Sentenza 26 maggio 2008
Massime • 1
La concessione della sospensione condizionale della pena non preclude la applicabilità dell'indulto in quanto non è ravvisabile tra i due istituti una incompatibilità logico-giuridica ex art. 183 cod. pen. in materia di cause estintive, operando i due benefici in tempi e con effetti diversi.
Commentario • 1
- 1. Indulto e sospensione condizionale della pena “La mancanza del concorso attuale e il principio del favor rei”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2008, n. 38563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38563 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/05/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 869
Dott. CARCANO OM - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 11891/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI OM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 1 dicembre 2006 dalla Corte di Appello di Napoli;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 28.10.2004 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione distaccata di Caserta ha affermato la penale responsabilità di OM RA in ordine al reato di resistenza plurima continuata ascrittogli (fermato da due carabinieri perché a bordo di un ciclomotore procedeva contromano, rifiutava di fornire le sue generalità e rivolgeva ai due militari ripetute frasi minacciose, evocative anche di suoi legami con esponenti della criminalità organizzata locale, allo scopo di impedire la propria identificazione in riferimento all'accertata infrazione al codice stradale) e lo ha condannato - concesse generiche circostanze attenuanti - alla pena condizionalmente sospesa di nove mesi di reclusione. Adita dall'impugnazione dell'RA, la Corte di Appello di Napoli con la sentenza 1.12.2006 indicata in epigrafe ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale, condividendone la ricostruzione e valutazione dell'episodio criminoso attribuito all'imputato, ma ha ridotto la pena allo stesso inflitta in quella di quattro mesi di reclusione, previa esclusione della continuazione cd. interna ritenuta dal giudice di primo grado, le plurime minacce formulate dall'RA nei confronti dei due carabinieri essendosi sviluppate in una unitaria ed inscindibile condotta antigiuridica. Contro la sentenza di appello l'RA ha proposto ricorso per cassazione con l'ufficio del difensore, articolando i tre motivi di censura di seguito riassunti.
1. Violazione di legge in riferimento all'art. 337 c.p.. La Corte territoriale avrebbe dovuto mandare assolto l'imputato, perché il suo comportamento non si è tradotto in alcun effettivo impedimento od ostacolo al compimento dell'atto di ufficio cui i carabinieri stavano procedendo (la sua identificazione), non rispondendo al vero che egli si sia rifiutato di esibire un documento di identità e soprattutto che stesse procedendo contromano alla guida di un ciclomotore. Al più la sua condotta potrebbe essere qualificata come mera resistenza passiva, in quanto tale estranea alla struttura della fattispecie criminosa sanzionata dall'art. 337 c.p.. 2. Violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Replicando pedissequamente l'identica doglianza espressa con i motivi di appello, il ricorrente assume che l'asserita incompletezza della verifica probatoria della sua penale responsabilità avrebbe dovuto imporne l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.. 3. Violazione di legge per omessa applicazione dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241. I giudici di appello avrebbero dovuto dichiarare interamente condonata l'inflitta pena ancorché già sospesa alle condizioni di legge. Non vi è incompatibilità tra i due istituti poiché, se è vero che nel concorso di cause estintive del reato e della pena le prime debbano prevalere sulle seconde, deve ritenersi possibile la congiunta applicazione dei due benefici dal momento che "la sospensione condizionale della pena estingue il reato al compimento del termine stabilito dall'art. 167 c.p., mentre l'indulto estingue immediatamente la pena".
L'impugnazione proposta da OM RA va respinta per l'infondatezza dei motivi che la sostengono.
Nella palese inammissibilità del secondo motivo di ricorso perché aspecifico (assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.), allo stesso avendo già dato risposta la Corte di Appello in ragione della ritenuta sufficienza dei dati probatori asseveranti la responsabilità del ricorrente, il primo motivo di ricorso relativo all'addotta impossibilità di configurare nel contegno dell'RA gli elementi costitutivi del contestato reato di resistenza non è sorretto da fondamento. In vero entrambe le uniformi sentenze di merito evidenziano come il contegno espressivo di gravi e ripetute minacce rivolte agli agenti di p.g. impegnati nell'esercizio delle loro funzioni si sia oggettivamente tradotto - non essendovi ragione per dubitare della lineare attendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dai due carabinieri operanti - in un impedimento o in un ostacolo sia pur temporaneo all'espletamento della loro attività d'istituto. Tant'è che, come al riguardo sottolinea la sentenza di primo grado, gli operanti sono stati costretti a condurre l'RA presso la locale Stazione dei Carabinieri per poter procedere alla sua compiuta identificazione. Quanto precisato è senz'altro sufficiente per ritenere perfezionata la fattispecie di cui all'art. 337 c.p.. Il terzo motivo di ricorso, pur nella giuridica correttezza della prospettazione del ricorrente, è inammissibile per difetto di un interesse concreto ed attuale dell'RA ad un suo possibile accoglimento. Impregiudicato il criterio di prevalenza delle cause estintive del reato (come la sospensione condizionale della pena) sulle cause estintive della pena (come l'indulto) fissato dall'art.183 c.p., comma 2, può ribadirsi che tra sospensione condizionale della pena ed indulto non sussiste teorica incompatibiltà funzionale o applicativa, operando i due benefici in maniera, in tempi e con effetti diversi (v., da ultimo, Cass. Sez. 3, 21.9.2007 n. 38725, Ragozzino, rv. 237945), di tal che la concessione della sospensione condizionale ex art. 163 c.p. non preclude l'applicabilità dell'indulto ex art. 174 c.p.. Nondimeno nel caso di specie non sussiste un interesse dell'RA, in ragione del già concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, alla sincronica declaratoria di estinzione della pena in virtù dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2005, dal momento che allo stato la pena al medesimo inflitta è priva di esecutività. Nè dall'attuale mancata applicazione del beneficio indulgenziale può derivare danno alcuno all'imputato. In vero, nel caso in cui non risulti in prosieguo utilmente decorso il periodo quinquennale di prova (art. 167 c.p.) o la sospensione condizionale della pena debba comunque essere revocata (art. 168 c.p.), il condannato può richiedere in ogni momento - onde evitare l'effettiva esecuzione (espiazione) della pena - l'applicazione dell'indulto mediante lo strumento dell'incidente di esecuzione (art. 672 c.p.p.). Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna dell'RA alla rifusione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2008