Sentenza 11 aprile 2008
Massime • 1
Rientra nei poteri del giudice chiamato a decidere in sede di appello "ex" art. 310 cod. proc. pen. accertare la ricorrenza, nell'ambito della concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l'applicabilità di una determinata norma, indipendentemente dal fatto che una tale indagine sia stata trascurata nel precedente grado o che il rigetto dell'istanza abbia trovato una diversa giustificazione tanto da rendere superfluo l'approfondimento di ulteriori profili di rilievo normativo. (Nella specie, il Tribunale aveva rigettato l'appello proposto nell'interesse dell'indagato - tendente ad ottenere la rimessione in libertà "ex" art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 - sulla base di argomentazioni estranee all'impugnato provvedimento del G.I.P., in particolare osservando che ricorrevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ostative all'accoglimento dell'istanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2008, n. 36317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36317 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 11/04/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 942
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 001684/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL AN, N. IL 09/01/1970;
avverso ORDINANZA del 19/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BUA F. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/12/2007 il Tribunale di Brescia, decidendo sull'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. nell'interesse di LL NI avverso l'ordinanza, depositata il 23/11/2007, con la quale il GIP aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere applicata al detto indagato per più episodi costituenti violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, meglio specificati ai capi 1, 3, 4 e 5 della rubrica, confermava il provvedimento impugnato.
Il collegio riteneva di non potere sostituire nei confronti del LL la custodia in carcere con la meno afflittiva misura cautelare in quanto non poteva trovare applicazione il disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89. Secondo i giudici, ricorrevano nella specie esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sussistendo il pericolo che il LL potesse commettere nuovi reati della stessa specie di quelli per cui si procedeva. Tale pericolo era concreto e di tale consistenza da potere essere fronteggiato solo con la custodia in carcere, come dimostrato dalla condanne riportate dal LL per detenzione illecita di stupefacenti e, comunque, da precedenti esperienze giudiziarie sintomatiche del fatto che il predetto aveva continuato nella sua attività di spaccio con una sistematicità assai allarmante, anche per i quantitativi di sostanza che doveva essere oggetto della condotta. Inoltre, il LL si era fatto revocare l'affidamento in prova previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 al quale era stato ammesso dopo essere stato arrestato nella flagranza del reato di illecita detenzione di Kg 10 di cocaina. Poiché la revoca era avvenuta per il fallimento del programma di recupero dalla tossicodipendenza, il LL aveva dimostrato di non essere capace di autocontrollo e, commettendo altri reati dopo poco tempo dalla sua scarcerazione, di avere mantenuto i suoi collegamenti con l'ambiente del traffico della droga. Proponeva ricorso per cassazione il difensore del LL rilevando che la motivazione del provvedimento del Tribunale aveva riguardato questione non presa in esame dal GIP il quale non aveva parlato di esigenze cautelari di eccezionali rilevanza ma aveva escluso che fosse stato effettivamente accertato lo stato di tossicodipendenza del LL ed aveva ritenuto che costui non avesse la concreta volontà di sottoporsi seriamente a trattamento di recupero dalla tossicodipendenza. Secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva tenuto conto dell'effetto devolutivo dell'appello proposto, non essendosi mantenuto nell'ambito delle censure formulate dalla difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato
Non merita censura la decisione del Tribunale di non potere disporre la sostituzione della misura cautelare in atto, richiesta ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 perché il LL intendeva sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, posto che tale disposizione consentiva al collegio di valutare la sussistenza o meno di esigenze cautelari di eccezionali rilevanza.
La sostituzione chiesta dal ricorrente è, infatti subordinata al fatto che vi sia un apprezzamento dei giudici che escluda la ricorrenza, delle menzionate esigenze.
Nel caso di specie, invece, il Tribunale ha dato atto con motivazione adeguata e coerente che l'esigenza di tutela della collettività era esposta ad un pericolo assai elevato e di consistenza tale da fare apparire la sua salvaguardia meritevole di una tutela maggiore rispetto all'interesse al recupero del soggetto tossicodipendente. La formulazione letterale della norma imponeva al collegio di compiere la verifica in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Nè può sostenersi, come vorrebbe il ricorrente, che vi sia stata da parte del Tribunale violazione del principio devolutivo stabilito dall'art. 597 c.p.p., comma 1. Ed infatti, rientra nei poteri del giudice chiamato a decidere in sede di appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. accertare la ricorrenza, nell'ambito della concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l'applicabilità di una determinata norma (nel caso, il D.P.R. n. 309 del 1990, art.89), indipendentemente dal fatto che una tale doverosa indagine sia stata trascurata nel precedente grado o che il rigetto dell'istanza abbia trovato altra motivata giustificazione tanto da rendere superfluo l'approfondimento di altri aspetti normativi (cfr, Cass. Sez. 5 Sent. 3638 del 14/7/1997 Cc, Armenia). I giudici, nella fattispecie, si sono semplicemente limitati a ricondurre la motivazione del provvedimento adottato nello stretto ambito previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89. Al rigetto del gravame consegue la condanna del LL al pagamento delle spese processuali. Copia del provvedimento va trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, commi 1 bis e 1 ter, come modificato dalla L. n. 332 del 1995, art. 23.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2008