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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/10/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 16/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa SA TT,
Nella causa tra , rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Barberio del foro di Parte_1
Lamezia Terme e domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata della stessa avv iuffrè.it; Email_1 opponente contro e, per essa, la sua mandataria rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Enrico Corbani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano,
Viale Vittorio Veneto n. 6; opposta ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16/2025 avente ad oggetto: opposizione a precetto sulle conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 15.10.2025 da intendersi qui richiamate
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di Pt_1 precetto notificatogli da per il tramite della mandataria Controparte_1 Controparte_2
in data 09.12.2024, avente ad oggetto l'intimazione al pagamento della somma di €
[...]
126.147,56 in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 155/2016, emesso in data 21.03.2016 dal Tribunale di Sondrio in favore della cessionaria nei confronti Controparte_1 della nonché nei confronti dell'attuale opponente in qualità di fideiussore, e nei CP_3 confronti dell'altro obbligato, Sig. . Controparte_4
Il decreto ingiuntivo è stato munito di formula esecutiva in data 27.06.2016 in quanto non opposto.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice, in primis istando per la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del precetto, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva, ovvero la mancanza di titolarità del credito precettato in capo a per carenza di prova circa l'avvenuta Controparte_1 cessione del suddetto credito, originariamente appartenente a e, Controparte_5 conseguentemente, il difetto di rappresentanza in capo alla mandataria Controparte_2 nonché la mancanza dello ius postulandi in capo al difensore. Il Sig. ha eccepito altresì la Pt_1 nullità del titolo esecutivo per abusività/vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di fideiussione posto a fondamento dello stesso e la violazione dell'art. 1957 c.c. e della normativa antitrust nel medesimo contratto nonché, infine, l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate. L'opponente ha chiesto dichiararsi la nullità, inesistenza o inefficacia del precetto opposto e la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni derivati dalla violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale.
Con comparsa depositata in data 19.02.2025 si è costituita in giudizio parte convenuta contestando integralmente la fondatezza dell'opposizione avversaria e, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
In data 28.02.2025 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto in quanto dalla documentazione allegata non risultava agevole comprendere se anche il credito precettato fosse stato oggetto della cessione in blocco, avvenuta in data 01.06.2020, effettuata da Controparte_5
in favore di Il Tribunale ha altresì motivato tale sospensione in
[...] Controparte_1 considerazione del fatto che non era stato possibile identificare i firmatari della dichiarazione di cessione allegata e, conseguentemente, i relativi poteri di rappresentanza all'interno dell'istituto bancario cedente.
Con provvedimento in data 05.03.2025, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, ha differito la comparizione personale delle parti all'udienza del 15.09.2025 rispetto alla quale decorrevano a ritroso i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Parte opponente, nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ha chiesto il licenziamento di CTU tecnico contabile al fine di accertare l'esatta entità delle somme dovute, richiesta reiterata anche nella memoria 171 ter n. 3 c.p.c..
All'udienza del 15.09.2025 parte opponente ha insistito nell'istanze istruttorie in atti, richiamando le memorie depositate, mentre parte opposta ha chiesto la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza resa in data 3.10.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base degli atti, ha fissato per precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa l'udienza del 15.10.2025. All'udienza del 15.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e discusso oralmente la causa;
all'esito il Giudice ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
***
Sul rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente
Si conferma in questa sede l'ordinanza istruttoria resa in data 3.10.2025 ribadendo la superfluità dell'invocata CTU tecnico contabile alla luce del tenore stesso dell'atto di precetto e della documentazione prodotta in giudizio, qui richiamando quanto infra osservato nel paragrafo dedicato alla “inefficacia, illegittimità e/o nullità del precetto per inesistenza, genericità, indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate”.
Sul difetto di titolarità del credito intimato in capo all'opponente
L'eccezione di mancata titolarità del credito precettato in capo alla cessionaria è Controparte_1 infondata per le ragioni che seguono.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex pluribus Cass. N.
4277/2023, 21281/2023).
In applicazione dei superiori principi, si osserva che alla pagina 1 della notifica di avvenuta cessione in blocco dei crediti, contenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 68, Parte II dell'11.06.2020,
[... viene riportato che ha acquistato pro soluto dalla cedente CP_1 CP_1 CP_5
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1. della l. n. 130/99, in forza di contratto CP_5 concluso in data 01.06.2020, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto) derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo tra il 1989 e il 2019 i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 nel periodo compreso tra il 1995 e il 2019 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. Con Nel caso di specie, in data 11.02.2016, la cedente ha comunicato alla la CP_3 scritturazione dell'esposizione debitoria di quest'ultima tra le c.d. “sofferenze”, con conseguente segnalazione alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia (cfr. doc. n. 17), circostanza non contestata da controparte e dalla quale è ragionevolmente dato desumere che la posizione debitoria della sia entrata a far a decorrere dal 2016 della categoria dei crediti “a sofferenza”. CP_3
Ebbene, costituendo tale qualificazione l'elemento che consente di individuare con certezza quali crediti abbiano formato oggetto di cessione, deve concludersi che il credito precettato sia Con riconducibile a quelli oggetto della suddetta cessione avvenuta tra e l'odierna convenuta, con conseguente conferma della titolarità del credito in capo a Controparte_1
Sulla carenza della legittimazione attiva in capo alla mandataria e dello ius postulandi in capo ai rispettivi difensori
Tale eccezione, formulata genericamente dall'opponente e non supportata da alcun elemento, anche solamente indiziario, è da ritenersi infondata.
Invero, in forza di procura speciale, conferita in data 22.06.2020 e registrata in data 23.06.2020,
n. 7355, serie 1T, cessionaria del credito, ha incaricato Controparte_1 Controparte_2
società di recupero crediti, in persona del direttore pro tempore nonché dei procuratori
[...] all'uopo autorizzati, e, ove necessario, in persona degli avvocati di volta in volta nominati (cfr. doc n. 5), ad intrattenere in ogni opportuna sede i rapporti con i debitori dei crediti, menzionando coobbligati e garanti, ponendo in essere tutte le attività prodromiche alla soddisfazione dei crediti di cui è titolare, tra le quali è espressamente prevista la predisposizione e Controparte_1 sottoscrizione degli atti di precetto.
Tale procura esclude palesemente qualsiasi dubbio circa la carenza di qualsiasi legittimazione in capo alla mandataria nonché del relativo ius postulandi in capo al difensore.
Sulla nullità del titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto per abusività/vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di fideiussione
Parte opponente lamenta la natura vessatoria di alcune delle clausole inserite nel contratto di Con fideiussione stipulato con in data 07.09.2012, a garanzia del credito di quest'ultima nei confronti della società attualmente in stato di scioglimento e liquidazione, di cui CP_3
è socio al 50% nonché amministratore e liquidatore della stessa. Dette clausole, Parte_1 considerate vessatorie in forza del Codice del Consumo, determinerebbero la nullità, secondo parte opponente, del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 155/2016 da cui derivano le somme precettate.
L'eccezione è infondata e immeritevole di accoglimento per tutte le seguenti motivazioni.
Giova innanzitutto rilevare che non può riconoscersi in capo al Sig. la qualifica di Pt_1 consumatore, presupposto indispensabile per invocare l'applicazione in suo favore della disciplina consumeristica. Ai sensi dell'art. 3, lettera a, del Codice del Consumo, infatti, si definisce consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Deve, pertanto, ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio), (vds. Cass.
Civ. Ord. n. 742 del 16/01/2020, con un indirizzo costantemente confermato in seguito – si vedano ex multis Cass. civ. n. 27618/2020; Cass. Civ. n. 35190/2022; Cass. Civ. n. 5423/2022;
Cass. Civ. n. 429/2023).
Ebbene, il Sig. ha prestato la suddetta garanzia fideiussoria in favore di non Pt_1 CP_3 come privato consumatore, bensì agendo nell'esercizio della propria attività professionale e per tutelare gli interessi della di cui è socio al 50% nonché amministratore e liquidatore, CP_3 con conseguente inapplicabilità all'odierno opponente della disciplina consumeristica.
Ciò posto, il avrebbe potuto/dovuto proporre tutte le eccezioni attinenti alla formazione del Pt_1 titolo, ivi comprese quelle oggi svolte, azionando tempestivamente lo strumento dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
avendo omesso di presentare opposizione ex art. 645 c.p.c. nei termini di legge, il decreto ingiuntivo n. 155/2016 è divenuto esecutivo ed idoneo a costituire il titolo su cui si basa l'atto di precetto oggi censurato.
Ne consegue l'inammissibilità delle eccezioni di vessatorietà delle clausole inerenti al contratto di fideiussione in esame.
Sebbene le osservazioni di cui sopra siano di per sé sufficienti a precludere qualsiasi esame del merito dell'eccezione sollevata da parte opponente, è comunque opportuno precisare che le clausole contestate risultano essere state specificamente sottoscritte e approvate dal Sig. (cfr. Pt_1 doc n. 12), conformemente a quanto previsto dall'art. 1341, co. 2 c.c. a mente del quale non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto tutte quelle condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, sanciscono decadenze, limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. e violazione della normativa antitrust
Parte opponente lamenta la nullità della fideiussione poiché essa corrisponde allo schema di fideiussioni cosiddetto ABI, che prevede, tra l'altro, la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., schema ritenuto lesivo della disciplina sulla concorrenza di cui al combinato disposto degli artt. 2
l. n. 287/1990 e 101 TFUE
Anche riguardo l'ammissibilità in questa sede di tale doglianza, valgono le motivazioni sopra esposte. Tale eccezione, infatti, essendo relativa all'illegittimità del contratto di fideiussione, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che, in mancanza, è divenuto ormai esecutivo e irretrattabile. Sull'inefficacia, illegittimità e/o nullità del precetto per inesistenza, genericità, indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate
Parimenti infondata è l'eccezione circa l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme intimate.
Le ipotesi di nullità dell'atto di precetto sono tassativamente individuate dall'art. 480 cod. civ., comma 2, mentre il primo comma precisa che l'intimazione deve avere ad oggetto "l'obbligo risultante dal titolo esecutivo". Quanto a quest'ultimo comma, va precisato che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. n. 11281/93).
Deve, pertanto, affermarsi che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2. Quanto all'intimazione al pagamento delle spese relative al precetto (per le quali, da ultimo, cfr. Cass. n. 19791/11), è, intanto, necessario che l'importo risultante dalla liquidazione ad opera del difensore sia determinato e possa essere distinto da quello afferente alla prestazione risultante dal titolo esecutivo (Cassazione civile sez. III, 19/02/2013, n.4008).
Nel caso di specie, l'atto di precetto è pienamente conforme ai superiori principi in quanto reca l'indicazione della somma ingiunta al fideiussore come risultante dal titolo esecutivo insieme alle altre voci liquidate dal Tribunale di Sondrio nel decreto ingiuntivo n. 155/2016, emesso in data
21.03.2016. Infatti, il Tribunale di Sondrio ha espressamente ingiunto in capo a e Parte_1
nella loro qualità di fideiussori di di corrispondere in solido tra di Controparte_4 CP_3 Con loro a (precedente titolare del credito poi ceduto a la somma di € 120.000, Controparte_1 pari all'importo massimo garantito nell'ultima fideiussione prestata risalente al 07.09.2012, oltre
€ 4.185 a titolo di onorari, € 634 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA. La somma di tali voci giustifica il totale del credito intimato pari € 126.147,56.
Sulla domanda di risarcimento
La domanda di risarcimento è da ritenersi inammissibile per l'estrema genericità della stessa in punto an debeatur. L'opponente si limita, infatti, ad un generico accenno alla violazione da parte di e, per essa, della società mandataria dei doveri di Controparte_1 Controparte_2 correttezza e buona fede contrattuale senza, peraltro, neanche menzionare il contratto cui asseritamente i doveri violati accederebbero né, in concreto, i comportamenti violativi posti in essere e senza, infine, allegare e provare (o, quantomeno, offrirsi di provare) in cosa sia consistito l'asserito danno. Sulle spese di giudizio
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche andranno poste a carico di parte opponente.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione in quanto infondata;
- rigetta ogni diversa e ulteriore domanda;
- condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se e come per legge.
Così deciso in Asti, il 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa SA TT
Minuta redatta con l'ausilio dell'AUPP dr.ssa Ilenia Rocca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa SA TT,
Nella causa tra , rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Barberio del foro di Parte_1
Lamezia Terme e domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata della stessa avv iuffrè.it; Email_1 opponente contro e, per essa, la sua mandataria rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Enrico Corbani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano,
Viale Vittorio Veneto n. 6; opposta ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16/2025 avente ad oggetto: opposizione a precetto sulle conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 15.10.2025 da intendersi qui richiamate
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di Pt_1 precetto notificatogli da per il tramite della mandataria Controparte_1 Controparte_2
in data 09.12.2024, avente ad oggetto l'intimazione al pagamento della somma di €
[...]
126.147,56 in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 155/2016, emesso in data 21.03.2016 dal Tribunale di Sondrio in favore della cessionaria nei confronti Controparte_1 della nonché nei confronti dell'attuale opponente in qualità di fideiussore, e nei CP_3 confronti dell'altro obbligato, Sig. . Controparte_4
Il decreto ingiuntivo è stato munito di formula esecutiva in data 27.06.2016 in quanto non opposto.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice, in primis istando per la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del precetto, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva, ovvero la mancanza di titolarità del credito precettato in capo a per carenza di prova circa l'avvenuta Controparte_1 cessione del suddetto credito, originariamente appartenente a e, Controparte_5 conseguentemente, il difetto di rappresentanza in capo alla mandataria Controparte_2 nonché la mancanza dello ius postulandi in capo al difensore. Il Sig. ha eccepito altresì la Pt_1 nullità del titolo esecutivo per abusività/vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di fideiussione posto a fondamento dello stesso e la violazione dell'art. 1957 c.c. e della normativa antitrust nel medesimo contratto nonché, infine, l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate. L'opponente ha chiesto dichiararsi la nullità, inesistenza o inefficacia del precetto opposto e la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni derivati dalla violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale.
Con comparsa depositata in data 19.02.2025 si è costituita in giudizio parte convenuta contestando integralmente la fondatezza dell'opposizione avversaria e, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
In data 28.02.2025 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto in quanto dalla documentazione allegata non risultava agevole comprendere se anche il credito precettato fosse stato oggetto della cessione in blocco, avvenuta in data 01.06.2020, effettuata da Controparte_5
in favore di Il Tribunale ha altresì motivato tale sospensione in
[...] Controparte_1 considerazione del fatto che non era stato possibile identificare i firmatari della dichiarazione di cessione allegata e, conseguentemente, i relativi poteri di rappresentanza all'interno dell'istituto bancario cedente.
Con provvedimento in data 05.03.2025, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, ha differito la comparizione personale delle parti all'udienza del 15.09.2025 rispetto alla quale decorrevano a ritroso i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Parte opponente, nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ha chiesto il licenziamento di CTU tecnico contabile al fine di accertare l'esatta entità delle somme dovute, richiesta reiterata anche nella memoria 171 ter n. 3 c.p.c..
All'udienza del 15.09.2025 parte opponente ha insistito nell'istanze istruttorie in atti, richiamando le memorie depositate, mentre parte opposta ha chiesto la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza resa in data 3.10.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base degli atti, ha fissato per precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa l'udienza del 15.10.2025. All'udienza del 15.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e discusso oralmente la causa;
all'esito il Giudice ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
***
Sul rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente
Si conferma in questa sede l'ordinanza istruttoria resa in data 3.10.2025 ribadendo la superfluità dell'invocata CTU tecnico contabile alla luce del tenore stesso dell'atto di precetto e della documentazione prodotta in giudizio, qui richiamando quanto infra osservato nel paragrafo dedicato alla “inefficacia, illegittimità e/o nullità del precetto per inesistenza, genericità, indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate”.
Sul difetto di titolarità del credito intimato in capo all'opponente
L'eccezione di mancata titolarità del credito precettato in capo alla cessionaria è Controparte_1 infondata per le ragioni che seguono.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex pluribus Cass. N.
4277/2023, 21281/2023).
In applicazione dei superiori principi, si osserva che alla pagina 1 della notifica di avvenuta cessione in blocco dei crediti, contenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 68, Parte II dell'11.06.2020,
[... viene riportato che ha acquistato pro soluto dalla cedente CP_1 CP_1 CP_5
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1. della l. n. 130/99, in forza di contratto CP_5 concluso in data 01.06.2020, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto) derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo tra il 1989 e il 2019 i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 nel periodo compreso tra il 1995 e il 2019 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. Con Nel caso di specie, in data 11.02.2016, la cedente ha comunicato alla la CP_3 scritturazione dell'esposizione debitoria di quest'ultima tra le c.d. “sofferenze”, con conseguente segnalazione alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia (cfr. doc. n. 17), circostanza non contestata da controparte e dalla quale è ragionevolmente dato desumere che la posizione debitoria della sia entrata a far a decorrere dal 2016 della categoria dei crediti “a sofferenza”. CP_3
Ebbene, costituendo tale qualificazione l'elemento che consente di individuare con certezza quali crediti abbiano formato oggetto di cessione, deve concludersi che il credito precettato sia Con riconducibile a quelli oggetto della suddetta cessione avvenuta tra e l'odierna convenuta, con conseguente conferma della titolarità del credito in capo a Controparte_1
Sulla carenza della legittimazione attiva in capo alla mandataria e dello ius postulandi in capo ai rispettivi difensori
Tale eccezione, formulata genericamente dall'opponente e non supportata da alcun elemento, anche solamente indiziario, è da ritenersi infondata.
Invero, in forza di procura speciale, conferita in data 22.06.2020 e registrata in data 23.06.2020,
n. 7355, serie 1T, cessionaria del credito, ha incaricato Controparte_1 Controparte_2
società di recupero crediti, in persona del direttore pro tempore nonché dei procuratori
[...] all'uopo autorizzati, e, ove necessario, in persona degli avvocati di volta in volta nominati (cfr. doc n. 5), ad intrattenere in ogni opportuna sede i rapporti con i debitori dei crediti, menzionando coobbligati e garanti, ponendo in essere tutte le attività prodromiche alla soddisfazione dei crediti di cui è titolare, tra le quali è espressamente prevista la predisposizione e Controparte_1 sottoscrizione degli atti di precetto.
Tale procura esclude palesemente qualsiasi dubbio circa la carenza di qualsiasi legittimazione in capo alla mandataria nonché del relativo ius postulandi in capo al difensore.
Sulla nullità del titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto per abusività/vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di fideiussione
Parte opponente lamenta la natura vessatoria di alcune delle clausole inserite nel contratto di Con fideiussione stipulato con in data 07.09.2012, a garanzia del credito di quest'ultima nei confronti della società attualmente in stato di scioglimento e liquidazione, di cui CP_3
è socio al 50% nonché amministratore e liquidatore della stessa. Dette clausole, Parte_1 considerate vessatorie in forza del Codice del Consumo, determinerebbero la nullità, secondo parte opponente, del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 155/2016 da cui derivano le somme precettate.
L'eccezione è infondata e immeritevole di accoglimento per tutte le seguenti motivazioni.
Giova innanzitutto rilevare che non può riconoscersi in capo al Sig. la qualifica di Pt_1 consumatore, presupposto indispensabile per invocare l'applicazione in suo favore della disciplina consumeristica. Ai sensi dell'art. 3, lettera a, del Codice del Consumo, infatti, si definisce consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Deve, pertanto, ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio), (vds. Cass.
Civ. Ord. n. 742 del 16/01/2020, con un indirizzo costantemente confermato in seguito – si vedano ex multis Cass. civ. n. 27618/2020; Cass. Civ. n. 35190/2022; Cass. Civ. n. 5423/2022;
Cass. Civ. n. 429/2023).
Ebbene, il Sig. ha prestato la suddetta garanzia fideiussoria in favore di non Pt_1 CP_3 come privato consumatore, bensì agendo nell'esercizio della propria attività professionale e per tutelare gli interessi della di cui è socio al 50% nonché amministratore e liquidatore, CP_3 con conseguente inapplicabilità all'odierno opponente della disciplina consumeristica.
Ciò posto, il avrebbe potuto/dovuto proporre tutte le eccezioni attinenti alla formazione del Pt_1 titolo, ivi comprese quelle oggi svolte, azionando tempestivamente lo strumento dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
avendo omesso di presentare opposizione ex art. 645 c.p.c. nei termini di legge, il decreto ingiuntivo n. 155/2016 è divenuto esecutivo ed idoneo a costituire il titolo su cui si basa l'atto di precetto oggi censurato.
Ne consegue l'inammissibilità delle eccezioni di vessatorietà delle clausole inerenti al contratto di fideiussione in esame.
Sebbene le osservazioni di cui sopra siano di per sé sufficienti a precludere qualsiasi esame del merito dell'eccezione sollevata da parte opponente, è comunque opportuno precisare che le clausole contestate risultano essere state specificamente sottoscritte e approvate dal Sig. (cfr. Pt_1 doc n. 12), conformemente a quanto previsto dall'art. 1341, co. 2 c.c. a mente del quale non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto tutte quelle condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, sanciscono decadenze, limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. e violazione della normativa antitrust
Parte opponente lamenta la nullità della fideiussione poiché essa corrisponde allo schema di fideiussioni cosiddetto ABI, che prevede, tra l'altro, la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., schema ritenuto lesivo della disciplina sulla concorrenza di cui al combinato disposto degli artt. 2
l. n. 287/1990 e 101 TFUE
Anche riguardo l'ammissibilità in questa sede di tale doglianza, valgono le motivazioni sopra esposte. Tale eccezione, infatti, essendo relativa all'illegittimità del contratto di fideiussione, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che, in mancanza, è divenuto ormai esecutivo e irretrattabile. Sull'inefficacia, illegittimità e/o nullità del precetto per inesistenza, genericità, indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate
Parimenti infondata è l'eccezione circa l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme intimate.
Le ipotesi di nullità dell'atto di precetto sono tassativamente individuate dall'art. 480 cod. civ., comma 2, mentre il primo comma precisa che l'intimazione deve avere ad oggetto "l'obbligo risultante dal titolo esecutivo". Quanto a quest'ultimo comma, va precisato che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. n. 11281/93).
Deve, pertanto, affermarsi che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2. Quanto all'intimazione al pagamento delle spese relative al precetto (per le quali, da ultimo, cfr. Cass. n. 19791/11), è, intanto, necessario che l'importo risultante dalla liquidazione ad opera del difensore sia determinato e possa essere distinto da quello afferente alla prestazione risultante dal titolo esecutivo (Cassazione civile sez. III, 19/02/2013, n.4008).
Nel caso di specie, l'atto di precetto è pienamente conforme ai superiori principi in quanto reca l'indicazione della somma ingiunta al fideiussore come risultante dal titolo esecutivo insieme alle altre voci liquidate dal Tribunale di Sondrio nel decreto ingiuntivo n. 155/2016, emesso in data
21.03.2016. Infatti, il Tribunale di Sondrio ha espressamente ingiunto in capo a e Parte_1
nella loro qualità di fideiussori di di corrispondere in solido tra di Controparte_4 CP_3 Con loro a (precedente titolare del credito poi ceduto a la somma di € 120.000, Controparte_1 pari all'importo massimo garantito nell'ultima fideiussione prestata risalente al 07.09.2012, oltre
€ 4.185 a titolo di onorari, € 634 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA. La somma di tali voci giustifica il totale del credito intimato pari € 126.147,56.
Sulla domanda di risarcimento
La domanda di risarcimento è da ritenersi inammissibile per l'estrema genericità della stessa in punto an debeatur. L'opponente si limita, infatti, ad un generico accenno alla violazione da parte di e, per essa, della società mandataria dei doveri di Controparte_1 Controparte_2 correttezza e buona fede contrattuale senza, peraltro, neanche menzionare il contratto cui asseritamente i doveri violati accederebbero né, in concreto, i comportamenti violativi posti in essere e senza, infine, allegare e provare (o, quantomeno, offrirsi di provare) in cosa sia consistito l'asserito danno. Sulle spese di giudizio
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche andranno poste a carico di parte opponente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione in quanto infondata;
- rigetta ogni diversa e ulteriore domanda;
- condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se e come per legge.
Così deciso in Asti, il 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa SA TT
Minuta redatta con l'ausilio dell'AUPP dr.ssa Ilenia Rocca