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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 737/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7300/2019 depositato il 25/11/2019
proposto da
Ag.entrate - NE - Siracusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1682/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/05/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006413881 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110026046080 REGISTRO 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201200001953 REGISTRO 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201200001953 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NE Sicilia spa ha impugnato la sentenza n. 1682/2/2019, pronunciata il 6.3.2019 e depositata il
9.5.2019, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva annullato il preavviso di fermo emesso nei confronti di Resistente_1 per il complessivo importo di 6.953,70 € e che faceva seguito ad una serie di cartelle emesse tra il 2002 ed il 2011 per importi, ciascuna, inferiori a 1.000,00 €.
Con la setssa sentenza, le sepse erano state compensate tra le parti.
Si costituiva in giudizio, controdeducendo, Resistente_1.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La maggior parte delle cartelle presupposte rientrano nella rottamazione di cui all'art. 4 decreto legge
23.10.2018 n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2018 n. 136, a mente del quale: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. [..]”. Le ultime due, quelle più recenti, emesse nel 2011, nella rottamazione di cui all'art. 1, comma 222, legge n. 197 del 2022, a tenore del quale: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 [..]”.
La materia del contendere è quindi venuta meno, con la conseguenza che va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione, tra le parti, delle relative spese.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione IV^ Staccata di Siracusa, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa, tra le parti, le relative spese.
Siracusa, 19.1.2026
Il Presidente relatore ed estensoreDavid SALVUCCI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7300/2019 depositato il 25/11/2019
proposto da
Ag.entrate - NE - Siracusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1682/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/05/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006413881 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110026046080 REGISTRO 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201200001953 REGISTRO 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880201200001953 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NE Sicilia spa ha impugnato la sentenza n. 1682/2/2019, pronunciata il 6.3.2019 e depositata il
9.5.2019, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva annullato il preavviso di fermo emesso nei confronti di Resistente_1 per il complessivo importo di 6.953,70 € e che faceva seguito ad una serie di cartelle emesse tra il 2002 ed il 2011 per importi, ciascuna, inferiori a 1.000,00 €.
Con la setssa sentenza, le sepse erano state compensate tra le parti.
Si costituiva in giudizio, controdeducendo, Resistente_1.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La maggior parte delle cartelle presupposte rientrano nella rottamazione di cui all'art. 4 decreto legge
23.10.2018 n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2018 n. 136, a mente del quale: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. [..]”. Le ultime due, quelle più recenti, emesse nel 2011, nella rottamazione di cui all'art. 1, comma 222, legge n. 197 del 2022, a tenore del quale: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 [..]”.
La materia del contendere è quindi venuta meno, con la conseguenza che va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione, tra le parti, delle relative spese.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione IV^ Staccata di Siracusa, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa, tra le parti, le relative spese.
Siracusa, 19.1.2026
Il Presidente relatore ed estensoreDavid SALVUCCI