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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1552/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1552/2023, cui è stato riunito il procedimento
282/2022 VG Tribunale per i Minorenni di Trento
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Flavia Torresani ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con gli avv.ti Michela Pacchielat e Giovanni Rambaldi convenuto
E con il CURTATORE SPECIALE dei minori e , avv. Elisa Bruni Per_1 Per_2
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
posta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “NEL MERITO: 1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e;
2) affidare i figli minori e Parte_1 Controparte_1 Per_1
1 in via esclusiva (cd. affidamento esclusivo rafforzato) alla madre con collocazione Per_2
abitativa e residenza presso la stessa, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per
i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, all'eventuale espatrio a fini turistici/di viaggio ed alla scelta della residenza abituale potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) confermare la sospensione della responsabilità genitoriale di
sui figli minori di cui al decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni Controparte_1
di Trento dd. 10.01.2023; 4) assegnare la casa coniugale, sita in Castelfondo di Borgo
d'Anaunia (TN) - Via A. Lamarmora n. 17, a , che ne è proprietaria esclusiva;
Parte_1
5) disciplinare le modalità di incontro e visita tra padre e figli, comunque con modalità protette, sulla base delle indicazioni del Servizio Sociale territorialmente competente;
6) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei Controparte_1 figli mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00 ciascuno, per complessivi euro 800,00, o quello diverso che risulterà dovuto sulla base dell'istruttoria di causa, da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario di T_
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza a partire dal
[...]
deposito del presente ricorso;
7) porre a carico del padre le spese straordinarie relative ai figli nella misura del 70%, la quota residua a carico della madre;
per quanto concerne
l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie, rinviare alle
Linee Guida elaborate dal C.N.F., compresi i costi relativi al conseguimento della patente di guida;
quanto alle spese per cui è previsto l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro 200,00; dette spese verranno rimborsate a chi le ha anticipate, previa presentazione di idonea documentazione, entro dieci giorni dalla richiesta;
8) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente dalla madre;
9) con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre a 15% Parte_1 spese generali, c.n.p.a. e i.v.a..”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “nel merito, richiamandosi alla comparsa di costituzione dd.07.09.2023 come segue: 1.-revocarsi la sospensione della responsabilità genitoriale di di cui al decreto provvisorio dd.10.01.2023; 2.-dichiarare la Controparte_1
2 separazione dei coniugi e;
3.-autorizzare gli stessi a vivere Controparte_1 Parte_1 separati;
4.-disporre l'affidamento dei figli minori e in via cd. super esclusiva Per_1 Per_2
alla madre, con collocazione presso la stessa, cui assegnare la casa familiare;
5.- confermare l'incarico al servizio sociale territorialmente competente di predisporre un programma per tutelare il rapporto tra il padre e i figli, tenuto conto del preminente interesse dei minori, individuando le modalità più opportune affinché i contatti tra padre e figli avvengano in modo da evitare ai minori qualunque tipo di pregiudizio e nel rispetto della loro volontà; 6.-determinare un contributo al mantenimento ordinario dei figli da parte del padre di €.500,00 (=cinquecento/00) corrispondente ad €.250,00 (.=duecentocinquanta) a figlio con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia della sentenza di separazione;
7.-disporre la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori al 50%, padre, e 50%, madre, con espresso richiamo alle Linee Guida CNF dd. 29/11/2017 quanto alla loro individuazione, alla necessità o meno del consenso ed alla modalità di richiesta ed espressione dello stesso. Le spese straordinarie di ammontare inferiore a €.50,00 potranno essere comunque effettuate senza necessità di accordo preventivo e quindi successivamente rimborsate al genitore che le avrà anticipate sulla base della documentazione giustificativa.
8.-disporre che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. 9.- disporre che eventuali assegni al nucleo familiare, assegno unico e/o altre provvidenze integralmente a favore della madre;
10.-respingersi le domande ex adverso azionate;
11.con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge.”.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE: “1) dichiarare la separazione dei coniugi
e;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) affidare i figli Parte_1 Controparte_1
minori e in via c.d. super esclusiva alla madre con collocazione abitativa e Per_1 Per_2
residenza presso la stessa;
4) assegnare la casa coniugale, sita in Castelfondo di Borgo
d'Anaunia, Via A. Lamarmora n. 17, a , che ne è proprietaria esclusiva;
5) Parte_1 confermare al Servizio Sociale territorialmente competente l'incarico di vigilanza e supporto
a sostegno dei minori con delega di attivazione di tutti gli interventi necessari e rispondenti alle esigenze dei medesimi, ivi compresa la predisposizione di un programma che possa
3 tutelare il rapporto padre e figli, tenuto conto del preminente interesse dei minori, individuando le modalità più opportune affinchè i contatti tra padre e figli avvengano in modo da evitare ai minori qualsiasi tipo di pregiudizio nel rispetto della loro volontà; 6) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei Controparte_1
figli mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00 ciascuno, per complessivi euro 500,00, o quello diverso di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario di , oltre rivalutazione annuale secondo gli Parte_1
indici Istat, con decorrenza a partire dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
7) porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli, secondo le Linee Guida elaborate dal C.N.F.; 8) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) spettino integralmente alla madre . In ogni caso. Con vittoria delle spese di lite Parte_1
oltre 15 % rimborso spese generali e accessori di legge, tenuto conto che è stata depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Castelfondo (TN) Parte_1 Controparte_1
con rito civile in data 18 febbraio 2006 e successivamente con rito concordatario in data 22 aprile 2006. Dalla loro unione sono nati i figli (in data 11 giugno 2007) e (in Per_1 Per_2
data 16 ottobre 2010).
Con ricorso depositato in data 9 giugno 2023, la ricorrente ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione dei coniugi, con affidamento cd. super esclusivo dei figli alla madre e visite protette tra i minori e il padre, ponendosi a carico di costui l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo la somma mensile di euro
400,00 per ciascuno, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha esposto che nell'estate del 2022 si è acuita la crisi coniugale, dando atto che già da tempo il matrimonio era entrato in crisi a causa dei comportamenti di disinteresse serbati dal marito nei confronti della famiglia. In ragione di ciò, la sig.ra ha esposto che T_
i coniugi avevano intrapreso un percorso di coppia che non era andato a buon fine, all'esito del quale lei e i figli si erano trasferiti in un appartamento, già familiare, appena ristrutturato.
4 La ricorrente ha, quindi, dedotto che, dopo aver comunicato al marito la volontà di separarsi, il sig. ha posto in essere nei suoi confronti reiterate condotte di minaccia e molestia, CP_1
(consistite, tra l'altro, nell'invio di messaggi in cui minacciava di uccidersi e nella minaccia di porre in essere una strage, evidenziando l'intento di uccidere tutti e di concludere con il suo suicidio), culminate, in data 25 novembre 2022, nel tentato strangolamento della moglie.
In ragione di ciò, è stata dapprima applicata nei confronti del marito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e successivamente la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari presso la Comunità Villa S.
Ignazio.
La ricorrente ha, inoltre, dato atto che il Tribunale per i Minorenni di Trento, con provvedimento di data 10 gennaio 2023, ha pronunciato la temporanea sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli. Controparte_1
Radicatosi validamente il contraddittorio (a seguito di rinnovazione della notifica disposta all'udienza del 26 luglio 2023) si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo riunirsi al presente giudizio il procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni, revocarsi la sospensione dalla responsabilità genitoriale, disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre, prevedersi la possibilità di telefonate/incontri con i figli secondo le indicazioni del
Servizio Sociale e porsi a suo carico a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 150,00 per ciascuno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto ha ricostruito la vicenda matrimoniale, negando di aver perpetrato negli anni maltrattamenti e forme di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie ma riconoscendo che non riusciva ad accettare la determinazione della moglie di separarsi, così manifestandole l'intento di suicidarsi e sprofondando in una grave depressione. Egli, inoltre, ha dedotto che subito dopo l'episodio del 25 novembre 2022 ha tentato il suicidio ed è stato salvato dall'intervento della stessa moglie.
Con ordinanza di data 11 dicembre 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.28 c.p.c.: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida i figli minori e in via cd. super Per_1 Per_2
esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, cui va assegnata la casa familiare;
3. conferma l'incarico al servizio sociale territorialmente competente di predisporre un programma per tutelare il rapporto tra il padre e i figli, tenuto conto del preminente interesse
5 dei minori, individuando le modalità più opportune affinché i contatti tra padre e figli avvengano in modo da evitare ai minori qualunque tipo di pregiudizio e nel rispetto della loro volontà;
4. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Controparte_1
mensilmente alla sig.ra , con decorrenza dal mese di dicembre 2023, entro il Parte_1
giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 500,00 (250,00 euro a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.”. Con la predetta ordinanza è stata confermata la nomina dell'avv. Elisa Bruni quale curatrice speciale dei minori e , già nominata dal Per_1 Per_2
Tribunale per i Minorenni di Trento, e con ordinanza di data 26 febbraio 2024 è stata disposta la riunione del procedimento 282/2022 VG Tribunale per i Minorenni di Trento al presente procedimento.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale incaricato ed è stata rimessa al Collegio per la conclusione come da verbale di udienza del 19 dicembre 2024.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali – anche relative al procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna del sig. per i reati a lui ascritti ex art. 612bis c.p. (capo A), artt. 56 Parte_2
c.p. e 575 c.p. (capo B), art. 81 c.p. e L. 18 aprile 1975 n. 110 (capo D) – che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, i quali non coabitano più sin dal 2022.
Passando alle ulteriori domande, va innanzitutto dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione della responsabilità genitoriale paterna. Osserva, infatti, il Collegio che ai sensi dell'art. 32, co. 3 c.p. “Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore
a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale;
la condanna produce, altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, salvo che il giudice disponga altrimenti” (cfr. Cass. 2661/2013: “la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti. Pertanto tale pena accessoria, pur conseguendo alla condanna, può essere esclusa dal giudice della cognizione solo con specifica motivazione. Ne consegue che, qualora il giudice della cognizione non si
6 sia pronunciato, sul punto, non può riconoscersi al giudice dell'esecuzione alcuno spazio di discrezionalità, dovendo lo stesso applicare, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. e art. 183 disp. att.
c.p.p., la suddetta pena accessoria, già predeterminata ai sensi di legge e consequenziale alla condanna”). Nel caso che occupa, il padre sig. , con sentenza di questo Controparte_1
Tribunale di data 15 gennaio 2024, è stato condannato alla pena finale di anni sei di reclusione e lo stesso è stato dichiarato in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, senza esclusione espressa della pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale (cfr. sentenza GIP all. 49 parte ricorrente), sicché nulla va statuito in questa sede in punto di sospensione dalla responsabilità genitoriale paterna, conseguendo tale sospensione alla condanna.
Quanto al regime di affidamento dei figli minori e , ritiene il Collegio di Per_1 Per_2
confermare – come, peraltro, chiesto da tutte le parti in sede di precisazione delle conclusioni
– l'affidamento cd. super esclusivo dei figli minori alla madre, cui va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e la stessa sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei minori.
Ed invero, va osservato non solo che il padre è attualmente sospeso dalla responsabilità genitoriale ma anche che egli si è reso responsabile di condotte di rilevo penale (di cui alla sentenza sopra richiamata) gravemente pregiudizievoli per i figli minori, sintomatiche di una inidoneità del padre ad assolvere alle prerogative genitoriali, che postulano una capacità di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli. Tale capacità va esclusa nel caso che occupa, avendo il padre esposto i figli minori a situazioni fortemente destabilizzanti e traumatiche che hanno profondamente compromesso la loro serenità, dapprima coinvolgendoli indebitamente nella vicenda separativa e successivamente tentando di strangolare la loro madre, con inevitabili conseguenze sul loro benessere psicologico.
Al riguardo, va osservato che dalla documentazione versata in atti (audizione dei minori dinanzi al Tribunale per i Minorenni e relazione del Servizio Sociale depositata in data 16 maggio 2024) emerge una profonda e perdurante sofferenza dei minori rispetto alla situazione familiare vissuta, sofferenza che si è ulteriormente acuita, quale forma di “shock”, dopo aver compreso la gravità delle condotte paterne. Di particolare rilievo risultano le parole della GL , la quale in una lettera consegnata al Servizio Sociale si è così espressa Per_1
7 nei confronti del padre: “E' una persona che mi trasmette una sensazione di schifo, di odio profondo e di paura per quello che potrebbe fare in futuro a me e alla mia famiglia”. Allo stesso modo, rilevante è il contenuto della relazione del Servizio Sociale in atti laddove emerge che il figlio minore ha espressamente detto di essere “sotto shock” per quanto Per_2
fatto dal padre.
Va, inoltre, osservato che dalla predetta relazione del Servizio Sociale emerge che la GL
– la quale tra due mesi diventerà maggiorenne – “ha mantenuto la sua posizione Per_1 rispetto al non voler avere contatti con padre” e che il figlio “non ha più voluto Per_2
riprendere le videochiamate con il papà, si è limitato a ricevere le lettere che il signor circa una volta al mese invia tramite il Servizio sociale. (…) ha detto di Parte_2 Per_2
essere ancora molto confuso rispetto a come si sente rispetto al padre: un po' arrabbiato, un po' triste, un po' preoccupato (…)”.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che vada necessariamente rispettata la volontà dei minori rispetto ad una eventuale ripresa dei contatti con il padre: i figli, infatti, hanno vissuto un trauma, al cui elaborazione richiede tempi non prestabiliti e non determinabili, che devono però essere rispettati al fine di evitare ulteriori pregiudizi ai minori. In tal senso si è espressa anche l'assistente sociale dott.ssa la quale nelle conclusioni ha evidenziato Per_3 che “Questo Servizio ha messo in campo quanto possibile a supporto di e , e Per_2 Per_1
nel cercare di mantenere pur minimamente una relazione con il padre. Ciò tenendo conto della delicata e complessa situazione emotiva dei due minori – che va compresa e accolta -.
La vicenda che ha portato alla recente condanna del padre per tentato omicidio li ha profondamente scossi e richiede dei tempi di elaborazione difficilmente quantificabili. Si ritiene perciò importante mantenere l'accompagnamento sugli aspetti legati alla relazione con il padre, nel rispetto della loro volontà”.
Passando, infine, agli aspetti economici, va osservato che il dovere di mantenere i figli grava su entrambi i genitori, i quali vi sono in ogni caso tenuti, atteso che i minori non dispongono da soli delle risorse per provvedere al proprio sostentamento e ai bisogni primari di vita, a cui devono necessariamente provvedere i genitori. Invero, l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli
8 (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio
(ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Quanto alla condizione economica della madre, osserva il Collegio che la sig.ra per T_
l'anno di imposta 2022 ha percepito circa 1.665,00 euro al mese (imponibile di euro
26.692,00 con imposta netta di euro 6.373,00 e addizionale regionale irpef di euro 328,00),
è proprietaria della casa familiare ed è onerata dal pagamento di un mutuo con rata mensile di circa 554,00 euro. Quanto al sig. deve considerarsi che egli è proprietario di CP_1
numerosi fondi agricoli, perlopiù destinati a frutteto (cfr. visure tavolari in atti), che gode di entrate da conferimento al pari ad euro 56.094,56 per l'anno 2022 (come Controparte_2
espressamente quantificato dalla parte convenuta in sede di comparsa conclusionale) e che è stato autorizzato dal GIP a svolgere attività lavorativa. Al riguardo, va osservato che dagli atti risulta che il sig. nelle more del presente giudizio, ha lavorato presso CP_1
di Levico Terme percependo uno stipendio mensile netto di 1.350,00 Controparte_3
euro e che, dopo la cessazione di tale rapporto di lavoro, ha reperito una nuova occupazione, come espressamente dedotto dal convenuto in sede di comparsa conclusionale.
Orbene, alla luce di una valutazione complessiva di quanto sopra, nonché considerate le posizioni debitorie del convenuto, come documentate in atti, pari a circa 6.120,00 euro al mese (doc. 14) e tenuto conto che la possibilità per il padre di lavorare è attualmente subordinata alle previe autorizzazioni da parte del GIP e che, peraltro, non si conosce l'esatta attività lavorativa da egli prestata all'attualità né i relativi redditi, va ritenuto congruo porre a suo carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio, la somma mensile di euro 300,00 (600,00 euro complessivi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.
Va, altresì, evidenziato che tale somma va ritenuta congrua non solo in ragione della complessiva condizione economica di entrambi i genitori ma anche in considerazione dell'età dei figli e della circostanza che è la madre a farsi integralmente carico di tutte le loro esigenze di mantenimento.
Le spese di lite sono a carico del convenuto tenuto conto delle complessive richieste versate in atti e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi per le fasi di studio, introduttiva,
9 istruttoria e decisionale, tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta).
Vanno, inoltre, poste a carico del convenuto anche le spese relative al compenso per il curatore speciale dei minori.
A tal fine, ritiene, innanzitutto, il Collegio aderire all'orientamento giurisprudenziale che inquadra la figura del curatore speciale del minore nel più ampio istituto degli “altri ausiliari del giudice” di cui all'articolo 68 c.p.c., condividendosi l'assunto secondo cui, nel caso del curatore speciale, l'incarico, diversamente dal mandato, non sarebbe direttamente conferito dal soggetto interessato, quanto piuttosto dall'autorità giudiziaria ed avrebbe ad oggetto il compimento non solo di atti giuridici, ma anche di attività fattuali (come i colloqui con i genitori e l'ascolto del minore), come tali non riconducibili agli atti giuridici in senso tecnico;
ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 3 lett. n. del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115 il quale fornisce una definizione ampia di “ausiliario del magistrato”, ricomprendendovi, tra gli altri, “qualunque altro soggetto comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Ritiene, inoltre, il Collegio che nella regolamentazione delle spese relative al compenso spettante al curatore speciale del minore debba applicarsi la regola della soccombenza, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, evidenziandosi al contempo che non possono essere fatte ricadere sulla collettività le spese del curatore, la cui nomina si rende necessaria
(e in alcuni casi addirittura obbligatoria) al fine di tutelare il preminente interesse del minore, in ragione delle condotte tenute dai genitori, o soltanto da uno di essi, in violazione dei doveri di cura e attenzione nei confronti dei figli che discendono dalle prerogative genitoriali (cfr. anche Tribunale di Pisa 9 ottobre 2024: “(…) ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore speciale del minore per individuare quale sia l'interesse del minore e tutelarlo anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel superiore interesse del figlio minore;
- sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del curatore (attesa
l'implementazione che all'istituto ha dato la Riforma Cartabia, munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della nullità processuale, in caso di omessa
10 nomina), spesso derivanti da patenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori;
- ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che l'onere del compenso del curatore del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza”).
Al contempo, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da Cass. 22017/2018), tenuto conto che i minori sono stati ammessi al patrocinio statale, come chiarito da Cass. 7504/2011: “In effetti, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che il Curatore dei minori era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che conseguentemente la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore doveva essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 143 e 82, ove si dispone che, nei giudizi di cui alla L. n. 184 del 1983, i diritti e gli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello
Stato sono liquidati dal Giudice del singolo grado di giudizio, con decreto di pagamento a carico dell'amministrazione dello Stato, debbono essere liquidati per ogni singolo difensore, in relazione alla qualità e quantità di attività difensiva da ciascuno svolta, ed in misura non superiore alla media tra massimi e minimi tariffari e comunque non inferiore a tali minimi.
La Corte d'Appello non poteva dunque liquidare le spese processuali a favore del difensore dei minori, con la sentenza, ma con decreto di pagamento;
non poteva liquidare le spese del precedente grado, già liquidate dall'autorità giudiziaria competente;
non poteva liquidare le spese processuali unitariamente a "favore delle parti costituite", ma avrebbe dovuto condannare gli appellanti soccombenti, con riferimento al curatore dei minori, al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
11 2) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione dalla responsabilità genitoriale;
3) affida i figli minori (nata in data [...]) e (nato in [...] 16 Per_1 Per_2
ottobre 2010) in via cd. super esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei e assegnazione a costei della casa familiare;
alla madre va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e la stessa sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei medesimi;
4) incarica il servizio sociale territorialmente competente di supportare i figli minori con riguardo agli aspetti legati alla relazione con il padre, nel rispetto della loro volontà e tenuto conto del preminente interesse dei minori, disponendo a tal fine che gli eventuali contatti tra il padre e i figli minori avvengano secondo le modalità più opportune individuate dal servizio sociale incaricato, nel rispetto della volontà dei figli e in modo da evitare loro qualunque tipo di pregiudizio;
5) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente alla Controparte_1
sig.ra , a titolo di mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di Parte_1
ciascun mese, la somma di euro 600,00 (300,00 euro a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
6) dispone che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) spettino integralmente alla madre T_
[...]
7) condanna il sig. a rimborsare a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1
in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
8) condanna il sig. a rimborsare al curatore speciale dei minori le spese Controparte_1
di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1552/2023, cui è stato riunito il procedimento
282/2022 VG Tribunale per i Minorenni di Trento
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Flavia Torresani ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con gli avv.ti Michela Pacchielat e Giovanni Rambaldi convenuto
E con il CURTATORE SPECIALE dei minori e , avv. Elisa Bruni Per_1 Per_2
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
posta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “NEL MERITO: 1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e;
2) affidare i figli minori e Parte_1 Controparte_1 Per_1
1 in via esclusiva (cd. affidamento esclusivo rafforzato) alla madre con collocazione Per_2
abitativa e residenza presso la stessa, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per
i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, all'eventuale espatrio a fini turistici/di viaggio ed alla scelta della residenza abituale potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) confermare la sospensione della responsabilità genitoriale di
sui figli minori di cui al decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni Controparte_1
di Trento dd. 10.01.2023; 4) assegnare la casa coniugale, sita in Castelfondo di Borgo
d'Anaunia (TN) - Via A. Lamarmora n. 17, a , che ne è proprietaria esclusiva;
Parte_1
5) disciplinare le modalità di incontro e visita tra padre e figli, comunque con modalità protette, sulla base delle indicazioni del Servizio Sociale territorialmente competente;
6) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei Controparte_1 figli mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00 ciascuno, per complessivi euro 800,00, o quello diverso che risulterà dovuto sulla base dell'istruttoria di causa, da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario di T_
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza a partire dal
[...]
deposito del presente ricorso;
7) porre a carico del padre le spese straordinarie relative ai figli nella misura del 70%, la quota residua a carico della madre;
per quanto concerne
l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie, rinviare alle
Linee Guida elaborate dal C.N.F., compresi i costi relativi al conseguimento della patente di guida;
quanto alle spese per cui è previsto l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro 200,00; dette spese verranno rimborsate a chi le ha anticipate, previa presentazione di idonea documentazione, entro dieci giorni dalla richiesta;
8) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente dalla madre;
9) con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre a 15% Parte_1 spese generali, c.n.p.a. e i.v.a..”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “nel merito, richiamandosi alla comparsa di costituzione dd.07.09.2023 come segue: 1.-revocarsi la sospensione della responsabilità genitoriale di di cui al decreto provvisorio dd.10.01.2023; 2.-dichiarare la Controparte_1
2 separazione dei coniugi e;
3.-autorizzare gli stessi a vivere Controparte_1 Parte_1 separati;
4.-disporre l'affidamento dei figli minori e in via cd. super esclusiva Per_1 Per_2
alla madre, con collocazione presso la stessa, cui assegnare la casa familiare;
5.- confermare l'incarico al servizio sociale territorialmente competente di predisporre un programma per tutelare il rapporto tra il padre e i figli, tenuto conto del preminente interesse dei minori, individuando le modalità più opportune affinché i contatti tra padre e figli avvengano in modo da evitare ai minori qualunque tipo di pregiudizio e nel rispetto della loro volontà; 6.-determinare un contributo al mantenimento ordinario dei figli da parte del padre di €.500,00 (=cinquecento/00) corrispondente ad €.250,00 (.=duecentocinquanta) a figlio con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia della sentenza di separazione;
7.-disporre la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori al 50%, padre, e 50%, madre, con espresso richiamo alle Linee Guida CNF dd. 29/11/2017 quanto alla loro individuazione, alla necessità o meno del consenso ed alla modalità di richiesta ed espressione dello stesso. Le spese straordinarie di ammontare inferiore a €.50,00 potranno essere comunque effettuate senza necessità di accordo preventivo e quindi successivamente rimborsate al genitore che le avrà anticipate sulla base della documentazione giustificativa.
8.-disporre che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. 9.- disporre che eventuali assegni al nucleo familiare, assegno unico e/o altre provvidenze integralmente a favore della madre;
10.-respingersi le domande ex adverso azionate;
11.con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge.”.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE: “1) dichiarare la separazione dei coniugi
e;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) affidare i figli Parte_1 Controparte_1
minori e in via c.d. super esclusiva alla madre con collocazione abitativa e Per_1 Per_2
residenza presso la stessa;
4) assegnare la casa coniugale, sita in Castelfondo di Borgo
d'Anaunia, Via A. Lamarmora n. 17, a , che ne è proprietaria esclusiva;
5) Parte_1 confermare al Servizio Sociale territorialmente competente l'incarico di vigilanza e supporto
a sostegno dei minori con delega di attivazione di tutti gli interventi necessari e rispondenti alle esigenze dei medesimi, ivi compresa la predisposizione di un programma che possa
3 tutelare il rapporto padre e figli, tenuto conto del preminente interesse dei minori, individuando le modalità più opportune affinchè i contatti tra padre e figli avvengano in modo da evitare ai minori qualsiasi tipo di pregiudizio nel rispetto della loro volontà; 6) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei Controparte_1
figli mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00 ciascuno, per complessivi euro 500,00, o quello diverso di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario di , oltre rivalutazione annuale secondo gli Parte_1
indici Istat, con decorrenza a partire dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
7) porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli, secondo le Linee Guida elaborate dal C.N.F.; 8) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) spettino integralmente alla madre . In ogni caso. Con vittoria delle spese di lite Parte_1
oltre 15 % rimborso spese generali e accessori di legge, tenuto conto che è stata depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Castelfondo (TN) Parte_1 Controparte_1
con rito civile in data 18 febbraio 2006 e successivamente con rito concordatario in data 22 aprile 2006. Dalla loro unione sono nati i figli (in data 11 giugno 2007) e (in Per_1 Per_2
data 16 ottobre 2010).
Con ricorso depositato in data 9 giugno 2023, la ricorrente ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione dei coniugi, con affidamento cd. super esclusivo dei figli alla madre e visite protette tra i minori e il padre, ponendosi a carico di costui l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo la somma mensile di euro
400,00 per ciascuno, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha esposto che nell'estate del 2022 si è acuita la crisi coniugale, dando atto che già da tempo il matrimonio era entrato in crisi a causa dei comportamenti di disinteresse serbati dal marito nei confronti della famiglia. In ragione di ciò, la sig.ra ha esposto che T_
i coniugi avevano intrapreso un percorso di coppia che non era andato a buon fine, all'esito del quale lei e i figli si erano trasferiti in un appartamento, già familiare, appena ristrutturato.
4 La ricorrente ha, quindi, dedotto che, dopo aver comunicato al marito la volontà di separarsi, il sig. ha posto in essere nei suoi confronti reiterate condotte di minaccia e molestia, CP_1
(consistite, tra l'altro, nell'invio di messaggi in cui minacciava di uccidersi e nella minaccia di porre in essere una strage, evidenziando l'intento di uccidere tutti e di concludere con il suo suicidio), culminate, in data 25 novembre 2022, nel tentato strangolamento della moglie.
In ragione di ciò, è stata dapprima applicata nei confronti del marito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e successivamente la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari presso la Comunità Villa S.
Ignazio.
La ricorrente ha, inoltre, dato atto che il Tribunale per i Minorenni di Trento, con provvedimento di data 10 gennaio 2023, ha pronunciato la temporanea sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli. Controparte_1
Radicatosi validamente il contraddittorio (a seguito di rinnovazione della notifica disposta all'udienza del 26 luglio 2023) si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo riunirsi al presente giudizio il procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni, revocarsi la sospensione dalla responsabilità genitoriale, disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre, prevedersi la possibilità di telefonate/incontri con i figli secondo le indicazioni del
Servizio Sociale e porsi a suo carico a titolo di mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 150,00 per ciascuno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto ha ricostruito la vicenda matrimoniale, negando di aver perpetrato negli anni maltrattamenti e forme di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie ma riconoscendo che non riusciva ad accettare la determinazione della moglie di separarsi, così manifestandole l'intento di suicidarsi e sprofondando in una grave depressione. Egli, inoltre, ha dedotto che subito dopo l'episodio del 25 novembre 2022 ha tentato il suicidio ed è stato salvato dall'intervento della stessa moglie.
Con ordinanza di data 11 dicembre 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.28 c.p.c.: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida i figli minori e in via cd. super Per_1 Per_2
esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, cui va assegnata la casa familiare;
3. conferma l'incarico al servizio sociale territorialmente competente di predisporre un programma per tutelare il rapporto tra il padre e i figli, tenuto conto del preminente interesse
5 dei minori, individuando le modalità più opportune affinché i contatti tra padre e figli avvengano in modo da evitare ai minori qualunque tipo di pregiudizio e nel rispetto della loro volontà;
4. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Controparte_1
mensilmente alla sig.ra , con decorrenza dal mese di dicembre 2023, entro il Parte_1
giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 500,00 (250,00 euro a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.”. Con la predetta ordinanza è stata confermata la nomina dell'avv. Elisa Bruni quale curatrice speciale dei minori e , già nominata dal Per_1 Per_2
Tribunale per i Minorenni di Trento, e con ordinanza di data 26 febbraio 2024 è stata disposta la riunione del procedimento 282/2022 VG Tribunale per i Minorenni di Trento al presente procedimento.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale incaricato ed è stata rimessa al Collegio per la conclusione come da verbale di udienza del 19 dicembre 2024.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali – anche relative al procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna del sig. per i reati a lui ascritti ex art. 612bis c.p. (capo A), artt. 56 Parte_2
c.p. e 575 c.p. (capo B), art. 81 c.p. e L. 18 aprile 1975 n. 110 (capo D) – che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, i quali non coabitano più sin dal 2022.
Passando alle ulteriori domande, va innanzitutto dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione della responsabilità genitoriale paterna. Osserva, infatti, il Collegio che ai sensi dell'art. 32, co. 3 c.p. “Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore
a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale;
la condanna produce, altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, salvo che il giudice disponga altrimenti” (cfr. Cass. 2661/2013: “la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti. Pertanto tale pena accessoria, pur conseguendo alla condanna, può essere esclusa dal giudice della cognizione solo con specifica motivazione. Ne consegue che, qualora il giudice della cognizione non si
6 sia pronunciato, sul punto, non può riconoscersi al giudice dell'esecuzione alcuno spazio di discrezionalità, dovendo lo stesso applicare, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. e art. 183 disp. att.
c.p.p., la suddetta pena accessoria, già predeterminata ai sensi di legge e consequenziale alla condanna”). Nel caso che occupa, il padre sig. , con sentenza di questo Controparte_1
Tribunale di data 15 gennaio 2024, è stato condannato alla pena finale di anni sei di reclusione e lo stesso è stato dichiarato in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, senza esclusione espressa della pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale (cfr. sentenza GIP all. 49 parte ricorrente), sicché nulla va statuito in questa sede in punto di sospensione dalla responsabilità genitoriale paterna, conseguendo tale sospensione alla condanna.
Quanto al regime di affidamento dei figli minori e , ritiene il Collegio di Per_1 Per_2
confermare – come, peraltro, chiesto da tutte le parti in sede di precisazione delle conclusioni
– l'affidamento cd. super esclusivo dei figli minori alla madre, cui va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e la stessa sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei minori.
Ed invero, va osservato non solo che il padre è attualmente sospeso dalla responsabilità genitoriale ma anche che egli si è reso responsabile di condotte di rilevo penale (di cui alla sentenza sopra richiamata) gravemente pregiudizievoli per i figli minori, sintomatiche di una inidoneità del padre ad assolvere alle prerogative genitoriali, che postulano una capacità di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli. Tale capacità va esclusa nel caso che occupa, avendo il padre esposto i figli minori a situazioni fortemente destabilizzanti e traumatiche che hanno profondamente compromesso la loro serenità, dapprima coinvolgendoli indebitamente nella vicenda separativa e successivamente tentando di strangolare la loro madre, con inevitabili conseguenze sul loro benessere psicologico.
Al riguardo, va osservato che dalla documentazione versata in atti (audizione dei minori dinanzi al Tribunale per i Minorenni e relazione del Servizio Sociale depositata in data 16 maggio 2024) emerge una profonda e perdurante sofferenza dei minori rispetto alla situazione familiare vissuta, sofferenza che si è ulteriormente acuita, quale forma di “shock”, dopo aver compreso la gravità delle condotte paterne. Di particolare rilievo risultano le parole della GL , la quale in una lettera consegnata al Servizio Sociale si è così espressa Per_1
7 nei confronti del padre: “E' una persona che mi trasmette una sensazione di schifo, di odio profondo e di paura per quello che potrebbe fare in futuro a me e alla mia famiglia”. Allo stesso modo, rilevante è il contenuto della relazione del Servizio Sociale in atti laddove emerge che il figlio minore ha espressamente detto di essere “sotto shock” per quanto Per_2
fatto dal padre.
Va, inoltre, osservato che dalla predetta relazione del Servizio Sociale emerge che la GL
– la quale tra due mesi diventerà maggiorenne – “ha mantenuto la sua posizione Per_1 rispetto al non voler avere contatti con padre” e che il figlio “non ha più voluto Per_2
riprendere le videochiamate con il papà, si è limitato a ricevere le lettere che il signor circa una volta al mese invia tramite il Servizio sociale. (…) ha detto di Parte_2 Per_2
essere ancora molto confuso rispetto a come si sente rispetto al padre: un po' arrabbiato, un po' triste, un po' preoccupato (…)”.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che vada necessariamente rispettata la volontà dei minori rispetto ad una eventuale ripresa dei contatti con il padre: i figli, infatti, hanno vissuto un trauma, al cui elaborazione richiede tempi non prestabiliti e non determinabili, che devono però essere rispettati al fine di evitare ulteriori pregiudizi ai minori. In tal senso si è espressa anche l'assistente sociale dott.ssa la quale nelle conclusioni ha evidenziato Per_3 che “Questo Servizio ha messo in campo quanto possibile a supporto di e , e Per_2 Per_1
nel cercare di mantenere pur minimamente una relazione con il padre. Ciò tenendo conto della delicata e complessa situazione emotiva dei due minori – che va compresa e accolta -.
La vicenda che ha portato alla recente condanna del padre per tentato omicidio li ha profondamente scossi e richiede dei tempi di elaborazione difficilmente quantificabili. Si ritiene perciò importante mantenere l'accompagnamento sugli aspetti legati alla relazione con il padre, nel rispetto della loro volontà”.
Passando, infine, agli aspetti economici, va osservato che il dovere di mantenere i figli grava su entrambi i genitori, i quali vi sono in ogni caso tenuti, atteso che i minori non dispongono da soli delle risorse per provvedere al proprio sostentamento e ai bisogni primari di vita, a cui devono necessariamente provvedere i genitori. Invero, l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli
8 (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio
(ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Quanto alla condizione economica della madre, osserva il Collegio che la sig.ra per T_
l'anno di imposta 2022 ha percepito circa 1.665,00 euro al mese (imponibile di euro
26.692,00 con imposta netta di euro 6.373,00 e addizionale regionale irpef di euro 328,00),
è proprietaria della casa familiare ed è onerata dal pagamento di un mutuo con rata mensile di circa 554,00 euro. Quanto al sig. deve considerarsi che egli è proprietario di CP_1
numerosi fondi agricoli, perlopiù destinati a frutteto (cfr. visure tavolari in atti), che gode di entrate da conferimento al pari ad euro 56.094,56 per l'anno 2022 (come Controparte_2
espressamente quantificato dalla parte convenuta in sede di comparsa conclusionale) e che è stato autorizzato dal GIP a svolgere attività lavorativa. Al riguardo, va osservato che dagli atti risulta che il sig. nelle more del presente giudizio, ha lavorato presso CP_1
di Levico Terme percependo uno stipendio mensile netto di 1.350,00 Controparte_3
euro e che, dopo la cessazione di tale rapporto di lavoro, ha reperito una nuova occupazione, come espressamente dedotto dal convenuto in sede di comparsa conclusionale.
Orbene, alla luce di una valutazione complessiva di quanto sopra, nonché considerate le posizioni debitorie del convenuto, come documentate in atti, pari a circa 6.120,00 euro al mese (doc. 14) e tenuto conto che la possibilità per il padre di lavorare è attualmente subordinata alle previe autorizzazioni da parte del GIP e che, peraltro, non si conosce l'esatta attività lavorativa da egli prestata all'attualità né i relativi redditi, va ritenuto congruo porre a suo carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio, la somma mensile di euro 300,00 (600,00 euro complessivi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.
Va, altresì, evidenziato che tale somma va ritenuta congrua non solo in ragione della complessiva condizione economica di entrambi i genitori ma anche in considerazione dell'età dei figli e della circostanza che è la madre a farsi integralmente carico di tutte le loro esigenze di mantenimento.
Le spese di lite sono a carico del convenuto tenuto conto delle complessive richieste versate in atti e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi per le fasi di studio, introduttiva,
9 istruttoria e decisionale, tenuto conto delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta).
Vanno, inoltre, poste a carico del convenuto anche le spese relative al compenso per il curatore speciale dei minori.
A tal fine, ritiene, innanzitutto, il Collegio aderire all'orientamento giurisprudenziale che inquadra la figura del curatore speciale del minore nel più ampio istituto degli “altri ausiliari del giudice” di cui all'articolo 68 c.p.c., condividendosi l'assunto secondo cui, nel caso del curatore speciale, l'incarico, diversamente dal mandato, non sarebbe direttamente conferito dal soggetto interessato, quanto piuttosto dall'autorità giudiziaria ed avrebbe ad oggetto il compimento non solo di atti giuridici, ma anche di attività fattuali (come i colloqui con i genitori e l'ascolto del minore), come tali non riconducibili agli atti giuridici in senso tecnico;
ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 3 lett. n. del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115 il quale fornisce una definizione ampia di “ausiliario del magistrato”, ricomprendendovi, tra gli altri, “qualunque altro soggetto comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Ritiene, inoltre, il Collegio che nella regolamentazione delle spese relative al compenso spettante al curatore speciale del minore debba applicarsi la regola della soccombenza, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, evidenziandosi al contempo che non possono essere fatte ricadere sulla collettività le spese del curatore, la cui nomina si rende necessaria
(e in alcuni casi addirittura obbligatoria) al fine di tutelare il preminente interesse del minore, in ragione delle condotte tenute dai genitori, o soltanto da uno di essi, in violazione dei doveri di cura e attenzione nei confronti dei figli che discendono dalle prerogative genitoriali (cfr. anche Tribunale di Pisa 9 ottobre 2024: “(…) ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore speciale del minore per individuare quale sia l'interesse del minore e tutelarlo anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel superiore interesse del figlio minore;
- sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del curatore (attesa
l'implementazione che all'istituto ha dato la Riforma Cartabia, munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della nullità processuale, in caso di omessa
10 nomina), spesso derivanti da patenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori;
- ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che l'onere del compenso del curatore del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza”).
Al contempo, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da Cass. 22017/2018), tenuto conto che i minori sono stati ammessi al patrocinio statale, come chiarito da Cass. 7504/2011: “In effetti, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che il Curatore dei minori era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che conseguentemente la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore doveva essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 143 e 82, ove si dispone che, nei giudizi di cui alla L. n. 184 del 1983, i diritti e gli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello
Stato sono liquidati dal Giudice del singolo grado di giudizio, con decreto di pagamento a carico dell'amministrazione dello Stato, debbono essere liquidati per ogni singolo difensore, in relazione alla qualità e quantità di attività difensiva da ciascuno svolta, ed in misura non superiore alla media tra massimi e minimi tariffari e comunque non inferiore a tali minimi.
La Corte d'Appello non poteva dunque liquidare le spese processuali a favore del difensore dei minori, con la sentenza, ma con decreto di pagamento;
non poteva liquidare le spese del precedente grado, già liquidate dall'autorità giudiziaria competente;
non poteva liquidare le spese processuali unitariamente a "favore delle parti costituite", ma avrebbe dovuto condannare gli appellanti soccombenti, con riferimento al curatore dei minori, al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
11 2) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione dalla responsabilità genitoriale;
3) affida i figli minori (nata in data [...]) e (nato in [...] 16 Per_1 Per_2
ottobre 2010) in via cd. super esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei e assegnazione a costei della casa familiare;
alla madre va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e la stessa sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei medesimi;
4) incarica il servizio sociale territorialmente competente di supportare i figli minori con riguardo agli aspetti legati alla relazione con il padre, nel rispetto della loro volontà e tenuto conto del preminente interesse dei minori, disponendo a tal fine che gli eventuali contatti tra il padre e i figli minori avvengano secondo le modalità più opportune individuate dal servizio sociale incaricato, nel rispetto della volontà dei figli e in modo da evitare loro qualunque tipo di pregiudizio;
5) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente alla Controparte_1
sig.ra , a titolo di mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di Parte_1
ciascun mese, la somma di euro 600,00 (300,00 euro a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
6) dispone che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) spettino integralmente alla madre T_
[...]
7) condanna il sig. a rimborsare a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1
in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
8) condanna il sig. a rimborsare al curatore speciale dei minori le spese Controparte_1
di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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