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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine
10946, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. De Felice Annabella Paola), Parte_1
e
(Avv. Gallo Alessandro), CP_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, il ricorrente, premesso: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente nel corso della quale era nati i figli (n. il 28.10.2015) e (n. il 5.10.2018), riconosciuti da Per_1 Per_2 entrambi i genitori;
che, dopo un periodo di convivenza di sette anni, la relazione sentimentale si era interrotta ed egli si trasferita presso l'abitazione dei genitori;
che entrambe le parti erano indipendenti economicamente;
che per il mantenimento dei figli egli versava alla la somma mensile di CP_1
€600,00; che gli assegni unici erano divisi al 50%; tutto ciò premesso, chiedeva di prevedere l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di disciplinare il diritto di visita del padre nei termini indicati in ricorso, confermando le statuizioni economiche adottate in via bonaria tra le parti.
La resistente si costituiva in giudizio con memoria del 10.5.2025 aderendo alle richieste di affido e collocamento dei minori e chiedendo di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei minori di €600,00, prevedendo tuttavia che l'AUU fosse integralmente versato in suo favore. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
All'udienza del 14.5.2025, dopo ampia discussione e sulla dichiarazione resa dalle parti, la causa era rinviata al fine della redazione di apposita convenzione volta a regolare l'affido e il mantenimento dei minori. All'udienza del 4.6.2025, celebrata in forma cartolare, la causa era, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il P.M. interveniva in giudizio come da nota del 5.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dei minori e (nati da una relazione tra i loro genitori non Per_1 Per_2 fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, come dagli stessi richiesto in atti, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
I minori restano collocati presso la madre, dove peraltro già abitano e dove è quindi certo che abbiano costituito il loro habitat dal quale è preferibile non distrarli, anche in ragione della loro età.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€230,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat, per ciascun figlio e oltre alle spese straordinarie) è equo e consente ai minori di far fronte alle necessità di vita quotidiana.
L'AUU verrà percepito integralmente dal genitore collocatario.
Trattasi di accordo in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Le spese di lite vanno compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
pronunciando nel giudizio in epigrafe indicatp, con l'intervento del P.M., così dispone: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta e depositata il 3.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17 giugno 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DISABATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine
10946, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. De Felice Annabella Paola), Parte_1
e
(Avv. Gallo Alessandro), CP_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, il ricorrente, premesso: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente nel corso della quale era nati i figli (n. il 28.10.2015) e (n. il 5.10.2018), riconosciuti da Per_1 Per_2 entrambi i genitori;
che, dopo un periodo di convivenza di sette anni, la relazione sentimentale si era interrotta ed egli si trasferita presso l'abitazione dei genitori;
che entrambe le parti erano indipendenti economicamente;
che per il mantenimento dei figli egli versava alla la somma mensile di CP_1
€600,00; che gli assegni unici erano divisi al 50%; tutto ciò premesso, chiedeva di prevedere l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di disciplinare il diritto di visita del padre nei termini indicati in ricorso, confermando le statuizioni economiche adottate in via bonaria tra le parti.
La resistente si costituiva in giudizio con memoria del 10.5.2025 aderendo alle richieste di affido e collocamento dei minori e chiedendo di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei minori di €600,00, prevedendo tuttavia che l'AUU fosse integralmente versato in suo favore. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
All'udienza del 14.5.2025, dopo ampia discussione e sulla dichiarazione resa dalle parti, la causa era rinviata al fine della redazione di apposita convenzione volta a regolare l'affido e il mantenimento dei minori. All'udienza del 4.6.2025, celebrata in forma cartolare, la causa era, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il P.M. interveniva in giudizio come da nota del 5.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dei minori e (nati da una relazione tra i loro genitori non Per_1 Per_2 fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, come dagli stessi richiesto in atti, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
I minori restano collocati presso la madre, dove peraltro già abitano e dove è quindi certo che abbiano costituito il loro habitat dal quale è preferibile non distrarli, anche in ragione della loro età.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€230,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat, per ciascun figlio e oltre alle spese straordinarie) è equo e consente ai minori di far fronte alle necessità di vita quotidiana.
L'AUU verrà percepito integralmente dal genitore collocatario.
Trattasi di accordo in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Le spese di lite vanno compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
pronunciando nel giudizio in epigrafe indicatp, con l'intervento del P.M., così dispone: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta e depositata il 3.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17 giugno 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DISABATO