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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/12/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OS, in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025 ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1767/2025 r.g. e vertente
tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Calogero per procura in atti, ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, come da procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 della L. l. n. 118/71 o, in subordine, della pensione di inabilità civile, per il riconoscimento dello status di persona con handicap in condizioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, e dei benefici previsti dall'art. 30, comma 7,
L. n. 388/2000. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste.
Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 26 maggio 2025 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni richieste.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente nella diversa considerazione della gravità di determinate patologie, debitamente analizzate dallo stesso consulente sulla base della documentazione sanitaria in atti.
L'accertamento effettuato dal dott. , persuasivo perché Persona_1
basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Nella specie il consulente ha rilevato che l'istante è affetto dalle seguenti patologie “IPERTENSIVA ARTERIOSA IN SOGGETTO CON ANEURISMA DELL'AORTA ADDOMINALE DETERMINANTE STENOSI DELL'ARTERIA
RENALE DI CIRCA IL 55%”.
Il consulente ha precisato che “non vi è alcun impatto negativo determinante un'impossibilità permanente assoluta o relativa (atta ad ottenere il beneficio economico) a svolgere attività di lavoro d'indole generica, né esse stesse, perché non portatrici di svantaggio o di emarginazione, si riverberano su valenze prassiche e comunicative di natura dinamico-relazionale, tanto da far rientrare il ricorrente nella nozione di persona affetta da handicap in situazione di gravità, secondo la nozione introdotta dalle norme sovranazionali ed euro-unitarie, né, infine, egli stesso può assurgere a persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione con diritto alle agevolazioni fiscali ex art. 30, comma 7, legge 388/2000.
Ed allora in tale contesto ricostruttivo, si può ben intuire che le richieste avanzate dall'assistibile possono configurarsi eccessive o, comunque, sproporzionate rispetto ai benefici richiesti.
Pertanto, concludo adducendo che l'assistibile, sin dalla proposizione della domanda
amministrativa, debba essere inteso:
1) Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 48%;
2) Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3) Non in possesso di alcuno dei requisiti ex Art. 30, comma 7, legge
388/2000”.
Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass n. 5277/2006 e n. 23413/2011). La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OS