Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00925/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alex Capponi, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Pastrengo 34 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. alex.capponi@pec.it;
contro
Ministero dell’interno e Questura di Latina, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui la Questura di Latina ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Latina;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LE OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentiti gli stessi difensori ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, la Questura di Latina ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da -OMISSIS- ed allibrata al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, per la presenza di vari precedenti penali e di polizia a carico dell’interessato, dando esplicitamente atto di avere omesso di comunicare all’interessato il preavviso di rigetto, di cui all’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, perché eventuali memorie o integrazioni documentali non avrebbero determinato un esito diverso del procedimento;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 13 ottobre 2025 e depositato l’11 novembre 2020, -OMISSIS- ha impugnato l’atto indicato in epigrafe lamentando tra l’altro, con il primo ordine di censure, violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 3, 10, 10- bis e 21- octies , l. n. 241 del 1990, in quanto viene in questione l’adozione di un provvedimento discrezionale rispetto al quale, dunque, a differenza che per gli atti aventi natura vincolata, il momento partecipativo con il destinatario della decisione non può essere mai considerato superfluo;
Visto l’art. 10- bis , l. n. 241 cit., per il quale nei procedimenti ad istanza di parte l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda;
Visto l’art. 21- octies , comma 2, l. n. 241 cit., nel testo introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. nella l. 11 settembre 2020 n. 120, per il quale, da un lato, il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ma, dall’altro, tale eccezionale facoltà di motivazione postuma “ non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10- bis”;
Considerato che l’art. 10- bis , l. n. 241 cit., è stato introdotto dall’art. 6, comma 1, l. 11 febbraio 2005 n. 15, “ al fine di consentire il contraddittorio tra privato ed amministrazione prima dell’adozione di un provvedimento negativo e allo scopo, quindi, di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall’amministrazione ostative all’accoglimento dell’istanza ”, sì che esso si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte, ad eccezione di quelli espressamente esclusi ( i.e. procedure concorsuali e procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali), tra cui quello di rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Campania, Napoli, sez. I, 22 gennaio 2025 n. 557; in termini v. anche TAR Toscana, sez. II, 9 ottobre 2025 n. 1626; TAR Umbria, sez. I, 4 marzo 2025 n. 250; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 14 febbraio 2025 n. 271);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia da accogliere sotto l’assorbente profilo della manifesta violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione a definizione della posizione del ricorrente, previa acquisizione del suo apporto partecipativo;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione della possibilità per la Questura di Latina, in ragione della discrezionalità che impronta le scelte in materia di concessione del permesso di soggiorno a cittadini stranieri non comunitari, di confermare, motivandole all’esito del contraddittorio procedimentale, le determinazioni già assunte nei confronti di -OMISSIS-;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 10, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AT LA, Presidente
LE OR, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE OR | AT LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.