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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/10/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8/2019 del ruolo generale affari contenziosi in data 3/1/2019 vertente tra
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
(ora rappresentato e
[...] CP_2 Controparte_3 difeso dagli avv.ti Mario Antonio Giordano e Paolo Giordano, come da mandato in atti
attore contro
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Blasi, come da mandato in atti, Controparte_4
convenuto
OGGETTO: pagamento compenso professionale
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il geom. , in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante della (ora Controparte_5
, conveniva in giudizio il sig. al fine di Controparte_3 Controparte_4
1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto per i motivi innanzi esposti;
2)per l'effetto condannarlo al pagamento dell'importo di € 9.757,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi maturati per le prestazioni svolte;
3)con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Assumeva l'attore di aver ricevuto dal sig. l'incarico professionale per la Controparte_4 progettazione relativa ai lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato di sua proprietà, ubicato in Tolve, tra la via Palestro, il Vico II Palestro ed il Largo Plebiscito, censito presso l'Agenzia Provinciale delle Entrate – Potenza Territorio- al Foglio 72, P.lla 176, sub nn. 5-8-9-
10. In particolare l'attività professionale svolta riguardava: 1) Perizia di stima BCC per acquisto con mutuo ipotecario;
2) Rilievo metrico e misurazioni per n.4 planimetrie catastali, restituzione n.3 planimetrie catastali rilevate, denuncia variazione n.5 u.i. - redazione con programma Docfa, denuncia variazione n.5 u.i. - invio telematico Docfa A.D.E. – PZ Territorio, istanza rettifica n.1
u.i. incoerente- presentazione – PZ Territorio;
3) Progetto architettonico esecutivo per CP_6 presentazione SCIA dell'8.2.2014, computo metrico estimativo per l'appalto dei lavori -
10.02.2014, piano di sicurezza e coordinamento – progettazione, assistenza tecnica e sopralluogo per definizione impresa appaltatrice.
Assumeva ancora l'attore che nonostante i vari solleciti verbali e scritti il sig. non aveva CP_4 provveduto a versare l'importo di € 9.757,50 allo stesso spettante per l'attività professionale svolta, per cui si rendeva necessario adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la giusta tutela dei suoi diritti, tenuto conto che anche la negoziazione assistita avviata aveva avuto esito negativo.
Con comparsa depositata il 13/5/2019 si costituiva il sig. chiedendo il rigetto Controparte_4 della domanda atteso che alcun incarico professionale per la progettazione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile era stato conferito all'attore, tenuto altresì conto che la competenza dei geometri, con riferimento alla progettazione, per legge, era limitata a modeste costruzioni civili con esclusione di quelle che comportano l'adozione di strutture in cemento armato, di competenza degli ingegneri;
deduceva il convenuto che l'unico incarico conferito all'attore era stato quello di redazione della perizia di stima per l'accesso al mutuo bancario, il cui corrispettivo era stato regolarmente pagato come da fattura quietanzata prodotta.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 10/10/2025, celebratasi in modalità cartolare, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal geom. , in proprio e nella sua qualità , è fondata, Parte_1 per cui merita accoglimento nei termini che qui di seguito si espongono.
Occorre premettere che nel caso di esercizio di un'attività professionale è stato precisato dalla
Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, che sul professionista incombe l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato conferimento dell'incarico e in secondo luogo l'entità delle prestazioni al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito.
Nel caso di specie la prova della fonte del diritto al compenso è stata fornita dall'attore attraverso la documentazione in atti, oltre che dalle risultanze istruttorie del presente giudizio.
Invero l'attore ha dimostrato documentalmente l'opera professionale espletata in favore del convenuto, producendo in atti la lettera di incarico per la perizia di stima, nonchè quest'ultima con tutti gli allegati (visure catastali, estratti di mappa, planimetrie catastali, rilievi fotografici, titoli di provenienza, documento di identità del convenuto), gli elaborati tecnici allegati alle operazioni catastali eseguite(denuncia variazione catastale di cinque unità immobiliari e di diversa distribuzione degli spazi interni, rilievi metrici, invio telematico, istanza di rettifica unità immobiliare incoerente, etc.), redazione della SCIA relativa ai lavori di ristrutturazione edilizia, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, costituito da più unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale e depositi ubicati nel Comune di Tolve
(relazione tecnica, inquadramento urbanistico e catastale, rilievo dello stato di fatto con piante, prospetti e sezioni, interventi ed opere di progetto con piante prospetti e sezioni, documentazione fotografica, documentazione amministrativa, computo metrico estimativo).
Tale documentazione, rimasta incontestata, dimostra la sussistenza dell'incarico professionale come dedotto dall'attore, nonché l'esecuzione dello stesso, e tanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 cod. civ., fa sorgere in favore del geom. , in proprio e nella sua Parte_1 qualità, il diritto a riceversi il relativo compenso professionale.
Per costante giurisprudenza la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dal professionista con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni.
Analizzando le risultanze istruttorie deve rilevarsi che è emerso che l'incarico professionale al geom. sia stato conferito dal convenuto;
infatti il teste sig. , titolare Parte_1 Tes_1 dell'omonima impresa edile, della cui attendibilità non può dubitarsi, così riferisce: “E' vero che sono stato contattato dal geom. su incarico di per eseguire lavori di Pt_1 Controparte_4 ristrutturazione dell'immobile di proprietà di . Il predetto immobile si trovava vicino CP_4 alla Chiesa di S. Rocco. Ricordo che ci siamo recati sul posto in presenza sia del geom. CP_7
3
[...] sia del sig. per un sopralluogo. Il geom. nell'occasione mi consegnò i disegni e CP_4 Pt_1 il computo metrico che aveva redatto il sig. ”. Pt_1
Il CTU, dalla documentazione prodotta dalle parti e, in particolare dall'attore, nonché dall'accesso agli uffici pubblici, ha accertato che effettivamente il geom. aveva Parte_1 svolto le attività elencate nell'atto di citazione, riferendo che solo per la redazione della perizia di stima vi era agli atti il conferimento d'incarico per iscritto, mentre per le ulteriori attività svolte non risultava il conferimento dell'incarico per iscritto;
in ogni caso dall'esame della documentazione in atti poteva ritenersi espletata l'attività professionale rivendicata dall'attore.
Orbene a fronte della produzione documentale e delle risultanze istruttorie, che hanno confermato l'assunto attoreo quanto alla attività dallo stesso prestata, la domanda va accolta.
Con riferimento al quantum, vista la documentazione in atti, nonché le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., che si condividono, essendo il relativo elaborato esauriente ed immune da vizi logici, giuridici e di ragionamento, si determina il compenso dovuto al geom. Pt_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_5
(ora , per l'incarico professionale
[...] Controparte_3 de quo in complessivi € 5.275,85, oltre oneri accessori, se dovuti;
su tal somma sono dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data della messa in mora all'effettivo soddisfo.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006,
n. 11356).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dal geom. , in Parte_1 proprio e nella qualità di rappresentante della Controparte_5
(ora , nei confronti del sig. ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 così provvede:
1)accoglie la domanda nei termini di cui alla parte motiva e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.275,85 oltre oneri accessori, se dovuti, e interessi di mora dalla data di messa in mora all'effettivo soddisfo;
4 2)condanna il convenuto al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'attore che liquida in complessivi € 2.806,00, di cui € 254,00 per spese borsuali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti, dichiaratisi antistatari.
3)pone definitivamente a carico del convenuto le spese della C.T.U. come liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10/10/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Così deciso in Potenza, li 26.10.2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8/2019 del ruolo generale affari contenziosi in data 3/1/2019 vertente tra
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
(ora rappresentato e
[...] CP_2 Controparte_3 difeso dagli avv.ti Mario Antonio Giordano e Paolo Giordano, come da mandato in atti
attore contro
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Blasi, come da mandato in atti, Controparte_4
convenuto
OGGETTO: pagamento compenso professionale
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il geom. , in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante della (ora Controparte_5
, conveniva in giudizio il sig. al fine di Controparte_3 Controparte_4
1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto per i motivi innanzi esposti;
2)per l'effetto condannarlo al pagamento dell'importo di € 9.757,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi maturati per le prestazioni svolte;
3)con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Assumeva l'attore di aver ricevuto dal sig. l'incarico professionale per la Controparte_4 progettazione relativa ai lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato di sua proprietà, ubicato in Tolve, tra la via Palestro, il Vico II Palestro ed il Largo Plebiscito, censito presso l'Agenzia Provinciale delle Entrate – Potenza Territorio- al Foglio 72, P.lla 176, sub nn. 5-8-9-
10. In particolare l'attività professionale svolta riguardava: 1) Perizia di stima BCC per acquisto con mutuo ipotecario;
2) Rilievo metrico e misurazioni per n.4 planimetrie catastali, restituzione n.3 planimetrie catastali rilevate, denuncia variazione n.5 u.i. - redazione con programma Docfa, denuncia variazione n.5 u.i. - invio telematico Docfa A.D.E. – PZ Territorio, istanza rettifica n.1
u.i. incoerente- presentazione – PZ Territorio;
3) Progetto architettonico esecutivo per CP_6 presentazione SCIA dell'8.2.2014, computo metrico estimativo per l'appalto dei lavori -
10.02.2014, piano di sicurezza e coordinamento – progettazione, assistenza tecnica e sopralluogo per definizione impresa appaltatrice.
Assumeva ancora l'attore che nonostante i vari solleciti verbali e scritti il sig. non aveva CP_4 provveduto a versare l'importo di € 9.757,50 allo stesso spettante per l'attività professionale svolta, per cui si rendeva necessario adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la giusta tutela dei suoi diritti, tenuto conto che anche la negoziazione assistita avviata aveva avuto esito negativo.
Con comparsa depositata il 13/5/2019 si costituiva il sig. chiedendo il rigetto Controparte_4 della domanda atteso che alcun incarico professionale per la progettazione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile era stato conferito all'attore, tenuto altresì conto che la competenza dei geometri, con riferimento alla progettazione, per legge, era limitata a modeste costruzioni civili con esclusione di quelle che comportano l'adozione di strutture in cemento armato, di competenza degli ingegneri;
deduceva il convenuto che l'unico incarico conferito all'attore era stato quello di redazione della perizia di stima per l'accesso al mutuo bancario, il cui corrispettivo era stato regolarmente pagato come da fattura quietanzata prodotta.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 10/10/2025, celebratasi in modalità cartolare, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal geom. , in proprio e nella sua qualità , è fondata, Parte_1 per cui merita accoglimento nei termini che qui di seguito si espongono.
Occorre premettere che nel caso di esercizio di un'attività professionale è stato precisato dalla
Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, che sul professionista incombe l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato conferimento dell'incarico e in secondo luogo l'entità delle prestazioni al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito.
Nel caso di specie la prova della fonte del diritto al compenso è stata fornita dall'attore attraverso la documentazione in atti, oltre che dalle risultanze istruttorie del presente giudizio.
Invero l'attore ha dimostrato documentalmente l'opera professionale espletata in favore del convenuto, producendo in atti la lettera di incarico per la perizia di stima, nonchè quest'ultima con tutti gli allegati (visure catastali, estratti di mappa, planimetrie catastali, rilievi fotografici, titoli di provenienza, documento di identità del convenuto), gli elaborati tecnici allegati alle operazioni catastali eseguite(denuncia variazione catastale di cinque unità immobiliari e di diversa distribuzione degli spazi interni, rilievi metrici, invio telematico, istanza di rettifica unità immobiliare incoerente, etc.), redazione della SCIA relativa ai lavori di ristrutturazione edilizia, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, costituito da più unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale e depositi ubicati nel Comune di Tolve
(relazione tecnica, inquadramento urbanistico e catastale, rilievo dello stato di fatto con piante, prospetti e sezioni, interventi ed opere di progetto con piante prospetti e sezioni, documentazione fotografica, documentazione amministrativa, computo metrico estimativo).
Tale documentazione, rimasta incontestata, dimostra la sussistenza dell'incarico professionale come dedotto dall'attore, nonché l'esecuzione dello stesso, e tanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 cod. civ., fa sorgere in favore del geom. , in proprio e nella sua Parte_1 qualità, il diritto a riceversi il relativo compenso professionale.
Per costante giurisprudenza la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dal professionista con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni.
Analizzando le risultanze istruttorie deve rilevarsi che è emerso che l'incarico professionale al geom. sia stato conferito dal convenuto;
infatti il teste sig. , titolare Parte_1 Tes_1 dell'omonima impresa edile, della cui attendibilità non può dubitarsi, così riferisce: “E' vero che sono stato contattato dal geom. su incarico di per eseguire lavori di Pt_1 Controparte_4 ristrutturazione dell'immobile di proprietà di . Il predetto immobile si trovava vicino CP_4 alla Chiesa di S. Rocco. Ricordo che ci siamo recati sul posto in presenza sia del geom. CP_7
3
[...] sia del sig. per un sopralluogo. Il geom. nell'occasione mi consegnò i disegni e CP_4 Pt_1 il computo metrico che aveva redatto il sig. ”. Pt_1
Il CTU, dalla documentazione prodotta dalle parti e, in particolare dall'attore, nonché dall'accesso agli uffici pubblici, ha accertato che effettivamente il geom. aveva Parte_1 svolto le attività elencate nell'atto di citazione, riferendo che solo per la redazione della perizia di stima vi era agli atti il conferimento d'incarico per iscritto, mentre per le ulteriori attività svolte non risultava il conferimento dell'incarico per iscritto;
in ogni caso dall'esame della documentazione in atti poteva ritenersi espletata l'attività professionale rivendicata dall'attore.
Orbene a fronte della produzione documentale e delle risultanze istruttorie, che hanno confermato l'assunto attoreo quanto alla attività dallo stesso prestata, la domanda va accolta.
Con riferimento al quantum, vista la documentazione in atti, nonché le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., che si condividono, essendo il relativo elaborato esauriente ed immune da vizi logici, giuridici e di ragionamento, si determina il compenso dovuto al geom. Pt_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_5
(ora , per l'incarico professionale
[...] Controparte_3 de quo in complessivi € 5.275,85, oltre oneri accessori, se dovuti;
su tal somma sono dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data della messa in mora all'effettivo soddisfo.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006,
n. 11356).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dal geom. , in Parte_1 proprio e nella qualità di rappresentante della Controparte_5
(ora , nei confronti del sig. ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 così provvede:
1)accoglie la domanda nei termini di cui alla parte motiva e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.275,85 oltre oneri accessori, se dovuti, e interessi di mora dalla data di messa in mora all'effettivo soddisfo;
4 2)condanna il convenuto al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'attore che liquida in complessivi € 2.806,00, di cui € 254,00 per spese borsuali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti, dichiaratisi antistatari.
3)pone definitivamente a carico del convenuto le spese della C.T.U. come liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10/10/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Così deciso in Potenza, li 26.10.2025
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