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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1211 dell'anno 2024 R.G.
TRA
( , elettivamente domiciliato a presso e Parte_1 C.F._1
nello studio dell'avv. Domenica Loredana Novia ( ) che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in La Spezia, presso e nello studio degli avv. ti P.IVA_1
Raffaele Zurlo ( ) e Andrea Ornati ( che la C.F._3 C.F._4
rappresentano e difendono giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio al fine di ottenere la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1739/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 30.12.2023, nel procedimento n. 5064/2023 R.G. con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di
€. 29.101,08, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Ha censurato il predetto decreto ingiuntivo, preliminarmente, per carenza di legittimazione attiva del cessionario e, nel merito, per difetto di prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato. Ha chiesto, pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al favore del procuratore antistatario.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
[...]
contestando integralmente quanto addotto dagli opponenti e Controparte_1
chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, condannare comunque l'opponente al pagamento della somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletato con esito negativo il procedimento di mediazione e istruita documentalmente la causa, questa è stata rinviata alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa con sentenza contestuale.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
Pag. 2 di 5 A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Al fine di vagliare alla luce delle predette considerazioni e secondo un ordine logico-giuridico le censure mosse dall'opponente al decreto ingiuntivo opposto, va esaminata, in primis, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
Controparte_1
Sotto tale aspetto va rilevato che, già in fase monitoria, la opposta ha versato in atti: a) la costituzione in mora con contestuale comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di nei confronti dell'odierno opponente, da questi Parte_2
ricevuta il 17.04.2023; b) estratto G.U., Parte Seconda, n. 92 del 05.08.2023 contenente l'avviso di cessione di crediti pro soluto; c) estratto del contratto di cessione da a KRUK INESTIMENTI s.r.l. del 25.11.2021; d) certificazione ex art Parte_2
50 TUB di conformità delle scritture contabili;
e) comunicazione di cessione del credito pro soluto ricevuta dall'odierno opponente il 13.08.2023.
Irrilevante è la circostanza che il contratto di cessione (doc. 4 fasc. monitorio) sia redatto in lingua straniera poiché, con un recentissimo adagio (sentenza n. 2605 del
04.02.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, ai sensi dell'art. 122
c.p.c., nel processo è obbligatorio l'utilizzo della lingua italiana per gli atti processuali in senso stretto e non per i documenti prodotti dalle parti, ribadendo che il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di nominare un traduttore quando vengono prodotti documenti in lingua straniera. E ancora: “L'obbligo della lingua italiana per gli atti processuali (art.
122 cod. proc. civ.) non opera per i documenti in cui trova applicazione invece l'art.
123 cod. proc. civ., norma per la quale il documento prodotto si intende acquisito nella lingua in cui è redatto;
in relazione a tale documento il giudice ha facoltà di disporre la traduzione, sia nel caso in cui vi sia contestazione sul contenuto dello stesso, sia nel caso in cui il giudice non conosca la lingua in cui il documento è redatto” (Cass. Civ. ordinanza n. 5279 del 17.02.2022).
Pag. 3 di 5 Vi è, infine, perfetta coincidenza di NDG (8916015), di numero di contratto
(001985082301) e di numero identificativo (100001985082) indicati nella lista dei crediti ceduti e nella restante documentazione versata in atti da parte opposta, ivi compresa la missiva di messa in mora di all'odierno opponente, da questi CP_1
ricevuta il 13.08.2023.
Va, pertanto, riconosciuto che parte opposta ha debitamente provato per tabulas la titolarità della pretesa creditoria azionata con la conseguenza che l'eccezione sottoposta al vaglio del Tribunale da parte opponente non appare meritevole di accoglimento e va disattesa.
L'altro motivo di opposizione attiene alla mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato per avere parte opposta versato in atti solo la dichiarazione unilaterale di unitamente alla dichiarazione di conformità Parte_2
alle scritture contabili, ossia il cd. saldaconto alla data del 02.05.2023.
Sotto tale aspetto, va rilevato che il legislatore, in deroga alle disposizioni relative all'onere della prova del credito, ha consentito agli istituti di credito di fondare la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio sulla base di un estratto conto certificato dalla parte ricorrente stessa, ritenendo tale documento adeguato mezzo di prova al fine di ottenere velocemente un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo) che consenta di riscuotere il credito insoddisfatto. E, nello specifico, l'art. 50 TUB dispone che le banche possono chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo “…anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
In conformità a tanto, nel fascicolo monitorio (doc. 7) è presente il piano di ammortamento completo con indicazione delle rate effettivamente pagate e di quelle in sofferenza, con contestuale certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB.
Per quanto attiene, infine, al quantum debeatur, nessuna anomalia si ravvede nel calcolo della somma ingiunta, mentre la data della decadenza dal beneficio del termine rimane fissata al 17.04.2023 (doc. 5 prodotto nel corso del presente giudizio), data di ricezione da parte dell'odierno opponente della relativa comunicazione del 05.04.2023 di . Parte_2
Pag. 4 di 5 Né risulta dagli atti di causa che l'odierno opponente, prima della opposizione in esame, abbia mai sollevato contestazioni in merito agli estratti conto inviati dalla banca cedente e tanto non può non essere valutato dal Tribunale come ulteriore indizio della effettiva esistenza e dell'ammontare della pretesa creditoria azionata.
A questo punto, pare superfluo evidenziare che parte opponente non ha adempiuto correttamente all'onere probatorio posto a suo carico di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 9233 del
12.07.2000).
In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a
€.52.000,00, applicando i valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni affrontate, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di in persona del l.r.p.t., ogni diversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
= RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
1739/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 30.12.2023, nel procedimento n.
5064/2023 R.G.;
= CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi €. 2.906,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 06 giugno 2025
Il Giudice
Filomena Simone
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1211 dell'anno 2024 R.G.
TRA
( , elettivamente domiciliato a presso e Parte_1 C.F._1
nello studio dell'avv. Domenica Loredana Novia ( ) che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in La Spezia, presso e nello studio degli avv. ti P.IVA_1
Raffaele Zurlo ( ) e Andrea Ornati ( che la C.F._3 C.F._4
rappresentano e difendono giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio al fine di ottenere la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1739/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 30.12.2023, nel procedimento n. 5064/2023 R.G. con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di
€. 29.101,08, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Ha censurato il predetto decreto ingiuntivo, preliminarmente, per carenza di legittimazione attiva del cessionario e, nel merito, per difetto di prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato. Ha chiesto, pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al favore del procuratore antistatario.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
[...]
contestando integralmente quanto addotto dagli opponenti e Controparte_1
chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, condannare comunque l'opponente al pagamento della somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletato con esito negativo il procedimento di mediazione e istruita documentalmente la causa, questa è stata rinviata alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa con sentenza contestuale.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
Pag. 2 di 5 A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Al fine di vagliare alla luce delle predette considerazioni e secondo un ordine logico-giuridico le censure mosse dall'opponente al decreto ingiuntivo opposto, va esaminata, in primis, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
Controparte_1
Sotto tale aspetto va rilevato che, già in fase monitoria, la opposta ha versato in atti: a) la costituzione in mora con contestuale comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di nei confronti dell'odierno opponente, da questi Parte_2
ricevuta il 17.04.2023; b) estratto G.U., Parte Seconda, n. 92 del 05.08.2023 contenente l'avviso di cessione di crediti pro soluto; c) estratto del contratto di cessione da a KRUK INESTIMENTI s.r.l. del 25.11.2021; d) certificazione ex art Parte_2
50 TUB di conformità delle scritture contabili;
e) comunicazione di cessione del credito pro soluto ricevuta dall'odierno opponente il 13.08.2023.
Irrilevante è la circostanza che il contratto di cessione (doc. 4 fasc. monitorio) sia redatto in lingua straniera poiché, con un recentissimo adagio (sentenza n. 2605 del
04.02.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, ai sensi dell'art. 122
c.p.c., nel processo è obbligatorio l'utilizzo della lingua italiana per gli atti processuali in senso stretto e non per i documenti prodotti dalle parti, ribadendo che il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di nominare un traduttore quando vengono prodotti documenti in lingua straniera. E ancora: “L'obbligo della lingua italiana per gli atti processuali (art.
122 cod. proc. civ.) non opera per i documenti in cui trova applicazione invece l'art.
123 cod. proc. civ., norma per la quale il documento prodotto si intende acquisito nella lingua in cui è redatto;
in relazione a tale documento il giudice ha facoltà di disporre la traduzione, sia nel caso in cui vi sia contestazione sul contenuto dello stesso, sia nel caso in cui il giudice non conosca la lingua in cui il documento è redatto” (Cass. Civ. ordinanza n. 5279 del 17.02.2022).
Pag. 3 di 5 Vi è, infine, perfetta coincidenza di NDG (8916015), di numero di contratto
(001985082301) e di numero identificativo (100001985082) indicati nella lista dei crediti ceduti e nella restante documentazione versata in atti da parte opposta, ivi compresa la missiva di messa in mora di all'odierno opponente, da questi CP_1
ricevuta il 13.08.2023.
Va, pertanto, riconosciuto che parte opposta ha debitamente provato per tabulas la titolarità della pretesa creditoria azionata con la conseguenza che l'eccezione sottoposta al vaglio del Tribunale da parte opponente non appare meritevole di accoglimento e va disattesa.
L'altro motivo di opposizione attiene alla mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato per avere parte opposta versato in atti solo la dichiarazione unilaterale di unitamente alla dichiarazione di conformità Parte_2
alle scritture contabili, ossia il cd. saldaconto alla data del 02.05.2023.
Sotto tale aspetto, va rilevato che il legislatore, in deroga alle disposizioni relative all'onere della prova del credito, ha consentito agli istituti di credito di fondare la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio sulla base di un estratto conto certificato dalla parte ricorrente stessa, ritenendo tale documento adeguato mezzo di prova al fine di ottenere velocemente un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo) che consenta di riscuotere il credito insoddisfatto. E, nello specifico, l'art. 50 TUB dispone che le banche possono chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo “…anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
In conformità a tanto, nel fascicolo monitorio (doc. 7) è presente il piano di ammortamento completo con indicazione delle rate effettivamente pagate e di quelle in sofferenza, con contestuale certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB.
Per quanto attiene, infine, al quantum debeatur, nessuna anomalia si ravvede nel calcolo della somma ingiunta, mentre la data della decadenza dal beneficio del termine rimane fissata al 17.04.2023 (doc. 5 prodotto nel corso del presente giudizio), data di ricezione da parte dell'odierno opponente della relativa comunicazione del 05.04.2023 di . Parte_2
Pag. 4 di 5 Né risulta dagli atti di causa che l'odierno opponente, prima della opposizione in esame, abbia mai sollevato contestazioni in merito agli estratti conto inviati dalla banca cedente e tanto non può non essere valutato dal Tribunale come ulteriore indizio della effettiva esistenza e dell'ammontare della pretesa creditoria azionata.
A questo punto, pare superfluo evidenziare che parte opponente non ha adempiuto correttamente all'onere probatorio posto a suo carico di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 9233 del
12.07.2000).
In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a
€.52.000,00, applicando i valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni affrontate, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di in persona del l.r.p.t., ogni diversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
= RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
1739/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 30.12.2023, nel procedimento n.
5064/2023 R.G.;
= CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi €. 2.906,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 06 giugno 2025
Il Giudice
Filomena Simone
Pag. 5 di 5