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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3634/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3634/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGRI' CHIARA Parte_1 C.F._1
IA IN
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAGRI' CHIARA Controparte_1 C.F._2
IA IN ,
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I figli minor ono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente ed anagrafica presso e con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2) La casa familiare sita in San Cesario sul Panaro ( Mo) via Dante Alighieri n. 20 è assegnata,
con tutti gli arredi, alla signor che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli;
Parte_1
3) I genitori potranno vedere e/o tenere con sé i figli negli orari e nei giorni che saranno preventivamente concordati, tenendo conto delle esigenze lavorative di ciascun genitore, degli impegni scolastici e non dei figli nonché della loro volontà e dei loro desideri.
Specificatamente: a) i genitori si sono accordati che i figli potranno frequentare il padre a week-end alterni con un pernottamento infrasettimanale quando ha il weekend di appartenenza quando, invece, il padre non ha il weekend di appartenenza i figli trascorreranno con lo stesso due pernottamenti a settimana anche non consecutivi. Dopo il pernottamento e durante il periodo scolastico, il padre accompagnerà i figli a scuola.
b) Durante il periodo delle festività natalizie comprendenti la Vigilia di Natale, Natale, ultimo dell'anno, 1°gennaio ed IA saranno i genitori di anno in anno a concordare quali festività
trascorrere con i figli, garantendo almeno due di queste feste con lo stesso genitore;
ad anni alterni il figlio trascorrerà la Vigilia con la madre e il Natale con il padre;
c) durante il periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua e l 'altro lunedì dell'Angelo;
d) durante le vacanze estive, il padre e la madre potranno tenere con sé i figli per tre settimane non consecutive;
tali periodi dovranno essere concordati con l'altro genitore con largo anticipo;
4) Il sig erserà alla signor a titolo di contributo al mantenimento dei figli la CP_1 Pt_1
somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
nonché a sostenere, o rimborsare, il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Modena, di seguito riportato:
spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a MO (MO) il Parte_1
20/02/1982 e ato a IG (BG) il 23/11/1983 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Cesario sul Panaro di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2016 , atto n.3, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3634/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGRI' CHIARA Parte_1 C.F._1
IA IN
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAGRI' CHIARA Controparte_1 C.F._2
IA IN ,
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I figli minor ono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente ed anagrafica presso e con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2) La casa familiare sita in San Cesario sul Panaro ( Mo) via Dante Alighieri n. 20 è assegnata,
con tutti gli arredi, alla signor che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli;
Parte_1
3) I genitori potranno vedere e/o tenere con sé i figli negli orari e nei giorni che saranno preventivamente concordati, tenendo conto delle esigenze lavorative di ciascun genitore, degli impegni scolastici e non dei figli nonché della loro volontà e dei loro desideri.
Specificatamente: a) i genitori si sono accordati che i figli potranno frequentare il padre a week-end alterni con un pernottamento infrasettimanale quando ha il weekend di appartenenza quando, invece, il padre non ha il weekend di appartenenza i figli trascorreranno con lo stesso due pernottamenti a settimana anche non consecutivi. Dopo il pernottamento e durante il periodo scolastico, il padre accompagnerà i figli a scuola.
b) Durante il periodo delle festività natalizie comprendenti la Vigilia di Natale, Natale, ultimo dell'anno, 1°gennaio ed IA saranno i genitori di anno in anno a concordare quali festività
trascorrere con i figli, garantendo almeno due di queste feste con lo stesso genitore;
ad anni alterni il figlio trascorrerà la Vigilia con la madre e il Natale con il padre;
c) durante il periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua e l 'altro lunedì dell'Angelo;
d) durante le vacanze estive, il padre e la madre potranno tenere con sé i figli per tre settimane non consecutive;
tali periodi dovranno essere concordati con l'altro genitore con largo anticipo;
4) Il sig erserà alla signor a titolo di contributo al mantenimento dei figli la CP_1 Pt_1
somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
nonché a sostenere, o rimborsare, il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Modena, di seguito riportato:
spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a MO (MO) il Parte_1
20/02/1982 e ato a IG (BG) il 23/11/1983 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Cesario sul Panaro di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2016 , atto n.3, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale