Sentenza 16 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PO IN EL NN, PO IA SA, PO IA SS, (quali eredi di OP LI ), domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3136/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 19/05/00 - R.G.N. 40249/95;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 10/06/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenti pronunce.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11.10.1994 il Pretore di Napoli accoglieva parzialmente la domanda con la quale gli eredi di AL TT avevano chiesto la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme pagate in ritardo a titolo di arretrati di prestazioni in materia di invalidità civile spettanti alla dante causa.
L'appello dei ricorrenti, che lamentavano il mancato accoglimento della domanda di ulteriore rivalutazione monetaria e degli ulteriori interessi legali sulle somme riconosciute dovute dal Pretore, veniva parzialmente accolto dal Tribunale di Napoli con sentenza depositata il 19 maggio 2000. I giudici di secondo grado condannavano il Ministero al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal pagamento tardivo fino al saldo, sulle somme riconosciute in primo grado a titolo di rivalutazione monetaria;
escludevano, invece, la rivalutazione e gli interessi sulla somma liquidata a titolo di interessi sul capitale, ostandovi il divieto dell'anatocismo (art. 1283 c.c.). Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando quattro motivi di censura, il Ministero dell'Interno.
Resistono con controricorso le controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi la difesa del Ministero denuncia violazione dell'art. 1194 c.c. e vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Assume che, avendo gli interessati accettato il pagamento parziale (corrispondente all'importo capitale dei ratei arretrati), gli stessi hanno accettato implicitamente l'imputazione effettuata dal debitore (al capitale anziché agli accessori).
Con il terzo e quarto motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e vizio di motivazione, la difesa del Ministero critica la sentenza nella parte in cui ha concesso rivalutazione ed interessi sulla somma maturata a titolo di rivalutazione al momento del tardivo pagamento;
sostiene che la rivalutazione non partecipa della stessa natura del credito per capitale, come dimostra l'art. 16, comma 6^, della legge n. 412/91. Richiama, inoltre, come sintomatica di una nuova concezione degli accessori del capitale, la nuova disciplina del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., che considera, fra i parametri utili per la determinazione del saggio da parte del Ministro del Tesoro, il tasso di inflazione registrato nell'anno precedente (art. 1 l. n. 353/90, art. 2, comma 185, l. n. 662/96). Il ricorso è manifestamente infondato.
In ordine ai primi due motivi, è sufficiente osservare che i giudici di secondo grado non hanno effettuato una imputazione del pagamento tardivo diversa da quella effettuata dal primo giudice (imputazione che, qualunque sia stata, non è stata appellata dal Ministero); si sono limitati a concedere rivalutazione ed interessi sulla somma già riconosciuta in primo grado a titolo di rivalutazione monetaria e capitale, escludendo, invece, lo stesso trattamento agli interessi legali calcolati sul capitale.
L'art. 1194 c.c. non è stato, pertanto, applicato dal Tribunale. Il terzo e quarto motivo sono anch'essi chiaramente infondati. La fattispecie in esame riguarda, pacificamente, il tardivo pagamento di prestazioni assistenziali maturate anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991. La giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che, per i crediti di lavoro, previdenziali e assistenziali, sottratti alla disciplina di cui all'art. 16, comma 6^, l. 412/91, poiché la rivalutazione monetaria, non corrisposta al momento del tardivo pagamento del capitale, costituisce un credito residuo che partecipa della stessa natura della somma capitale (attesa la sua funzione tesa ad annullare, con la indicizzazione del credito, la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente), la somma dovuta a tale titolo è a sua volta suscettibile di rivalutazione e di produzione di interessi (Cass., S.U., 22 dicembre 1994 n. 11048; Sez. Lavoro, 7 luglio 1997 n. 6127; S.U., 29 gennaio 2001 n. 38; Sez. Lavoro, 4 settembre 2002 n. 12869). Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del Ministero ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio nei confronti dei resistenti, con attribuzione al loro difensore, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10,00 per spese e in complessivi euro 2.000,00 per onorario di avvocato, con attribuzione all'avv. Alfonso Luigi Marra, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004