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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, il giudice ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 17 luglio 2017 al numero 6723 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice di pace
di Salerno contrassegnata da numero 87 del 2017 pubblicata l'11 gennaio
2017 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2014 al numero 4468 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità
extracontrattuale)
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello dall'avv. Emilio Grimaldi e giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28 dicembre 2023 dall'avv. Raffaele
Carpinelli, elettivamente domiciliato in alla via Vittorio Parte_1
Emanuele n. 1;
APPELLANTE
1 E
DI ; CP_1
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
APPELLATA- CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nel corso dell'udienza del 26 marzo 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio, Parte_2
dinanzi al giudice di pace di Salerno, il (atto Parte_1
notificato il 23 marzo 2014) e l' (atto Controparte_2
spedito per la notificazione a mezzo posta il 24 marzo 2014) per ottenerne,
previo accertamento della responsabilità, esclusiva o solidale, per la violazione dei doveri correlati al controllo e alla prevenzione del fenomeno del AGsmo, la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'aggressione da parte di un cane AGo.
In particolare, a fondamento della pretesa risarcitoria l'attrice ha esposto che:
1) in data 6 marzo 2012, alle ore 21.00 circa, percorrendo a bordo del veicolo appartenente a via Sandro Pertini nel comune di Controparte_3 Parte_1
, verso la città di Roccadaspide, aveva subito l'aggressione da parte
[...]
di un cane, sbucato dal lato sinistro della carreggiata, in corrispondenza della progressiva chilometrica 1,600 della strada statale 166; 2) la vettura aveva terminato la propria corsa “sospesa sul cordolo- marciapiede in posizione
trasversale rispetto alla strada”; 3) il cane era di colore chiaro, di grosse
2 dimensioni e privo di segni di riconoscimento;
4) erano intervenute numeroso persone a prestare soccorso e, successivamente, pure i carabinieri, che avevano relazionato sull'accaduto; 5) sebbene l'impatto con il cane AGo
fosse stato evitato, la vettura aveva riportato ingenti danni alla carrozzeria;
6)
trasportata all'ospedale, all'esito del trattamento, le era stato applicato il collare cervicale;
7) sul luogo teatro del sinistro, non era stato collocato alcun segnale di pericolo né erano stati installati sistemi di protezione dal transito di AG.
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità, esclusiva o solidale, del e dell' , Controparte_4 Controparte_2
l'attore ha preteso la condanna dei ridetti enti al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 5.000,00 ovvero di quella minore accertata nel corso del processo, anche in via equitativa, “entro i limiti di valore della
presente lite e con espressa rinuncia all'esubero, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, si sono costituite sia l' che il Controparte_2 Parte_1
costruendo entrambi un impianto difensivo imperniato, oltre che sull'infondatezza della pretesa attorea, sulla interpretazione della legge della
Regione Campania n. 16 del 24 novembre 2001 e sulla valorizzazione di un risultato interpretativo volto a escluderne la rispettiva responsabilità.
Espletata l'istruttoria orale ed svolto il disposto accertamento tecnico di tipo medico legale, il giudice di pace ha accolto, in parte, la domanda di risarcimento del danno sperimentata dall'attore, condannando entrambi i convenuti, in solido, al pagamento della minore somma di euro 1.415,01, in
3 moneta attuale, oltre agli interessi decorrenti “dal fatto al soddisfo, da
calcolarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno”.
Avverso la pronuncia - contrassegnata dal numero 87 del 2017 e depositata in data 11 gennaio 2017 -, con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 7 luglio 2017, il (costituitosi il 17 luglio 2017) ha Parte_1
proposto tempestivo appello, affidando il proprio gravame ai seguenti motivi:
a) la violazione del regime delle preclusioni processuali;
b) l'invalidità del risultato interpretativo prodotto dal giudice di pace circa l'individuazione del soggetto responsabile dei danni cagionati dagli animali AG alla luce dell'assetto normativo regionale, fondato dalle leggi nn. 281 del 1991 e 16
del 2001; c) la non corretta invocazione, in punto di qualificazione della domanda, del regime normativo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.; d) il mal governo dei principi in materia di prova, anche in relazione al profilo del quantum debeatur.
Sulla base di siffatto impianto motivazionale, l'ente locale ha preteso la riforma della sentenza impugnata, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda avanzata da nei suoi confronti e, in via Parte_2
subordinata, la limitazione della condanna al risarcimento del danno da invalidità temporanea.
L'Azienda sanitaria locale e seppur CP_2 Parte_2
regolarmente evocati in giudizio in data 7 luglio 2017, non hanno accettato il contraddittorio dinanzi a questo Tribunale.
Dichiarata la contumacia delle parti appellate non costituitesi, dopo una serie di rinvii disposti per consentire la definizione di cause di più risalente iscrizione e per acquisire il fascicolo afferente al primo grado di giudizio, la causa – ritenuta sin da subito matura per la decisione - è stata assegnata allo
4 scrivente, il quale ha fissato l'udienza del 26 marzo 2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In limine, va premesso che l'appello promosso dal Parte_1
, oltre che essere tempestivo (l'atto di appello risulta notificato nel
[...]
termine di sei mesi dal deposito della pronuncia) e procedibile (la costituzione
è avvenuta nel termine di dieci giorni dalla notificazione), risulta pienamente rispondente al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012,
va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che, nel corpo dello scritto difensivo,
vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado,
specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa,
alla controparte di dispiegare le proprie difese.
5 Affermata l'ammissibilità del gravame al lume della disposizione normativa di cui all'art. 342 c.p.c. giova rammentare, in linea generale, che, nel giudizio d'appello, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini delia richiesta,
coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere,
con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione.
Pertanto – si rammenti -, non viola il principio del "tantum devolutum
quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia, appaiano,
nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (si veda Cass. n. 34027 del 2022; Cass. n. 4393
del 2014).
Nel caso in esame – in disparte la riferita violazione delle preclusioni processuali indicate nell'art. 320 c.p.c. -, l'atto di appello pone il Tribunale
dinanzi: 1) al profilo della qualificazione della pretesa risarcitoria attorea;
2)
al tema dell'individuazione dell'assetto normativo ratione temporis
applicabile in materia di responsabilità per i danni correlati al fenomeno del
AGsmo sulla scorta della lettura degli articolati itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza;
3) alla verifica del correttezza del ragionamento probatorio svolto dal giudice di prime cure, anche in relazione al profilo del quantum debeatur.
Le doglianze espresse dalla difesa dell'ente locale appaiono, senza dubbio,
idonee a veicolare l'appello avverso la statuizione afferente all'accertamento
6 della responsabilità risarcitoria (solidale) del , Parte_1
appello che, se accolto, avrebbe chiaramente un effetto espansivo interno sul capo relativo al quantum (Cass. n. 14060 del 2004; Cass. n. 21456 del 2019;
Cass. n. 2125 del 2006; Cass. n. 8556 del 2005), comunque impugnato in relazione al riconoscimento del danno biologico da invalidità permanente.
Orbene, va precisato che il giudice di pace ha profuso il proprio impegno nella qualificazione della domanda e l'opzione qualificatoria prescelta ha,
chiaramente, condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito (si confronti Cass. sez. un. n. 16084 del 2021, p. 46 dei "Motivi della
decisione"; Cass. n. 10745 del 2019; Cass. n. 14077 del 2018).
Sul punto, il ha, però, proposto impugnazione Parte_1
(leggasi dalla dodicesima alla quattordicesima pagina dell'atto di appello),
ponendo l'interprete dinanzi al tema dell'individuazione del paradigma normativo di diretta applicazione, che, a ben vedere, non è costituito né
dall'art. 2052 c.c. né – come differentemente sostenuto dal giudice di pace -
dall'art. 2051 c.c., atteso che la pubblica amministrazione non ha alcuna disponibilità effettiva dell'esemplare AGo né alcun potere di controllo diretto su di esso, venendo in rilievo, piuttosto, l'art. 2043 c.c. e il generico dovere di neminem laedere ivi evocato [“La responsabilità per i danni causati
dagli animali AG deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui
all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono
applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e
dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in
relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione
preposti alla gestione del fenomeno del AGsmo" (così, in motivazione,
7 Cass. n. 17060 del 2018, cit., che richiama Cass. n. 18954 del 2017, nello stesso senso si veda anche Cass. n. 31957 del 2018); sul punto si veda infra].
In tema, la Corte di cassazione ha, in più occasioni, affermato che la responsabilità per i danni causati dai cani AG spetta esclusivamente, nel concorso degli altri presupposti costitutivi della fattispecie di responsabilità
di cui all'art. 2043 c.c., all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale
14 agosto 1991, n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al AGsmo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o AG (vedasi ex aliis Cass. n.
12495 del 2017; Cass. n. 15167 del 2017).
È stato osservato che proprio l'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e, quindi, della custodia degli animali vaganti o AG (e cioè liberi e privi di proprietario) costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia.
Convitato di pietra nell'indagine che ci impegna è certamente la legge quadro statale n. 281 del 1991, la quale ha demandato alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del AGsmo.
In particolare, secondo un primo orientamento (Cass. n. 8137 del 2009; Cass.
n. 27001 del 2005), sarebbe ravvisabile una responsabilità esclusiva dei servizi veterinari presso le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza e controllo del fenomeno del AGsmo. Al riguardo, per quanto interessa ai fini del presente giudizio,
8 si sostiene che la legge della regione Campania n. 16 del 2001 – ratione
temporis applicabile alla vicenda che ci impegna - ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.s.l. (che, ai sensi dell'art. 5, lett. c,
della medesima legge regionale, “attivano il servizio di accalappiamento dei
cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici”) e che, pertanto,
la pretesa risarcitoria va sperimentata nei confronti delle ridette aziende sanitarie, soggetti autonomi rispetto all'ente locale, del quale, in virtù del riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, non costituiscono più una struttura operativa, rappresentando, piuttosto,
un'azienda dipendente dalla Regione, strumentale per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale.
Differentemente, per altra opzione ricostruttiva, a norma della legge-quadro n. 281 del 1991 e delle singole leggi regionali di recepimento, ferma la responsabilità dei servizi veterinari delle azienda sanitarie locali, sui Comuni
graverebbe comunque l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali AG non arrechino danni e disturbo alle persone nel territorio di propria competenza, rispondendo, in caso di mancata adozione di misure contro il AGsmo, ai sensi dell'art.2043 c.c., per i danni patiti dai soggetti aggrediti lungo le strade comunali (Cass. n. 10190 del 2010; Cass. n.
17528 del 2011). Ed infatti, secondo tale opzione esegetica, in capo all'ente locale, residuerebbero pur sempre poteri di definizione delle linee d'indirizzo programmatico in ambito regionale e, soprattutto, la verifica generale delle attività delle Azienda sanitarie locali nel proprio territorio. In tale ottica –
secondo la tesi in parola –, ferma restando la responsabilità delle Azienda
sanitarie locali, e indipendentemente dalla ripartizione delle funzioni in materia di AGsmo, sussiste in capo al una responsabilità solidale Pt_1
9 con le riferite per i danni cagionati da animali AG in tutti i casi CP_2
in cui il quale organo deputato al controllo del territorio, abbia Pt_1
omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini di fronte a episodi di AGsmo [tale indirizzo riecheggia anche in sentenze più risalenti, che, pur riconoscendo la responsabilità per fenomeni di AGsmo in capo alle Aziende sanitarie, avevano ritenuto configurabile a determinate condizioni, per ragioni concernenti la competenza amministrativa e l'autonomia delle aziende sanitarie, una responsabilità
solidale del in tutti i casi in cui questo, quale organo deputato al Pt_1
controllo del territorio, avesse omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini a fronte di episodi di AGsmo (si confronti Cass. n. 10638 del 2002)].
Di recente, però, la Corte di cassazione – con precipuo riferimento all'assetto normativo derivante dalla legislazione regionale campana, scilicet la legge regionale n. 16 del 2001, ratione temporis applicabile alla vicenda in scrutinio avvenuta nell'anno 2012 – ha specificamente affermato che la responsabilità
civile per i danni causati dai cani AG grava sulle Aziende sanitarie locali,
quale ente cui la legge regionale citata attribuisce il compito di cattura e custodia degli stessi, escludendo la responsabilità solidale dell'ente locale (da ultimo Cass. n. 15244 del 2024: “Poiché dunque la legge numero 16 del 2001
individua la Asl come l'ente a cui è demandato il compito di prevenzione e
controllo del AGsmo ne deriva chiaramente che è la Asl a doversi
ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e
che, pertanto, non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in
capo al la quale presuppone che quest'ultimo abbia contribuito al Pt_1
10 danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è
individuata dalla Corte di merito”).
Ciò posto, prescindendo dalla delucidazione dell'effettiva portata dell'intervento interpretativo da ultimo citato – che pare, comunque, lasciare la possibilità, al cospetto di determinate condizioni, di formulare un giudizio di responsabilità nei confronti dell'ente locale -, pur volendo ritenere che il possa essere, astrattamente, chiamato a sopportare il peso Pt_1
economico, al pari dell' , delle conseguenze dannose Controparte_2
correlate al fenomeno del AGsmo, come pure sostenuto da questo Ufficio
giudiziario in taluni precedenti, sarebbe necessario verificare, pur sempre,
l'integrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
Ed infatti, la già evidenziata applicazione del paradigma di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. in luogo di quello delineato dall'art. 2052 c.c. -
quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere e dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. n. 24895 del 2005), non ravvisabile nel caso di specie - impone che la responsabilità dell'ente si affermi – come, del resto, evidenziato dall'appellante alla tredicesima e alla quattordicesima pagina del proprio scritto difensivo - solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile ed eziologicamente efficiente alla produzione dell'evento lesivo (si confrontino Cass. nn. 31957 del 2018,
17060 del 2018, 11591 del 2018, 18954 del 2017)
Entro questo perimetro – ha osservato più di recente la Corte di cassazione -
va verificato il tipo di comportamento esigibile, volta per volta e in concreto,
11 dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del
AGsmo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del AGsmo (vedasi Cass. 19404 del
2019).
In definitiva, per formulare un giudizio di responsabilità risarcitoria per violazione del dovere di neminem laedere ex art. 2043 c.c. è necessario verificare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, come allegate e provate dall'attore, che l'evento dannoso, in disparte il profilo della sua prevedibilità, fosse evitabile in quel determinato momento e in quella particolare situazione con uno sforzo ragionevole. In altri termini, è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva colposa altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di un profilo colposo,
specifico o generico [“Non basta, invero, che un evento sia prevedibile per
imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi, come nel caso di specie, ha un
obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in
considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne
deriva che è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità
omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una
colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in
quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta
attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. Non a caso, in concreto,
questa Corte ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente
preposto sia necessaria la prova della esigibilità di uno specifico
12 comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare
l'evento. Si è detto, esemplificando che il danneggiato avrebbe dovuto
provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali
AG nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel
territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella
zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla
ASL e al rimaste inevase (Cass. n. 31957 del 2018, punto 2.5 della Pt_1
motivazione)].
È stato efficacemente rimarcato che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, la mera individuazione dell'ente preposto alla cattura dei
AG e alla custodia degli stessi (certamente rilevante sul piano della valutazione dell'antigiuridicità della condotta omissiva e ciò nel senso che l'efficienza dell'omissione sul piano causale rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione dell'evento in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, secondo il paradigma dell'art. 40, comma secondo, c.p.), la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa,
rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
[ancora, Cass. 1904 cit.; Cass. n. 31957 cit., punto 2.5 della motivazione (“E
tanto nell'ottica che, se bastasse, per invocarne la responsabilità,
l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei AG ed alta custodia
degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e
finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la
responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se
13 non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità
oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.”)].
Ora, a ben vedere, tra le pieghe argomentative dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace l'attore, pur avendo evocato l'applicazione (anche) della norma di cui all'art. 2043 c.c., non ha neppure sollecitato la valutazione della responsabilità omissiva colposa dell'ente locale e che, dunque, l'evento, oltre che prevedibile, fosse evitabile mediante uno sforzo ragionevole, essendosi limitato a orientare il dibattito processuale verso la prova dell'aggressione,
dello stato dei luoghi – in relazione ai quali è stata denunciata l'assenza di segnali di pericolo e di sistemi di protezione - e delle lesioni patite (si vedano i capitoli di prova testimoniale contenuti alla quinta pagina dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace), rappresentando i doveri imposti agli enti convenuti in materia di neutralizzazione dei pericoli derivanti dai cani
AG, citando, all'uopo, la legge quadro n. 281 del 1991 e la legge regionale di attuazione n. 16 del 2001.
Detto altrimenti, l'attore non ha neppure chiesto di provare che, al momento del sinistro, l'amministrazione comunale era a conoscenza di condizioni tali da richiedere l'attivazione di quelle cautele volte a neutralizzare il rischio di verificazione di eventi come quello de quo agitur, avendo imprudentemente trascurato, ad esempio, precedenti segnalazioni della presenza abituale di animali AG nel luogo dell'incidente.
Dunque, la sola dimostrazione dell'omessa predisposizione di siffatte cautele doverose, a fronte dell'acquisita conoscenza di una situazione di rischio correlata alla presenza di animali AG, avrebbe potuto giustificare - in disparte l'indagine sul profilo tematico della titolarità dei doveri imposti in materia di controllo e prevenzione del fenomeno del AGsmo - un addebito
14 a titolo di colpa a carico dell'ente locale convenuto. In tale ottica, l'assenza di segnali di pericolo e di sistemi di protezione dal transito dei AG non pare sufficiente a integrare il profilo della colpa dell'ente locale, al cospetto di uno specifico quadro assertivo privo di riferimenti alla prevedibilità ed evitabilità dell'aggressione denunciata.
Pertanto, l'appello merita accoglimento, dovendosi rigettare, per le assorbenti considerazioni che precedono, la pretesa risarcitoria esperita nei confronti dell'ente locale e confermare, quindi, in assenza di specifici motivi d'impugnazione, anche incidentale, sul punto, la statuizione di condanna dell' [è noto, infatti, che "l'obbligazione solidale, pur Controparte_2
avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico
ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e,
potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito,
è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può
utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che
la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza
di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo
formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i
coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto
dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della
pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato
respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia
stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio
in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma
od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati" (Cass. n. Non resta allora che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione dell'integrale riforma della sentenza di primo grado la rivalutazione anche della statuizione sugli oneri di lite resa dal giudice di pace in relazione al rapporto processuale instaurato col , in applicazione Parte_1
della disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. “rientrando nel potere
del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle
spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata in
caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il
corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito
complessivo della lite” (tra le tante, Cass. n. 7616 del 2021).
In tale prospettiva, a governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio si pone il principio di soccombenza nei confronti del Parte_2 [...]
. L'appellata, dunque, deve essere condannata alla Parte_1
rifusione delle spese sostenute dal in entrambi Parte_1
i gradi di giudizio, spese liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disputatum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi posti dalla disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (si veda Cass. n. 19989 del 2021).
Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati,
dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo
16 della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
liquidate nel corso del processo di primo grado, vanno poste a definitivo carico di (Cass. n. 10804 del 2020). Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 87 del 2017 pubblicata l'11 gennaio 2017, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza e assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della statuizione di condanna resa nei confronti del , rigetta la Parte_1
domanda risarcitoria esperita nei confronti di quest'ultimo b) condanna alla rifusione delle spese sostenute dal Parte_2
in entrambi i gradi di giudizio, spese che Parte_1
si liquidano in: 1) euro 633,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso delle spese generali per il primo grado;
2) euro 174,00
17 per esborsi ed euro 1.278,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso delle spese generali per il secondo grado;
c) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate nel corso del processo di primo grado, a carico dell' . Controparte_2
Così deciso in Salerno il 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24728 del 2018)].
15
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 17 luglio 2017 al numero 6723 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice di pace
di Salerno contrassegnata da numero 87 del 2017 pubblicata l'11 gennaio
2017 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2014 al numero 4468 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità
extracontrattuale)
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello dall'avv. Emilio Grimaldi e giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28 dicembre 2023 dall'avv. Raffaele
Carpinelli, elettivamente domiciliato in alla via Vittorio Parte_1
Emanuele n. 1;
APPELLANTE
1 E
DI ; CP_1
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
APPELLATA- CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nel corso dell'udienza del 26 marzo 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio, Parte_2
dinanzi al giudice di pace di Salerno, il (atto Parte_1
notificato il 23 marzo 2014) e l' (atto Controparte_2
spedito per la notificazione a mezzo posta il 24 marzo 2014) per ottenerne,
previo accertamento della responsabilità, esclusiva o solidale, per la violazione dei doveri correlati al controllo e alla prevenzione del fenomeno del AGsmo, la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'aggressione da parte di un cane AGo.
In particolare, a fondamento della pretesa risarcitoria l'attrice ha esposto che:
1) in data 6 marzo 2012, alle ore 21.00 circa, percorrendo a bordo del veicolo appartenente a via Sandro Pertini nel comune di Controparte_3 Parte_1
, verso la città di Roccadaspide, aveva subito l'aggressione da parte
[...]
di un cane, sbucato dal lato sinistro della carreggiata, in corrispondenza della progressiva chilometrica 1,600 della strada statale 166; 2) la vettura aveva terminato la propria corsa “sospesa sul cordolo- marciapiede in posizione
trasversale rispetto alla strada”; 3) il cane era di colore chiaro, di grosse
2 dimensioni e privo di segni di riconoscimento;
4) erano intervenute numeroso persone a prestare soccorso e, successivamente, pure i carabinieri, che avevano relazionato sull'accaduto; 5) sebbene l'impatto con il cane AGo
fosse stato evitato, la vettura aveva riportato ingenti danni alla carrozzeria;
6)
trasportata all'ospedale, all'esito del trattamento, le era stato applicato il collare cervicale;
7) sul luogo teatro del sinistro, non era stato collocato alcun segnale di pericolo né erano stati installati sistemi di protezione dal transito di AG.
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità, esclusiva o solidale, del e dell' , Controparte_4 Controparte_2
l'attore ha preteso la condanna dei ridetti enti al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 5.000,00 ovvero di quella minore accertata nel corso del processo, anche in via equitativa, “entro i limiti di valore della
presente lite e con espressa rinuncia all'esubero, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, si sono costituite sia l' che il Controparte_2 Parte_1
costruendo entrambi un impianto difensivo imperniato, oltre che sull'infondatezza della pretesa attorea, sulla interpretazione della legge della
Regione Campania n. 16 del 24 novembre 2001 e sulla valorizzazione di un risultato interpretativo volto a escluderne la rispettiva responsabilità.
Espletata l'istruttoria orale ed svolto il disposto accertamento tecnico di tipo medico legale, il giudice di pace ha accolto, in parte, la domanda di risarcimento del danno sperimentata dall'attore, condannando entrambi i convenuti, in solido, al pagamento della minore somma di euro 1.415,01, in
3 moneta attuale, oltre agli interessi decorrenti “dal fatto al soddisfo, da
calcolarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno”.
Avverso la pronuncia - contrassegnata dal numero 87 del 2017 e depositata in data 11 gennaio 2017 -, con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 7 luglio 2017, il (costituitosi il 17 luglio 2017) ha Parte_1
proposto tempestivo appello, affidando il proprio gravame ai seguenti motivi:
a) la violazione del regime delle preclusioni processuali;
b) l'invalidità del risultato interpretativo prodotto dal giudice di pace circa l'individuazione del soggetto responsabile dei danni cagionati dagli animali AG alla luce dell'assetto normativo regionale, fondato dalle leggi nn. 281 del 1991 e 16
del 2001; c) la non corretta invocazione, in punto di qualificazione della domanda, del regime normativo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.; d) il mal governo dei principi in materia di prova, anche in relazione al profilo del quantum debeatur.
Sulla base di siffatto impianto motivazionale, l'ente locale ha preteso la riforma della sentenza impugnata, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda avanzata da nei suoi confronti e, in via Parte_2
subordinata, la limitazione della condanna al risarcimento del danno da invalidità temporanea.
L'Azienda sanitaria locale e seppur CP_2 Parte_2
regolarmente evocati in giudizio in data 7 luglio 2017, non hanno accettato il contraddittorio dinanzi a questo Tribunale.
Dichiarata la contumacia delle parti appellate non costituitesi, dopo una serie di rinvii disposti per consentire la definizione di cause di più risalente iscrizione e per acquisire il fascicolo afferente al primo grado di giudizio, la causa – ritenuta sin da subito matura per la decisione - è stata assegnata allo
4 scrivente, il quale ha fissato l'udienza del 26 marzo 2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In limine, va premesso che l'appello promosso dal Parte_1
, oltre che essere tempestivo (l'atto di appello risulta notificato nel
[...]
termine di sei mesi dal deposito della pronuncia) e procedibile (la costituzione
è avvenuta nel termine di dieci giorni dalla notificazione), risulta pienamente rispondente al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012,
va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che, nel corpo dello scritto difensivo,
vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado,
specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa,
alla controparte di dispiegare le proprie difese.
5 Affermata l'ammissibilità del gravame al lume della disposizione normativa di cui all'art. 342 c.p.c. giova rammentare, in linea generale, che, nel giudizio d'appello, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini delia richiesta,
coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere,
con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione.
Pertanto – si rammenti -, non viola il principio del "tantum devolutum
quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia, appaiano,
nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (si veda Cass. n. 34027 del 2022; Cass. n. 4393
del 2014).
Nel caso in esame – in disparte la riferita violazione delle preclusioni processuali indicate nell'art. 320 c.p.c. -, l'atto di appello pone il Tribunale
dinanzi: 1) al profilo della qualificazione della pretesa risarcitoria attorea;
2)
al tema dell'individuazione dell'assetto normativo ratione temporis
applicabile in materia di responsabilità per i danni correlati al fenomeno del
AGsmo sulla scorta della lettura degli articolati itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza;
3) alla verifica del correttezza del ragionamento probatorio svolto dal giudice di prime cure, anche in relazione al profilo del quantum debeatur.
Le doglianze espresse dalla difesa dell'ente locale appaiono, senza dubbio,
idonee a veicolare l'appello avverso la statuizione afferente all'accertamento
6 della responsabilità risarcitoria (solidale) del , Parte_1
appello che, se accolto, avrebbe chiaramente un effetto espansivo interno sul capo relativo al quantum (Cass. n. 14060 del 2004; Cass. n. 21456 del 2019;
Cass. n. 2125 del 2006; Cass. n. 8556 del 2005), comunque impugnato in relazione al riconoscimento del danno biologico da invalidità permanente.
Orbene, va precisato che il giudice di pace ha profuso il proprio impegno nella qualificazione della domanda e l'opzione qualificatoria prescelta ha,
chiaramente, condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito (si confronti Cass. sez. un. n. 16084 del 2021, p. 46 dei "Motivi della
decisione"; Cass. n. 10745 del 2019; Cass. n. 14077 del 2018).
Sul punto, il ha, però, proposto impugnazione Parte_1
(leggasi dalla dodicesima alla quattordicesima pagina dell'atto di appello),
ponendo l'interprete dinanzi al tema dell'individuazione del paradigma normativo di diretta applicazione, che, a ben vedere, non è costituito né
dall'art. 2052 c.c. né – come differentemente sostenuto dal giudice di pace -
dall'art. 2051 c.c., atteso che la pubblica amministrazione non ha alcuna disponibilità effettiva dell'esemplare AGo né alcun potere di controllo diretto su di esso, venendo in rilievo, piuttosto, l'art. 2043 c.c. e il generico dovere di neminem laedere ivi evocato [“La responsabilità per i danni causati
dagli animali AG deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui
all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono
applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e
dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in
relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione
preposti alla gestione del fenomeno del AGsmo" (così, in motivazione,
7 Cass. n. 17060 del 2018, cit., che richiama Cass. n. 18954 del 2017, nello stesso senso si veda anche Cass. n. 31957 del 2018); sul punto si veda infra].
In tema, la Corte di cassazione ha, in più occasioni, affermato che la responsabilità per i danni causati dai cani AG spetta esclusivamente, nel concorso degli altri presupposti costitutivi della fattispecie di responsabilità
di cui all'art. 2043 c.c., all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale
14 agosto 1991, n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al AGsmo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o AG (vedasi ex aliis Cass. n.
12495 del 2017; Cass. n. 15167 del 2017).
È stato osservato che proprio l'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e, quindi, della custodia degli animali vaganti o AG (e cioè liberi e privi di proprietario) costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia.
Convitato di pietra nell'indagine che ci impegna è certamente la legge quadro statale n. 281 del 1991, la quale ha demandato alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del AGsmo.
In particolare, secondo un primo orientamento (Cass. n. 8137 del 2009; Cass.
n. 27001 del 2005), sarebbe ravvisabile una responsabilità esclusiva dei servizi veterinari presso le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza e controllo del fenomeno del AGsmo. Al riguardo, per quanto interessa ai fini del presente giudizio,
8 si sostiene che la legge della regione Campania n. 16 del 2001 – ratione
temporis applicabile alla vicenda che ci impegna - ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.s.l. (che, ai sensi dell'art. 5, lett. c,
della medesima legge regionale, “attivano il servizio di accalappiamento dei
cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici”) e che, pertanto,
la pretesa risarcitoria va sperimentata nei confronti delle ridette aziende sanitarie, soggetti autonomi rispetto all'ente locale, del quale, in virtù del riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, non costituiscono più una struttura operativa, rappresentando, piuttosto,
un'azienda dipendente dalla Regione, strumentale per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale.
Differentemente, per altra opzione ricostruttiva, a norma della legge-quadro n. 281 del 1991 e delle singole leggi regionali di recepimento, ferma la responsabilità dei servizi veterinari delle azienda sanitarie locali, sui Comuni
graverebbe comunque l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali AG non arrechino danni e disturbo alle persone nel territorio di propria competenza, rispondendo, in caso di mancata adozione di misure contro il AGsmo, ai sensi dell'art.2043 c.c., per i danni patiti dai soggetti aggrediti lungo le strade comunali (Cass. n. 10190 del 2010; Cass. n.
17528 del 2011). Ed infatti, secondo tale opzione esegetica, in capo all'ente locale, residuerebbero pur sempre poteri di definizione delle linee d'indirizzo programmatico in ambito regionale e, soprattutto, la verifica generale delle attività delle Azienda sanitarie locali nel proprio territorio. In tale ottica –
secondo la tesi in parola –, ferma restando la responsabilità delle Azienda
sanitarie locali, e indipendentemente dalla ripartizione delle funzioni in materia di AGsmo, sussiste in capo al una responsabilità solidale Pt_1
9 con le riferite per i danni cagionati da animali AG in tutti i casi CP_2
in cui il quale organo deputato al controllo del territorio, abbia Pt_1
omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini di fronte a episodi di AGsmo [tale indirizzo riecheggia anche in sentenze più risalenti, che, pur riconoscendo la responsabilità per fenomeni di AGsmo in capo alle Aziende sanitarie, avevano ritenuto configurabile a determinate condizioni, per ragioni concernenti la competenza amministrativa e l'autonomia delle aziende sanitarie, una responsabilità
solidale del in tutti i casi in cui questo, quale organo deputato al Pt_1
controllo del territorio, avesse omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini a fronte di episodi di AGsmo (si confronti Cass. n. 10638 del 2002)].
Di recente, però, la Corte di cassazione – con precipuo riferimento all'assetto normativo derivante dalla legislazione regionale campana, scilicet la legge regionale n. 16 del 2001, ratione temporis applicabile alla vicenda in scrutinio avvenuta nell'anno 2012 – ha specificamente affermato che la responsabilità
civile per i danni causati dai cani AG grava sulle Aziende sanitarie locali,
quale ente cui la legge regionale citata attribuisce il compito di cattura e custodia degli stessi, escludendo la responsabilità solidale dell'ente locale (da ultimo Cass. n. 15244 del 2024: “Poiché dunque la legge numero 16 del 2001
individua la Asl come l'ente a cui è demandato il compito di prevenzione e
controllo del AGsmo ne deriva chiaramente che è la Asl a doversi
ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e
che, pertanto, non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in
capo al la quale presuppone che quest'ultimo abbia contribuito al Pt_1
10 danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è
individuata dalla Corte di merito”).
Ciò posto, prescindendo dalla delucidazione dell'effettiva portata dell'intervento interpretativo da ultimo citato – che pare, comunque, lasciare la possibilità, al cospetto di determinate condizioni, di formulare un giudizio di responsabilità nei confronti dell'ente locale -, pur volendo ritenere che il possa essere, astrattamente, chiamato a sopportare il peso Pt_1
economico, al pari dell' , delle conseguenze dannose Controparte_2
correlate al fenomeno del AGsmo, come pure sostenuto da questo Ufficio
giudiziario in taluni precedenti, sarebbe necessario verificare, pur sempre,
l'integrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
Ed infatti, la già evidenziata applicazione del paradigma di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. in luogo di quello delineato dall'art. 2052 c.c. -
quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere e dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. n. 24895 del 2005), non ravvisabile nel caso di specie - impone che la responsabilità dell'ente si affermi – come, del resto, evidenziato dall'appellante alla tredicesima e alla quattordicesima pagina del proprio scritto difensivo - solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile ed eziologicamente efficiente alla produzione dell'evento lesivo (si confrontino Cass. nn. 31957 del 2018,
17060 del 2018, 11591 del 2018, 18954 del 2017)
Entro questo perimetro – ha osservato più di recente la Corte di cassazione -
va verificato il tipo di comportamento esigibile, volta per volta e in concreto,
11 dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del
AGsmo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del AGsmo (vedasi Cass. 19404 del
2019).
In definitiva, per formulare un giudizio di responsabilità risarcitoria per violazione del dovere di neminem laedere ex art. 2043 c.c. è necessario verificare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, come allegate e provate dall'attore, che l'evento dannoso, in disparte il profilo della sua prevedibilità, fosse evitabile in quel determinato momento e in quella particolare situazione con uno sforzo ragionevole. In altri termini, è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva colposa altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di un profilo colposo,
specifico o generico [“Non basta, invero, che un evento sia prevedibile per
imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi, come nel caso di specie, ha un
obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in
considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne
deriva che è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità
omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una
colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in
quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta
attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. Non a caso, in concreto,
questa Corte ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente
preposto sia necessaria la prova della esigibilità di uno specifico
12 comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare
l'evento. Si è detto, esemplificando che il danneggiato avrebbe dovuto
provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali
AG nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel
territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella
zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla
ASL e al rimaste inevase (Cass. n. 31957 del 2018, punto 2.5 della Pt_1
motivazione)].
È stato efficacemente rimarcato che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, la mera individuazione dell'ente preposto alla cattura dei
AG e alla custodia degli stessi (certamente rilevante sul piano della valutazione dell'antigiuridicità della condotta omissiva e ciò nel senso che l'efficienza dell'omissione sul piano causale rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione dell'evento in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, secondo il paradigma dell'art. 40, comma secondo, c.p.), la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa,
rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
[ancora, Cass. 1904 cit.; Cass. n. 31957 cit., punto 2.5 della motivazione (“E
tanto nell'ottica che, se bastasse, per invocarne la responsabilità,
l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei AG ed alta custodia
degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e
finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la
responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se
13 non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità
oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.”)].
Ora, a ben vedere, tra le pieghe argomentative dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace l'attore, pur avendo evocato l'applicazione (anche) della norma di cui all'art. 2043 c.c., non ha neppure sollecitato la valutazione della responsabilità omissiva colposa dell'ente locale e che, dunque, l'evento, oltre che prevedibile, fosse evitabile mediante uno sforzo ragionevole, essendosi limitato a orientare il dibattito processuale verso la prova dell'aggressione,
dello stato dei luoghi – in relazione ai quali è stata denunciata l'assenza di segnali di pericolo e di sistemi di protezione - e delle lesioni patite (si vedano i capitoli di prova testimoniale contenuti alla quinta pagina dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace), rappresentando i doveri imposti agli enti convenuti in materia di neutralizzazione dei pericoli derivanti dai cani
AG, citando, all'uopo, la legge quadro n. 281 del 1991 e la legge regionale di attuazione n. 16 del 2001.
Detto altrimenti, l'attore non ha neppure chiesto di provare che, al momento del sinistro, l'amministrazione comunale era a conoscenza di condizioni tali da richiedere l'attivazione di quelle cautele volte a neutralizzare il rischio di verificazione di eventi come quello de quo agitur, avendo imprudentemente trascurato, ad esempio, precedenti segnalazioni della presenza abituale di animali AG nel luogo dell'incidente.
Dunque, la sola dimostrazione dell'omessa predisposizione di siffatte cautele doverose, a fronte dell'acquisita conoscenza di una situazione di rischio correlata alla presenza di animali AG, avrebbe potuto giustificare - in disparte l'indagine sul profilo tematico della titolarità dei doveri imposti in materia di controllo e prevenzione del fenomeno del AGsmo - un addebito
14 a titolo di colpa a carico dell'ente locale convenuto. In tale ottica, l'assenza di segnali di pericolo e di sistemi di protezione dal transito dei AG non pare sufficiente a integrare il profilo della colpa dell'ente locale, al cospetto di uno specifico quadro assertivo privo di riferimenti alla prevedibilità ed evitabilità dell'aggressione denunciata.
Pertanto, l'appello merita accoglimento, dovendosi rigettare, per le assorbenti considerazioni che precedono, la pretesa risarcitoria esperita nei confronti dell'ente locale e confermare, quindi, in assenza di specifici motivi d'impugnazione, anche incidentale, sul punto, la statuizione di condanna dell' [è noto, infatti, che "l'obbligazione solidale, pur Controparte_2
avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico
ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e,
potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito,
è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può
utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che
la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza
di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo
formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i
coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto
dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della
pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato
respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia
stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio
in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma
od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati" (Cass. n. Non resta allora che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione dell'integrale riforma della sentenza di primo grado la rivalutazione anche della statuizione sugli oneri di lite resa dal giudice di pace in relazione al rapporto processuale instaurato col , in applicazione Parte_1
della disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. “rientrando nel potere
del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle
spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata in
caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il
corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito
complessivo della lite” (tra le tante, Cass. n. 7616 del 2021).
In tale prospettiva, a governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio si pone il principio di soccombenza nei confronti del Parte_2 [...]
. L'appellata, dunque, deve essere condannata alla Parte_1
rifusione delle spese sostenute dal in entrambi Parte_1
i gradi di giudizio, spese liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disputatum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi posti dalla disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (si veda Cass. n. 19989 del 2021).
Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati,
dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo
16 della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
liquidate nel corso del processo di primo grado, vanno poste a definitivo carico di (Cass. n. 10804 del 2020). Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 87 del 2017 pubblicata l'11 gennaio 2017, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza e assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della statuizione di condanna resa nei confronti del , rigetta la Parte_1
domanda risarcitoria esperita nei confronti di quest'ultimo b) condanna alla rifusione delle spese sostenute dal Parte_2
in entrambi i gradi di giudizio, spese che Parte_1
si liquidano in: 1) euro 633,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso delle spese generali per il primo grado;
2) euro 174,00
17 per esborsi ed euro 1.278,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso delle spese generali per il secondo grado;
c) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate nel corso del processo di primo grado, a carico dell' . Controparte_2
Così deciso in Salerno il 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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24728 del 2018)].
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