Art. 19.
Le perdite di bombole per causa di guerra, regolarmente denunciate e documentate, verificatesi in parchi costituiti promiscuamente da recipienti di proprieta' dell'Ente Nazionale Metano e di proprieta' di altre persone, si presumono subite dall'Ente medesimo e da dette persone in misura proporzionale ai quantitativi di bombole di rispettiva pertinenza.
Le perdite di bombole per causa di guerra, regolarmente denunciate e documentate, verificatesi in parchi costituiti promiscuamente da recipienti di proprieta' dell'Ente Nazionale Metano e di proprieta' di altre persone, si presumono subite dall'Ente medesimo e da dette persone in misura proporzionale ai quantitativi di bombole di rispettiva pertinenza.