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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 4/6/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 459/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLA GUERCINI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA, resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver presentato domanda di CP_ pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore al 80%, respinta da per carenza del requisito sanitario, la ricorrente, sostenendo di possedere i requisiti assicurativi e contributivi per la prestazione richiesta, ha agito al fine di vedersi riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art 1 comma 8, DLgs 503/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 21.9.2021, con condanna dell' resistente al pagamento dei ratei. CP_2
Si costituiva l'Ente resistente contestando quanto dedotto dalla ricorrente e deducendo la mancanza di prova della sussistenza dei presupposti per la configurabilità del diritto rivendicato, in particolare della cessazione dell'attività lavorativa e in subordine chiedendo l'applicazione della c.d.
“finestra d'uscita”.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e discussa all'udienza odierna.
Va premesso che il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all'80%. Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha escluso la sussistenza del requisito utile per il riconoscimento delle pretese oggi avanzate. Il CTU, infatti, ha evidenziato che l'esame delle certificazioni documentano un quadro morboso caratterizzato da un complesso di affezioni che non appare tale da comportare una riduzione della validità del soggetto e della propria capacità lavorativa pari o superiore all'80%, requisito questo indispensabile per ottenere il beneficio richiesto.
Il CTU ha, quindi, correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa, rilevando come la ricorrente è affetta “da una importante patologia degenerativa osteoarticolare, legata essenzialmente alla mansione lavorativa, con moderati problemi di funzionalità motoria nonché da ipertensione arteriosa mal controllata che ha determinato una cardiopatia lievemente sintomatica. Pur non concordando con l'attribuzione alla III classe NYHA operata dallo specialista poiché la frazione
d'eiezione è ancora in un range compatibile con moderata attività fisica, la cardiopatia svolge un ruolo decisivo nella inabilità della p., anche in ragione della concorrenza con altre menomazioni di natura psichiatrica e osteoarticolare” ha concluso ritenendo che il complesso pluripatologico non determina una riduzione permanente della capacità lavorativa pari o maggiore dell'80%.
La relazione peritale, pertanto, risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
L'assenza del requisito sanitario è assorbente rispetto ad ogni indagine relativa agli altri requisiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 459/2023 r.g.:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna per l'effetto parte ricorrente a rifondere a controparte le spese del presente procedimento, quantificate in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte ricorrente.
Tivoli, 4.6.2025
Il Giudice
LA NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 4/6/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 459/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLA GUERCINI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA, resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver presentato domanda di CP_ pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore al 80%, respinta da per carenza del requisito sanitario, la ricorrente, sostenendo di possedere i requisiti assicurativi e contributivi per la prestazione richiesta, ha agito al fine di vedersi riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art 1 comma 8, DLgs 503/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 21.9.2021, con condanna dell' resistente al pagamento dei ratei. CP_2
Si costituiva l'Ente resistente contestando quanto dedotto dalla ricorrente e deducendo la mancanza di prova della sussistenza dei presupposti per la configurabilità del diritto rivendicato, in particolare della cessazione dell'attività lavorativa e in subordine chiedendo l'applicazione della c.d.
“finestra d'uscita”.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e discussa all'udienza odierna.
Va premesso che il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all'80%. Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha escluso la sussistenza del requisito utile per il riconoscimento delle pretese oggi avanzate. Il CTU, infatti, ha evidenziato che l'esame delle certificazioni documentano un quadro morboso caratterizzato da un complesso di affezioni che non appare tale da comportare una riduzione della validità del soggetto e della propria capacità lavorativa pari o superiore all'80%, requisito questo indispensabile per ottenere il beneficio richiesto.
Il CTU ha, quindi, correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa, rilevando come la ricorrente è affetta “da una importante patologia degenerativa osteoarticolare, legata essenzialmente alla mansione lavorativa, con moderati problemi di funzionalità motoria nonché da ipertensione arteriosa mal controllata che ha determinato una cardiopatia lievemente sintomatica. Pur non concordando con l'attribuzione alla III classe NYHA operata dallo specialista poiché la frazione
d'eiezione è ancora in un range compatibile con moderata attività fisica, la cardiopatia svolge un ruolo decisivo nella inabilità della p., anche in ragione della concorrenza con altre menomazioni di natura psichiatrica e osteoarticolare” ha concluso ritenendo che il complesso pluripatologico non determina una riduzione permanente della capacità lavorativa pari o maggiore dell'80%.
La relazione peritale, pertanto, risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
L'assenza del requisito sanitario è assorbente rispetto ad ogni indagine relativa agli altri requisiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 459/2023 r.g.:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna per l'effetto parte ricorrente a rifondere a controparte le spese del presente procedimento, quantificate in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte ricorrente.
Tivoli, 4.6.2025
Il Giudice
LA NI