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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. UR AR NI Presidente
dr. AR GR RI Consigliere rel.
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3083/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALESSANDRO BIGONI, elettivamente domiciliata in VIA GUSTAVO MODENA, 3 20129 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
UC ME, elettivamente domiciliata in VIA ATERNO, 9 00198 ROMA presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. r.g. 3083/2024
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, in riforma della sentenza resa dall'Ill.mo Tribunale di Monza n. 2214/2024, così giudicare:
In via principale
- in accoglimento dei motivi di appello, rilevata l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla IG.ra rigettare le domande tutte proposte da quest'ultima nei Controparte_1 confronti di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, per l'effetto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 2077/2023 emesso dal Tribunale di Monza e ordinando la ripetizione di quanto pagato in ottemperanza della sentenza appellata da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, oltre interessi dal pagamento alla data della restituzione;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato il diritto di credito dell'appellante nei confronti dell'appellata, condannare la IG.ra in proporzione alla quota ereditaria della medesima, al Controparte_1 pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, della somma per sorte capitale di € 26.443,11 o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Ove ritenuto opportuno e necessario, si chiede di ordinare all'opponente o, in alternativa, alla Cancelleria del Tribunale di Tivoli l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'inventario dell'eredità del IG. (Rg. 2326/2016)”. Persona_1
Per l'Appellata : Controparte_1
“piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvedere: 1) accertare e dichiarare l'insussistenza del credito dedotto dalla appellante;
2) in ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dedotto dalla appellante;
in subordine 3) nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del diritto di credito, o di una sua parte, accertare e dichiarare che è tenuta al Controparte_1
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pagamento nei limiti della propria quota ereditaria;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 14/09/2023, proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2077/2023 (N.R.G. 4350/2023) emesso nei suoi confronti, e nei confronti di altri quattro soggetti, dal Tribunale di Monza su ricorso di
[...]
(di seguito ”) per il pagamento Parte_1 Pt_1 in solido della somma di € 26.443,11, oltre interessi e spese, risultante da n. 37 fatture emesse nei confronti del IG. quale titolare dell'impresa individuale Persona_1
FIN.SER. NA (di seguito, “FIN.SER.”), di cui l'intimata veniva chiamata a rispondere, unitamente agli altri ingiunti, in quanto erede.
2. Nell'articolare i motivi di opposizione, la IG.a si qualificava come moglie CP_1 legalmente separata di deceduto il 17/07/2015, rappresentando che Persona_1 quest'ultimo, con testamento olografo del 9/12/2011 pubblicato il 29/7/2015, l'aveva totalmente estromessa dalla propria successione, istituendo eredi universali i nipoti e , all'epoca minorenni. Controparte_2 Persona_2
Esponeva inoltre che, in data 27/7/2020, senza assunzione di iniziative giudiziarie pregresse, vi era stato da parte degli eredi testamentari “Riconoscimento di diritti di legittima” (con atto notarile così denominato) in proprio favore e in favore dei due ulteriori legittimari pretermessi – il padre del defunto, IG. , e la sorella del Persona_3 medesimo, , succeduta per rappresentazione alla madre , morta Persona_4 Persona_5 nel 2016 – e si era così concordemente stabilito che l'eredità rimanesse devoluta “in ragione di 4/8 (quattro ottavi) alla signora ) e per 1/8 (un ottavo) Controparte_1 ciascuno ai signori , , e Persona_3 Persona_4 Persona_2 [...]
”. CP_2
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente lamentava la violazione dell'art. 754 c.c., per avere il Tribunale di Monza ingiunto a tutti gli eredi il pagamento dell'intero credito vantato dalla società ricorrente nei confronti del de cuius senza rispettare il limite delle singole quote ereditarie ed eccepiva ulteriormente l'inesistenza del credito riguardante le prestazioni successive alla morte dell'imprenditore, oltre che la relativa prescrizione per decorso del termine breve di cui all'art. 2948 nn. 3 e 4 c.c.
Concludeva, chiedendo quindi che si accertasse e dichiarasse l'insussistenza del credito dedotto dall'opposta e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dello stesso;
in subordine, insisteva affinché l'eventuale condanna fosse contenuta entro i limiti della propria quota ereditaria.
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3. Costituitasi ritualmente, contestava la fondatezza delle difese avversarie, Pt_1 eccependo di non avere affatto richiesto la condanna in solido degli eredi del debitore originario e sostenendo che il contratto per la fornitura di gas liquido refrigerato concluso con FIN.SER. NA in data 14/01/2008, unitamente al contratto di locazione di un apparato denominato “Evaporatore Criogenico”, aveva trovato esecuzione anche dopo la morte del IG. tanto che il bene locato era stato restituito solo nel luglio 2023. Per_1
Aggiungeva che ai crediti azionati doveva in ogni caso applicarsi l'ordinaria prescrizione decennale, rispetto alla quale erano intervenuti plurimi atti interruttivi.
Insisteva dunque, in via principale, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal provvedimento monitorio in proporzione alla quota ereditaria di spettanza.
4. Il Tribunale di Monza, respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e tentata infruttuosamente la conciliazione della lite, con sentenza n. 2214/2024 del 12/09/2024, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che la IG.a non avendo esperito azione di riduzione, né di annullamento del testamento, CP_1 ma avendo ottenuto il riconoscimento dei propri diritti di legittimaria solo in via negoziale, non aveva in realtà mai acquisito la qualità di erede del IG. e, pertanto, non poteva Per_1 essere chiamata a rispondere dei debiti da quest'ultimo relitti. Di qui anche il rigetto dell'istanza formulata dall'opposta ex art. 210 c.p.c. per l'acquisizione dell'inventario dell'eredità del IG. presso il Tribunale di Tivoli, stante l'inidoneità del documento Per_1
a confermare l'acquisto della qualità di erede da parte dell'opponente.
5. Avverso tale pronuncia, interponeva tempestivo appello con atto di citazione Pt_1 notificato il 31/10/2024, deducendo (così testualmente le rubriche):
1. “erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto di esclusione della qualità di erede in capo alla IG.ra per non avere la CP_1 medesima esperito azione di riduzione o di annullamento del testamento”;
2. “erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. e violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove in relazione all'intervenuta acquisizione della qualità di erede da parte della IG.ra ; CP_1
3. “erronea valutazione della rilevanza dell'istanza di disposizione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.”.
Rassegnava quindi le conclusioni in epigrafe trascritte.
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6. La IG.a ritualmente costituitasi l'8/01/2025, contestava gli argomenti CP_1 avversari, rinnovando le richieste ed eccezioni già avanzate in primo grado ed insistendo per il rigetto dell'impugnazione.
7. Alla prima udienza dell'8/04/2025, il Consigliere Istruttore, dopo aver ricercato a sua volta, senza successo, una composizione bonaria del contenzioso, fissava l'udienza del 14.10.2025 per la rimessione della causa al Collegio, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A tale odierna, svoltasi in forma cartolare, la causa era quindi assegnata in decisione.
*** *** ***
8. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
8.1. Con lo svolgimento del primo motivo, lamenta che il Giudice a quo abbia Pt_1 escluso la responsabilità dell'appellata IG.ra per le obbligazioni Controparte_1 contratte in vita dal defunto marito non avendo ella esperito l'azione di Persona_1 riduzione o di annullamento del testamento di quest'ultimo, lesivo dei propri diritti di legittimaria, e non avendo quindi mai acquisito la qualità di erede, ma avendo semplicemente ottenuto la reintegrazione della propria quota mediante la stipula di un accordo negoziale intervenuto il 27/7/2020 con gli eredi testamentari, inidoneo per sua natura a determinare il possibile acquisto, anche da parte sua, della qualità di erede.
Ritiene la Corte che le censure mosse dall'appellante alla pronuncia del Tribunale debbano essere condivise.
Non vale anzitutto il rilievo riguardante la formazione di un giudicato interno sulla qualificazione di transazione attribuita dal primo Giudice all'accordo di cui si tratta, qualificazione che, secondo l'appellata, avrebbe implicitamente posto in luce la finalità di assicurare la “sola reintegrazione economica e patrimoniale della legittima, con attribuzione al legittimario pretermesso dei beni necessari ad integrare la sua riserva, dovendo tuttavia escludersi l'operatività della vocazione necessaria”.
È infatti evidente come l'appellante, pur senza avanzare contestazioni specifiche riguardo al relativo nomen iuris, abbia sviluppato critiche puntuali sugli effetti che l'intesa tra gli eredi e i legittimari pretermessi avrebbe prodotto, assumendo che dalla stessa sia conseguito il riconoscimento a suo vantaggio di diritti derivanti dalla legge, i.e. il riconoscimento della propria qualità di erede in relazione alla quota di riserva, non già la mera attribuzione di beni per un valore equivalente a tale quota.
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L'impugnazione della decisione in parte qua esclude dunque che possano configurarsi eventuali limiti cognitivi della Corte rispetto alla natura e alla rilevanza dell'accordo di cui si tratta.
8.2. Passando, dopo tali premesse, all'esame dei contenuti dell'atto pubblico negoziale stipulato in data 27/7/2020 tra e (eredi testamentari) e Persona_2 Controparte_2
, e (legittimari pretermessi), occorre Controparte_1 Persona_3 Persona_4 rilevare come l'intitolazione dello stesso (“Riconoscimento di diritti di legittima”) e la volontà espressa di “fare salvi e riservati” i diritti di legittima spettanti al coniuge, al padre e alla sorella del defunto IG. quest'ultima subentrata per rappresentazione alla Per_1 madre , nonché l'utilizzo di espressioni quale quella di considerare l'eredità Persona_5
“devoluta” nel rispetto delle porzioni riservate, costituiscano indici inequivocabili della volontà dei contraenti di attribuire a ciascuno dei legittimari pretermessi, tra cui appunto la IG.ra non già una pars bonorum, bensì una quota dell'eredità in misura CP_1 esattamente coincidente con quella di relativa spettanza per il caso di concorso di ascendenti e coniuge ai sensi dell'art. 544 c.c.
Interpretazione corroborata dal rilievo che all'odierna appellata, in quanto moglie del de cuius, oltre ai quattro ottavi del compendio ereditario, risulta anche riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza familiare, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 540, co. 2, c.c.
8.3. Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, ritiene la Corte che non vi siano del resto ragioni ostative, dal punto di vista ordinamentale, per escludere la possibilità di far derivare dall'accordo in questione i medesimi effetti di una pronuncia costituiva ottenuta in sede giudiziale con il ricorso all'azione di riduzione, attesa l'identità del fine, perseguito nell'uno e nell'altro caso, di garantire una tutela ai legittimari nel caso in cui il testamento del defunto abbia leso – come nella specie – la quota di eredità loro riservata per legge, ottenendone la reintegrazione.
8.3.1. Deve inoltre dissentirsi dalla qualificazione data dal Tribunale al negozio di cui si tratta, non essendo configurabile ipotesi di transazione ex art. 1965 c.c. in un caso, quale quello in esame, in cui le parti non hanno palesemente inteso porre fine a una lite, già iniziata o in via di insorgenza, tramite reciproche concessioni, bensì concludere un accordo c.d. di reintegrazione della legittima “in senso stretto”, allo scopo appunto di ricostituire la riserva garantita dalla legge in favore dei legittimari pretermessi, con l'effetto di rendere non più necessario l'esperimento da parte di questi ultimi dell'azione di riduzione.
Tale figura contrattuale, da ricondurre al novero dei contratti cd. atipici in quanto priva di espressa regolamentazione, non solo è certamente compatibile con il parametro della meritevolezza degli interessi di cui all'art. 1321, co. 2, c.c., ma trova anche un pagina 6 di 16 n. r.g. 3083/2024
riconoscimento indiretto nel diritto tributario, agli artt. 43 e 30 lett. d) del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo unico imposta donazioni e successioni), essendo in particolare prevista l'applicazione dell'imposta sulle successioni – in luogo dell'imposta di registro – agli
“eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata”, oltre che “alle disposizioni contenute nel testamento …” (art. 43 cit.), ed essendo altresì indicata, tra gli allegati da includere alla dichiarazione di successione presentata dagli eredi, “la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi” (art 30 lett. d) cit.).
Vero è che la normativa fiscale, pur facendone espressa menzione, non chiarisce in alcun modo la natura degli accordi di cui si tratta.
8.3.2. Sotto tale profilo, merita in ogni caso evidenziare che l'art. 554 c.c., nella parte in cui dispone che “Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”, non contiene alcun esplicito rimando alla necessità di ricorrere alla relativa azione giudiziale.
La norma può dunque intendersi estensivamente riferita anche ad eventuali atti volontari finalizzati a riconoscere la quota di eredità del legittimario pretermesso senza che quest'ultimo debba necessariamente intentare l'azione di riduzione, potendo così evitare la via giudiziaria ed i relativi costi.
La reintegrazione dei diritti del legittimario pretermesso per via negoziale, non espressamente preclusa, viene dunque a costituire una possibile modalità alternativa e pienamente legittima di attuazione del precetto normativo da parte dell'autonomia privata;
del resto, in presenza dell'accordo di tutti i soggetti interessati, imporre l'esperimento del rimedio giudiziale appare non solo superfluo, ma anche contrario ai principi di economia processuale e di sussidiarietà dell'intervento giurisdizionale.
8.3.3. Alla luce di queste considerazioni, non è sostenibile che la reintegrazione consensuale del legittimario nella propria quota riservata possa acquisire rilievo solo sul piano patrimoniale. Al contrario, deve ritenersi che l'accordo delle parti, ove la volontà negoziale sia univocamente rivolta in tal senso, possa esplicare effetti tali da incidere sulla concreta vicenda successoria mortis causa, al pari di quanto avviene in caso di utile esperimento dell'azione di riduzione.
La giurisprudenza di legittimità ha ormai ampiamente chiarito, del resto, che, all'esito del giudizio di riduzione, il legittimario integralmente pretermesso acquista ex novo il titolo di erede (si veda di recente anche Cass. civ., Sez. 2, sentenza del 17/08/2022, n. 24836, Rv. 665563, per la quale “ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli
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diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità”), così superando sia la tesi che rinviene una chiamata ereditaria di fonte legale fin dal momento dell'apertura della successione, sia la tesi – invocata da parte appellata, ma del tutto minoritaria persino in dottrina – che attribuisce al legittimario, anche in caso di riduzione giudiziale, la sola qualifica di legatario.
Per quanto argomentato, non vi è ragione di ritenere che gli stessi principi non debbano operare anche nell'ipotesi di un accordo c.d. di reintegrazione delle quote.
8.3.4. In affinità con il rimedio giudiziale, tale accordo assolve infatti ad una duplice funzione: da un lato, quella di consentire il riconoscimento del diritto dei legittimari pretermessi da parte dei beneficiari delle disposizioni lesive;
dall'altro, quella di estinguere gli effetti di queste stesse disposizioni nella misura necessaria per consentire l'operatività della vocazione legale in favore degli eredi totalmente esclusi, alla stregua di un negozio di accertamento a effetto estintivo-costitutivo.
Nessun ostacolo a questa ricostruzione può essere posto dal principio di unicità della successione, il quale impone che l'eredità si possa devolvere solo per legge o per testamento, e mai in via convenzionale (artt. 457-458 c.c.). Non si tratta, infatti, di una sorta di delazione contrattuale, bensì – come avviene nel giudizio di riduzione – di una presa d'atto dell'inefficacia di disposizioni testamentarie lesive, con conseguente riespansione della vocazione necessaria in favore del legittimario pretermesso, sicché il titolo dell'acquisto di quest'ultimo resta, comunque, di natura legale.
Nemmeno può sostenersi che l'autonomia negoziale debba trovare un limite invalicabile nella libertà testamentaria del de cuius, in quanto la fonte del potere eccezionale delle parti di incidere sull'efficacia delle disposizioni lesive deve essere rintracciata, ancora una volta, nella stessa legge, e precisamente nella disciplina codicistica che impone la salvaguardia della quota riservata ai legittimari (artt. 553 ss. c.c.), da sottoporre, per le ragioni anzidette, ad un'interpretazione estensiva volta ad ammettere la riduzione anche in via stragiudiziale.
8.4. Non va trascurato, infine, che tale impostazione trova un valido conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale, pur non avendo specificamente affrontato la questione della natura ed efficacia dei cd. accordi di reintegrazione della legittima, in diverse occasioni ha accolto posizioni pienamente compatibili con la prospettata interpretazione estensiva degli artt. 553 ss. c.c.
In questo senso può richiamarsi Cass. n. 1348 del 04/05/1972, secondo la quale “Nel momento in cui l'erede testamentario riconosce a favore del legittimario pretermesso i suoi intangibili diritti successori, quest'ultimo diventa automaticamente partecipe della
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comunione ereditaria e possessore, con effetto dall'apertura della successione e senza necessità di materiale apprensione, della sua quota di eredità su tutti i beni ereditari, in conformità a quanto dispone l'art. 1146 c.c.”.
Più esplicitamente, ancorché si tratti di obiter dicta, in diverse occasioni la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che il legittimario pretermesso “non è un chiamato alla successione e perciò non partecipa alla comunione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito” (così Cass. n. 12632 del 09/12/1995; Cass. n. 28632 del 23/12/2011, che peraltro viene citata, in maniera incompiuta, dalla stessa sentenza qui appellata;
Cass. n. 16635 del 03/07/2013).
Né può omettersi il richiamo alla Cassazione tributaria, la quale, al fine di distinguere tra accordi di mera reintegrazione della legittima (sottoposti a imposta di successione) e accordi più propriamente transattivi (sottoposti ad imposta di registro), anche in tempi recenti ha avuto modo di precisare come solo i primi abbiano quale specifico effetto
“l'acquisto ex lege (a causa di morte) della quota di legittima del patrimonio del defunto” (così, in particolare, Cass., ordinanza n. 1141 del 17/01/2019).
8.5. A differenza di quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, deve dunque in definitiva ritenersi che la IG. abbia acquistato la qualità di erede del defunto Controparte_1
IG. , con correlativo conseguimento della quota, a lei riservata ex art. 544 Persona_1
c.c., pari alla metà (4/8) del patrimonio dal medesimo relitto, in virtù dell'accordo di reintegrazione stipulato con gli eredi testamentari in data 27/07/2020.
Tale atto, infatti, oltre ad aver consentito l'operatività della vocazione legale nei suoi confronti, manifesta al contempo accettazione dell'eredità da parte della medesima, espressa nella forma dell'atto pubblico.
8.6. Deve aggiungersi, ad ogni buon conto, che, quand'anche si ritenesse di escludere l'acquisto della qualità di erede in forza dell'accordo di reintegrazione, ciò non comporterebbe la irresponsabilità dell'appellata per i debiti ereditari, in quanto, a fronte dell'evidente volontà degli eredi testamentari di attribuire ai legittimari pretermessi non singoli beni, ma una quota del compendio ereditario, l'accordo di riconoscimento dei diritti di legittima non potrebbe che essere qualificato come cessione della quota ereditaria a titolo oneroso – ove il corrispettivo è rappresentato dalla rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione – da parte degli eredi testamentari, con la conseguenza che i cessionari, in assenza di patto contrario, sarebbero comunque tenuti a rispondere dei debiti ereditari in solido con i cedenti, secondo il disposto dell'art. 1546 c.c.
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9. L'accoglimento del primo motivo di appello per le ragioni evidenziate rende superfluo l'esame del secondo.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure sarebbe incorso nell'“erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”, nonché nella “violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove in relazione all'intervenuta acquisizione della qualità di erede da parte della IG.ra . CP_1
Il principio di non contestazione, tuttavia, non può essere efficacemente invocato in relazione al possesso della qualità di erede, atteso che tale profilo, come chiarito dalla Suprema Corte, “incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, sostanzia non una questione di legittimazione in senso proprio, che andrebbe verificata in base alla prospettazione della domanda, ma una mera difesa, attenendo alla fondatezza nel merito della domanda, sicché è rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo” (in questi termini, espressamente, Cass., ordinanza n. 31402 del 02/12/2019; in senso conforme anche Cass. Sez.U, n. 2951 del 16/02/2016).
In ogni caso, il fatto che debba considerarsi erede di Controparte_1 Per_1 per la quota di relativa spettanza è circostanza derivante – come detto – dalla
[...] sottoscrizione dell'accordo di reintegra con gli eredi testamentari, senza che rilevi la mera carenza di contestazioni al riguardo.
10. Da ultimo, non è possibile riconoscere la fondatezza del terzo motivo, con cui Pt_1 lamenta l'“erronea valutazione della rilevanza dell'istanza di disposizione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.”.
Nell'atto di appello la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'inventario dell'eredità del IG. (depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Tivoli) viene Persona_1 motivata in relazione alle necessità di provare l'interruzione della prescrizione dei crediti vantati, sul rilievo che la contabilizzazione in siffatto documento delle fatture emesse da integrerebbe un riconoscimento di debito della stessa IG.a data Pt_1 CP_1
l'accettazione dell'eredità del coniuge defunto da parte di quest'ultima, ai sensi dell'art. 484 c.c., con dichiarazione ricevuta da notaio in data 18/10/2018.
Premesso che di tale accettazione non vi è traccia documentale in atti, merita osservare che, in ogni caso, l'inventario dell'eredità è documento formato non dal debitore, ma da un soggetto terzo ‒ l'ausiliario del giudice ‒ e, in quanto tale, non può costituire atto ricognitivo ai sensi degli artt. 1988 e 2944 c.c., né può dirsi altrimenti idoneo a interrompere la prescrizione del diritto di credito, stante il principio di tassatività delle cause interruttive di cui all'art. 2943 c.c. (in questo senso depone anche Cass., ordinanza n.
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12950 del 23/05/2017, relativa alla richiesta di pagamento presentata all'ausiliario incaricato della redazione dell'inventario).
11. Esaurito l'esame dei motivi di appello, e ritenuto che per Controparte_1 effetto dell'accordo di reintegrazione intercorso con gli eredi testamentari, abbia dunque acquistato a sua volta la qualità di erede del defunto per la quota a lei Persona_1 riservata, deve prendersi in considerazione il merito della pretesa creditoria avanzata da nei confronti dell'appellata, aspetto trascurato dal Giudice di primo grado per la Pt_1 proclamata applicazione del principio della “ragione più liquida” nella definizione della controversia.
La domanda riguarda il pagamento di n. 37 fatture inerenti a prestazioni eseguite sulla base di due contratti stipulati nel 2018 da con il defunto IG. , aventi Pt_1 Persona_1 rispettivamente ad oggetto la locazione di un evaporatore criogenico e la correlativa somministrazione periodica di gas-liquido.
A fronte della prova documentale dei titoli negoziali, la difesa della IG.a CP_1 eccepisce in primo luogo l'inesistenza del credito per le prestazioni asseritamente svolte da controparte dopo la morte del IG. avvenuta in data 17/07/2015, sostenendo che la Per_1 scomparsa del debitore avrebbe comportato l'estinzione della ditta individuale e lo scioglimento automatico dei contratti, con conseguente impossibilità di subentro nei medesimi da parte degli eredi. Aggiunge inoltre che, non essendo intervenuti validi atti interruttivi in data antecedente l'11/09/2020, tutti i crediti risultanti da fatture emesse prima dell'11/09/2015 dovrebbero ritenersi prescritti, data l'operatività nella specie del termine quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3-4, c.c.
11.1. Prendendo in considerazione la prima di tali eccezioni, occorre anzitutto rilevare che la stessa si riferisce solo a 10 delle n. 37 fatture oggetto di ingiunzione di pagamento, vale a dire quelle emesse in date comprese tra il 31/07/2015 e il 31/10/2015, relative a prestazioni eseguite da nei mesi da luglio 2015 a ottobre 2015. Pt_1
Per il resto, parte appellata lamenta, in maniera del tutto generica, la mancanza di prova quanto all'effettiva esecuzione delle prestazioni dopo la morte dell'imprenditore.
Non contesta tuttavia la documentazione prodotta da controparte a riprova delle prestazioni in esame, ossia i DDT muniti di sottoscrizione per ricevuta e le schede relative alla manutenzione periodica (cfr. doc. 15-16 fasc. ). Pt_1
E in ogni caso, considerato che l'appellante ha dato prova documentale di avere ricevuto in restituzione il bene locato solo in data 14/07/2023 (doc. 13-14 fasc. ), è ragionevole Pt_1 ritenere che anche le prestazioni di fornitura siano proseguite per alcuni mesi dopo la morte pagina 11 di 16 n. r.g. 3083/2024
del IG. essendo le medesime riferibili all'esercizio di un'impresa che in quel Per_1 momento era attiva (e che del resto, in base a visura CCIAA prodotta da parte appellante sub doc. 1 e non contestata da controparte, risultava formalmente attiva ancora alla data del 04/04/2023).
Deve anche dissentirsi dalla tesi di parte appellata, secondo cui i contratti di locazione e di fornitura intercorsi tra e si sarebbero automaticamente sciolti alla Persona_1 Pt_1 morte dell'imprenditorie. In assenza di diversa pattuizione, infatti, deve nella specie applicarsi il principio generale secondo cui i contratti stipulati con il de cuius ancora in corso alla morte di quest'ultimo si trasmettono agli eredi, al pari di tutte le altre posizioni giuridiche patrimoniali, trattandosi di principio che, sebbene non espressamente ribadito nel vigente Codice civile (a differenza di quello del 1865), risulta pacificamente confermato dall'esistenza di specifiche eccezioni alla regola generale previste dal legislatore per talune ipotesi contrattuali (ad es., art. 1674 c.c. in tema di appalto;
art. 1722 c.c. per il mandato;
art. 2284 c.c. per la società di persone).
Va osservato che, per i contratti intercorsi tra FIN.SER. NA e , era prevista una Pt_1 durata triennale con automatico rinnovo alla scadenza, l'ultima verificatasi nel 2014, sicché gli stessi erano indubbiamente ancora in esecuzione al momento della morte dell'imprenditore. Oltre a ciò, nel contratto di somministrazione (art. 7), vi è l'espressa previsione che “Il presente contratto proseguirà con i successori e/o cessionari delle due parti”, mentre nel contratto di locazione (art. 15) “Le parti si impegnano a vincolare al rispetto integrale della presente convenzione eventuali successori e/o cessionari”.
È dunque evidente che i regolamenti negoziali, a differenza di quanto sostenuto dall'appellata, non dispongono in alcun modo la cessazione automatica dei rapporti inter partes alla morte del conduttore.
Ne consegue che, trattandosi di rapporti compresi del patrimonio aziendale relitto dal IG.
gli eredi di quest'ultimo, tra cui l'appellata ad esso Per_1 Controparte_1 succeduti, devono intendersi chiamati a rispondere pro quota anche dei debiti sorti in virtù di tali rapporti dopo la morte del de cuius.
11.2. Fondata è tuttavia l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle fatture emesse da anteriormente alla data dell'11/09/2015. Pt_1
11.2.1. Rileva la Corte che, sia con riferimento ai canoni di locazione dell'apparato
“evaporatore criogenico”, sia in relazione ai corrispettivi per le forniture di gas-liquido, trova applicazione il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2948 c.c., rispettivamente al n. 3 (che richiama “ogni altro corrispettivo di locazioni”) e al n. 4
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(ipotesi relativa a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”).
Del tutto privo di fondamento è, al riguardo, l'argomento invocato da parte appellante, secondo cui dovrebbe viceversa applicarsi il termine di prescrizione decennale in virtù di un preteso “rapporto di accessorietà” tra il contratto di locazione e quello di somministrazione.
La stessa Suprema Corte ha infatti avuto modo di precisare come anche i crediti pecuniari sorti in capo al somministrante siano sottoposti al termine prescrizionale breve (si veda, in particolare, Cass. n. 1442 del 27/01/2015, la quale, con riferimento al “prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo”, ha chiarito che tale prezzo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale”).
11.2.2. Ferma l'applicazione dell'art. 2948 nn. 3 e 4 c.c., deve evidenziarsi che l'unico atto con cui ha validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale nei confronti Pt_1 della IG.a è costituito dalla lettera raccomandata in data 02/09/2020, CP_1 ricevuta dalla destinataria l'11/09/2020.
Quanto agli altri atti che parte appellante sostiene essere provvisti a loro volta di efficacia interruttiva, si osserva quanto segue:
- della diffida ad adempiere inviata via PEC in data 14/12/2015 dal legale di Pt_1
a FIN.SER. NA non solo non risultano documentate né l'accettazione né la consegna, ma tale diffida deve comunque ritenersi inidonea ad interrompere la prescrizione nei confronti della IG.a in quanto indirizzata a CP_1 destinatario diverso, peraltro al tempo già defunto (il titolare della FIN.SER., IG. ; Per_1
- l'e-mail inviata da al legale della IG. in data 15/11/2016 non Pt_1 CP_1
è qualificabile come richiesta di pagamento ex artt. 1219 e 2943 c.c., in quanto volta esclusivamente a sollecitare un'intesa sulla restituzione del bene locato;
né un'implicita costituzione in mora può desumersi dall'avere lo scrivente allegato la menzionata diffida del 14/12/2015 indirizzata a FIN.SER., in quanto tale circostanza non è di per sé rivelatrice della inequivoca volontà di di Pt_1 ottenere il pagamento delle fatture insolute dalla stessa IG.a CP_1
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- sia la comunicazione del 14/03/2017, con cui il dott. richiedeva a Parte_2
l'indicazione dei crediti vantati verso il defunto IG. ai fini della Pt_1 Per_1 redazione dell'inventario relativo alla sua successione, sia le PEC inviate in risposta da allo stesso dott. il 31/03/2017 e il 21/06/2019 non servono a loro Pt_1 Pt_2 volta ad interrompere il decorso della prescrizione nei confronti della IG.a trattandosi di uno scambio di corrispondenza fra soggetti terzi CP_1 estranei rispetto ad essa (si veda, anche su questo punto, Cass. n. 12950 del 23/05/2017).
In definitiva, nessuno degli atti richiamati possiede i requisiti richiesti per interrompere validamente la prescrizione in base al consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale, “anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva [questo] deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)” (da ultimo, ex multis, Cass. civ. n. 13403 del 15/05/2025; Cass. civ., ordinanza n. 7188 del 18/03/2025; Cass. ordinanza n. 279 del 04/01/2024; Cass. civ. ordinanza n. 15140 del 31/05/2021).
Considerazioni diverse valgono tuttavia per la raccomandata a/r ricevuta personalmente dalla IG.a l'11/09/2020, che, contenendo una richiesta di pagamento CP_1 specificamente rivolta all'odierna appellata, è senz'altro idonea ad esplicare nei confronti di quest'ultima gli effetti di cui all'art. 2943, co. 4, c.c. per i crediti a quella data ancora non estinti ex art. 2948 c.c., ossia per i soli crediti inerenti alle fatture emesse prima dell'11/09/2015.
12. Dall'esame delle fatture azionate da in via monitoria, è possibile constatare Pt_1 come la maggior parte di esse rechi date antecedenti a quella della diffida e dunque i relativi crediti, con riferimento alla posizione della IG.a debbano ritenersi CP_1 prescritti.
Fanno eccezione i seguenti importi, risultanti dai documenti contabili emessi in date successive:
- € 994,87, come da fattura n. 116381 del 30/09/2015;
- € 89,38, come da fattura n. 117852 del 30/09/2015;
- € 966,64, come da fattura n. 117853 del 30/09/2015;
- € 89,38, come da fattura n. 130583 del 31/10/2015; pagina 14 di 16 n. r.g. 3083/2024
- € 178,75, come da fattura n. 130584 del 31/10/2015;
per un totale di complessivi € 2.319,02, somma rispetto alla quale l'obbligo di pagamento dell'appellata deve intendersi naturalmente circoscritto entro i limiti della propria quota ereditaria, pari a 4/8, ai sensi dell'art. 754 c.c.
13. Dovendosi confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la IG.a CP_1
è pertanto condannata a pagare in favore di il complessivo importo
[...] Pt_1 di € 1.159,51, oltre interessi legali dall'11.9.2020 (data della costituzione in mora) al saldo, nonché a restituire all'appellante, in accoglimento della relativa domanda, la somma da quest'ultima versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del versamento a quella della effettiva restituzione.
14. A norma dell'art. 91 c.p.c., in quanto soccombente, va Controparte_1 condannata alla rifusione in favore di delle spese di entrambi i gradi, che si Pt_1 liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, secondo decisum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), per il giudizio innanzi al Tribunale di Monza, in complessivi € 2.552,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, ai valori medi), oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e, per il presente giudizio di appello, in
€ 777,00 per anticipazioni ed € 2.419,00 per compensi (di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale ai valori medi, ed € 496,00 per la fase di trattazione/istruttoria ai valori minimi, dato il mancato svolgimento d attività istruttoria nel presente grado), oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 2214/2024 emessa dal Tribunale di Monza il 12.9.2024, così dispone:
1) condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...] la somma di € 1.159,51, oltre interessi legali Parte_1 dall'11.9.2020 al saldo;
2) condanna a restituire in favore di Controparte_1 [...] la somma da quest'ultima versata in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento a quella della effettiva restituzione;
pagina 15 di 16 n. r.g. 3083/2024
3) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di entrambi i gradi di giudizio così liquidate: per il giudizio
[...] innanzi al Tribunale di Monza € 2.552,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
per il presente giudizio di appello € 777,00 per anticipazioni ed € 2.419,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 21 ottobre 2025
Il Consigliere est Il Presidente
AR GR RI UR AR NI
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT Silvia Bernardi
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. UR AR NI Presidente
dr. AR GR RI Consigliere rel.
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3083/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALESSANDRO BIGONI, elettivamente domiciliata in VIA GUSTAVO MODENA, 3 20129 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
UC ME, elettivamente domiciliata in VIA ATERNO, 9 00198 ROMA presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. r.g. 3083/2024
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, in riforma della sentenza resa dall'Ill.mo Tribunale di Monza n. 2214/2024, così giudicare:
In via principale
- in accoglimento dei motivi di appello, rilevata l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla IG.ra rigettare le domande tutte proposte da quest'ultima nei Controparte_1 confronti di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, per l'effetto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 2077/2023 emesso dal Tribunale di Monza e ordinando la ripetizione di quanto pagato in ottemperanza della sentenza appellata da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, oltre interessi dal pagamento alla data della restituzione;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato il diritto di credito dell'appellante nei confronti dell'appellata, condannare la IG.ra in proporzione alla quota ereditaria della medesima, al Controparte_1 pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, della somma per sorte capitale di € 26.443,11 o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Ove ritenuto opportuno e necessario, si chiede di ordinare all'opponente o, in alternativa, alla Cancelleria del Tribunale di Tivoli l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'inventario dell'eredità del IG. (Rg. 2326/2016)”. Persona_1
Per l'Appellata : Controparte_1
“piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvedere: 1) accertare e dichiarare l'insussistenza del credito dedotto dalla appellante;
2) in ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dedotto dalla appellante;
in subordine 3) nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del diritto di credito, o di una sua parte, accertare e dichiarare che è tenuta al Controparte_1
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pagamento nei limiti della propria quota ereditaria;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 14/09/2023, proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2077/2023 (N.R.G. 4350/2023) emesso nei suoi confronti, e nei confronti di altri quattro soggetti, dal Tribunale di Monza su ricorso di
[...]
(di seguito ”) per il pagamento Parte_1 Pt_1 in solido della somma di € 26.443,11, oltre interessi e spese, risultante da n. 37 fatture emesse nei confronti del IG. quale titolare dell'impresa individuale Persona_1
FIN.SER. NA (di seguito, “FIN.SER.”), di cui l'intimata veniva chiamata a rispondere, unitamente agli altri ingiunti, in quanto erede.
2. Nell'articolare i motivi di opposizione, la IG.a si qualificava come moglie CP_1 legalmente separata di deceduto il 17/07/2015, rappresentando che Persona_1 quest'ultimo, con testamento olografo del 9/12/2011 pubblicato il 29/7/2015, l'aveva totalmente estromessa dalla propria successione, istituendo eredi universali i nipoti e , all'epoca minorenni. Controparte_2 Persona_2
Esponeva inoltre che, in data 27/7/2020, senza assunzione di iniziative giudiziarie pregresse, vi era stato da parte degli eredi testamentari “Riconoscimento di diritti di legittima” (con atto notarile così denominato) in proprio favore e in favore dei due ulteriori legittimari pretermessi – il padre del defunto, IG. , e la sorella del Persona_3 medesimo, , succeduta per rappresentazione alla madre , morta Persona_4 Persona_5 nel 2016 – e si era così concordemente stabilito che l'eredità rimanesse devoluta “in ragione di 4/8 (quattro ottavi) alla signora ) e per 1/8 (un ottavo) Controparte_1 ciascuno ai signori , , e Persona_3 Persona_4 Persona_2 [...]
”. CP_2
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente lamentava la violazione dell'art. 754 c.c., per avere il Tribunale di Monza ingiunto a tutti gli eredi il pagamento dell'intero credito vantato dalla società ricorrente nei confronti del de cuius senza rispettare il limite delle singole quote ereditarie ed eccepiva ulteriormente l'inesistenza del credito riguardante le prestazioni successive alla morte dell'imprenditore, oltre che la relativa prescrizione per decorso del termine breve di cui all'art. 2948 nn. 3 e 4 c.c.
Concludeva, chiedendo quindi che si accertasse e dichiarasse l'insussistenza del credito dedotto dall'opposta e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dello stesso;
in subordine, insisteva affinché l'eventuale condanna fosse contenuta entro i limiti della propria quota ereditaria.
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3. Costituitasi ritualmente, contestava la fondatezza delle difese avversarie, Pt_1 eccependo di non avere affatto richiesto la condanna in solido degli eredi del debitore originario e sostenendo che il contratto per la fornitura di gas liquido refrigerato concluso con FIN.SER. NA in data 14/01/2008, unitamente al contratto di locazione di un apparato denominato “Evaporatore Criogenico”, aveva trovato esecuzione anche dopo la morte del IG. tanto che il bene locato era stato restituito solo nel luglio 2023. Per_1
Aggiungeva che ai crediti azionati doveva in ogni caso applicarsi l'ordinaria prescrizione decennale, rispetto alla quale erano intervenuti plurimi atti interruttivi.
Insisteva dunque, in via principale, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal provvedimento monitorio in proporzione alla quota ereditaria di spettanza.
4. Il Tribunale di Monza, respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e tentata infruttuosamente la conciliazione della lite, con sentenza n. 2214/2024 del 12/09/2024, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che la IG.a non avendo esperito azione di riduzione, né di annullamento del testamento, CP_1 ma avendo ottenuto il riconoscimento dei propri diritti di legittimaria solo in via negoziale, non aveva in realtà mai acquisito la qualità di erede del IG. e, pertanto, non poteva Per_1 essere chiamata a rispondere dei debiti da quest'ultimo relitti. Di qui anche il rigetto dell'istanza formulata dall'opposta ex art. 210 c.p.c. per l'acquisizione dell'inventario dell'eredità del IG. presso il Tribunale di Tivoli, stante l'inidoneità del documento Per_1
a confermare l'acquisto della qualità di erede da parte dell'opponente.
5. Avverso tale pronuncia, interponeva tempestivo appello con atto di citazione Pt_1 notificato il 31/10/2024, deducendo (così testualmente le rubriche):
1. “erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto di esclusione della qualità di erede in capo alla IG.ra per non avere la CP_1 medesima esperito azione di riduzione o di annullamento del testamento”;
2. “erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. e violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove in relazione all'intervenuta acquisizione della qualità di erede da parte della IG.ra ; CP_1
3. “erronea valutazione della rilevanza dell'istanza di disposizione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.”.
Rassegnava quindi le conclusioni in epigrafe trascritte.
pagina 4 di 16 n. r.g. 3083/2024
6. La IG.a ritualmente costituitasi l'8/01/2025, contestava gli argomenti CP_1 avversari, rinnovando le richieste ed eccezioni già avanzate in primo grado ed insistendo per il rigetto dell'impugnazione.
7. Alla prima udienza dell'8/04/2025, il Consigliere Istruttore, dopo aver ricercato a sua volta, senza successo, una composizione bonaria del contenzioso, fissava l'udienza del 14.10.2025 per la rimessione della causa al Collegio, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A tale odierna, svoltasi in forma cartolare, la causa era quindi assegnata in decisione.
*** *** ***
8. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
8.1. Con lo svolgimento del primo motivo, lamenta che il Giudice a quo abbia Pt_1 escluso la responsabilità dell'appellata IG.ra per le obbligazioni Controparte_1 contratte in vita dal defunto marito non avendo ella esperito l'azione di Persona_1 riduzione o di annullamento del testamento di quest'ultimo, lesivo dei propri diritti di legittimaria, e non avendo quindi mai acquisito la qualità di erede, ma avendo semplicemente ottenuto la reintegrazione della propria quota mediante la stipula di un accordo negoziale intervenuto il 27/7/2020 con gli eredi testamentari, inidoneo per sua natura a determinare il possibile acquisto, anche da parte sua, della qualità di erede.
Ritiene la Corte che le censure mosse dall'appellante alla pronuncia del Tribunale debbano essere condivise.
Non vale anzitutto il rilievo riguardante la formazione di un giudicato interno sulla qualificazione di transazione attribuita dal primo Giudice all'accordo di cui si tratta, qualificazione che, secondo l'appellata, avrebbe implicitamente posto in luce la finalità di assicurare la “sola reintegrazione economica e patrimoniale della legittima, con attribuzione al legittimario pretermesso dei beni necessari ad integrare la sua riserva, dovendo tuttavia escludersi l'operatività della vocazione necessaria”.
È infatti evidente come l'appellante, pur senza avanzare contestazioni specifiche riguardo al relativo nomen iuris, abbia sviluppato critiche puntuali sugli effetti che l'intesa tra gli eredi e i legittimari pretermessi avrebbe prodotto, assumendo che dalla stessa sia conseguito il riconoscimento a suo vantaggio di diritti derivanti dalla legge, i.e. il riconoscimento della propria qualità di erede in relazione alla quota di riserva, non già la mera attribuzione di beni per un valore equivalente a tale quota.
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L'impugnazione della decisione in parte qua esclude dunque che possano configurarsi eventuali limiti cognitivi della Corte rispetto alla natura e alla rilevanza dell'accordo di cui si tratta.
8.2. Passando, dopo tali premesse, all'esame dei contenuti dell'atto pubblico negoziale stipulato in data 27/7/2020 tra e (eredi testamentari) e Persona_2 Controparte_2
, e (legittimari pretermessi), occorre Controparte_1 Persona_3 Persona_4 rilevare come l'intitolazione dello stesso (“Riconoscimento di diritti di legittima”) e la volontà espressa di “fare salvi e riservati” i diritti di legittima spettanti al coniuge, al padre e alla sorella del defunto IG. quest'ultima subentrata per rappresentazione alla Per_1 madre , nonché l'utilizzo di espressioni quale quella di considerare l'eredità Persona_5
“devoluta” nel rispetto delle porzioni riservate, costituiscano indici inequivocabili della volontà dei contraenti di attribuire a ciascuno dei legittimari pretermessi, tra cui appunto la IG.ra non già una pars bonorum, bensì una quota dell'eredità in misura CP_1 esattamente coincidente con quella di relativa spettanza per il caso di concorso di ascendenti e coniuge ai sensi dell'art. 544 c.c.
Interpretazione corroborata dal rilievo che all'odierna appellata, in quanto moglie del de cuius, oltre ai quattro ottavi del compendio ereditario, risulta anche riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza familiare, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 540, co. 2, c.c.
8.3. Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, ritiene la Corte che non vi siano del resto ragioni ostative, dal punto di vista ordinamentale, per escludere la possibilità di far derivare dall'accordo in questione i medesimi effetti di una pronuncia costituiva ottenuta in sede giudiziale con il ricorso all'azione di riduzione, attesa l'identità del fine, perseguito nell'uno e nell'altro caso, di garantire una tutela ai legittimari nel caso in cui il testamento del defunto abbia leso – come nella specie – la quota di eredità loro riservata per legge, ottenendone la reintegrazione.
8.3.1. Deve inoltre dissentirsi dalla qualificazione data dal Tribunale al negozio di cui si tratta, non essendo configurabile ipotesi di transazione ex art. 1965 c.c. in un caso, quale quello in esame, in cui le parti non hanno palesemente inteso porre fine a una lite, già iniziata o in via di insorgenza, tramite reciproche concessioni, bensì concludere un accordo c.d. di reintegrazione della legittima “in senso stretto”, allo scopo appunto di ricostituire la riserva garantita dalla legge in favore dei legittimari pretermessi, con l'effetto di rendere non più necessario l'esperimento da parte di questi ultimi dell'azione di riduzione.
Tale figura contrattuale, da ricondurre al novero dei contratti cd. atipici in quanto priva di espressa regolamentazione, non solo è certamente compatibile con il parametro della meritevolezza degli interessi di cui all'art. 1321, co. 2, c.c., ma trova anche un pagina 6 di 16 n. r.g. 3083/2024
riconoscimento indiretto nel diritto tributario, agli artt. 43 e 30 lett. d) del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo unico imposta donazioni e successioni), essendo in particolare prevista l'applicazione dell'imposta sulle successioni – in luogo dell'imposta di registro – agli
“eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata”, oltre che “alle disposizioni contenute nel testamento …” (art. 43 cit.), ed essendo altresì indicata, tra gli allegati da includere alla dichiarazione di successione presentata dagli eredi, “la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi” (art 30 lett. d) cit.).
Vero è che la normativa fiscale, pur facendone espressa menzione, non chiarisce in alcun modo la natura degli accordi di cui si tratta.
8.3.2. Sotto tale profilo, merita in ogni caso evidenziare che l'art. 554 c.c., nella parte in cui dispone che “Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”, non contiene alcun esplicito rimando alla necessità di ricorrere alla relativa azione giudiziale.
La norma può dunque intendersi estensivamente riferita anche ad eventuali atti volontari finalizzati a riconoscere la quota di eredità del legittimario pretermesso senza che quest'ultimo debba necessariamente intentare l'azione di riduzione, potendo così evitare la via giudiziaria ed i relativi costi.
La reintegrazione dei diritti del legittimario pretermesso per via negoziale, non espressamente preclusa, viene dunque a costituire una possibile modalità alternativa e pienamente legittima di attuazione del precetto normativo da parte dell'autonomia privata;
del resto, in presenza dell'accordo di tutti i soggetti interessati, imporre l'esperimento del rimedio giudiziale appare non solo superfluo, ma anche contrario ai principi di economia processuale e di sussidiarietà dell'intervento giurisdizionale.
8.3.3. Alla luce di queste considerazioni, non è sostenibile che la reintegrazione consensuale del legittimario nella propria quota riservata possa acquisire rilievo solo sul piano patrimoniale. Al contrario, deve ritenersi che l'accordo delle parti, ove la volontà negoziale sia univocamente rivolta in tal senso, possa esplicare effetti tali da incidere sulla concreta vicenda successoria mortis causa, al pari di quanto avviene in caso di utile esperimento dell'azione di riduzione.
La giurisprudenza di legittimità ha ormai ampiamente chiarito, del resto, che, all'esito del giudizio di riduzione, il legittimario integralmente pretermesso acquista ex novo il titolo di erede (si veda di recente anche Cass. civ., Sez. 2, sentenza del 17/08/2022, n. 24836, Rv. 665563, per la quale “ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli
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diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità”), così superando sia la tesi che rinviene una chiamata ereditaria di fonte legale fin dal momento dell'apertura della successione, sia la tesi – invocata da parte appellata, ma del tutto minoritaria persino in dottrina – che attribuisce al legittimario, anche in caso di riduzione giudiziale, la sola qualifica di legatario.
Per quanto argomentato, non vi è ragione di ritenere che gli stessi principi non debbano operare anche nell'ipotesi di un accordo c.d. di reintegrazione delle quote.
8.3.4. In affinità con il rimedio giudiziale, tale accordo assolve infatti ad una duplice funzione: da un lato, quella di consentire il riconoscimento del diritto dei legittimari pretermessi da parte dei beneficiari delle disposizioni lesive;
dall'altro, quella di estinguere gli effetti di queste stesse disposizioni nella misura necessaria per consentire l'operatività della vocazione legale in favore degli eredi totalmente esclusi, alla stregua di un negozio di accertamento a effetto estintivo-costitutivo.
Nessun ostacolo a questa ricostruzione può essere posto dal principio di unicità della successione, il quale impone che l'eredità si possa devolvere solo per legge o per testamento, e mai in via convenzionale (artt. 457-458 c.c.). Non si tratta, infatti, di una sorta di delazione contrattuale, bensì – come avviene nel giudizio di riduzione – di una presa d'atto dell'inefficacia di disposizioni testamentarie lesive, con conseguente riespansione della vocazione necessaria in favore del legittimario pretermesso, sicché il titolo dell'acquisto di quest'ultimo resta, comunque, di natura legale.
Nemmeno può sostenersi che l'autonomia negoziale debba trovare un limite invalicabile nella libertà testamentaria del de cuius, in quanto la fonte del potere eccezionale delle parti di incidere sull'efficacia delle disposizioni lesive deve essere rintracciata, ancora una volta, nella stessa legge, e precisamente nella disciplina codicistica che impone la salvaguardia della quota riservata ai legittimari (artt. 553 ss. c.c.), da sottoporre, per le ragioni anzidette, ad un'interpretazione estensiva volta ad ammettere la riduzione anche in via stragiudiziale.
8.4. Non va trascurato, infine, che tale impostazione trova un valido conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale, pur non avendo specificamente affrontato la questione della natura ed efficacia dei cd. accordi di reintegrazione della legittima, in diverse occasioni ha accolto posizioni pienamente compatibili con la prospettata interpretazione estensiva degli artt. 553 ss. c.c.
In questo senso può richiamarsi Cass. n. 1348 del 04/05/1972, secondo la quale “Nel momento in cui l'erede testamentario riconosce a favore del legittimario pretermesso i suoi intangibili diritti successori, quest'ultimo diventa automaticamente partecipe della
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comunione ereditaria e possessore, con effetto dall'apertura della successione e senza necessità di materiale apprensione, della sua quota di eredità su tutti i beni ereditari, in conformità a quanto dispone l'art. 1146 c.c.”.
Più esplicitamente, ancorché si tratti di obiter dicta, in diverse occasioni la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che il legittimario pretermesso “non è un chiamato alla successione e perciò non partecipa alla comunione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito” (così Cass. n. 12632 del 09/12/1995; Cass. n. 28632 del 23/12/2011, che peraltro viene citata, in maniera incompiuta, dalla stessa sentenza qui appellata;
Cass. n. 16635 del 03/07/2013).
Né può omettersi il richiamo alla Cassazione tributaria, la quale, al fine di distinguere tra accordi di mera reintegrazione della legittima (sottoposti a imposta di successione) e accordi più propriamente transattivi (sottoposti ad imposta di registro), anche in tempi recenti ha avuto modo di precisare come solo i primi abbiano quale specifico effetto
“l'acquisto ex lege (a causa di morte) della quota di legittima del patrimonio del defunto” (così, in particolare, Cass., ordinanza n. 1141 del 17/01/2019).
8.5. A differenza di quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, deve dunque in definitiva ritenersi che la IG. abbia acquistato la qualità di erede del defunto Controparte_1
IG. , con correlativo conseguimento della quota, a lei riservata ex art. 544 Persona_1
c.c., pari alla metà (4/8) del patrimonio dal medesimo relitto, in virtù dell'accordo di reintegrazione stipulato con gli eredi testamentari in data 27/07/2020.
Tale atto, infatti, oltre ad aver consentito l'operatività della vocazione legale nei suoi confronti, manifesta al contempo accettazione dell'eredità da parte della medesima, espressa nella forma dell'atto pubblico.
8.6. Deve aggiungersi, ad ogni buon conto, che, quand'anche si ritenesse di escludere l'acquisto della qualità di erede in forza dell'accordo di reintegrazione, ciò non comporterebbe la irresponsabilità dell'appellata per i debiti ereditari, in quanto, a fronte dell'evidente volontà degli eredi testamentari di attribuire ai legittimari pretermessi non singoli beni, ma una quota del compendio ereditario, l'accordo di riconoscimento dei diritti di legittima non potrebbe che essere qualificato come cessione della quota ereditaria a titolo oneroso – ove il corrispettivo è rappresentato dalla rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione – da parte degli eredi testamentari, con la conseguenza che i cessionari, in assenza di patto contrario, sarebbero comunque tenuti a rispondere dei debiti ereditari in solido con i cedenti, secondo il disposto dell'art. 1546 c.c.
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9. L'accoglimento del primo motivo di appello per le ragioni evidenziate rende superfluo l'esame del secondo.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure sarebbe incorso nell'“erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”, nonché nella “violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove in relazione all'intervenuta acquisizione della qualità di erede da parte della IG.ra . CP_1
Il principio di non contestazione, tuttavia, non può essere efficacemente invocato in relazione al possesso della qualità di erede, atteso che tale profilo, come chiarito dalla Suprema Corte, “incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, sostanzia non una questione di legittimazione in senso proprio, che andrebbe verificata in base alla prospettazione della domanda, ma una mera difesa, attenendo alla fondatezza nel merito della domanda, sicché è rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo” (in questi termini, espressamente, Cass., ordinanza n. 31402 del 02/12/2019; in senso conforme anche Cass. Sez.U, n. 2951 del 16/02/2016).
In ogni caso, il fatto che debba considerarsi erede di Controparte_1 Per_1 per la quota di relativa spettanza è circostanza derivante – come detto – dalla
[...] sottoscrizione dell'accordo di reintegra con gli eredi testamentari, senza che rilevi la mera carenza di contestazioni al riguardo.
10. Da ultimo, non è possibile riconoscere la fondatezza del terzo motivo, con cui Pt_1 lamenta l'“erronea valutazione della rilevanza dell'istanza di disposizione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.”.
Nell'atto di appello la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'inventario dell'eredità del IG. (depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Tivoli) viene Persona_1 motivata in relazione alle necessità di provare l'interruzione della prescrizione dei crediti vantati, sul rilievo che la contabilizzazione in siffatto documento delle fatture emesse da integrerebbe un riconoscimento di debito della stessa IG.a data Pt_1 CP_1
l'accettazione dell'eredità del coniuge defunto da parte di quest'ultima, ai sensi dell'art. 484 c.c., con dichiarazione ricevuta da notaio in data 18/10/2018.
Premesso che di tale accettazione non vi è traccia documentale in atti, merita osservare che, in ogni caso, l'inventario dell'eredità è documento formato non dal debitore, ma da un soggetto terzo ‒ l'ausiliario del giudice ‒ e, in quanto tale, non può costituire atto ricognitivo ai sensi degli artt. 1988 e 2944 c.c., né può dirsi altrimenti idoneo a interrompere la prescrizione del diritto di credito, stante il principio di tassatività delle cause interruttive di cui all'art. 2943 c.c. (in questo senso depone anche Cass., ordinanza n.
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12950 del 23/05/2017, relativa alla richiesta di pagamento presentata all'ausiliario incaricato della redazione dell'inventario).
11. Esaurito l'esame dei motivi di appello, e ritenuto che per Controparte_1 effetto dell'accordo di reintegrazione intercorso con gli eredi testamentari, abbia dunque acquistato a sua volta la qualità di erede del defunto per la quota a lei Persona_1 riservata, deve prendersi in considerazione il merito della pretesa creditoria avanzata da nei confronti dell'appellata, aspetto trascurato dal Giudice di primo grado per la Pt_1 proclamata applicazione del principio della “ragione più liquida” nella definizione della controversia.
La domanda riguarda il pagamento di n. 37 fatture inerenti a prestazioni eseguite sulla base di due contratti stipulati nel 2018 da con il defunto IG. , aventi Pt_1 Persona_1 rispettivamente ad oggetto la locazione di un evaporatore criogenico e la correlativa somministrazione periodica di gas-liquido.
A fronte della prova documentale dei titoli negoziali, la difesa della IG.a CP_1 eccepisce in primo luogo l'inesistenza del credito per le prestazioni asseritamente svolte da controparte dopo la morte del IG. avvenuta in data 17/07/2015, sostenendo che la Per_1 scomparsa del debitore avrebbe comportato l'estinzione della ditta individuale e lo scioglimento automatico dei contratti, con conseguente impossibilità di subentro nei medesimi da parte degli eredi. Aggiunge inoltre che, non essendo intervenuti validi atti interruttivi in data antecedente l'11/09/2020, tutti i crediti risultanti da fatture emesse prima dell'11/09/2015 dovrebbero ritenersi prescritti, data l'operatività nella specie del termine quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3-4, c.c.
11.1. Prendendo in considerazione la prima di tali eccezioni, occorre anzitutto rilevare che la stessa si riferisce solo a 10 delle n. 37 fatture oggetto di ingiunzione di pagamento, vale a dire quelle emesse in date comprese tra il 31/07/2015 e il 31/10/2015, relative a prestazioni eseguite da nei mesi da luglio 2015 a ottobre 2015. Pt_1
Per il resto, parte appellata lamenta, in maniera del tutto generica, la mancanza di prova quanto all'effettiva esecuzione delle prestazioni dopo la morte dell'imprenditore.
Non contesta tuttavia la documentazione prodotta da controparte a riprova delle prestazioni in esame, ossia i DDT muniti di sottoscrizione per ricevuta e le schede relative alla manutenzione periodica (cfr. doc. 15-16 fasc. ). Pt_1
E in ogni caso, considerato che l'appellante ha dato prova documentale di avere ricevuto in restituzione il bene locato solo in data 14/07/2023 (doc. 13-14 fasc. ), è ragionevole Pt_1 ritenere che anche le prestazioni di fornitura siano proseguite per alcuni mesi dopo la morte pagina 11 di 16 n. r.g. 3083/2024
del IG. essendo le medesime riferibili all'esercizio di un'impresa che in quel Per_1 momento era attiva (e che del resto, in base a visura CCIAA prodotta da parte appellante sub doc. 1 e non contestata da controparte, risultava formalmente attiva ancora alla data del 04/04/2023).
Deve anche dissentirsi dalla tesi di parte appellata, secondo cui i contratti di locazione e di fornitura intercorsi tra e si sarebbero automaticamente sciolti alla Persona_1 Pt_1 morte dell'imprenditorie. In assenza di diversa pattuizione, infatti, deve nella specie applicarsi il principio generale secondo cui i contratti stipulati con il de cuius ancora in corso alla morte di quest'ultimo si trasmettono agli eredi, al pari di tutte le altre posizioni giuridiche patrimoniali, trattandosi di principio che, sebbene non espressamente ribadito nel vigente Codice civile (a differenza di quello del 1865), risulta pacificamente confermato dall'esistenza di specifiche eccezioni alla regola generale previste dal legislatore per talune ipotesi contrattuali (ad es., art. 1674 c.c. in tema di appalto;
art. 1722 c.c. per il mandato;
art. 2284 c.c. per la società di persone).
Va osservato che, per i contratti intercorsi tra FIN.SER. NA e , era prevista una Pt_1 durata triennale con automatico rinnovo alla scadenza, l'ultima verificatasi nel 2014, sicché gli stessi erano indubbiamente ancora in esecuzione al momento della morte dell'imprenditore. Oltre a ciò, nel contratto di somministrazione (art. 7), vi è l'espressa previsione che “Il presente contratto proseguirà con i successori e/o cessionari delle due parti”, mentre nel contratto di locazione (art. 15) “Le parti si impegnano a vincolare al rispetto integrale della presente convenzione eventuali successori e/o cessionari”.
È dunque evidente che i regolamenti negoziali, a differenza di quanto sostenuto dall'appellata, non dispongono in alcun modo la cessazione automatica dei rapporti inter partes alla morte del conduttore.
Ne consegue che, trattandosi di rapporti compresi del patrimonio aziendale relitto dal IG.
gli eredi di quest'ultimo, tra cui l'appellata ad esso Per_1 Controparte_1 succeduti, devono intendersi chiamati a rispondere pro quota anche dei debiti sorti in virtù di tali rapporti dopo la morte del de cuius.
11.2. Fondata è tuttavia l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle fatture emesse da anteriormente alla data dell'11/09/2015. Pt_1
11.2.1. Rileva la Corte che, sia con riferimento ai canoni di locazione dell'apparato
“evaporatore criogenico”, sia in relazione ai corrispettivi per le forniture di gas-liquido, trova applicazione il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2948 c.c., rispettivamente al n. 3 (che richiama “ogni altro corrispettivo di locazioni”) e al n. 4
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(ipotesi relativa a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”).
Del tutto privo di fondamento è, al riguardo, l'argomento invocato da parte appellante, secondo cui dovrebbe viceversa applicarsi il termine di prescrizione decennale in virtù di un preteso “rapporto di accessorietà” tra il contratto di locazione e quello di somministrazione.
La stessa Suprema Corte ha infatti avuto modo di precisare come anche i crediti pecuniari sorti in capo al somministrante siano sottoposti al termine prescrizionale breve (si veda, in particolare, Cass. n. 1442 del 27/01/2015, la quale, con riferimento al “prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo”, ha chiarito che tale prezzo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale”).
11.2.2. Ferma l'applicazione dell'art. 2948 nn. 3 e 4 c.c., deve evidenziarsi che l'unico atto con cui ha validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale nei confronti Pt_1 della IG.a è costituito dalla lettera raccomandata in data 02/09/2020, CP_1 ricevuta dalla destinataria l'11/09/2020.
Quanto agli altri atti che parte appellante sostiene essere provvisti a loro volta di efficacia interruttiva, si osserva quanto segue:
- della diffida ad adempiere inviata via PEC in data 14/12/2015 dal legale di Pt_1
a FIN.SER. NA non solo non risultano documentate né l'accettazione né la consegna, ma tale diffida deve comunque ritenersi inidonea ad interrompere la prescrizione nei confronti della IG.a in quanto indirizzata a CP_1 destinatario diverso, peraltro al tempo già defunto (il titolare della FIN.SER., IG. ; Per_1
- l'e-mail inviata da al legale della IG. in data 15/11/2016 non Pt_1 CP_1
è qualificabile come richiesta di pagamento ex artt. 1219 e 2943 c.c., in quanto volta esclusivamente a sollecitare un'intesa sulla restituzione del bene locato;
né un'implicita costituzione in mora può desumersi dall'avere lo scrivente allegato la menzionata diffida del 14/12/2015 indirizzata a FIN.SER., in quanto tale circostanza non è di per sé rivelatrice della inequivoca volontà di di Pt_1 ottenere il pagamento delle fatture insolute dalla stessa IG.a CP_1
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- sia la comunicazione del 14/03/2017, con cui il dott. richiedeva a Parte_2
l'indicazione dei crediti vantati verso il defunto IG. ai fini della Pt_1 Per_1 redazione dell'inventario relativo alla sua successione, sia le PEC inviate in risposta da allo stesso dott. il 31/03/2017 e il 21/06/2019 non servono a loro Pt_1 Pt_2 volta ad interrompere il decorso della prescrizione nei confronti della IG.a trattandosi di uno scambio di corrispondenza fra soggetti terzi CP_1 estranei rispetto ad essa (si veda, anche su questo punto, Cass. n. 12950 del 23/05/2017).
In definitiva, nessuno degli atti richiamati possiede i requisiti richiesti per interrompere validamente la prescrizione in base al consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale, “anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva [questo] deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)” (da ultimo, ex multis, Cass. civ. n. 13403 del 15/05/2025; Cass. civ., ordinanza n. 7188 del 18/03/2025; Cass. ordinanza n. 279 del 04/01/2024; Cass. civ. ordinanza n. 15140 del 31/05/2021).
Considerazioni diverse valgono tuttavia per la raccomandata a/r ricevuta personalmente dalla IG.a l'11/09/2020, che, contenendo una richiesta di pagamento CP_1 specificamente rivolta all'odierna appellata, è senz'altro idonea ad esplicare nei confronti di quest'ultima gli effetti di cui all'art. 2943, co. 4, c.c. per i crediti a quella data ancora non estinti ex art. 2948 c.c., ossia per i soli crediti inerenti alle fatture emesse prima dell'11/09/2015.
12. Dall'esame delle fatture azionate da in via monitoria, è possibile constatare Pt_1 come la maggior parte di esse rechi date antecedenti a quella della diffida e dunque i relativi crediti, con riferimento alla posizione della IG.a debbano ritenersi CP_1 prescritti.
Fanno eccezione i seguenti importi, risultanti dai documenti contabili emessi in date successive:
- € 994,87, come da fattura n. 116381 del 30/09/2015;
- € 89,38, come da fattura n. 117852 del 30/09/2015;
- € 966,64, come da fattura n. 117853 del 30/09/2015;
- € 89,38, come da fattura n. 130583 del 31/10/2015; pagina 14 di 16 n. r.g. 3083/2024
- € 178,75, come da fattura n. 130584 del 31/10/2015;
per un totale di complessivi € 2.319,02, somma rispetto alla quale l'obbligo di pagamento dell'appellata deve intendersi naturalmente circoscritto entro i limiti della propria quota ereditaria, pari a 4/8, ai sensi dell'art. 754 c.c.
13. Dovendosi confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la IG.a CP_1
è pertanto condannata a pagare in favore di il complessivo importo
[...] Pt_1 di € 1.159,51, oltre interessi legali dall'11.9.2020 (data della costituzione in mora) al saldo, nonché a restituire all'appellante, in accoglimento della relativa domanda, la somma da quest'ultima versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del versamento a quella della effettiva restituzione.
14. A norma dell'art. 91 c.p.c., in quanto soccombente, va Controparte_1 condannata alla rifusione in favore di delle spese di entrambi i gradi, che si Pt_1 liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, secondo decisum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), per il giudizio innanzi al Tribunale di Monza, in complessivi € 2.552,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, ai valori medi), oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e, per il presente giudizio di appello, in
€ 777,00 per anticipazioni ed € 2.419,00 per compensi (di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale ai valori medi, ed € 496,00 per la fase di trattazione/istruttoria ai valori minimi, dato il mancato svolgimento d attività istruttoria nel presente grado), oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 2214/2024 emessa dal Tribunale di Monza il 12.9.2024, così dispone:
1) condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...] la somma di € 1.159,51, oltre interessi legali Parte_1 dall'11.9.2020 al saldo;
2) condanna a restituire in favore di Controparte_1 [...] la somma da quest'ultima versata in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento a quella della effettiva restituzione;
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3) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di entrambi i gradi di giudizio così liquidate: per il giudizio
[...] innanzi al Tribunale di Monza € 2.552,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
per il presente giudizio di appello € 777,00 per anticipazioni ed € 2.419,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 21 ottobre 2025
Il Consigliere est Il Presidente
AR GR RI UR AR NI
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT Silvia Bernardi
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