Articolo 1 della Legge 26 luglio 1991, n. 246
Articolo 2
Versione
23 agosto 1991
Art. 1. 1. Nel distretto della corte di appello di Messina sono istituiti:
a) il tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto;
b) la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto;
c) la pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto;
d) la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.
2. Il tribunale e la pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Montalbano Elicona, Rodi'-Milici, Terme Vigliatore, Basico', Castroreale, Meri', Milazzo, Condro', Gualtieri Sicamino', Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Novara di Sicilia, Fondachelli-Fantina, Furnari, Mazzarra' Sant'Andrea, Tripi, Lipari, Leni, Malfa e Santa Marina Salina.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Entrata in vigore il 23 agosto 1991
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