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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 444/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa la Separazione giudiziale e Scioglimento di matrimonio congiunto iscritta al n. 444 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il 23/01/2024 da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TO) il 07/10/1967 , con il proc. dom. avv. RICHINI RAFFAELLA del Foro di
Brescia, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
REMEDIOS VILLA CLARA (CUBA) il 22/07/1981 , con il proc. dom. avv. RICHINI
RAFFAELLA del Foro di Brescia, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni congiunte per come modificata nella nota depositata per l'udienza OL del 26.11.24.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di scioglimento di matrimonio congiunto.
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 20/7/2013 a Cerete (BG), nell'ambito della cui unione veniva adottato il figlio (n. Santa 11.6.2003) , oggi Per_1 Per_2
maggiorenne ed autonomo, e nasceva (n. Clusone 26.8.2006), ancora minore. Per_3
Con sentenza n. 1118/24 del 18.4.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Il legale comune delle parti per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 1118/24 pubblicata il 14.5.24 è passata in giudicato e l'udienza OL di prima comparizione per la separazione è stata l'11.4.24 così che appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo così come modificate con la nota depositata per l'udienza cui le parti si ricollegano e la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi della minore, era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nell'aprile 2024.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
e in Cerete il 20/07/2013 Parte_1 Controparte_1
(iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2013, atto n. 3 , parte
I);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti indicati nella nota depositata per l'udienza OL , da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerete (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa la Separazione giudiziale e Scioglimento di matrimonio congiunto iscritta al n. 444 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il 23/01/2024 da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TO) il 07/10/1967 , con il proc. dom. avv. RICHINI RAFFAELLA del Foro di
Brescia, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
REMEDIOS VILLA CLARA (CUBA) il 22/07/1981 , con il proc. dom. avv. RICHINI
RAFFAELLA del Foro di Brescia, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni congiunte per come modificata nella nota depositata per l'udienza OL del 26.11.24.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di scioglimento di matrimonio congiunto.
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 20/7/2013 a Cerete (BG), nell'ambito della cui unione veniva adottato il figlio (n. Santa 11.6.2003) , oggi Per_1 Per_2
maggiorenne ed autonomo, e nasceva (n. Clusone 26.8.2006), ancora minore. Per_3
Con sentenza n. 1118/24 del 18.4.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Il legale comune delle parti per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 1118/24 pubblicata il 14.5.24 è passata in giudicato e l'udienza OL di prima comparizione per la separazione è stata l'11.4.24 così che appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo così come modificate con la nota depositata per l'udienza cui le parti si ricollegano e la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi della minore, era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nell'aprile 2024.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
e in Cerete il 20/07/2013 Parte_1 Controparte_1
(iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2013, atto n. 3 , parte
I);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti indicati nella nota depositata per l'udienza OL , da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerete (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino