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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10227/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE nella persona della dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 10227/2022 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Agostino Redoglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Michele Schina n.7
-Parte attrice-
Contro
:
(C.F: ) rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avvocato Andrea Nardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rivoli (TO) Via Rombò
36
-Parte convenuta -
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , assegnato alla turnazione dei medici Parte_1 di TI SI ( ex Guardia Medica ) presso l' , ha convenuto in giudizio Parte_3
il medico al fine di ottenere il risarcimento dei danni da liquidarsi in Parte_2
euro 21.000,00 – o nella somma veriore, maggiore o minore, accertanda in corso di causa - asseritamente subiti a causa di espressioni lesive della propria reputazione anche professionale, nonché del proprio onore e della propria immagine contenute in mail inviate dal convenuto alla segreteria amministrativa della nel periodo compreso tra il 20-11-2020 e 1-5-2021. Parte_4
pagina 1 di 6 costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea Parte_2 contestando l'an e il quantum.
La causa è stata istruita su base documentale.
La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni che seguono. riferisce che, nell'ambito delle mansioni svolte presso l' , Parte_1 Parte_3
Servizio TI SI ( ex guardia medica ), a far data dal 12/11/2019 aveva anche il compito di “Supporto alla gestione della turnazione del personale medico in caso di assenza del personale dedicato”.
Più precisamente, in assenza del funzionario assegnato alla turnazione dei medici di TI
SI, , tale compito era stato affisati all'attore. Controparte_1
Per effettuare i turni dei medici preposti al servizio di Guardia medica era necessario che gli stessi inviassero i propri desiderata alla segreteria amministrativa del servizio.
Parte attrice asserisce che le mail inviate dal convenuto all'indirizzo guardia. di Email_1
torino.it e dunque alla segreteria amministrativa della Guardia Medica composta dagli impiegati amministrativi Antonella Russo, e Barbara Fulvia Colle, a Parte_1 Controparte_2
causa del loro contenuto diffamatorio avrebbero causato gravi danni all'immagine professionale che l'attore aveva costruito nel proprio ambiente lavorativo, e, in particolare, nei confronti di tutti i sanitari della guardia medica di Torino.
Ritiene il giudice che parte attrice non abbia asolato all'onere probatorio su di essa gravante.
Preliminarmente si rileva che in nessuna mail il convenuto fa espresso riferimento a Parte_1
e che tutte le mail provengono o sono indirizzate a
[...] Email_2
Dalla lettura del contenuto della mail si evince che il convenuto ha inteso criticare la gestione della turnazione del personale medico della TI SI ( ex guardia medica ) nel suo complesso e non come attività esclusiva dell'attore utilizzando espressioni d'intolleranza e fastidio nei confronti di dirigenti e responsabili in generale che, a suo dire, non gli fornivano chiarimenti ed informazioni per conoscere il nominativo dei funzionari cui fare riferimento per la gestione dei propri turni di servizio.
Che il convenuto abbia inteso criticare tutto l' ufficio della guardia medica, per come venivano gestititi i turni, emerge anche dal fatto che nelle mail utilizza il plurale “ Vi invio i miei Turni, devo Per_1 inviare a Voi, perché con l'uscita del francese di scena, è tutto un deserto più ingigantito e nessuno si fa vivo, sembra un complotto di congiuri nascosti nel buio, arrampicatori … Chiedo x favore di inviare al nuovo capo nascosto che ancora non avuto la delicatezza di identificarsi. Nel ringraziarVi per Vostro encomio, onesta e dedizione ad un lavoro di merda come quello di avere a che vedere con un gremio di non normali come il nostro, Vi auguro Lunga e e Grazie quasi Cari Parte_5 Parte_6
pagina 2 di 6 AMICIVi Porgo cordiali saluti, Dr. X conoscenza al commissario Parte_2
Part
o direttore generale Di TORINO”; “Questo succede quando si mette persone paracadutate a dirigere qualcosa quando non sono consoni a tali mansioni, e anche xk' noi medici in Italia siamo una categoria di merda, di codardi e vigliacchi che accettiamo passivamente tutte le infinocchiate che ci vengono propinate, e x accettare di essere rappresentati anche essi di supermerda, da sindacati di corrotti e svenduti”; “la porcata che avete fatto tutti voi” “dai finti dirigenti medici ai finti amministrativi”, il lavoro “lo fate in 8 o 9 e lo fate che fa acqua dappertutto”, “non avete superato nessun concorso”.
Non risulta provato che le espressioni diffamatorie e/o ingiuriose contenute nelle mail fossero dirette all'attore che, si ribadisce, non viene mai menzionato fatta eccezione per la mail del 2 maggio 2021 in cui, come sopra precisato, viene contestata la gestione della turnazione dei medici nel suo complesso e non come attività di esclusiva pertinenza dell'attore ( “Signor Lei chi è? Per chiedere Parte_1
a Noi medici, su questioni sanitarie riguardanti la nostra privacy sanitaria e professionale. Non si permetta mai più certe ingerenze che non sono in nessun modo di sua competenza , si ricordi che la porcata che avete fatto tutti Voi al Vero Dottore V. PREIATO, VI RITORNERA' IN DIETRO, A TUTTI,
DAI FINTI DIRIGENTI MEDICI, AI FINTI AMMINISTRATIVI. – IL LAVORO CHE FACEVA IL Dr.
da , con l'aiuto della signora RUSSO, LO FATE IN 8 o 9 e lo fate che fa Controparte_1 Per_2
acqua dappertutto, faccia meglio il suo lavoro e non si permetta di impicciarsi in questioni in questioni di stretta pertinenza nostra ossia Medico – Sanitarie, si ricordi che sono nessuno di voi, Persona_3
dai finti medici, a voi altri finti, ha i titoli per occupare i posti che avete usurpato. Non avete superato nessun concorso”
Lo stesso attore, nel propri atto introduttivo, in più occasioni, spiega il motivo per cui le frasi contenute nella mail sarebbero a lui riferibili, il che dimostra che il carattere offensivo di dette frasi era percepibile non in maniera diretta ma attraverso interpretazioni e collegamenti delle vicende che hanno portato alla modifica delle cariche e delle funzioni del personale addetto all' ufficio del Servizio di TI
SI.
Ed infatti, con riferimento alla mail del 20-1-2021, l' attore precisa che “Chi “aveva affibbiato 2 turni
20/8 in centrale operativa, come ” ed era “person(a) paracadutat(a) a dirigere qualcosa Persona_4 quando non (era) conson(a) a tali mansioni” altri non era che il dr. ; con riferimento Parte_1 alla mail del 23-1-2021 l'attore precisa che “ “L'incaricato dei turni di prima” era il sig. CP_1
; chi l'aveva sostituito “a sedersi come giuda iscariota, su una sedia sporca del sangue degli
[...] innocenti” era il dr. . Pt_1
pagina 3 di 6 In ogni caso, le espressioni sicuramente aspre e taglienti utilizzate dal convenuto per contestare la gestione dei turni da parte dell' , se contestualizzate, ossia valutate in Controparte_3
relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state proferite, appaiono rientrare nel diritto di critica previsto dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione EDU.
Il periodo di pieno covid ( 29-1-2020 al 5-5- 2023) in cui i fatti si sarebbero svolti ( dal 21-11-2020 al
1-5-2021) giustifica i toni ( non giusti) utilizzati dal convenuto per esprimere il proprio malcontento per la gestione della turnazione dei medici addetti al servizio di guarda medica da parte della dirigenza e dei funzionari a ciò preposti, tanto più che le espressioni impiegate dal convenuto, sebbene forti e sferzanti, non rappresentano una gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.
In ogni caso, si rileva che la prova della mera sussistenza di frasi diffamatorie e denigratorie non è sufficiente a fondare una domanda di risarcimento del danno.
Nel proprio atto introduttivo l'attore oltre a riportare le frasi diffamatore e denigratorie contenute nella mail asseritamente a lui riferite, non fornisce alcun elemento da cui desumere, anche presuntivamente, un pregiudizio che sia conseguenza immediata e diretta della lesione alla propria immagine, decoro e reputazione.
L'attore si limita a riferire che il comportamento tenuto dal convenuto ha creato gravi danni all'immagine professionale che aveva costruito nel proprio ambiente lavorativo, e, in particolare, nei confronti di tutti i sanitari della guardia medica di Torino senza fornire prova alcuna.
Gli unici capi di prova dedotti sul punto (Il comportamento tenuto dal convenuto ha creato gravi danni all'immagine professionale che l'attore aveva costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo, e, in particolare, nei confronti di tutti i sanitari della guardia medica di Torino”; Nell'ambiente in cui operava l'attore, le comunicazioni del dottor avevano suscitato ilarità e circolavano voci sul Pt_2 fatto che il dr. fosse andato a ricoprire l'incarico in sostituzione del dr. a fronte di Pt_1 CP_1
raccomandazioni; Alcuni medici si erano premurati di mostrare solidarietà nei confronti del dr. Pt_1 comunicandogli di non credere alle voci di cui al punto precedente che circolavano nell'ambiente di lavoro) anche se ammessi e confermati nulla avrebbero provato in punto danni morali e/o biologici e/o patrimoniali subiti.
Nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale - anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona – non è mai in re ipsa, ma costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale.
Il danno non può essere in re ipsa, identificandosi tale tipologia di danno non con la semplice lesione in sé dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze derivanti da tale lesione, sicché la sua esistenza nel caso concreto deve essere allegata e provata dalla parte che ne pagina 4 di 6 chiede il risarcimento, anche attraverso il ricorso a presunzioni gravi precise e concordanti, assumendo rilevanza a tale fine, quali parametri di riferimento, la diffusione e la rilevanza dell'offesa e finanche la stessa posizione sociale della vittima. ( Cass., Sez. 3, Ord. n. 4005 del
18.2.2020; Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 8861 del 31.3.2021).
La circostanza che sia stato leso un diritto inviolabile della persona non permette dunque di ottenere il risarcimento in assenza di specifiche allegazioni del pregiudizio e ciò pure in relazione alla categoria del danno morale ( Cass., Sez. 3, Sent. n. 11269 del 10.5.2018).
Diversamente opinando, si configurerebbe un risarcimento con funzione essenzialmente sanzionatoria e punitiva della mera condotta in contrasto con il vigente ordinamento, che prevede il diritto al risarcimento del danno conseguente all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso.
La prova del danno, si risolve nella dimostrazione di due condizioni, cioè l'esistenza di un fatto produttivo di conseguenze pregiudizievoli e l'idoneità del medesimo ad ingenerare una ripercussione “dolorosa” nella sfera personale del soggetto leso.
Tale secondo presupposto può ritenersi provato anche con il ricorso al notorio e tramite presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) e non sulla semplice “ragionevolezza” delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale.
L'attore non ha fornito nessun elemento utile da cui desumere l'esistenza di un danno da diffamazione tra cui la notorietà del diffamante, la risonanza mediatica della notizia, l'ampiezza della sua diffusione, la natura ed entità delle ripercussioni negative che gli atti diffamatori e denigratori avrebbero comportato sulla propria professione e/o sulla propria vita privata.
In assenza di qualsiasi elemento che attesti l'integrazione, in capo all'attore, di danni alla immagine alla reputazione e all'onere la domanda risarcitoria non potrà essere accolta.
Spese di causa
Le spese di causa seguono la soccombenza e liquidate in euro 5077,00 oltre 15% spese generali oltre
IVA e CpA come per legge per le fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale vengono poste a carico di parte attrice in favore di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda di parte attrice;
Parte_1
pagina 5 di 6 -condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, Parte_1
delle spese di causa che liquida in euro 5077,00 oltre 15% Parte_2
spese generali oltre IVA e CpA come per legge.
Così deciso, in Torino 27-3-2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Guerra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE nella persona della dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 10227/2022 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Agostino Redoglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Michele Schina n.7
-Parte attrice-
Contro
:
(C.F: ) rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avvocato Andrea Nardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rivoli (TO) Via Rombò
36
-Parte convenuta -
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , assegnato alla turnazione dei medici Parte_1 di TI SI ( ex Guardia Medica ) presso l' , ha convenuto in giudizio Parte_3
il medico al fine di ottenere il risarcimento dei danni da liquidarsi in Parte_2
euro 21.000,00 – o nella somma veriore, maggiore o minore, accertanda in corso di causa - asseritamente subiti a causa di espressioni lesive della propria reputazione anche professionale, nonché del proprio onore e della propria immagine contenute in mail inviate dal convenuto alla segreteria amministrativa della nel periodo compreso tra il 20-11-2020 e 1-5-2021. Parte_4
pagina 1 di 6 costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea Parte_2 contestando l'an e il quantum.
La causa è stata istruita su base documentale.
La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni che seguono. riferisce che, nell'ambito delle mansioni svolte presso l' , Parte_1 Parte_3
Servizio TI SI ( ex guardia medica ), a far data dal 12/11/2019 aveva anche il compito di “Supporto alla gestione della turnazione del personale medico in caso di assenza del personale dedicato”.
Più precisamente, in assenza del funzionario assegnato alla turnazione dei medici di TI
SI, , tale compito era stato affisati all'attore. Controparte_1
Per effettuare i turni dei medici preposti al servizio di Guardia medica era necessario che gli stessi inviassero i propri desiderata alla segreteria amministrativa del servizio.
Parte attrice asserisce che le mail inviate dal convenuto all'indirizzo guardia. di Email_1
torino.it e dunque alla segreteria amministrativa della Guardia Medica composta dagli impiegati amministrativi Antonella Russo, e Barbara Fulvia Colle, a Parte_1 Controparte_2
causa del loro contenuto diffamatorio avrebbero causato gravi danni all'immagine professionale che l'attore aveva costruito nel proprio ambiente lavorativo, e, in particolare, nei confronti di tutti i sanitari della guardia medica di Torino.
Ritiene il giudice che parte attrice non abbia asolato all'onere probatorio su di essa gravante.
Preliminarmente si rileva che in nessuna mail il convenuto fa espresso riferimento a Parte_1
e che tutte le mail provengono o sono indirizzate a
[...] Email_2
Dalla lettura del contenuto della mail si evince che il convenuto ha inteso criticare la gestione della turnazione del personale medico della TI SI ( ex guardia medica ) nel suo complesso e non come attività esclusiva dell'attore utilizzando espressioni d'intolleranza e fastidio nei confronti di dirigenti e responsabili in generale che, a suo dire, non gli fornivano chiarimenti ed informazioni per conoscere il nominativo dei funzionari cui fare riferimento per la gestione dei propri turni di servizio.
Che il convenuto abbia inteso criticare tutto l' ufficio della guardia medica, per come venivano gestititi i turni, emerge anche dal fatto che nelle mail utilizza il plurale “ Vi invio i miei Turni, devo Per_1 inviare a Voi, perché con l'uscita del francese di scena, è tutto un deserto più ingigantito e nessuno si fa vivo, sembra un complotto di congiuri nascosti nel buio, arrampicatori … Chiedo x favore di inviare al nuovo capo nascosto che ancora non avuto la delicatezza di identificarsi. Nel ringraziarVi per Vostro encomio, onesta e dedizione ad un lavoro di merda come quello di avere a che vedere con un gremio di non normali come il nostro, Vi auguro Lunga e e Grazie quasi Cari Parte_5 Parte_6
pagina 2 di 6 AMICIVi Porgo cordiali saluti, Dr. X conoscenza al commissario Parte_2
Part
o direttore generale Di TORINO”; “Questo succede quando si mette persone paracadutate a dirigere qualcosa quando non sono consoni a tali mansioni, e anche xk' noi medici in Italia siamo una categoria di merda, di codardi e vigliacchi che accettiamo passivamente tutte le infinocchiate che ci vengono propinate, e x accettare di essere rappresentati anche essi di supermerda, da sindacati di corrotti e svenduti”; “la porcata che avete fatto tutti voi” “dai finti dirigenti medici ai finti amministrativi”, il lavoro “lo fate in 8 o 9 e lo fate che fa acqua dappertutto”, “non avete superato nessun concorso”.
Non risulta provato che le espressioni diffamatorie e/o ingiuriose contenute nelle mail fossero dirette all'attore che, si ribadisce, non viene mai menzionato fatta eccezione per la mail del 2 maggio 2021 in cui, come sopra precisato, viene contestata la gestione della turnazione dei medici nel suo complesso e non come attività di esclusiva pertinenza dell'attore ( “Signor Lei chi è? Per chiedere Parte_1
a Noi medici, su questioni sanitarie riguardanti la nostra privacy sanitaria e professionale. Non si permetta mai più certe ingerenze che non sono in nessun modo di sua competenza , si ricordi che la porcata che avete fatto tutti Voi al Vero Dottore V. PREIATO, VI RITORNERA' IN DIETRO, A TUTTI,
DAI FINTI DIRIGENTI MEDICI, AI FINTI AMMINISTRATIVI. – IL LAVORO CHE FACEVA IL Dr.
da , con l'aiuto della signora RUSSO, LO FATE IN 8 o 9 e lo fate che fa Controparte_1 Per_2
acqua dappertutto, faccia meglio il suo lavoro e non si permetta di impicciarsi in questioni in questioni di stretta pertinenza nostra ossia Medico – Sanitarie, si ricordi che sono nessuno di voi, Persona_3
dai finti medici, a voi altri finti, ha i titoli per occupare i posti che avete usurpato. Non avete superato nessun concorso”
Lo stesso attore, nel propri atto introduttivo, in più occasioni, spiega il motivo per cui le frasi contenute nella mail sarebbero a lui riferibili, il che dimostra che il carattere offensivo di dette frasi era percepibile non in maniera diretta ma attraverso interpretazioni e collegamenti delle vicende che hanno portato alla modifica delle cariche e delle funzioni del personale addetto all' ufficio del Servizio di TI
SI.
Ed infatti, con riferimento alla mail del 20-1-2021, l' attore precisa che “Chi “aveva affibbiato 2 turni
20/8 in centrale operativa, come ” ed era “person(a) paracadutat(a) a dirigere qualcosa Persona_4 quando non (era) conson(a) a tali mansioni” altri non era che il dr. ; con riferimento Parte_1 alla mail del 23-1-2021 l'attore precisa che “ “L'incaricato dei turni di prima” era il sig. CP_1
; chi l'aveva sostituito “a sedersi come giuda iscariota, su una sedia sporca del sangue degli
[...] innocenti” era il dr. . Pt_1
pagina 3 di 6 In ogni caso, le espressioni sicuramente aspre e taglienti utilizzate dal convenuto per contestare la gestione dei turni da parte dell' , se contestualizzate, ossia valutate in Controparte_3
relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state proferite, appaiono rientrare nel diritto di critica previsto dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione EDU.
Il periodo di pieno covid ( 29-1-2020 al 5-5- 2023) in cui i fatti si sarebbero svolti ( dal 21-11-2020 al
1-5-2021) giustifica i toni ( non giusti) utilizzati dal convenuto per esprimere il proprio malcontento per la gestione della turnazione dei medici addetti al servizio di guarda medica da parte della dirigenza e dei funzionari a ciò preposti, tanto più che le espressioni impiegate dal convenuto, sebbene forti e sferzanti, non rappresentano una gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.
In ogni caso, si rileva che la prova della mera sussistenza di frasi diffamatorie e denigratorie non è sufficiente a fondare una domanda di risarcimento del danno.
Nel proprio atto introduttivo l'attore oltre a riportare le frasi diffamatore e denigratorie contenute nella mail asseritamente a lui riferite, non fornisce alcun elemento da cui desumere, anche presuntivamente, un pregiudizio che sia conseguenza immediata e diretta della lesione alla propria immagine, decoro e reputazione.
L'attore si limita a riferire che il comportamento tenuto dal convenuto ha creato gravi danni all'immagine professionale che aveva costruito nel proprio ambiente lavorativo, e, in particolare, nei confronti di tutti i sanitari della guardia medica di Torino senza fornire prova alcuna.
Gli unici capi di prova dedotti sul punto (Il comportamento tenuto dal convenuto ha creato gravi danni all'immagine professionale che l'attore aveva costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo, e, in particolare, nei confronti di tutti i sanitari della guardia medica di Torino”; Nell'ambiente in cui operava l'attore, le comunicazioni del dottor avevano suscitato ilarità e circolavano voci sul Pt_2 fatto che il dr. fosse andato a ricoprire l'incarico in sostituzione del dr. a fronte di Pt_1 CP_1
raccomandazioni; Alcuni medici si erano premurati di mostrare solidarietà nei confronti del dr. Pt_1 comunicandogli di non credere alle voci di cui al punto precedente che circolavano nell'ambiente di lavoro) anche se ammessi e confermati nulla avrebbero provato in punto danni morali e/o biologici e/o patrimoniali subiti.
Nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale - anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona – non è mai in re ipsa, ma costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale.
Il danno non può essere in re ipsa, identificandosi tale tipologia di danno non con la semplice lesione in sé dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze derivanti da tale lesione, sicché la sua esistenza nel caso concreto deve essere allegata e provata dalla parte che ne pagina 4 di 6 chiede il risarcimento, anche attraverso il ricorso a presunzioni gravi precise e concordanti, assumendo rilevanza a tale fine, quali parametri di riferimento, la diffusione e la rilevanza dell'offesa e finanche la stessa posizione sociale della vittima. ( Cass., Sez. 3, Ord. n. 4005 del
18.2.2020; Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 8861 del 31.3.2021).
La circostanza che sia stato leso un diritto inviolabile della persona non permette dunque di ottenere il risarcimento in assenza di specifiche allegazioni del pregiudizio e ciò pure in relazione alla categoria del danno morale ( Cass., Sez. 3, Sent. n. 11269 del 10.5.2018).
Diversamente opinando, si configurerebbe un risarcimento con funzione essenzialmente sanzionatoria e punitiva della mera condotta in contrasto con il vigente ordinamento, che prevede il diritto al risarcimento del danno conseguente all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso.
La prova del danno, si risolve nella dimostrazione di due condizioni, cioè l'esistenza di un fatto produttivo di conseguenze pregiudizievoli e l'idoneità del medesimo ad ingenerare una ripercussione “dolorosa” nella sfera personale del soggetto leso.
Tale secondo presupposto può ritenersi provato anche con il ricorso al notorio e tramite presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) e non sulla semplice “ragionevolezza” delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale.
L'attore non ha fornito nessun elemento utile da cui desumere l'esistenza di un danno da diffamazione tra cui la notorietà del diffamante, la risonanza mediatica della notizia, l'ampiezza della sua diffusione, la natura ed entità delle ripercussioni negative che gli atti diffamatori e denigratori avrebbero comportato sulla propria professione e/o sulla propria vita privata.
In assenza di qualsiasi elemento che attesti l'integrazione, in capo all'attore, di danni alla immagine alla reputazione e all'onere la domanda risarcitoria non potrà essere accolta.
Spese di causa
Le spese di causa seguono la soccombenza e liquidate in euro 5077,00 oltre 15% spese generali oltre
IVA e CpA come per legge per le fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale vengono poste a carico di parte attrice in favore di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda di parte attrice;
Parte_1
pagina 5 di 6 -condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, Parte_1
delle spese di causa che liquida in euro 5077,00 oltre 15% Parte_2
spese generali oltre IVA e CpA come per legge.
Così deciso, in Torino 27-3-2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Guerra
pagina 6 di 6