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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/11/2025, n. 9174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9174 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RI Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 7 luglio 2025 e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Piccolo presso il cui studio, sito in Milano Via Freguglia n. 8, ha eletto domicilio giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e assistita Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giovanni Caridi presso il cui studio, sito in Milano Via C.G. Merlo n. 3, ha eletto domicilio giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE
E
(C.F.: , con sede centrale in Controparte_2 P.IVA_1
Roma/EUR, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
pagina 1 di 8 AR RI OM Zorini, per procura generale alle liti conferita con rogito redatto a cura del Notaio dott. in atti;
Persona_1
ER CH
OGGETTO: ATTRIBUZIONE QUOTA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
CONCLUSIONI congiunte presentate da e Parte_1 Controparte_1 all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 24 novembre 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione ed in una con ogni altra più opportuna statuizione di legge o del caso, così giudicare:
1) Assegnare alla sig.ra la misura percentuale del 40% della quota di reversibilità Parte_1 della pensione del de cuius e contestualmente assegnare alla Sig.ra la Persona_2 Controparte_1 misura percentuale del 60% della quota di reversibilità della pensione del de cuius Persona_2
2) Ordinare all in persona del legale rappresentante pro tempore, una volta determinata la quota CP_2 spettante alla ricorrente, di provvedere alla corresponsione della relativa parte di pensione di reversibilità, a far data dal decesso del de cuius, con conseguente corresponsione degli arretrati maturati, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria, secondo i criteri di legge;
3) Spese legali compensate.”
CP_ CONCLUSIONI DELL' COME IN ATTI
***********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande delle parti, l'accordo raggiunto in udienza
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 luglio 2025 la sig.ra in qualità di ex Parte_1 coniuge del de cuius e titolare di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 Legge n. Persona_2
898/1970, chiedeva al Tribunale l'attribuzione di una quota ex art. 9 Legge n. 898/1970 della pensione di reversibilità erogata dall' e correlata agli emolumenti pensionistici del predetto deceduto in data 2 CP_2 Per_2 settembre 2024. In particolare, la ricorrente riferiva di percepire un assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili come stabilito, su accordo delle parti, con sentenza del Tribunale di Milano n. 8636/2006 del 24.05.2024
(passata in giudicato). Riferiva che solo dopo aver avviato la pratica presso il patronato per l'attivazione CP_3 della pensione ai superstiti, aveva appreso che l'ex marito in data 5.02.2024 aveva contratto nuovo matrimonio in Milano con la sig.ra con la quale era dunque sposato al momento del decesso. La Controparte_4 ricorrente allegava di non aver contratto nuove nozze, di non aver avuto figli e di trovarsi in condizioni precarie pagina 2 di 8 percependo unicamente una pensione INPS pari ad Euro 647,00 lordi mensili e, dunque, un reddito complessivo annuo netto di Euro 13.142,00 che era costituito per Euro 8.439,00 dalla pensione ed Euro 4.793,00 dall'assegno divorzile che le versava l'ex marito. Riferiva altresì di vivere presso il medesimo appartamento sito in Milano via Battistotti Sassi di cui alla sentenza di divorzio e trovarsi in condizioni di salute precarie tali da non essere autosufficiente (nel 2019 diagnosi di diabete mellito di tipo II, con complicazioni;
nel 2021 ricovero per scompenso cardiaco;
nel 2022 diagnosi di insufficienza renale ipotensione ortostatica).
Tutto ciò premesso chiedeva, pertanto, di vedersi riconoscere una quota della pensione di reversibilità, a lei spettante in qualità di coniuge divorziato, nella quota stabilita dal Tribunale.
L' si costituiva ritualmente in giudizio, mediante deposito Controparte_2 di comparsa di costituzione, eccependo in via preliminare/pregiudiziale l'inammissibilità e comunque il rigetto della domanda svolta dalla ricorrente e, nel merito, decidere secondo giustizia le quote della pensione di riversibilità alle aventi diritto. Evidenziava comunque che il sig. era titolare di pensione con decorrenza Per_2 dal gennaio 2001 il cui importo annuale lordo ammontava nel 2023 a Euro 36.333,83 mentre nel 2024 a seguito del decesso del predetto -avvenuto nel settembre- di Euro 26.308,80 (importo di Euro 2.923,20 lordo mensile).
Riferiva che al coniuge superstite signora era già stata liquidata, a seguito di domanda, la pensione di CP_1 reversibilità del con decorrenza 10.2024, però nella misura pari al 60% della pensione e dunque Per_2 specificatamente Euro 1.767,96 lordi mensili, avendo l'ente operato una trattenuta cautelativa in attesa della determinazione delle quote. Si rimetteva al Tribunale, nel merito, per la predetta determinazione.
Si costituiva altresì in giudizio , in qualità di coniuge superstite del de cuius, rappresentando Controparte_1 di aver convissuto more uxorio con il sig. a far tempo dal 2002 in Milano Piazza Adigrad n. 6 (ove anche Per_2 il de cuius aveva trasferito la residenza nel 2006) e dopo appunto 22 anni di convivenza, di avere contratto con il medesimo matrimonio il 5.02.2024. Riferiva di essersi presa cura sin dall'inizio della convivenza del che Per_2 aveva avuto svariati problemi di salute e ricoveri e che nell'ultimo periodo, su indicazione dei medici, era stato ricoverato presso la RSA Polo Geriatrico di Milano. Precisava di aver dipeso economicamente dal predetto in quanto non lavorava, non percepiva pensione, non aveva immobili (se non 1/12 di un immobile nella provincia di Alessandria ereditato dal padre ove vive attualmente la vedova del suddetto) e di soffrire di glaucoma ad entrambi gli occhi. Rilevava che la ex moglie , con il divorzio, oltre a vedersi riconosciuto l'assegno Pt_1 divorzile di Euro 500,00, aveva ottenuto dal sig. il trasferimento della quota di proprietà della casa Per_2 coniugale, divenendone interamente proprietaria. Precisava, a seguito di domanda presentata ad , di aver CP_2 percepito, alla data della memoria difensiva, la complessiva somma di Euro 4.175,00. Chiedeva pertanto, accertata e dichiarata la stabile convivenza con e tenuto conto delle sue precarie condizioni economiche, Per_2 in via principale di rigettare la domanda della;
in subordine, di determinare la misura percentuale delle Pt_1 quote attribuendo alla ricorrente un importo massimo di Euro 200,00 nell'ipotesi in cui la pensione di pagina 3 di 8 reversibilità fosse stata di Euro 1.000,00; ordinare ad la corresponsione di quanto dovutole a far tempo CP_2 dalla data del decesso, ivi compresi arretrati, interessi e rivalutazioni.
All'udienza del 18.11.2025 avanti al GOT, delegata dal Giudice al fine di far trovare un accordo, le parti, dopo essere state ampiamente sentite e dopo ampia discussione, unitamente ai rispettivi difensori, raggiungevano il seguente accordo in punto di attribuzione delle rispettive quote di pensione di reversibilità del sig. “la Per_2 sig.ra -in qualità di coniuge superstite- percepirà la quota del 60%, la sig.ra Controparte_1 Parte_1
-in qualità di ex coniuge- percepirà la rimanente quota del 40%. Spese legali compensate”.
[...]
Il difensore dell' prendeva atto dell'accordo riportandosi alla propria memoria. CP_2
Il Giudice delegato, stante l'accordo raggiunto, con provvedimento in atti fissava udienza ex art 127 ter c.p.c. sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 26 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni congiunte. Con provvedimento del 26 novembre 2025 il Giudice delegato, esaminate le note scritte CP_ con la precisazione delle conclusioni congiunte per la ex coniuge e per la coniuge superstite e quelle dell' rimetteva la causa in decisione al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
Eccezioni preliminari dell' CP_2
Sull'eccezione di inammissibilità avanzata dall' , secondo cui sussisterebbe il difetto di giurisdizione di CP_2 questo Tribunale in relazione alla domanda avanzata dal ricorrente per violazione del principio di separazione dei poteri e di non ingerenza (artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865 n. 22646 all. E) del potere giurisdizionale rispetto alle attività e valutazioni riservate alla Pubblica Amministrazione, la predetta è manifestamente infondata. Va osservato che, nel caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve intervenire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. n. 898 del 1970 per determinare la quota di pensione di reversibilità di spettanza di ciascuno, previa la verifica e valutazione dei presupposti previsti dalla medesima disposizione di legge.
La fattispecie e la domanda giudiziale proposta in questo giudizio vertono chiaramente sull'accertamento di diritti soggettivi delle parti riservato alla giurisdizione e, più precisamente, del Giudice Ordinario e non sull'esercizio di poteri riservati alla P.A.
Il diritto dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile alla quota di pensione di reversibilità è poi un diritto proprio e autonomo riconosciuto dalla legge (Cass. Sez. I 19.09.2008 n. 23862) che richiede la quantificazione giudiziale nel caso in cui vi sia un coniuge superstite.
L'eccezione formulata da deve essere rigettata. CP_2
Presupposti e condizioni ai fini dell'attribuzione della quota della pensione di reversibilità
pagina 4 di 8 Tutto ciò premesso e passando all'esame del merito della causa, ritiene il Tribunale che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti sulla base dell'accordo apprezzabilmente raggiunto e formalizzato in udienza, possano trovare accoglimento sussistendo i presupposti di legge per l'accoglimento delle domande delle parti e rispondendo le conclusioni ai parametri stabiliti dal dettato normativo di riferimento.
Deve evidenziarsi in diritto che dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 9 l. 898/70, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota di tale pensione spetta anche al coniuge divorziato del defunto, sempre che il coniuge divorziato sia titolare di assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze e che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
Con riferimento alla posizione e alla domanda avanzata dalla sig.ra , nel caso di specie, sono pacifiche e Pt_1 comunque non oggetto di contestazione le seguenti circostanze che debbono quindi ritenersi provate (art. 115
c.p.c.): la signora , in qualità di ex coniuge del de cuius non è passata a nuove nozze;
la medesima era Pt_1 titolare di un assegno divorzile al momento della morte dell'ex consorte nella misura di € 500,00 al mese.
Appurato il diritto della ricorrente ad ottenere una quota del trattamento di reversibilità dell'ex marito defunto, per la quantificazione della quota stessa non può non muoversi dalla effettiva e formale durata del matrimonio.
Dagli atti e dai documenti di causa, è pacifico che la sig.ra aveva contratto matrimonio con il sig. Pt_1 Per_2 in data 19.09.1971. Dall'unione non nascevano figli.
Dopo circa trent'anni, il matrimonio è entrato in crisi, portando i signori e alla decisione di Pt_1 Per_2 separarsi consensualmente, come è infatti avvenuto in forza di verbale di separazione consensuale del 4.05.2001 omologato in data 12.06.2001 con decreto del Tribunale di Milano e successivamente a divorziare come da sentenza n. 8636/2006 del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile (passata in giudicato), che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e ed ha riconosciuto a quest'ultima un Per_2 Pt_1 assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili.
A far tempo dal 2002 il aveva avviato una stabile convivenza con la signora in Milano Piazza Per_2 CP_1
Adigrat n. 6 (ove aveva formalmente trasferito la residenza nel luglio 2006) con la quale, dopo circa 22 anni, aveva contratto matrimonio in data 5.02.2024; pochi mesi dopo, in data 2.09.2024, il signor deceduto. Per_2
Per ciò che concerne le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, risulta, anche dalle dichiarazioni rese dalle parti avanti al GOT, la sig.ra percepisce una pensione di anzianità pari a circa € 640,00 mensili Pt_1 netti su tredici mensilità, cui si aggiungeva, sino alla morte dell'ex marito, l'assegno divorzile pari a € 500,00 mensili (lordi) ed ha i problemi di salute già sopra descritti. E' proprietaria dell'un immobile sito a Milano, via
Battistotti Sassi n. 4, avendo ricevuto dal marito in sede di divorzio la quota del 50% di proprietà del predetto, immobile ove ella attualmente vive ed ha la propria residenza anagrafica e paga spese condominiali per circa euro 2.000,00 l'anno. pagina 5 di 8 Infine, quanto al patrimonio mobiliare, la signora è titolare di un conto corrente presso Banca Intesa con Pt_1 un saldo attivo di Euro 31.766,64. Non ha altri risparmi.
Con riferimento alla posizione della sig.ra la predetta ha dichiarava di vivere nell'immobile in Milano CP_1
Piazza Adigrad n. 6 concessole in comodato d'uso da una zia, ove ha vissuto con il sig. sino al ricovero Per_2 del predetto nella RSA. Ha precisato di non aver mai lavorato, di non percepire alcuna pensione, neppure la pensione sociale, di aver dipeso economicamente dal E' proprietaria di 1/12 di un immobile sito in Per_2
Alessandria pervenutole in successione dal padre e di 5/48 di terreni in abbandono. E' titolare di conto corrente presso Banca Popolare di Milano con un saldo attivo di circa Euro 25.921,57. La sua quota di eredità ammonterebbe a circa 9.000,00 euro;
il marito non aveva una polizza sulla vita;
le spese condominiali dell'immobile dove vive vengono pagate dalla zia-proprietaria.
Dalla documentazione depositata dall'ente previdenziale risulta, inoltre, che l'importo lordo in pagamento della pensione di reversibilità è pari ad euro 2.923,20 lordi mensili.
Va rilevato che ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato oltre a tenere in considerazione la durata dei rapporti matrimoniali e gli altri presupposti di cui all'art. 9 l. 898/1970, occorre ponderare altri elementi tra cui la convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, allorchè ciò sia indispensabile per una più completa stima delle situazioni.
Pertanto, alla luce degli elementi esaminati, dei documenti in atti, delle valutazioni come sopra evidenziate, in un'ottica di equilibrio delle rispettive posizioni economiche e personali delle parti, tenuto anche conto dell'importo dell'assegno divorzile di cui godeva parte ricorrente, il Collegio ritiene equa e congrua, rispetto ai parametri di legge, l'attribuzione delle quote del 40% della pensione di reversibilità all'ex coniuge signora e dell'altro 60% al coniuge superstite signora , quote sulle Parte_1 Controparte_1 quali le parti hanno apprezzabilmente raggiunto l'accordo con le conclusioni congiunte.
Tale accordo tiene quindi sicuramente conto della ormai risalente conclusione del matrimonio tra il sig. e Per_2 la sig.ra oltre che del fatto che quest'ultima percepiva un assegno divorzile di non rilevante entità. Pt_1
D'altro canto, sebbene il matrimonio tra il sig. la sig.ra sia contraddistinto da una durata di soli Per_2 CP_1 pochi mesi, è, invero, l'unione più recente è stata preceduta da una convivenza ultra ventennale e la sig.ra sia stata la figura che maggiormente ha riempito la quotidianità del sig. negli ultimi anni della CP_1 Per_2 sua vita, assistendolo anche nella malattia.
Tale accordo tiene quindi sicuramente conto di vari elementi, così come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 491 del 14 novembre 2000, con i relativi correttivi tra i quali assume rilievo, tra gli altri, le condizioni economiche delle parti, l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, l'età delle stesse, che la Corte Costituzionale con la sentenza sopra citata ed ancor prima con la pronuncia numero 419 del 1999, aveva chiarito dovessero considerarsi nella valutazione giudiziale in ottica di pagina 6 di 8 maggiore equità economica e sociale (cfr. Cass. nn. 15164/2003, 2092/2007, 23379/04, 6272/04, 1057/02 nonché Cass. sez. I, ordinanza 30.10.2014 n. 23102).
Decorrenza
Quanto alla decorrenza del diritto delle parti alla percezione della pensione nella quota pattuita, essa va fissata nella mensilità successiva alla morte del de cuius.
Infatti, il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore, e non il coniuge superstite che abbia già riscosso una quota o l'intera pensione di reversibilità, soggetto che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati difetta di legittimazione passiva.
Si intende aderire in tal modo sul punto all'indirizzo costante di questo ufficio, coerente con l'interpretazione della Suprema Corte: «nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non
"pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (Trib.
Milano, sez. IX civ., sentenza 20 marzo 2013; Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 gennaio 2007 n. 2092).
Spese di lite
Stante l'accordo tra le parti signora e , le spese di lite devono essere Parte_1 Controparte_1 integralmente compensate tra le medesime. Quanto ai rapporti tra e parte ricorrente e tra e parte CP_2 CP_2 resistente, non sussiste soccombenza in senso tecnico-giuridico: l'ente erogatore è parte necessaria senza essere in opposizione rispetto alle reciproche domande dei soggetti legittimati. Le spese processuali relative alla costituzione in giudizio dell' restano, pertanto, irripetibili. CP_2
PQM
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe,
Provvedendo in conformità all'accordo raggiunto tra parte ricorrente e parte Parte_1 resistente sopra riportato, così decide: Controparte_1
pagina 7 di 8 1) ATTRIBUISCE a (c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.06.1949 , in qualità di ex coniuge, la quota pari al 40% della pensione di reversibilità erogata a seguito della morte di (nato a [...] il [...] e deceduto in Milano il 2.09.2024) e a Persona_2 CP_4
(C.F.: ), nata a Milano il [...], in [...] coniuge superstite, la
[...] C.F._2 rimanente quota del 60%;
2) ORDINA all' con sede centrale in Roma/EUR, via Ciro il Controparte_2
Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro tempore, di corrispondere alla signora Controparte_1 la quota del 60% della pensione di reversibilità, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso di e così dalla mensilità di ottobre 2024, ed alla signora la Persona_2 Parte_1 rimanente quota del 40%;
3) COMPENSA le spese processuali di lite tra le parti e ; Parte_1 Controparte_1
4) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese processuali nei rapporti tra l' e le altre parti. CP_2
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa RI Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RI Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 7 luglio 2025 e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Piccolo presso il cui studio, sito in Milano Via Freguglia n. 8, ha eletto domicilio giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e assistita Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giovanni Caridi presso il cui studio, sito in Milano Via C.G. Merlo n. 3, ha eletto domicilio giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE
E
(C.F.: , con sede centrale in Controparte_2 P.IVA_1
Roma/EUR, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
pagina 1 di 8 AR RI OM Zorini, per procura generale alle liti conferita con rogito redatto a cura del Notaio dott. in atti;
Persona_1
ER CH
OGGETTO: ATTRIBUZIONE QUOTA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
CONCLUSIONI congiunte presentate da e Parte_1 Controparte_1 all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 24 novembre 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione ed in una con ogni altra più opportuna statuizione di legge o del caso, così giudicare:
1) Assegnare alla sig.ra la misura percentuale del 40% della quota di reversibilità Parte_1 della pensione del de cuius e contestualmente assegnare alla Sig.ra la Persona_2 Controparte_1 misura percentuale del 60% della quota di reversibilità della pensione del de cuius Persona_2
2) Ordinare all in persona del legale rappresentante pro tempore, una volta determinata la quota CP_2 spettante alla ricorrente, di provvedere alla corresponsione della relativa parte di pensione di reversibilità, a far data dal decesso del de cuius, con conseguente corresponsione degli arretrati maturati, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria, secondo i criteri di legge;
3) Spese legali compensate.”
CP_ CONCLUSIONI DELL' COME IN ATTI
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande delle parti, l'accordo raggiunto in udienza
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 luglio 2025 la sig.ra in qualità di ex Parte_1 coniuge del de cuius e titolare di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 Legge n. Persona_2
898/1970, chiedeva al Tribunale l'attribuzione di una quota ex art. 9 Legge n. 898/1970 della pensione di reversibilità erogata dall' e correlata agli emolumenti pensionistici del predetto deceduto in data 2 CP_2 Per_2 settembre 2024. In particolare, la ricorrente riferiva di percepire un assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili come stabilito, su accordo delle parti, con sentenza del Tribunale di Milano n. 8636/2006 del 24.05.2024
(passata in giudicato). Riferiva che solo dopo aver avviato la pratica presso il patronato per l'attivazione CP_3 della pensione ai superstiti, aveva appreso che l'ex marito in data 5.02.2024 aveva contratto nuovo matrimonio in Milano con la sig.ra con la quale era dunque sposato al momento del decesso. La Controparte_4 ricorrente allegava di non aver contratto nuove nozze, di non aver avuto figli e di trovarsi in condizioni precarie pagina 2 di 8 percependo unicamente una pensione INPS pari ad Euro 647,00 lordi mensili e, dunque, un reddito complessivo annuo netto di Euro 13.142,00 che era costituito per Euro 8.439,00 dalla pensione ed Euro 4.793,00 dall'assegno divorzile che le versava l'ex marito. Riferiva altresì di vivere presso il medesimo appartamento sito in Milano via Battistotti Sassi di cui alla sentenza di divorzio e trovarsi in condizioni di salute precarie tali da non essere autosufficiente (nel 2019 diagnosi di diabete mellito di tipo II, con complicazioni;
nel 2021 ricovero per scompenso cardiaco;
nel 2022 diagnosi di insufficienza renale ipotensione ortostatica).
Tutto ciò premesso chiedeva, pertanto, di vedersi riconoscere una quota della pensione di reversibilità, a lei spettante in qualità di coniuge divorziato, nella quota stabilita dal Tribunale.
L' si costituiva ritualmente in giudizio, mediante deposito Controparte_2 di comparsa di costituzione, eccependo in via preliminare/pregiudiziale l'inammissibilità e comunque il rigetto della domanda svolta dalla ricorrente e, nel merito, decidere secondo giustizia le quote della pensione di riversibilità alle aventi diritto. Evidenziava comunque che il sig. era titolare di pensione con decorrenza Per_2 dal gennaio 2001 il cui importo annuale lordo ammontava nel 2023 a Euro 36.333,83 mentre nel 2024 a seguito del decesso del predetto -avvenuto nel settembre- di Euro 26.308,80 (importo di Euro 2.923,20 lordo mensile).
Riferiva che al coniuge superstite signora era già stata liquidata, a seguito di domanda, la pensione di CP_1 reversibilità del con decorrenza 10.2024, però nella misura pari al 60% della pensione e dunque Per_2 specificatamente Euro 1.767,96 lordi mensili, avendo l'ente operato una trattenuta cautelativa in attesa della determinazione delle quote. Si rimetteva al Tribunale, nel merito, per la predetta determinazione.
Si costituiva altresì in giudizio , in qualità di coniuge superstite del de cuius, rappresentando Controparte_1 di aver convissuto more uxorio con il sig. a far tempo dal 2002 in Milano Piazza Adigrad n. 6 (ove anche Per_2 il de cuius aveva trasferito la residenza nel 2006) e dopo appunto 22 anni di convivenza, di avere contratto con il medesimo matrimonio il 5.02.2024. Riferiva di essersi presa cura sin dall'inizio della convivenza del che Per_2 aveva avuto svariati problemi di salute e ricoveri e che nell'ultimo periodo, su indicazione dei medici, era stato ricoverato presso la RSA Polo Geriatrico di Milano. Precisava di aver dipeso economicamente dal predetto in quanto non lavorava, non percepiva pensione, non aveva immobili (se non 1/12 di un immobile nella provincia di Alessandria ereditato dal padre ove vive attualmente la vedova del suddetto) e di soffrire di glaucoma ad entrambi gli occhi. Rilevava che la ex moglie , con il divorzio, oltre a vedersi riconosciuto l'assegno Pt_1 divorzile di Euro 500,00, aveva ottenuto dal sig. il trasferimento della quota di proprietà della casa Per_2 coniugale, divenendone interamente proprietaria. Precisava, a seguito di domanda presentata ad , di aver CP_2 percepito, alla data della memoria difensiva, la complessiva somma di Euro 4.175,00. Chiedeva pertanto, accertata e dichiarata la stabile convivenza con e tenuto conto delle sue precarie condizioni economiche, Per_2 in via principale di rigettare la domanda della;
in subordine, di determinare la misura percentuale delle Pt_1 quote attribuendo alla ricorrente un importo massimo di Euro 200,00 nell'ipotesi in cui la pensione di pagina 3 di 8 reversibilità fosse stata di Euro 1.000,00; ordinare ad la corresponsione di quanto dovutole a far tempo CP_2 dalla data del decesso, ivi compresi arretrati, interessi e rivalutazioni.
All'udienza del 18.11.2025 avanti al GOT, delegata dal Giudice al fine di far trovare un accordo, le parti, dopo essere state ampiamente sentite e dopo ampia discussione, unitamente ai rispettivi difensori, raggiungevano il seguente accordo in punto di attribuzione delle rispettive quote di pensione di reversibilità del sig. “la Per_2 sig.ra -in qualità di coniuge superstite- percepirà la quota del 60%, la sig.ra Controparte_1 Parte_1
-in qualità di ex coniuge- percepirà la rimanente quota del 40%. Spese legali compensate”.
[...]
Il difensore dell' prendeva atto dell'accordo riportandosi alla propria memoria. CP_2
Il Giudice delegato, stante l'accordo raggiunto, con provvedimento in atti fissava udienza ex art 127 ter c.p.c. sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 26 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni congiunte. Con provvedimento del 26 novembre 2025 il Giudice delegato, esaminate le note scritte CP_ con la precisazione delle conclusioni congiunte per la ex coniuge e per la coniuge superstite e quelle dell' rimetteva la causa in decisione al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
Eccezioni preliminari dell' CP_2
Sull'eccezione di inammissibilità avanzata dall' , secondo cui sussisterebbe il difetto di giurisdizione di CP_2 questo Tribunale in relazione alla domanda avanzata dal ricorrente per violazione del principio di separazione dei poteri e di non ingerenza (artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865 n. 22646 all. E) del potere giurisdizionale rispetto alle attività e valutazioni riservate alla Pubblica Amministrazione, la predetta è manifestamente infondata. Va osservato che, nel caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve intervenire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. n. 898 del 1970 per determinare la quota di pensione di reversibilità di spettanza di ciascuno, previa la verifica e valutazione dei presupposti previsti dalla medesima disposizione di legge.
La fattispecie e la domanda giudiziale proposta in questo giudizio vertono chiaramente sull'accertamento di diritti soggettivi delle parti riservato alla giurisdizione e, più precisamente, del Giudice Ordinario e non sull'esercizio di poteri riservati alla P.A.
Il diritto dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile alla quota di pensione di reversibilità è poi un diritto proprio e autonomo riconosciuto dalla legge (Cass. Sez. I 19.09.2008 n. 23862) che richiede la quantificazione giudiziale nel caso in cui vi sia un coniuge superstite.
L'eccezione formulata da deve essere rigettata. CP_2
Presupposti e condizioni ai fini dell'attribuzione della quota della pensione di reversibilità
pagina 4 di 8 Tutto ciò premesso e passando all'esame del merito della causa, ritiene il Tribunale che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti sulla base dell'accordo apprezzabilmente raggiunto e formalizzato in udienza, possano trovare accoglimento sussistendo i presupposti di legge per l'accoglimento delle domande delle parti e rispondendo le conclusioni ai parametri stabiliti dal dettato normativo di riferimento.
Deve evidenziarsi in diritto che dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 9 l. 898/70, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota di tale pensione spetta anche al coniuge divorziato del defunto, sempre che il coniuge divorziato sia titolare di assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze e che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
Con riferimento alla posizione e alla domanda avanzata dalla sig.ra , nel caso di specie, sono pacifiche e Pt_1 comunque non oggetto di contestazione le seguenti circostanze che debbono quindi ritenersi provate (art. 115
c.p.c.): la signora , in qualità di ex coniuge del de cuius non è passata a nuove nozze;
la medesima era Pt_1 titolare di un assegno divorzile al momento della morte dell'ex consorte nella misura di € 500,00 al mese.
Appurato il diritto della ricorrente ad ottenere una quota del trattamento di reversibilità dell'ex marito defunto, per la quantificazione della quota stessa non può non muoversi dalla effettiva e formale durata del matrimonio.
Dagli atti e dai documenti di causa, è pacifico che la sig.ra aveva contratto matrimonio con il sig. Pt_1 Per_2 in data 19.09.1971. Dall'unione non nascevano figli.
Dopo circa trent'anni, il matrimonio è entrato in crisi, portando i signori e alla decisione di Pt_1 Per_2 separarsi consensualmente, come è infatti avvenuto in forza di verbale di separazione consensuale del 4.05.2001 omologato in data 12.06.2001 con decreto del Tribunale di Milano e successivamente a divorziare come da sentenza n. 8636/2006 del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile (passata in giudicato), che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e ed ha riconosciuto a quest'ultima un Per_2 Pt_1 assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili.
A far tempo dal 2002 il aveva avviato una stabile convivenza con la signora in Milano Piazza Per_2 CP_1
Adigrat n. 6 (ove aveva formalmente trasferito la residenza nel luglio 2006) con la quale, dopo circa 22 anni, aveva contratto matrimonio in data 5.02.2024; pochi mesi dopo, in data 2.09.2024, il signor deceduto. Per_2
Per ciò che concerne le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, risulta, anche dalle dichiarazioni rese dalle parti avanti al GOT, la sig.ra percepisce una pensione di anzianità pari a circa € 640,00 mensili Pt_1 netti su tredici mensilità, cui si aggiungeva, sino alla morte dell'ex marito, l'assegno divorzile pari a € 500,00 mensili (lordi) ed ha i problemi di salute già sopra descritti. E' proprietaria dell'un immobile sito a Milano, via
Battistotti Sassi n. 4, avendo ricevuto dal marito in sede di divorzio la quota del 50% di proprietà del predetto, immobile ove ella attualmente vive ed ha la propria residenza anagrafica e paga spese condominiali per circa euro 2.000,00 l'anno. pagina 5 di 8 Infine, quanto al patrimonio mobiliare, la signora è titolare di un conto corrente presso Banca Intesa con Pt_1 un saldo attivo di Euro 31.766,64. Non ha altri risparmi.
Con riferimento alla posizione della sig.ra la predetta ha dichiarava di vivere nell'immobile in Milano CP_1
Piazza Adigrad n. 6 concessole in comodato d'uso da una zia, ove ha vissuto con il sig. sino al ricovero Per_2 del predetto nella RSA. Ha precisato di non aver mai lavorato, di non percepire alcuna pensione, neppure la pensione sociale, di aver dipeso economicamente dal E' proprietaria di 1/12 di un immobile sito in Per_2
Alessandria pervenutole in successione dal padre e di 5/48 di terreni in abbandono. E' titolare di conto corrente presso Banca Popolare di Milano con un saldo attivo di circa Euro 25.921,57. La sua quota di eredità ammonterebbe a circa 9.000,00 euro;
il marito non aveva una polizza sulla vita;
le spese condominiali dell'immobile dove vive vengono pagate dalla zia-proprietaria.
Dalla documentazione depositata dall'ente previdenziale risulta, inoltre, che l'importo lordo in pagamento della pensione di reversibilità è pari ad euro 2.923,20 lordi mensili.
Va rilevato che ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato oltre a tenere in considerazione la durata dei rapporti matrimoniali e gli altri presupposti di cui all'art. 9 l. 898/1970, occorre ponderare altri elementi tra cui la convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, allorchè ciò sia indispensabile per una più completa stima delle situazioni.
Pertanto, alla luce degli elementi esaminati, dei documenti in atti, delle valutazioni come sopra evidenziate, in un'ottica di equilibrio delle rispettive posizioni economiche e personali delle parti, tenuto anche conto dell'importo dell'assegno divorzile di cui godeva parte ricorrente, il Collegio ritiene equa e congrua, rispetto ai parametri di legge, l'attribuzione delle quote del 40% della pensione di reversibilità all'ex coniuge signora e dell'altro 60% al coniuge superstite signora , quote sulle Parte_1 Controparte_1 quali le parti hanno apprezzabilmente raggiunto l'accordo con le conclusioni congiunte.
Tale accordo tiene quindi sicuramente conto della ormai risalente conclusione del matrimonio tra il sig. e Per_2 la sig.ra oltre che del fatto che quest'ultima percepiva un assegno divorzile di non rilevante entità. Pt_1
D'altro canto, sebbene il matrimonio tra il sig. la sig.ra sia contraddistinto da una durata di soli Per_2 CP_1 pochi mesi, è, invero, l'unione più recente è stata preceduta da una convivenza ultra ventennale e la sig.ra sia stata la figura che maggiormente ha riempito la quotidianità del sig. negli ultimi anni della CP_1 Per_2 sua vita, assistendolo anche nella malattia.
Tale accordo tiene quindi sicuramente conto di vari elementi, così come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 491 del 14 novembre 2000, con i relativi correttivi tra i quali assume rilievo, tra gli altri, le condizioni economiche delle parti, l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, l'età delle stesse, che la Corte Costituzionale con la sentenza sopra citata ed ancor prima con la pronuncia numero 419 del 1999, aveva chiarito dovessero considerarsi nella valutazione giudiziale in ottica di pagina 6 di 8 maggiore equità economica e sociale (cfr. Cass. nn. 15164/2003, 2092/2007, 23379/04, 6272/04, 1057/02 nonché Cass. sez. I, ordinanza 30.10.2014 n. 23102).
Decorrenza
Quanto alla decorrenza del diritto delle parti alla percezione della pensione nella quota pattuita, essa va fissata nella mensilità successiva alla morte del de cuius.
Infatti, il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore, e non il coniuge superstite che abbia già riscosso una quota o l'intera pensione di reversibilità, soggetto che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati difetta di legittimazione passiva.
Si intende aderire in tal modo sul punto all'indirizzo costante di questo ufficio, coerente con l'interpretazione della Suprema Corte: «nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non
"pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (Trib.
Milano, sez. IX civ., sentenza 20 marzo 2013; Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 gennaio 2007 n. 2092).
Spese di lite
Stante l'accordo tra le parti signora e , le spese di lite devono essere Parte_1 Controparte_1 integralmente compensate tra le medesime. Quanto ai rapporti tra e parte ricorrente e tra e parte CP_2 CP_2 resistente, non sussiste soccombenza in senso tecnico-giuridico: l'ente erogatore è parte necessaria senza essere in opposizione rispetto alle reciproche domande dei soggetti legittimati. Le spese processuali relative alla costituzione in giudizio dell' restano, pertanto, irripetibili. CP_2
PQM
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe,
Provvedendo in conformità all'accordo raggiunto tra parte ricorrente e parte Parte_1 resistente sopra riportato, così decide: Controparte_1
pagina 7 di 8 1) ATTRIBUISCE a (c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.06.1949 , in qualità di ex coniuge, la quota pari al 40% della pensione di reversibilità erogata a seguito della morte di (nato a [...] il [...] e deceduto in Milano il 2.09.2024) e a Persona_2 CP_4
(C.F.: ), nata a Milano il [...], in [...] coniuge superstite, la
[...] C.F._2 rimanente quota del 60%;
2) ORDINA all' con sede centrale in Roma/EUR, via Ciro il Controparte_2
Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro tempore, di corrispondere alla signora Controparte_1 la quota del 60% della pensione di reversibilità, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso di e così dalla mensilità di ottobre 2024, ed alla signora la Persona_2 Parte_1 rimanente quota del 40%;
3) COMPENSA le spese processuali di lite tra le parti e ; Parte_1 Controparte_1
4) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese processuali nei rapporti tra l' e le altre parti. CP_2
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa RI Laura Amato
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