Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Improcedibile
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02700/2026REG.PROV.COLL.
N. 05593/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5593 del 2024, proposto da
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
TO TA, rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Rolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 2978/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di TO TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. MA MA e udita per le parti l’Avvocato dello Stato Gaetana Natale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale era stato accolto il ricorso del signor TO TA avverso il provvedimento del 7 agosto 2023, prot. n. 11695, con cui il Ministero aveva rigettato la sua istanza di revoca del trasferimento disposto il 24 luglio 2023.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere all’appello, il signor TA, con atto depositato il 10 luglio 2024.
3. Successivamente, in data 20 agosto 2024, l’appellato ha depositato un’articolata memoria, chiedendo il rigetto del gravame.
4. In data 24 settembre 2024, l’appellato ha poi depositato il decreto di revoca del trasferimento del 21 settembre 2024 e, con successiva memoria depositata nel PAT il 6 ottobre 2024, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’appellante alle spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del difensore, tenuto conto del complessivo comportamento processuale delle parti.
5. In data 9 ottobre 2025, l’appellante ha depositato una dichiarazione di rinuncia all’appello, non notificata alla controparte, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
6. All’udienza del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia dell’appellante e della mancata opposizione dell’appellato, e sebbene non sia possibile dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., stante la mancata notifica, non di meno emergono chiare evidenze della sopravvenuta carenza di interesse all’appello. Da ciò consegue, in ultimo, il consolidarsi della sentenza di primo grado.
8. In ordine alle spese di lite, non può essere accolta l’istanza di compensazione delle spese di giudizio.
9. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e dell’art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile nel processo amministrativo, la compensazione delle spese può essere disposta soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente in motivazione.
10. Nel caso di specie, tali presupposti non ricorrono. La rinuncia (irrituale) all’appello è intervenuta solo dopo che l’appellato aveva già depositato una compiuta memoria difensiva, sostenendo costi processuali resi necessari dalla persistente iniziativa dell’appellante. Il comportamento complessivo di quest’ultimo, che ha differito la rinuncia sino a una fase processuale nella quale l’attività difensiva della controparte risultava ormai integralmente espletata, denota un uso non accorto degli strumenti processuali. Tale condotta non consente di ritenere sussistenti le condizioni per la compensazione delle spese, atteso che la rinuncia è intervenuta quando l’appellato aveva già sostenuto oneri difensivi non più evitabili. Ne consegue che le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’appellante, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di pare appellata, che si liquidano in 3.000 Euro (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI IM, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
MA MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA MA | RI IM |
IL SEGRETARIO