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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/08/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 439/2021 La Corte d'Appello di RE, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 439/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 23 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 2 luglio 2025
OGGETTO: d a
RI (deposito
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
bancario, cassetta di persona della titolare dott.ssa rappresentata e difesa Parte_1
sicurezza, apertura di dall'avv. AS Meloni del foro di OM (PEC credito)
) e dall'avv. Ruggero Rizzi del Email_1
cod.: 140041 foro di RE (PEC ed Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in RE, Via
Sardegna n. 38, nonché agli indirizzi telematici dei difensori giusta procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello
1 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale dott.ssa (atto rogito notaio Controparte_2 [...]
di Milano rep. 6745, racc. 4736, con il patrocinio Persona_1
dell'avv. Sergio Stringhini del foro di AM (PEC
con domicilio eletto Email_3
all'indirizzo telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AM n.
846/2020 pubblicata in data 26 giugno 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia quindi la Ecc.ma Corte:
A) In accoglimento delle domande integrate con la preliminare di nullità
per indeterminatezza come da causali rimettere in istruttoria la causa per
procedere alla invocata ctu contabile a tasso legale ex art.117 tub, con
rideterminazione dei piani di ammortamento. In special modo per i due
mutui del 2005 e del 2006 per la manipolazione dell'euribor con nomina
di ctu a tasso legale e/o ex art. 117u tub .
B) Condanna alla restituzione da parte della delle somme in CP_3
2 eccesso pagate, salva eccezione di compensazione con le rate a scadere.
C) Nel merito dichiarare i mutui recanti condizioni indeterminate, per le
ragioni indicate in narrativa e procedere a ricalcolo del piano di
ammortamento a tasso legale ex art.117 tub. Stessa condanna alla
restituzione salva la compensazione.
D) Salvo il resto per il conto corrente come da citazione (ctu ed ordine di
esibizione dei contratti e degli estratti) con revisione dei saldi.
E) Procedere comunque a nuova liquidazione degli onorari di causa per
il primo grado , in base alle vigenti tariffe.
Vittoria di spese del presente appello per le quali l'avv.Meloni si dichiara
antistatario.
In subordine alla nomina di ctu, chiede che la causa venga trattenuta in
decisione con termini per comparse e repliche.”
Dell'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, richiamate espressamente tutte le
domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo
grado, contestate tutte le domande, eccezioni e richieste di parte
appellante, così come meglio specificato negli atti di primo grado da
intendersi quivi integralmente richiamati, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
3 - respingere l'appello formulato dalla società e ogni altra domanda
proposta dalla nei confronti Parte_2
di (già ), perché infondati in fatto e in Controparte_1 CP_4
diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- confermare la sentenza n.846/20 - RG n.15187/2014 emessa dal
Tribunale di AM – Dott.ssa Veronica Marrapodi in data 18.06.20 e
pubblicata il 26.06.20;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ci si oppone all'ordine di esibizione ex art.210 cpc e all'ammissione della
CTU contabile, per le ragioni già spiegate in atto;
- con espressa riserva
di ogni facoltà di legge;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la dott.ssa in Parte_1
qualità di titolare dell'omonima Farmacia, ha convenuto, innanzi al
Tribunale di AM, la perché, ferma Controparte_5
l'eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso e le somme ancora dovute, a) fosse accertato che i contratti di mutuo stipulati fra le parti prevedevano l'applicazione di interessi usurari e ne fosse,
conseguentemente, dichiarata la gratuità ex art. 1815 c.c.; b) fosse,
4 conseguentemente, dichiarato che le rate a scadere dovevano essere composte di solo capitale;
c) la convenuta fosse condannata a restituire all'attrice le somme indebitamente percepite previa determinazione da parte di C.T.U.; d) in subordine fosse dichiarata la nullità del piano di ammortamento alla francese e delle relative clausole con sostituzione del rimborso con il tasso legale a rate costanti e con condanna della convenuta al pagamento delle somme pagate in eccesso nonché con determinazione delle rate a scadere secondo il nuovo piano di rimborso stabilito;
e) fosse accertato che anche sul conto corrente in essere fra le parti la CP_3
convenuta aveva applicato tassi usurari, condizioni non contrattualizzate e pattuite;
f) fosse, conseguentemente, dichiarata la nullità del contratto di conto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate;
g) fosse accertata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione dei tassi passivi in quanto usurari;
h) fosse dichiarata l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali non concordati;
i) fosse accertata l'illegittimità
dell'applicazione della Commissione di AS RT in quanto non pattuita;
j) fosse accertata l'illegittimità delle variazioni contrattuali disposte unilateralmente dalla Banca convenuta in quanto non concordate;
k) fosse dichiarato che nulla era dovuto dall'attrice in ragione della nullità
del conto corrente per applicazione di interessi usurari;
l) fosse rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente fra le parti e la CP_3
convenuta fosse, conseguentemente ed eventualmente, condannata a restituire le somme indebitamente corrisposte dall'attrice. A sostegno delle
5 pretese azionate l'attrice ha allegato che ella aveva in essere con la CP_3
convenuta tre contratti di mutuo ed un rapporto di conto corrente;
che i mutui erano in regolare ammortamento;
che i contratti di mutuo dovevano essere considerati gratuiti in quanto era stata pattuita l'applicazione di interessi usurari dovendo comprendersi nel calcolo del TEG gli interessi di mora;
che, in ogni caso, il piano di ammortamento alla francese concordato per i tre contratti di mutuo risultava illegittimo per indeterminatezza;
che da una perizia econometrica di parte era emerso che sul conto corrente era stata illegittimamente addebitata la somma di €
3.119,64 per usura oggettiva e soggettiva nonché anatocismo;
che in ogni caso ella eccepiva la compensazione fra quanto eventualmente dalla stessa dovuto alla Banca convenuta ed il credito che ella vantava nei confronti di quest'ultima per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio;
che ella non aveva ricevuto alcuna copia dei contratti di corrispondenza e di apertura di credito;
che le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali disposte dalla convenuta erano inidonee a sanare CP_3
l'originaria nullità dei tassi contrattuali pattuiti;
che ella aveva diritto alla ripetizione di quanto indebitamente addebitatole dalla convenuta e CP_3
di quanto ella aveva pagato in eccesso.
Si è costituita la in proprio e per conto Controparte_5
di eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità Controparte_6
della domanda per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria;
ancora in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della per avere Controparte_5
6 quest'ultima ceduto in blocco alla società i crediti Controparte_6
derivanti dai contratti di finanziamento stipulati con l'attrice; nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate dall'attrice evidenziando come il contratto di mutuo stipulato nell'anno 2006 fosse stato estinto anticipatamente e non fosse più, quindi, in essere tra le parti;
che la domanda di ripetizione svolta con riguardo al conto corrente risultava inammissibile per essere tale conto ancora in essere fra le parti;
che nell'azione di ripetizione l'onere della prova in ordine all'illegittimità
degli addebiti incombeva sulla correntista la quale, nel caso di specie, non lo aveva assolto;
che gli interessi pattuiti con i contratti di finanziamento non erano usurari;
che il presupposto dal quale era partita l'attrice per la qualificazione degli interessi pattuiti come usurari (sommatoria degli interessi compensativi con quelli moratori) non era condivisibile;
che la
Commissione di AS RT non doveva essere computata nel calcolo del TEG;
che le censure relative al piano di ammortamento alla francese erano inammissibilmente generiche e comunque infondate dovendosi ritenere la piena legittimità di tale modalità di rimborso del finanziamento;
che la domanda di accertamento della nullità degli addebiti operati sul conto corrente per usura, oggettiva e soggettiva, nonché per interessi ultralegali non pattuiti era affetta da inammissibile genericità con conseguente nullità parziale dell'atto di citazione;
che lo ius variandi era stato legittimamente esercitato.
E' stata disposta l'integrazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164
c.p.c. e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui
7 all'art. 183 sesto comma c.p.c. La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio ed è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 846/2020 pubblicata in data 26 giugno 2020 il Tribunale
di AM ha respinto le pretese azionate dall'attrice che ha condannato alla rifusione delle spese sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
in relazione alle domande relative ai contratti Controparte_5
di finanziamento risulta fondata essendo documentata l'avvenuta cessione dei relativi crediti alla società veicolo Controparte_6
b) l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della società
risulta tardivamente e quindi inammissibilmente Controparte_6
formulata dall'attrice;
c) l'istanza di rimessione in istruttoria della causa al fine di disporre una
C.T.U. contabile non risulta ammissibile in ragione della natura meramente esplorativa dell'indagine e della mancanza di specifiche contestazioni;
d) l'istanza ex art. 210 c.p.c. risulta inammissibile per non essere stata preceduta stragiudizialmente dalla richiesta di cui all'art. 119 TUB;
e) l'attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante;
f) la prospettazione dell'attrice secondo la quale ai fini della verifica del superamento del tasso soglia per l'usura è necessario sommare il tasso degli interessi compensativi con quello degli interessi moratori non è
8 condivisibile dovendosi valutare il superamento del tasso soglia singolarmente per ciascuna categoria di interessi;
g) che la perizia econometrica di parte depositata da parte attrice, essendo fondata sull'applicazione di una formula diversa da quella adottata dalla
Banca d'Italia, non è suscettibile di essere condivisa e di fondare le pretese azionate in giudizio;
h) che l'usura “sopravvenuta” lamentata dall'attrice in comparsa conclusionale risulta manifestamente infondata alla luce dell'orientamento espresso sul punto dal Supremo Collegio (Cass.
24675/17);
i) che la clausola relativa all'ammortamento alla francese risulta determinata o comunque determinabile;
j) che l'applicazione di interessi anatocistici risulta indimostrata;
k) che risulta positivamente al giudizio la prova della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi;
Par l) che l'omessa o errata indicazione dell' non può comportare la nullità
del rapporto e non consente l'applicazione del disposto di cui all'art. 117
TUB;
m) che la contestazione in ordine all'esercizio dello ius variandi è affetta da genericità;
n) che le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice.
Avverso detta sentenza ha interposto appello innanzi alla Corte d'Appello
di Milano la dott.ssa in qualità di titolare dell'omonima Parte_1
Farmacia, articolando dieci motivi di gravame.
9 Si è costituita in proprio e per conto di Controparte_4 Controparte_6
che, in via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza territoriale della
Corte d'Appello di Milano;
nel merito ha resistito al gravame avversario.
Con ordinanza 28 gennaio 2021 la Corte d'Appello di Milano, rilevato che il Tribunale di AM ha sede nel distretto di Corte d'Appello di RE,
ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ed affermato la competenza territoriale della Corte d'Appello di RE fissando il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto a cura della dott.ssa Pt_1
in qualità di titolare dell'omonima che ha ribadito i motivi di Pt_1
gravame già articolati innanzi alla Corte d'Appello di Milano.
Si è costituita la società (già e Controparte_1 Controparte_4
prima resistendo al gravame Controparte_5
avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 2 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del
Giudice di primo grado sotto il profilo dell'illogicità ed irregolarità della decisione in rito in particolare sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio per aver affermato la carenza di legittimazione passiva
10 della (ora in Controparte_5 Controparte_1
ragione dell'intervenuta cessione dei crediti vantati nei confronti dell'appellante in forza dei mutui alla stessa concessi: la censura, pur formalmente fondata, si rivela ininfluente. Il Supremo Collegio, infatti,
seppure con riguardo all'ipotesi dell'eccezione opponibile dal debitore ceduto alla cessionaria del credito, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ha chiarito che “I crediti oggetto delle operazioni di
'cartolarizzazione' eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono
un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, in via
esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per
finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione,
sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del
cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su
crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo
intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la
società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla
domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del
rapporto intrattenuto con il cedente)” (cfr. Cass. 13735/22 e successivamente in senso conforme cfr. Cass. 18454/24) con la conseguenza che deve essere affermata la legittimazione passiva della società (già in Controparte_1 Controparte_5
relazione alla domanda di ripetizione formulata dall'odierna appellante anche con riguardo ai mutui contratti dall'odierna appellante con la società
appellata. Tale conclusione trova conforto nella stessa costituzione in
11 giudizio in primo grado della che si è Controparte_5
costituita “in proprio e per conto di . L'affermazione Controparte_7
della legittimazione passiva della società peraltro, Controparte_1
non incide in alcun modo sulla fondatezza nel merito dell'azione esercitata dall'appellante e quindi non risulta, di per sé, idonea ad incidere sul
decisum del Giudice di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 102 c.p.c. per non essere stata autorizzata la chiamata in causa della cessionaria sulla base del rilievo che l'istanza Controparte_6
sarebbe stata formulata tardivamente e, quindi, inammissibilmente: la censura, pur inerendo ad un'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, si rivela, anche in questo caso, ininfluente alla luce del rilievo che la società si è costituita in giudizio in primo grado Controparte_6
per il tramite della sulla base dei Controparte_5
mandati di cui ai doc. 7 e 9 fascicolo di parte appellata in primo grado e tale circostanza è ben nota all'appellante che, infatti, ha evocato in appello
“ (ex – omissis – in Controparte_4 Controparte_5
proprio e in veste di mandataria di : ne discende che Controparte_6
non si poneva in primo grado e non si pone in questo grado di giudizio alcuna questione di integrazione del contraddittorio in quanto la cessionaria risulta ritualmente costituita in giudizio in primo grado ed evocata in giudizio in appello. Anche tale conclusione, peraltro, non risulta idonea ad incidere sul decisum del Giudice di primo grado.
Il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'omessa
12 verifica del contraddittorio e della regolare costituzione delle parti, resta assorbito dalle considerazioni svolte in relazione al primo ed al secondo motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della valutazione di inammissibilità delle domande svolte nei confronti di
[...]
(oggi relativamente Controparte_5 Controparte_1
ai crediti ceduti alla società la censura deve Controparte_6
considerarsi assorbita alla luce di quanto esposto con riguardo al primo motivo di gravame dovendosi positivamente ritenere – in rito – la legittimazione passiva dell'odierna appellata quale successore della
[...]
Controparte_5
Dal punto di vista logico-giuridico occorre, a questo punto, esaminare il
sesto motivo di gravame avente ad oggetto le doglianze di merito formulate da parte appellante e, in particolare l'erronea negazione della natura usuraria degli interessi moratori e dell'indeterminatezza delle condizioni economiche dei mutui: entrambi i profili di censura non possono essere condivisi.
Quanto al primo profilo si osserva che il presupposto dal quale muove la censura inerente alla natura usuraria degli interessi moratori è quello della sommatoria degli stessi agli interessi corrispettivi ed al raffronto del montante così ottenuto con il tasso soglia ordinario: l'inammissibilità di tale modalità operativa è stata affermata dal Supremo Collegio a Sezioni
Unite che ha chiarito che “La disciplina antiusura, essendo volta a
sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in
13 relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui
mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art.
2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la
rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne
consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m.,
incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori,
moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti
percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto
comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti
ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione
media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento
dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di
modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria)
pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in
applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i
consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma
2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo),
essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro
rimedio.” (cfr. Cass. SS.UU. 19597/20 e recentemente in senso conforme
Cass. 16526/24) e ripetutamente ribadita dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. 14214722 “In tema di interessi
14 convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi
corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare
adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a
carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza
dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della
sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi
corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e
antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare
adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza
dell'inadempimento del contratto)”.
Quanto al secondo profilo, ossia alla doglianza inerente all'erronea valutazione dell'eccezione di indeterminatezza delle condizioni economiche dei mutui ed alla conseguente eccezione di nullità dei relativi contratti si osserva che, dalla lettura dell'art. 3 di ciascun contratto di mutuo stipulato dall'odierna appellante con la Controparte_5
– ora – (cfr. doc. 1, 2 e 3 di parte appellata
[...] Controparte_1
– fascicolo di primo grado), emerge chiaramente l'indicazione di tutti i parametri per la determinazione del tasso di interesse via via applicabile ai finanziamenti negoziati, tasso di interesse evidentemente variabile in quanto espressamente oggetto di revisione periodica e legato al parametro
Euribor a sei mesi (360).
In senso contrario e con specifico riferimento al contratto stipulato in data
4 dicembre 2006 (doc. 1 di parte appellata – fascicolo di primo grado), non vale obiettare che nel contratto il tasso nominale annuo è indicato nella
15 misura del 4,60% nonostante sia pattuito uno spread dell'1% e sia indicato il valore attuale del parametro Euribor a sei mesi (360), che costituisce il riferimento per la revisione del tasso di interesse, nella misura del 3,55%:
l'indicazione del tasso nominale annuo nella misura del 4,60% individua esattamente il tasso inizialmente applicato al finanziamento, mentre l'indicazione dell'aumento dell'1% della media aritmetica con arrotondamento ai cinque centesimi superiori è esclusivamente riferita alla revisione del tasso sulla base del tasso Euribor 6 mesi (360) del qual viene indicata la misura attuale al solo fine di individuare esattamente il parametro di riferimento per l'avvenire. Identico discorso vale per i contratti stipulati in data 1° febbraio 2008 (cfr. doc. 2 di parte appellata –
fascicolo di primo grado) ed in data 3 novembre 2011 (cfr. doc. 3 di parte appellata – fascicolo di primo grado) che contengono clausole sostanzialmente identiche seppure con indicazione aritmetica diversa del tasso originario e dell'aumento in sede di revisione. In sostanza nei contratti in esame è espressamente indicato il tasso originario e vengono successivamente indicate le modalità di revisione di tale tasso in ragione della variabilità dello stesso concordata in riferimento ad un parametro ben individuato “Euribor 6 mesi (360)” la cui legittimità è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità in assenza di allegazione e prova in ordine ad intese manipolative per la determinazione dello stesso e della partecipazione dell'Istituto bancario con il quale il correntista ha contrattato a tali intese (cfr. Cass. 12007/24), circostanza non allegata e non provata nell'ambito del presente giudizio.
16 L'infondatezza nel merito della censura impone di ritenere che resta assorbita l'eccezione di inammissibilità della doglianza sollevata da parte appellata e fondata sul rilievo che l'eccezione è stata introdotta dall'appellante solo con le comparse conclusionali in primo grado.
Con il settimo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione dell'omessa e/o comunque inesatta indicazione dell' nei contratti di mutuo stipulati fra le parti: la censura non Pt_4
può essere condivisa alla luce del rilievo che il Supremo Collegio, con orientamento univoco, ha chiarito che “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo
dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi,
prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta
è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art.
117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli
di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole
di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o
precontrattuale di quest'ultima” (cfr. Cass. 4597/23 ed in precedenza in senso conforme Cass. 39169/21). Nel caso in esame l'appellante si è
limitata a far valere un profilo di invalidità del contratto e non ha in alcun modo avanzato domanda di risarcimento del danno allegando e provando che non avrebbe stipulato il contratto laddove avesse avuto l'esatta indicazione dell' , con la conseguenza che la doglianza deve Pt_4
17 essere respinta.
Con l'ottavo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità del mancato esame della domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente in essere fra le parti in ragione dell'anatocismo applicato dalla banca: la censura non può in alcun modo essere accolta. Come ben evidenziato dal Giudice di primo grado, l'appellata ha documentato che l'applicazione degli interessi anatocistici è avvenuta con pari periodicità
(cfr. pag. 29 – doc. 10 di parte appellata – fascicolo di primo grado) con la conseguenza che la pratica risulta pienamente rispettosa di quanto richiesto dall'art. 120, secondo comma, TUB applicabile ratione temporis
e della Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000. Dalla lettura dell'atto di appello non sembra che sia stato ripreso l'argomento della natura usuraria del piano di ammortamento alla francese in relazione al quale si deve ritenere che sia sceso il giudicato;
si osserva in ogni caso che il Supremo Collegio
a Sezioni Unite ha chiarito la piena legittimità e la non usurarietà del piano di ammortamento alla francese (cfr. Cass. SS.UU. 15130/24).
Con il nono motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione della ripartizione dell'onere probatorio evidenziando come l'appellata non abbia prodotto gli estratti conto del rapporto nonostante l'espressa richiesta ex art. 119 TUB contenuta nell'atto di citazione: al di là del rilievo che la Giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che l'onere della prova in ordine al carattere illecito degli addebiti operati dalla banca incombe sul correntista nei giudizi di ripetizione o di rideterminazione del saldo del conto corrente (cfr. per tutte Cass. 37800/22), con la conseguenza
18 che incombeva sull'appellante l'onere di produrre gli estratti conto (al fine di comprovare l'allegato illecito anatocismo) si osserva che, nel caso di specie, l'introduzione del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta ex
art. 119 TUB da parte dell'appellante all'appellata con la conseguenza che,
secondo l'insegnamento del Giudice di legittimità (cfr. Cass. 24641/21 e successivamente in senso conforme Cass. 23861/22 e Cass. 9082/23),
l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'appellante ed avente ad oggetto gli estratti conto del rapporto fra le parti risulta inammissibile.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che deve essere disatteso anche il quinto motivo di gravame con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione di inammissibilità
dell'istanza istruttoria di C.T.U. contabile formulata in primo grado in ragione del relativo carattere esplorativo: alla luce dell'infondatezza in diritto delle pretese azionate dall'appellante per le ragioni sopra esplicitate non sono configurabili ragioni che legittimino alcun approfondimento istruttorio.
Con il decimo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità del regolamento delle spese evidenziando come, essendo stata ritenuta la carenza di legittimazione processuale della Controparte_5
la liquidazione delle spese con tutte le fasi del giudizio sarebbe
[...]
eccessiva: anche tale censura non può essere condivisa alla luce del rilievo che le attività processuali (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e/o istruttoria – deposito memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. – e fase decisionale con deposito comparse conclusionali) sono state
19 tutte espletate;
che il valore di riferimento della causa è quello che è stato indicato dall'odierna parte appellante nella nota di iscrizione a ruolo e nell'atto di citazione in primo grado (indeterminabile); che la complessità
del giudizio può essere ritenuta media essendo dibattute questioni non particolarmente difficili, ma neppure particolarmente semplici. Si osserva,
inoltre, che la soccombenza di parte appellante in primo grado è stata integrale e che la pronuncia non è stata limitata alla questione di rito della carenza di legittimazione passiva, bensì le domande azionate dall'odierna appellante sono state respinte nel merito con ampia e diffusa motivazione da part del Giudice di primo grado.
Da ultimo devono essere esaminate le deduzioni contenute nella comparsa conclusionale di parte appellante in cui la stessa lamenta l'omessa consegna e sottoscrizione del piano di ammortamento alla francese: al di là del rilievo, si ribadisce, che la statuizione del Giudice di primo grado non sembra essere stata effettivamente impugnata in punto ammortamento alla francese (l'atto di appello, per vero, è piuttosto farraginoso), si osserva che le deduzioni in ordine alla mancata consegna ed alla mancanza di sottoscrizione del piano di ammortamento sono allegazioni in fatto del tutto nuove, come tali inammissibili.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 846/2020 del Tribunale di AM
integralmente confermata con la motivazione che precede.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e
20 che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22– in complessivi
€ 10.313,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.518,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.665,00
per la fase introduttiva (valore medio), € 1.843,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 4.287,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
AM n. 846/2020 pubblicata in data 26 giugno 2020;
2) condanna l'appellante a rifondere alla società appellata alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 10.313,00 oltre rimborso spese generali, IVA
(se dovuta) e CPA, come per legge;
21 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
22
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 439/2021 La Corte d'Appello di RE, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 439/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 23 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 2 luglio 2025
OGGETTO: d a
RI (deposito
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
bancario, cassetta di persona della titolare dott.ssa rappresentata e difesa Parte_1
sicurezza, apertura di dall'avv. AS Meloni del foro di OM (PEC credito)
) e dall'avv. Ruggero Rizzi del Email_1
cod.: 140041 foro di RE (PEC ed Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in RE, Via
Sardegna n. 38, nonché agli indirizzi telematici dei difensori giusta procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello
1 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale dott.ssa (atto rogito notaio Controparte_2 [...]
di Milano rep. 6745, racc. 4736, con il patrocinio Persona_1
dell'avv. Sergio Stringhini del foro di AM (PEC
con domicilio eletto Email_3
all'indirizzo telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AM n.
846/2020 pubblicata in data 26 giugno 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia quindi la Ecc.ma Corte:
A) In accoglimento delle domande integrate con la preliminare di nullità
per indeterminatezza come da causali rimettere in istruttoria la causa per
procedere alla invocata ctu contabile a tasso legale ex art.117 tub, con
rideterminazione dei piani di ammortamento. In special modo per i due
mutui del 2005 e del 2006 per la manipolazione dell'euribor con nomina
di ctu a tasso legale e/o ex art. 117u tub .
B) Condanna alla restituzione da parte della delle somme in CP_3
2 eccesso pagate, salva eccezione di compensazione con le rate a scadere.
C) Nel merito dichiarare i mutui recanti condizioni indeterminate, per le
ragioni indicate in narrativa e procedere a ricalcolo del piano di
ammortamento a tasso legale ex art.117 tub. Stessa condanna alla
restituzione salva la compensazione.
D) Salvo il resto per il conto corrente come da citazione (ctu ed ordine di
esibizione dei contratti e degli estratti) con revisione dei saldi.
E) Procedere comunque a nuova liquidazione degli onorari di causa per
il primo grado , in base alle vigenti tariffe.
Vittoria di spese del presente appello per le quali l'avv.Meloni si dichiara
antistatario.
In subordine alla nomina di ctu, chiede che la causa venga trattenuta in
decisione con termini per comparse e repliche.”
Dell'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, richiamate espressamente tutte le
domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo
grado, contestate tutte le domande, eccezioni e richieste di parte
appellante, così come meglio specificato negli atti di primo grado da
intendersi quivi integralmente richiamati, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
3 - respingere l'appello formulato dalla società e ogni altra domanda
proposta dalla nei confronti Parte_2
di (già ), perché infondati in fatto e in Controparte_1 CP_4
diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- confermare la sentenza n.846/20 - RG n.15187/2014 emessa dal
Tribunale di AM – Dott.ssa Veronica Marrapodi in data 18.06.20 e
pubblicata il 26.06.20;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ci si oppone all'ordine di esibizione ex art.210 cpc e all'ammissione della
CTU contabile, per le ragioni già spiegate in atto;
- con espressa riserva
di ogni facoltà di legge;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la dott.ssa in Parte_1
qualità di titolare dell'omonima Farmacia, ha convenuto, innanzi al
Tribunale di AM, la perché, ferma Controparte_5
l'eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso e le somme ancora dovute, a) fosse accertato che i contratti di mutuo stipulati fra le parti prevedevano l'applicazione di interessi usurari e ne fosse,
conseguentemente, dichiarata la gratuità ex art. 1815 c.c.; b) fosse,
4 conseguentemente, dichiarato che le rate a scadere dovevano essere composte di solo capitale;
c) la convenuta fosse condannata a restituire all'attrice le somme indebitamente percepite previa determinazione da parte di C.T.U.; d) in subordine fosse dichiarata la nullità del piano di ammortamento alla francese e delle relative clausole con sostituzione del rimborso con il tasso legale a rate costanti e con condanna della convenuta al pagamento delle somme pagate in eccesso nonché con determinazione delle rate a scadere secondo il nuovo piano di rimborso stabilito;
e) fosse accertato che anche sul conto corrente in essere fra le parti la CP_3
convenuta aveva applicato tassi usurari, condizioni non contrattualizzate e pattuite;
f) fosse, conseguentemente, dichiarata la nullità del contratto di conto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate;
g) fosse accertata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione dei tassi passivi in quanto usurari;
h) fosse dichiarata l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali non concordati;
i) fosse accertata l'illegittimità
dell'applicazione della Commissione di AS RT in quanto non pattuita;
j) fosse accertata l'illegittimità delle variazioni contrattuali disposte unilateralmente dalla Banca convenuta in quanto non concordate;
k) fosse dichiarato che nulla era dovuto dall'attrice in ragione della nullità
del conto corrente per applicazione di interessi usurari;
l) fosse rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente fra le parti e la CP_3
convenuta fosse, conseguentemente ed eventualmente, condannata a restituire le somme indebitamente corrisposte dall'attrice. A sostegno delle
5 pretese azionate l'attrice ha allegato che ella aveva in essere con la CP_3
convenuta tre contratti di mutuo ed un rapporto di conto corrente;
che i mutui erano in regolare ammortamento;
che i contratti di mutuo dovevano essere considerati gratuiti in quanto era stata pattuita l'applicazione di interessi usurari dovendo comprendersi nel calcolo del TEG gli interessi di mora;
che, in ogni caso, il piano di ammortamento alla francese concordato per i tre contratti di mutuo risultava illegittimo per indeterminatezza;
che da una perizia econometrica di parte era emerso che sul conto corrente era stata illegittimamente addebitata la somma di €
3.119,64 per usura oggettiva e soggettiva nonché anatocismo;
che in ogni caso ella eccepiva la compensazione fra quanto eventualmente dalla stessa dovuto alla Banca convenuta ed il credito che ella vantava nei confronti di quest'ultima per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio;
che ella non aveva ricevuto alcuna copia dei contratti di corrispondenza e di apertura di credito;
che le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali disposte dalla convenuta erano inidonee a sanare CP_3
l'originaria nullità dei tassi contrattuali pattuiti;
che ella aveva diritto alla ripetizione di quanto indebitamente addebitatole dalla convenuta e CP_3
di quanto ella aveva pagato in eccesso.
Si è costituita la in proprio e per conto Controparte_5
di eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità Controparte_6
della domanda per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria;
ancora in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della per avere Controparte_5
6 quest'ultima ceduto in blocco alla società i crediti Controparte_6
derivanti dai contratti di finanziamento stipulati con l'attrice; nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate dall'attrice evidenziando come il contratto di mutuo stipulato nell'anno 2006 fosse stato estinto anticipatamente e non fosse più, quindi, in essere tra le parti;
che la domanda di ripetizione svolta con riguardo al conto corrente risultava inammissibile per essere tale conto ancora in essere fra le parti;
che nell'azione di ripetizione l'onere della prova in ordine all'illegittimità
degli addebiti incombeva sulla correntista la quale, nel caso di specie, non lo aveva assolto;
che gli interessi pattuiti con i contratti di finanziamento non erano usurari;
che il presupposto dal quale era partita l'attrice per la qualificazione degli interessi pattuiti come usurari (sommatoria degli interessi compensativi con quelli moratori) non era condivisibile;
che la
Commissione di AS RT non doveva essere computata nel calcolo del TEG;
che le censure relative al piano di ammortamento alla francese erano inammissibilmente generiche e comunque infondate dovendosi ritenere la piena legittimità di tale modalità di rimborso del finanziamento;
che la domanda di accertamento della nullità degli addebiti operati sul conto corrente per usura, oggettiva e soggettiva, nonché per interessi ultralegali non pattuiti era affetta da inammissibile genericità con conseguente nullità parziale dell'atto di citazione;
che lo ius variandi era stato legittimamente esercitato.
E' stata disposta l'integrazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164
c.p.c. e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui
7 all'art. 183 sesto comma c.p.c. La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio ed è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 846/2020 pubblicata in data 26 giugno 2020 il Tribunale
di AM ha respinto le pretese azionate dall'attrice che ha condannato alla rifusione delle spese sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
in relazione alle domande relative ai contratti Controparte_5
di finanziamento risulta fondata essendo documentata l'avvenuta cessione dei relativi crediti alla società veicolo Controparte_6
b) l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della società
risulta tardivamente e quindi inammissibilmente Controparte_6
formulata dall'attrice;
c) l'istanza di rimessione in istruttoria della causa al fine di disporre una
C.T.U. contabile non risulta ammissibile in ragione della natura meramente esplorativa dell'indagine e della mancanza di specifiche contestazioni;
d) l'istanza ex art. 210 c.p.c. risulta inammissibile per non essere stata preceduta stragiudizialmente dalla richiesta di cui all'art. 119 TUB;
e) l'attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante;
f) la prospettazione dell'attrice secondo la quale ai fini della verifica del superamento del tasso soglia per l'usura è necessario sommare il tasso degli interessi compensativi con quello degli interessi moratori non è
8 condivisibile dovendosi valutare il superamento del tasso soglia singolarmente per ciascuna categoria di interessi;
g) che la perizia econometrica di parte depositata da parte attrice, essendo fondata sull'applicazione di una formula diversa da quella adottata dalla
Banca d'Italia, non è suscettibile di essere condivisa e di fondare le pretese azionate in giudizio;
h) che l'usura “sopravvenuta” lamentata dall'attrice in comparsa conclusionale risulta manifestamente infondata alla luce dell'orientamento espresso sul punto dal Supremo Collegio (Cass.
24675/17);
i) che la clausola relativa all'ammortamento alla francese risulta determinata o comunque determinabile;
j) che l'applicazione di interessi anatocistici risulta indimostrata;
k) che risulta positivamente al giudizio la prova della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi;
Par l) che l'omessa o errata indicazione dell' non può comportare la nullità
del rapporto e non consente l'applicazione del disposto di cui all'art. 117
TUB;
m) che la contestazione in ordine all'esercizio dello ius variandi è affetta da genericità;
n) che le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice.
Avverso detta sentenza ha interposto appello innanzi alla Corte d'Appello
di Milano la dott.ssa in qualità di titolare dell'omonima Parte_1
Farmacia, articolando dieci motivi di gravame.
9 Si è costituita in proprio e per conto di Controparte_4 Controparte_6
che, in via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza territoriale della
Corte d'Appello di Milano;
nel merito ha resistito al gravame avversario.
Con ordinanza 28 gennaio 2021 la Corte d'Appello di Milano, rilevato che il Tribunale di AM ha sede nel distretto di Corte d'Appello di RE,
ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ed affermato la competenza territoriale della Corte d'Appello di RE fissando il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto a cura della dott.ssa Pt_1
in qualità di titolare dell'omonima che ha ribadito i motivi di Pt_1
gravame già articolati innanzi alla Corte d'Appello di Milano.
Si è costituita la società (già e Controparte_1 Controparte_4
prima resistendo al gravame Controparte_5
avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 2 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del
Giudice di primo grado sotto il profilo dell'illogicità ed irregolarità della decisione in rito in particolare sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio per aver affermato la carenza di legittimazione passiva
10 della (ora in Controparte_5 Controparte_1
ragione dell'intervenuta cessione dei crediti vantati nei confronti dell'appellante in forza dei mutui alla stessa concessi: la censura, pur formalmente fondata, si rivela ininfluente. Il Supremo Collegio, infatti,
seppure con riguardo all'ipotesi dell'eccezione opponibile dal debitore ceduto alla cessionaria del credito, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ha chiarito che “I crediti oggetto delle operazioni di
'cartolarizzazione' eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono
un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, in via
esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per
finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione,
sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del
cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su
crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo
intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la
società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla
domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del
rapporto intrattenuto con il cedente)” (cfr. Cass. 13735/22 e successivamente in senso conforme cfr. Cass. 18454/24) con la conseguenza che deve essere affermata la legittimazione passiva della società (già in Controparte_1 Controparte_5
relazione alla domanda di ripetizione formulata dall'odierna appellante anche con riguardo ai mutui contratti dall'odierna appellante con la società
appellata. Tale conclusione trova conforto nella stessa costituzione in
11 giudizio in primo grado della che si è Controparte_5
costituita “in proprio e per conto di . L'affermazione Controparte_7
della legittimazione passiva della società peraltro, Controparte_1
non incide in alcun modo sulla fondatezza nel merito dell'azione esercitata dall'appellante e quindi non risulta, di per sé, idonea ad incidere sul
decisum del Giudice di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 102 c.p.c. per non essere stata autorizzata la chiamata in causa della cessionaria sulla base del rilievo che l'istanza Controparte_6
sarebbe stata formulata tardivamente e, quindi, inammissibilmente: la censura, pur inerendo ad un'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, si rivela, anche in questo caso, ininfluente alla luce del rilievo che la società si è costituita in giudizio in primo grado Controparte_6
per il tramite della sulla base dei Controparte_5
mandati di cui ai doc. 7 e 9 fascicolo di parte appellata in primo grado e tale circostanza è ben nota all'appellante che, infatti, ha evocato in appello
“ (ex – omissis – in Controparte_4 Controparte_5
proprio e in veste di mandataria di : ne discende che Controparte_6
non si poneva in primo grado e non si pone in questo grado di giudizio alcuna questione di integrazione del contraddittorio in quanto la cessionaria risulta ritualmente costituita in giudizio in primo grado ed evocata in giudizio in appello. Anche tale conclusione, peraltro, non risulta idonea ad incidere sul decisum del Giudice di primo grado.
Il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'omessa
12 verifica del contraddittorio e della regolare costituzione delle parti, resta assorbito dalle considerazioni svolte in relazione al primo ed al secondo motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della valutazione di inammissibilità delle domande svolte nei confronti di
[...]
(oggi relativamente Controparte_5 Controparte_1
ai crediti ceduti alla società la censura deve Controparte_6
considerarsi assorbita alla luce di quanto esposto con riguardo al primo motivo di gravame dovendosi positivamente ritenere – in rito – la legittimazione passiva dell'odierna appellata quale successore della
[...]
Controparte_5
Dal punto di vista logico-giuridico occorre, a questo punto, esaminare il
sesto motivo di gravame avente ad oggetto le doglianze di merito formulate da parte appellante e, in particolare l'erronea negazione della natura usuraria degli interessi moratori e dell'indeterminatezza delle condizioni economiche dei mutui: entrambi i profili di censura non possono essere condivisi.
Quanto al primo profilo si osserva che il presupposto dal quale muove la censura inerente alla natura usuraria degli interessi moratori è quello della sommatoria degli stessi agli interessi corrispettivi ed al raffronto del montante così ottenuto con il tasso soglia ordinario: l'inammissibilità di tale modalità operativa è stata affermata dal Supremo Collegio a Sezioni
Unite che ha chiarito che “La disciplina antiusura, essendo volta a
sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in
13 relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui
mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art.
2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la
rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne
consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m.,
incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori,
moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti
percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto
comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti
ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione
media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento
dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di
modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria)
pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in
applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i
consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma
2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo),
essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro
rimedio.” (cfr. Cass. SS.UU. 19597/20 e recentemente in senso conforme
Cass. 16526/24) e ripetutamente ribadita dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. 14214722 “In tema di interessi
14 convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi
corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare
adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a
carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza
dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della
sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi
corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e
antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare
adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza
dell'inadempimento del contratto)”.
Quanto al secondo profilo, ossia alla doglianza inerente all'erronea valutazione dell'eccezione di indeterminatezza delle condizioni economiche dei mutui ed alla conseguente eccezione di nullità dei relativi contratti si osserva che, dalla lettura dell'art. 3 di ciascun contratto di mutuo stipulato dall'odierna appellante con la Controparte_5
– ora – (cfr. doc. 1, 2 e 3 di parte appellata
[...] Controparte_1
– fascicolo di primo grado), emerge chiaramente l'indicazione di tutti i parametri per la determinazione del tasso di interesse via via applicabile ai finanziamenti negoziati, tasso di interesse evidentemente variabile in quanto espressamente oggetto di revisione periodica e legato al parametro
Euribor a sei mesi (360).
In senso contrario e con specifico riferimento al contratto stipulato in data
4 dicembre 2006 (doc. 1 di parte appellata – fascicolo di primo grado), non vale obiettare che nel contratto il tasso nominale annuo è indicato nella
15 misura del 4,60% nonostante sia pattuito uno spread dell'1% e sia indicato il valore attuale del parametro Euribor a sei mesi (360), che costituisce il riferimento per la revisione del tasso di interesse, nella misura del 3,55%:
l'indicazione del tasso nominale annuo nella misura del 4,60% individua esattamente il tasso inizialmente applicato al finanziamento, mentre l'indicazione dell'aumento dell'1% della media aritmetica con arrotondamento ai cinque centesimi superiori è esclusivamente riferita alla revisione del tasso sulla base del tasso Euribor 6 mesi (360) del qual viene indicata la misura attuale al solo fine di individuare esattamente il parametro di riferimento per l'avvenire. Identico discorso vale per i contratti stipulati in data 1° febbraio 2008 (cfr. doc. 2 di parte appellata –
fascicolo di primo grado) ed in data 3 novembre 2011 (cfr. doc. 3 di parte appellata – fascicolo di primo grado) che contengono clausole sostanzialmente identiche seppure con indicazione aritmetica diversa del tasso originario e dell'aumento in sede di revisione. In sostanza nei contratti in esame è espressamente indicato il tasso originario e vengono successivamente indicate le modalità di revisione di tale tasso in ragione della variabilità dello stesso concordata in riferimento ad un parametro ben individuato “Euribor 6 mesi (360)” la cui legittimità è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità in assenza di allegazione e prova in ordine ad intese manipolative per la determinazione dello stesso e della partecipazione dell'Istituto bancario con il quale il correntista ha contrattato a tali intese (cfr. Cass. 12007/24), circostanza non allegata e non provata nell'ambito del presente giudizio.
16 L'infondatezza nel merito della censura impone di ritenere che resta assorbita l'eccezione di inammissibilità della doglianza sollevata da parte appellata e fondata sul rilievo che l'eccezione è stata introdotta dall'appellante solo con le comparse conclusionali in primo grado.
Con il settimo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione dell'omessa e/o comunque inesatta indicazione dell' nei contratti di mutuo stipulati fra le parti: la censura non Pt_4
può essere condivisa alla luce del rilievo che il Supremo Collegio, con orientamento univoco, ha chiarito che “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo
dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi,
prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta
è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art.
117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli
di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole
di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o
precontrattuale di quest'ultima” (cfr. Cass. 4597/23 ed in precedenza in senso conforme Cass. 39169/21). Nel caso in esame l'appellante si è
limitata a far valere un profilo di invalidità del contratto e non ha in alcun modo avanzato domanda di risarcimento del danno allegando e provando che non avrebbe stipulato il contratto laddove avesse avuto l'esatta indicazione dell' , con la conseguenza che la doglianza deve Pt_4
17 essere respinta.
Con l'ottavo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità del mancato esame della domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente in essere fra le parti in ragione dell'anatocismo applicato dalla banca: la censura non può in alcun modo essere accolta. Come ben evidenziato dal Giudice di primo grado, l'appellata ha documentato che l'applicazione degli interessi anatocistici è avvenuta con pari periodicità
(cfr. pag. 29 – doc. 10 di parte appellata – fascicolo di primo grado) con la conseguenza che la pratica risulta pienamente rispettosa di quanto richiesto dall'art. 120, secondo comma, TUB applicabile ratione temporis
e della Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000. Dalla lettura dell'atto di appello non sembra che sia stato ripreso l'argomento della natura usuraria del piano di ammortamento alla francese in relazione al quale si deve ritenere che sia sceso il giudicato;
si osserva in ogni caso che il Supremo Collegio
a Sezioni Unite ha chiarito la piena legittimità e la non usurarietà del piano di ammortamento alla francese (cfr. Cass. SS.UU. 15130/24).
Con il nono motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione della ripartizione dell'onere probatorio evidenziando come l'appellata non abbia prodotto gli estratti conto del rapporto nonostante l'espressa richiesta ex art. 119 TUB contenuta nell'atto di citazione: al di là del rilievo che la Giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che l'onere della prova in ordine al carattere illecito degli addebiti operati dalla banca incombe sul correntista nei giudizi di ripetizione o di rideterminazione del saldo del conto corrente (cfr. per tutte Cass. 37800/22), con la conseguenza
18 che incombeva sull'appellante l'onere di produrre gli estratti conto (al fine di comprovare l'allegato illecito anatocismo) si osserva che, nel caso di specie, l'introduzione del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta ex
art. 119 TUB da parte dell'appellante all'appellata con la conseguenza che,
secondo l'insegnamento del Giudice di legittimità (cfr. Cass. 24641/21 e successivamente in senso conforme Cass. 23861/22 e Cass. 9082/23),
l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'appellante ed avente ad oggetto gli estratti conto del rapporto fra le parti risulta inammissibile.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che deve essere disatteso anche il quinto motivo di gravame con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione di inammissibilità
dell'istanza istruttoria di C.T.U. contabile formulata in primo grado in ragione del relativo carattere esplorativo: alla luce dell'infondatezza in diritto delle pretese azionate dall'appellante per le ragioni sopra esplicitate non sono configurabili ragioni che legittimino alcun approfondimento istruttorio.
Con il decimo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità del regolamento delle spese evidenziando come, essendo stata ritenuta la carenza di legittimazione processuale della Controparte_5
la liquidazione delle spese con tutte le fasi del giudizio sarebbe
[...]
eccessiva: anche tale censura non può essere condivisa alla luce del rilievo che le attività processuali (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e/o istruttoria – deposito memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. – e fase decisionale con deposito comparse conclusionali) sono state
19 tutte espletate;
che il valore di riferimento della causa è quello che è stato indicato dall'odierna parte appellante nella nota di iscrizione a ruolo e nell'atto di citazione in primo grado (indeterminabile); che la complessità
del giudizio può essere ritenuta media essendo dibattute questioni non particolarmente difficili, ma neppure particolarmente semplici. Si osserva,
inoltre, che la soccombenza di parte appellante in primo grado è stata integrale e che la pronuncia non è stata limitata alla questione di rito della carenza di legittimazione passiva, bensì le domande azionate dall'odierna appellante sono state respinte nel merito con ampia e diffusa motivazione da part del Giudice di primo grado.
Da ultimo devono essere esaminate le deduzioni contenute nella comparsa conclusionale di parte appellante in cui la stessa lamenta l'omessa consegna e sottoscrizione del piano di ammortamento alla francese: al di là del rilievo, si ribadisce, che la statuizione del Giudice di primo grado non sembra essere stata effettivamente impugnata in punto ammortamento alla francese (l'atto di appello, per vero, è piuttosto farraginoso), si osserva che le deduzioni in ordine alla mancata consegna ed alla mancanza di sottoscrizione del piano di ammortamento sono allegazioni in fatto del tutto nuove, come tali inammissibili.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 846/2020 del Tribunale di AM
integralmente confermata con la motivazione che precede.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e
20 che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22– in complessivi
€ 10.313,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.518,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.665,00
per la fase introduttiva (valore medio), € 1.843,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 4.287,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
AM n. 846/2020 pubblicata in data 26 giugno 2020;
2) condanna l'appellante a rifondere alla società appellata alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 10.313,00 oltre rimborso spese generali, IVA
(se dovuta) e CPA, come per legge;
21 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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