Sentenza 14 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2001, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
021 73 /0 1 се 61877 EPUBBL 6 E 8 N 9 1 O I OME DEL / Z I Z 4 / A 1 R 6 R . 3 A SUPREMA DI CASSAZIONE T LA N T S Oggetto . I . U P G . B B D E I Tributaria SEZIONE TRIBUTARIA R L L R L E IRPEF-Courbuto T A A D I . .ri Magistrati: D Differenza Carene .mi Sigg agli Ill S B A N E A I E T T N S N I I T R.G.N. 20190/98Presidente - E DELLI PRISCOLI A T S . E . A N 8 M - Consigliere - Cron. 4469 Dott. Enrico PAPA - Consigliere - Rep. Dott. Mario CICALA - Consigliere - Ud. 05/10/00 Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere- Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 61877 sul ricorso proposto da: RI ORAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 40, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GRADARA RITA, difeso dagli avvocati FALSITTA GASPARE, Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. PANSIERI SILVIA, giusta procura in calce;
per diritti L.3000 || 19 FEB. 2001 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
LILE 1000 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CANCELLERIA 6 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEIROMA, 7 3 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO CG064372 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 - controricorrente 1606 avverso la sentenza n. 80/97 della Commissione -1- depositata il tributaria regionale di MILANO, 30/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato PANSIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato GUIDA, ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2+ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OR AR, dipendente della Banca Commerciale Italiana ha impugnato la sentenza 8.10.1997 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha affermato la assoggettabilità a ritenuta IRPEF della indennità corrisposta nel 1983 al AR dal datore di lavoro a titolo di "contributo differenza canone d'affitto", all'atto del suo trasferimento ad altra sede. Il ricorso del AR è affidato ad un unico articolato motivo. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Adducendo la violazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 597/73, e 6, 46 e 48 del T.U. 917 del 1986, nonché difetto di motivazione, il ricorrente sostiene la natura non reddituale del "contributo per differenze canone d'affitto", in quanto mero risarcimento di spese sostenute nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, che ha operato d'ufficio il trasferimento, sicchè la diminuzione A così provocata è stata perpatrimoniale il dipendente necessitata e nel contempo involontaria, 3 mentre l'erogazione è stata temporanea ed analitica, rispetto alle spese effettivamente AR, da considerarsi danno sostenute dal emergente. Includere tali rimborsi nel novero dei redditi da lavoro dipendente può far dubitare, secondo il ricorrente della legittimità costituzionale della norma applicata in relazione all'art. 53 Cost., apparendo violato il principio di capacità contributiva, in relazione alla sua effettività, nonché il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, poiché l'art. 48 comma 1° del D.P.R. 917 del 1986 ammette la deduzione di spese consimili nell'ambito del lavoro autonomo. Il ricorrente ripropone infine la eccezione, non esaminata nei gradi di merito, essendo egli risultato vincitore, di inapplicabilità della sanzione irrogata per obiettiva incertezza, a' sensi dell'art. 8 del D.L.vo 546/92 e dell'art. 6 2° C. del D.L.vo 472 del 1997. Il ricorso è infondato. Infatti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, a far data dalla sentenza 948 del 1996 (Cass. 2604/2000; 6292/2000; 10149/2000) le erogazioni del datore di lavoro al dipendente, dirette ad alleviare la maggiore entità sempre connessi ad undegli oneri generali trasferimento della sede lavorativa, sono componenti del reddito tassabile a' fini IRPEF, come previsto, in modo sostanzialmente analogo, dall'art. 48 del D.P.R. 597 del 1973 e dall'art. 48 del D. P.R. 917 del 1986 (fino alla modifica normativa contenuta nel D.L. 314 del 1997). comeInfatti il reddito da lavoro dipendente, definito dai citati D.P.R., ricomprende tutti i compensi ed emolumenti comunque corrisposti dal datore di lavoro nell'ambito del relativo rapporto, e dunque anche le indennità con cui il datore di su di sé,lavoro assuma integralmente parzialmente, gli oneri economici generali gravanti sul dipendente in relazione allo svolgimento della attività lavorativa (quali le spese di vitto, Y O N alloggio, vestiario, ecc.). Né può ritenersi fondata l'eccezione di costituzionalità del citato art. 48 D.P.R. 917/86 avanzata dal ricorrente, in relazione all'art.53 nella specie avrebbe avuto luogo, rientrare nel A Cost., non potendo il mero rimborso di spese, che 5 concetto di reddito da lavoro dipendente, in violazione del principio di capacità contributiva. Non si verte, infatti, come s'è detto, nella ipotesi di mera reintegrazione patrimoniale, ma semmai in quella, sottolineata dalla sentenza 948/96 citata, di incentivo economico, e quindi reddituale, offerto al lavoratore che si trovi ad affrontare oneri economici di carattere generale connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Altrettanto infondata è l'ulteriore eccezione di sospetta incostituzionalità della norma del 1986, in relazione all'art. 3 Cost. per diverso HAlf trattamento del lavoratore subordinato rispetto a quello autonomo, al quale l'art. 50 dello stesso D.P.R. 917/86 consente la deduzione di spese consimili. La disciplina fiscale del lavoro autonomo è infatti speciale, in quanto connaturata ad altra e diversa figura di lavoratore che assume in proprio diversamente dal lavoratorerischi ed oneri, dipendente. Inconferente è infine il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.387 del 1989, che riguarda l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie, sul presupposto della loro 6 natura risarcitoria, nella specie da escludersi. Né può essere accolta la doglianza in ultimo formulata dal ricorrente circa la inapplicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione, non essendo stata tale doglianza riproposta, ovvero esposto nell'attorichiamata rispetto a quanto introduttivo del giudizio di primo grado, dal contribuente in sede d'appello, allorchè ha inteso contrastare avanti ai giudici di secondo grado le richieste dell'Ufficio. Consegue l'integrale rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Il relatore Il Presidente Roma 5 ottobre 2000 вото гнев базов IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2001 L S AZIONE O N IL CANCELLIERE C1 CA Osvaldo Ascanio L P 7