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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.07.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 07.08.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3590 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. , nato a [...], il [...], ivi residente, in via Centrale Parte_1
n. 27, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 29, presso lo Studio
dell'Avv. Luigi PATERI, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
3. in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2
entrambe elettivamente domiciliate in Cagliari, via Alghero n. 22, presso lo Studio
dell'Avv. Piergiorgio LOI, rappresentate e difese dall'Avv. Marco MARAZZA e
pagina 1 dall'Avv. Domenico DE FEO in forza di procura in calce alla memoria di costituzione;
resistenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“CHIEDE l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore
del sottoscritto Avvocato che le ha anticipate.”.
Nell'interesse delle resistenti:
“a) in via preliminare, rigettare il ricorso perché inammissibile in ragione di
quanto esposto in narrativa;
b) in via principale e nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed
in diritto;
c) in ogni caso, rigettare le domande di condanna delle convenute al pagamento
delle presunte differenze retributive per i motivi esposti in narrativa;
d) condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, nei confronti Parte_1
della e della al fine di domandare il Controparte_1 CP_2
pagamento del superminimo ritenuto assorbibile e, quindi, non corrisposto dalle società convenute.
In specie, egli ha rappresentato:
− di essere stato assunto, il 02.11.1988, in Cagliari, alle dipendenze della e destinato a operare presso la sede di Cagliari, in Controparte_1
pagina 2 qualità di impiegato liv. 6 CCNL Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni,
cui le parti avevano fatto espresso riferimento nella disciplina del rapporto di lavoro e che il 10.09.2007, e che la società datrice di lavoro gli aveva attribuito un emolumento, qualificato come “superminimo” mensile, dell'importo di euro
170,00, erogato continuativamente fino al gennaio 2018;
− che, a partire dal 01.02.2018, la TIM s.p.a., succeduta a
[...]
senza alcuna comunicazione a lui ricorrente, aveva soppresso il CP_1
predetto emolumento, cancellandolo dai prospetti retributivi mensili;
− di essere passato, il 01.01.2021, alle dipendenze di CP_2
conservando il precedente inquadramento e l'anzianità di servizio maturata in precedenza;
− che la comunicazione del 10.09.2007 non conteneva alcuna menzione della natura assorbibile di tale superminimo, né di qualsiasi ragione concernente il riconoscimento economico in questione e che, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti in occasione di ciascuno dei rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo, la società datrice di lavoro mai aveva manifestato la volontà negoziale di procedere all'assorbimento del superminimo in questione che, pertanto, è
rimasto inalterato nel tempo.
2. La e la si sono costituite in Controparte_1 CP_2
giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti.
Esse, in specie, hanno
− eccepito, in via preliminare, la carenza allegatoria e probatoria del ricorso introduttivo che incide sull'ammissibilità e, comunque, sulla fondatezza delle domande attoree, in quanto il ricorrente non si sarebbe dovuto limitare ad affermare genericamente di percepire e di aver percepito il superminimo, ma avrebbe dovuto provare che, pur a fronte di variazioni retributive previste nei
pagina 3 precedenti rinnovi contrattuali, il datore di lavoro avesse continuato ad erogare l'emolumento ad personam, dimostrando la natura non assorbibile, originaria o sopravvenuta, del sovraminimo percepito;
− rappresentato:
− che, nel caso di specie, come risulta anche dalla lettera di riconoscimento del superminimo individuale, l'importo in questione era stato ed è tutt'oggi corrisposto “a titolo di sovraminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o di passaggi di livello” e che non è
mai intervenuto, successivamente, un accordo tra le parti volto ad attribuire la natura “non assorbibile” al superminimo erogato, per cui il datore di lavoro si era riservato la facoltà di disporre l'assorbimento del superminimo individuale a fronte degli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva, ferma restando l'assenza di un obbligo in tal senso, potendo il medesimo datore di lavoro, a fronte di ogni rinnovo contrattuale, scegliere se conservare quella misura oppure di disporre il suo assorbimento.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, è infondata e deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dalle società resistenti, di inammissibilità del ricorso introduttivo, per difetto di allegazione delle ragioni di fatto a fondamento del ricorso introduttivo.
Trova applicazione l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità,
congruamente motivato e da cui, pertanto, questo Giudice non ha ragione di discostarsi, per cui “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo
del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della
domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di
diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione
pagina 4 dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile
in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione
esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta
difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui
la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia
indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di
lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma
complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze,
rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata
notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. (Principio
affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)” (Cass. civ., Sez.
VI-L., 08.02.2011, ord. n. 3126).
Parte Nella vicenda scrutinata, l'esame complessivo dei documenti prodotti dal consente di ritenere allegati e provati i fatti posti dal medesimo lavoratore a fondamento della propria domanda (si vedano, segnatamente, la nota
[...]
del 10.09.2007, le buste paga 2018-2022, la comunicazione p.e.c. CP_1
del 22.07.2022 trasmessa dal ricorrente alla TIM s.p.a. e a il CP_2
prospetto contabile e la nota della ASSOTELECOMUNICAZIONI del
12.11.2020: doc. tutti prodotti col ricorso introduttivo), anche tenuto delle generiche contestazioni e dei sostanziali riconoscimenti dell'effettiva erogazione continuativa del superminimo, anche nonostante i rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo, provenienti da parte delle società odierne resistenti.
5. Nel merito, la domanda proposta da è fondata e deve essere Parte_1
accolta.
pagina 5 Questo Giudice è pienamente consapevole dei precedenti di segno opposto anche di questa stessa Sezione Lavoro del Tribunale;
per altro verso, i più recenti arresti della giurisprudenza della Suprema Corte, pienamente condivisi da questo
Giudice nel loro iter logico-giuridico, conducono a una decisione differente.
È, anzitutto, pacifico anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltre che, almeno in parte,
documentale che il ricorrente, già dipendente della , era poi CP_1
transitato alle dipendenze della TIM s.p.a. e della CP_2
Ancora, è di evidenza documentale, come chiarito anche nel punto di parte motiva che precede, l'avvenuta erogazione continuativa, nel tempo, della voce retributiva denominata superminimo di cui si tratta nel presente giudizio.
Risulta, inoltre, incontroversa, nel presente giudizio, la natura assorbibile del superminimo individuale secondo quanto risulta dai contratti individuali;
ancora, è
incontroverso il mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione di plurimi rinnovi contrattuali.
Ritiene questo Tribunale che, nel caso che ci occupa, sia configurabile un uso aziendale, che determina un trattamento di miglior favore per i lavoratori.
Anzitutto, nell'Accordo di programma per il rinnovo del C.C.N.L.
Telecomunicazioni del 23.11.2017, non appare alcun riferimento a una volontà
aziendale di assorbire gli aumenti contrattuali introdotti, né vi è alcun riferimento a una disdetta rispetto al contestato uso aziendale.
pagina 6 In effetti, costituisce ius receptum l'affermazione che il cosiddetto superminimo,
ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. civ., Sez. L.,
17.10.2018, ord. n. 26017; da ultimo, Cass. civ., Sez. L., 05.04.2024, ord. n.
9136).
Per altro verso, la naturale assorbibilità del superminimo ben può venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
L'uso aziendale, che per costante affermazione nella giurisprudenza di legittimità
(cfr. sentenze citate sopra), appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali, tra cui devono essere annoverati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività
impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti
pagina 7 individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica migliorativa del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, a essa non si applica né l'art. 1340 c.c., che presuppone, la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo, né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti, con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, né, comunque, l'art. 2077, comma 2°, c.c., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive
(nazionali e aziendali) di disporre una modifica in peius del trattamento in tal modo attribuito;
in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può
essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. civ., Sez. L., 19.02.2016, n. 3296).
In linea di principio, ha chiarito la Suprema Corte, in un assai recente arresto, che appare del tutto condivisibile l'affermazione che l'uso aziendale di non assorbibilità del superminimo non può vincolare sine die la parte datoriale,
impedendole a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale (Cass. civ., Sez. L.,
16.06.2025, n. 16171).
Tale principio, secondo l'iter logico-giuridico della sentenza in questione, è
coerente con quanto statuito dalla medesima Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia, in ordine a cui si è affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva,
la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione,
sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi
pagina 8 privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (Cass. civ., Sez. L., 17.09.2019,
ord. n. 23105).
Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà
socioeconomica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo.
Va quindi affermata, in linea di principio, secondo la Suprema Corte, la possibilità
per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale e, al fine di evitare che siffatta possibilità si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, la disdetta deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro
(sempre Cass. civ., Sez. L., 16.06.2025, n. 16171).
Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori.
Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e
pagina 9 controllo, devono avere tempestiva e adeguata conoscenza della volontà datoriale di recedere dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è
assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.
Ebbene, nella vicenda scrutinata, deve essere dichiarata la illegittimità
dell'assorbimento del superminimo applicato dalla TIM s.p.a. e dalla CP_2
anche eventualmente in compensazione con gli aumenti dei minimi tabellari
[...]
e dell'Elemento Retributivo Separato (ERS) di cui all'Accordo di programma del
23.11.2017 per il rinnovo del contratto collettivo Telecomunicazioni.
Per l'effetto, la TIM s.p.a. e la devono essere condannate, in CP_2
solido tra loro, alla ricostituzione della predetta voce goduta fino al gennaio 2018
e alla restituzione delle somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio
2018 nella misura di euro 3.259,50 (come da conteggi agli atti, non contestati specificamente dalla controparte costituita), con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali fino al saldo.
6. In punto di spese, in ragione della assoluta novità in giurisprudenza della questione trattata, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., deve essere disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta l'illegittimità della condotta della TIM s.p.a. e della CP_2
per l'assorbimento del superminimo applicato con decorrenza febbraio 2018
[...]
e, per l'effetto,
pagina 10 2. condanna la TIM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
e la in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido CP_2
tra loro, a ricostituire, in favore di , la voce della superminimo nella Parte_1
misura goduta da questi fino a gennaio 2018;
3. condanna la TIM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
e la in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido CP_2
tra loro, a pagare, a , per il titolo dedotto, la somma di euro 3.259,50, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 08.08.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dal sito https://www.noovle.com/it/chi-siamo/azienda/: “ è la società del Gruppo CP_2 TIM specializzata nel cloud che opera nell'ambito di TIM Enterprise, nonché Centro di Eccellenza a supporto della trasformazione digitale delle aziende pubbliche e private italiane. La società, dotata della rete di Data Center di TIM, realizzata secondo i più avanzati standard tecnologici e di sicurezza, distribuita su tutto il territorio nazionale, è in grado di offrire risorse, servizi e soluzioni su misura: dall'infrastruttura all'applicazione, uno spazio cloud sicuro a cui affidare server, dati e informazioni. Grazie a partnership strategiche, la società è in grado di garantire la realizzazione di soluzioni innovative private, hybrid, multicloud assicurando la gestione in sicurezza e localizzata in Italia dei dati pubblici e privati”.