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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.426/2020 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annamaria Lastella Presidente relatore dr. Rossella Di Todaro Consigliere dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito delle lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”,
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli e Salvo Pt_1
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Marcello Carano e Luca Maraglino Appellata Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 9 febbraio 2020 l' impugnava la Pt_1 sentenza resa in data 2 novembre 2020, con cui il Giudice del Lavoro di Taranto, su domanda della
, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' , e segnatamente della decadenza CP_1 Pt_1 triennale, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze sui ratei di pensione, nel limite della prescrizione quinquennale, quantificati dall' stesso in € 8.412,22. Il rateo iniziale per Pt_1 effetto della riliquidazione, sempre secondo i conteggi dell' , cui aderisce la ricorrente, Pt_1 ammonta ad € 849,238. Si è costituito l'appellato . Pt_1 All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°---
Lamenta l'appellante con primo motivo di gravame la improponibilità ed inammissibilità Pt_1 della domanda della ricorrente, per omessa presentazione della domanda amministrativa. L'eccezione, già formulata in primo grado e rigettata dal Giudice di prime cure, è infondata, in quanto, come condivisibilmente affermato dal Giudice a quo, “ la domanda è ammissibile in quanto, se pure come dice l' la contribuzione figurativa per malattia fino al 2010 era Pt_1 accreditabile a domanda dell'interessato, nel caso di specie la stessa risulta regolarmente accreditata nell'estratto conto contributivo prodotto dalla ricorrente stessa, sicchè è evidente che la domanda sia stata fatta anche se non è stata prodotta in atti, altrimenti i periodi non sarebbero stati accreditati”.
1 Lamenta ancora l'appellante la inammissibilità dell'azione giudiziale promossa per Pt_1 intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 come modificato dall'art. 38 comma 1 lettera
D/1, del D.L. 98/2011 convertito in legge 1112011 e conseguente decadenza assoluta dal diritto ad ottenere un diverso computo della malattia, per decorso, dalla data di originaria liquidazione, del termine di decadenza di 3 anni e 180 giorni per il completamento dell'iter amministrativo. Il Giudice di primo grado ha escluso la decadenza atteso che la pensione è stata liquidata nel 2004, ossia ben prima del 6.7.11, sicchè non è applicabile la novella normativa sulla decadenza triennale.
Questa Corte , con orientamento già conforme sulla specifica questione di diritto, non condivide tale soluzione adottata dal Giudice di prime cure.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70 (per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico. Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge.
“Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente aì principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte Costituzionale" . In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009). La Corte di Cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa,
(Cassazione, sesta sezione lavoro , ordinanza n. 3580/2019) piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria” .
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla
2 domanda giudiziale”. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I.
1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei
(tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n.
203).
Pertanto può affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
L'appellata è decaduta dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 27 gennaio 2017.
In tali termini la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la pluralità degli orientamenti giurisprudenziali susseguitisi ne tempo integra giustificato motivo per la compensazione della spese di lite.
p.q.m.
Accoglie l'appello dell' per quanto di ragione, ed in parziale riforma della sentenza appelata, Pt_1 dichiara decaduta in relazione ai ratei di pensione maturatianteriormente al 27 Controparte_1 gennaio 2017. Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Taranto, 26 febbraio 2025.
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annamaria Lastella Presidente relatore dr. Rossella Di Todaro Consigliere dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito delle lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”,
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli e Salvo Pt_1
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Marcello Carano e Luca Maraglino Appellata Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 9 febbraio 2020 l' impugnava la Pt_1 sentenza resa in data 2 novembre 2020, con cui il Giudice del Lavoro di Taranto, su domanda della
, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' , e segnatamente della decadenza CP_1 Pt_1 triennale, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze sui ratei di pensione, nel limite della prescrizione quinquennale, quantificati dall' stesso in € 8.412,22. Il rateo iniziale per Pt_1 effetto della riliquidazione, sempre secondo i conteggi dell' , cui aderisce la ricorrente, Pt_1 ammonta ad € 849,238. Si è costituito l'appellato . Pt_1 All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
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Lamenta l'appellante con primo motivo di gravame la improponibilità ed inammissibilità Pt_1 della domanda della ricorrente, per omessa presentazione della domanda amministrativa. L'eccezione, già formulata in primo grado e rigettata dal Giudice di prime cure, è infondata, in quanto, come condivisibilmente affermato dal Giudice a quo, “ la domanda è ammissibile in quanto, se pure come dice l' la contribuzione figurativa per malattia fino al 2010 era Pt_1 accreditabile a domanda dell'interessato, nel caso di specie la stessa risulta regolarmente accreditata nell'estratto conto contributivo prodotto dalla ricorrente stessa, sicchè è evidente che la domanda sia stata fatta anche se non è stata prodotta in atti, altrimenti i periodi non sarebbero stati accreditati”.
1 Lamenta ancora l'appellante la inammissibilità dell'azione giudiziale promossa per Pt_1 intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 come modificato dall'art. 38 comma 1 lettera
D/1, del D.L. 98/2011 convertito in legge 1112011 e conseguente decadenza assoluta dal diritto ad ottenere un diverso computo della malattia, per decorso, dalla data di originaria liquidazione, del termine di decadenza di 3 anni e 180 giorni per il completamento dell'iter amministrativo. Il Giudice di primo grado ha escluso la decadenza atteso che la pensione è stata liquidata nel 2004, ossia ben prima del 6.7.11, sicchè non è applicabile la novella normativa sulla decadenza triennale.
Questa Corte , con orientamento già conforme sulla specifica questione di diritto, non condivide tale soluzione adottata dal Giudice di prime cure.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70 (per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico. Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge.
“Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente aì principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte Costituzionale" . In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009). La Corte di Cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa,
(Cassazione, sesta sezione lavoro , ordinanza n. 3580/2019) piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria” .
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla
2 domanda giudiziale”. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I.
1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei
(tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n.
203).
Pertanto può affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
L'appellata è decaduta dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 27 gennaio 2017.
In tali termini la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la pluralità degli orientamenti giurisprudenziali susseguitisi ne tempo integra giustificato motivo per la compensazione della spese di lite.
p.q.m.
Accoglie l'appello dell' per quanto di ragione, ed in parziale riforma della sentenza appelata, Pt_1 dichiara decaduta in relazione ai ratei di pensione maturatianteriormente al 27 Controparte_1 gennaio 2017. Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Taranto, 26 febbraio 2025.
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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