caso di eventi atmosferici estremi, ha causato i danni alle apparecchiature dell'esercizio commerciale.
Nell'altro episodio, la società appellante si è limitata a giustificare l'inevitabilità del danno con la impossibilità di intervenire per anomalie invisibili,
escludendo qualsiasi intervento ove il danno derivi da cavi elettrici interrati. Ma, per quel che si dirà, la società non ha chiarito il tipo di malfunzionamento verificatosi che ha determinato l'interruzione della fornitura di energia per oltre 12 ore il giorno 31
dicembre 2013.
Ebbene, è evidente e notorio che la società di distribuzione deve assicurare la completa manutenzione -ordinaria e straordinaria- degli impianti elettrici, non essendo stata dimostrata, peraltro, la sussistenza di clausole di esclusione della responsabilità applicabili alla fattispecie in esame che la stessa società appellante avrebbe dovuto dimostrare producendo la relativa documentazione.
In definitiva, gravava sulla stessa società che invocava, per un verso, la sussistenza del caso fortuito allegare gli elementi di prova, non solo circa l'eccezionalità dell'evento dannoso, ma anche di avere adottato gli accorgimenti idonei per scongiurare danni agli impianti e, conseguentemente, ai beni degli utenti.
Sul punto, la generica prova testimoniale nulla ha apportato alla prospettazione dell'appellante che avrebbe ben potuto, anche mediante una relazione tecnica,
precisare il tipo di guasto verificatosi e le misure preventive adottate per evitare gli eventi. Per altro verso, per l'episodio del 31 dicembre 2013, anche il teste qualificato -
dipendente ha affermato di non essere in grado di dire se l'interruzione della Pt_2
distribuzione dell'energia fosse stata causata da un cavo interrato -quindi non visibile-, danneggiato perché rosicchiato dai topi.
Nessun specifico apporto probatorio è stato, in definitiva, fornito dalla società
appellante che ne era onerata, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dovendosi ritenere che i danni, per entrambe le occasioni, hanno trovato origine nell'insufficienza delle misure adottate volte ad evitare gli accadimenti pregiudizievoli, riconducibili causalmente all'attività pericolosa esercitata dalla società appellante.
Nessuna idonea prova liberatoria ex art. 2050 c.c. è stata, in conclusione,
fornita perchè l'ipotesi dello sbalzo di tensione o dell'anomala fornitura di energia non può costituire esimente per la società di distribuzione, poiché rientra nell'usuale rischio dell'attività di impresa ed è prevedibile e prevenibile dalla società con l'utilizzo delle necessarie cautele.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in favore del
. CP_1
Nulla per l'appellato contumace.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina del CP_1
6 marzo 2017.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato costituito delle spese del presente grado che liquida in euro 3.397,00, oltre IVA e CPA nelle misure di legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Nulla per l'appellato contumace.
Messina, 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo