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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 512/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità per
ha pronunciato la seguente l'esercizio di attività
S E N T E N Z A pericolose (art. 2050
nella causa civile n. 512/2023 R.G. posta in decisione all'udienza c.c.)
collegiale del 05/03/2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Beniamino Aliberti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bergamo Largo Rezzara n. 2, giusta delega stesa in calce alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 10 (C.F. ), con sede in Caravaggio, in persona del CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante, assistita e difesa dall'avv. Tarcisio Grechi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo Passaggio Don
Seghezzi n. 2, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2544/2022 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 23.1.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, richiamato il contenuto degli scritti difensivi del primo grado di giudizio, contrariis rejectis, così decidere:
Nel merito: in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 2544/2022 –
causa R.G. 3771/2020 Tribunale di Bergamo, emessa inter partes e depositata in data 23.11.2022, in accoglimento dei motivi di appello suesposti, condannarsi la stessa al pagamento a favore del signor dell'importo di euro CP_1 Pt_1
5.449,83 per differenza spese di lite, euro 3.047,42 per quota pari al 50% del costo di c.t.u., nonché dell'importo di euro 3.366,92 per interessi e rivalutazione calcolati a partire dalla data di deposito della c.t.u. fino al deposito della sentenza, e quindi condannarsi al pagamento della complessiva CP_1
somma di euro 11.864,17, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso: spese e compensi del presente grado di giudizio interamente rifusi. pagina 2 di 10 Per parte appellata:
Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: dato atto ed acclarato quanto dedotto in atti in ordine all'inammissibilità e comunque all'infondatezza, anche nel merito, dei motivi d'appello ex adverso formulati per le ragioni tutte di cui in atti, dichiararsi l'inammissibilità e/o comunque respingersi l'appello avversario, confermando per l'effetto integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso: spese e compenso professionale del presente grado ampiamente rifusi.
In via istruttoria: si richiama la documentazione tutta dimessa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva innanzi al Tribunale Parte_1
di Bergamo esponendo che nel mese di novembre 2018 la convenuta CP_1
aveva iniziato lavori di demolizione dell'immobile identificato al N.C.T. del
Comune di Bergamo al foglio 22 part. 1354 sub. 3 confinante con l'immobile di sua proprietà, identificato al NCT foglio 22 part. 800 sub. 3; che in data
18.02.2019 la resistente aveva demolito un muro posto a confine cagionando in tal modo gravissimi danni alla sua proprietà; che in data 19.06.2019 aveva promosso procedimento per a.t.p. e il nominato consulente arch. aveva Per_1
accertato che l'opera demolitoria di aveva causato dei danni, aveva CP_1
modificato gli equilibri statici preesistenti e che, infine, i costi per gli interventi di sistemazione erano pari ad € 34.000.
pagina 3 di 10 resisteva evidenziando che il muro di confine era di sua esclusiva CP_1
proprietà e che i danni da infiltrazione subiti dall'attore in realtà erano dipesi dal fatto che lo stesso, in modo clandestino, utilizzando la facciata di questo muro,
aveva ricavato una parete del bagno di sua proprietà; in via riconvenzionale chiedeva che venisse accertata la proprietà esclusiva del muro divisorio.
Acquisito l'a.t.p. e mutato il rito, la lite era istruita con consulenza affidata all'arch. e quindi con la gravata sentenza, il giudice adito Persona_2
accertava che le cadute di acqua nell'abitazione attorea erano da ricondurre alle operazioni di demolizione del muro eseguite dalla convenuta, la quale, pur avendo agito su un bene di sua proprietà, aveva cagionato un danno alla proprietà attorea stimato in € 25.000. Il primo giudice, pertanto, accertava e dichiarava che il muro perimetrale era di proprietà della convenuta;
condannava a pagare a la somma di € 25.000 oltre i.v.a. e CP_1 Parte_1
interessi nella misura legale da calcolare secondo i criteri dettati da Cass. sezioni unite 1712/1995; condannava a rifondere le spese di lite liquidate in CP_1
€ 7.414 oltre accessori e poneva a carico delle parti in ragione di metà le spese delle due consulenze.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 CP_1
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 5.03.2025 ex art. 352 c.p.c.,
previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 10 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione del valore della controversia ed errata applicazione del D.M. 55/2014 per aver il primo giudice liquidato le spese del primo grado e di a.t.p. in complessivi € 7.414 avendo erroneamente calcolato l'effettivo valore della controversia. Allega che il danno subito era stato di € 25.000 oltre interessi, rivalutazione e i.v.a., sicché lo scaglione impiegato per la liquidazione degli onorari non era esatto.
Con il secondo motivo parte appellante censura la decisione nella parte in cui ha compensato le spese di consulenza. Allega che mai il deducente aveva contestato la proprietà del muro e che, in ogni caso, le spese di consulenza ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. dovevano seguire l'ordinario criterio di soccombenza.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e la contraddittorietà della decisione nella parte in cui ha dapprima stabilità che l'importo di € 25.000 fosse già rivalutato all'attualità e poi ha riconosciuto la possibilità di applicare gli interessi legali dalla domanda al saldo secondo i criteri dettati da S.U. con la sentenza n. 1712 del 17.02.1995,
mentre di contro avrebbe dovuto stabilire che la somma di € 25.00 oltre i.v.a.
andava maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria quanto meno dalla data del deposito dell'elaborato peritale.
Partendo in ordine logico dal terzo motivo di appello, agli atti risulta che l'arch.
, in data 20.11.2021, depositava il suo elaborato peritale in cui, Persona_2
dopo aver descritto lo stato dei luoghi e, in particolare, la condizione del muro perimetrale, accertava, per quanto ancora di interesse, che la demolizione della pagina 5 di 10 costruzione operata da aveva provocato danni e fessurazioni sul CP_1
muro di sua proprietà ed infiltrazioni all'interno dell'abitazione dell'attore. Il
consulente quantificava i danni in € 25.000, come da computo metrico estimativo: ossia € 3.717,08 per la realizzazione delle opere afferenti alla demolizione del muro e la differenza per l'effettuazione di opere di consolidamento della contro parete esistente e per la costruzione della parete di tamponamento esterno.
Va detto che la questione della proprietà del muro non è stata oggetto di alcuna censura, pur tuttavia va rilevato che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. parte attrice ha affermato la presunzione di comunione del muro ex art. 880 c.c. pur ribadendo che oggetto del giudizio era la richiesta di risarcimento del danno. Del pari, osserva la Corte che si è formato altresì il giudicato interno circa la responsabilità di che non ha proposto alcuna forma di CP_1
gravame e sulla quantificazione del danno, ossia € 25.000 oltre i.v.a.
Quanto alla questione degli interessi e della rivalutazione, in effetti la sentenza presenta una contraddizione tra la parte motiva e il dispositivo che occorre ora emendare. Posto che non vi è dubbio che la spesa per gli interventi di riparazione costituisca un debito di valore, la somma accordata a titolo di risarcimento deve essere incrementata di rivalutazione monetaria e interessi legali secondo il principio espresso da sentenza delle S.U. Cass. 17.02.1995 n. 1712, la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che gli interessi non vanno calcolati sulla pagina 6 di 10 somma già rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell'illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione. In altri termini, gli interessi hanno tre basi diverse di riferimento: a) base iniziale, corrispondente alla somma dovuta originariamente con decorrenza dalla data dell'evento dannoso, b) basi successive corrispondenti alle somme gradualmente crescenti, per effetto del progressivo verificarsi della svalutazione, ed in funzione del crescere di essa, c)
base finale pari alla avvenuta taxtatio damni, cioè alla somma determinata come controvalore del danno, che rappresenta la liquidazione di esso all'attualità. Sul
nuovo importo così determinato decorreranno gli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo.
Posto che l'ammontare del danno è stato determinato dal consulente in € 25.000
alla data del 20.12.2021 l'operazione corretta da eseguire, a giudizio della Corte,
è quella di devalutare la somma di € 25.000 all'epoca del fatto, ossia novembre
2018, da cui € 24.061 ed incrementare la predetta somma di rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo i criteri sopra detti sino all'emissione della sentenza di primo grado, ossia alla data 23.11.2022. Pertanto,
dal novembre 2018 alla data della sentenza, sono maturati sull'importo di €
24.061 € 3.705 per rivalutazione monetaria ed € 524 per interessi legali per una debenza effettiva di € 28.290, da incrementare degli interessi legali ex art. 1284
primo comma c.c. dalla data della sentenza effettiva al saldo, oltre i.v.a.
Così determinato l'ammontare del danno, merita per quanto di ragione pagina 7 di 10 accoglimento anche il primo motivo di gravame.
Il compenso spettante a per il processo di primo grado, Parte_1
utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento va liquidato in € 7.616 di cui € 1.701 per la fase studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria ed € 2.905 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, impiegando quale scaglione di riferimento quelle delle cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000.
Va altresì liquidato il compenso per la fase di a.t.p. N. 4049/2019 che è stato acquisito al processo di primo grado in data 1.12.2020 e quindi, secondo i valori medi del citato scaglione di riferimento, la debenza è pari ad € 3.056, di cui €
992 per la fase studio, € 788 per la fase introduttiva ed € 1.276 per la fase istruttoria, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il secondo motivo è fondato solo in parte.
A parere del collegio è da ritenere corretta la decisione del giudice di prime cure laddove ha posto a carico delle parti in ragione di metà i costi della consulenza a firma dell'arch. liquidata con decreto 29.12.2021 in quanto gran parte Per_2
della consulenza è stata focalizzata sull'accertamento della proprietà del muro di confine che comunque ha dedotto essere comune nella prima Parte_1
memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In questo grado l'appellante non ha lamentato che detta domanda non era sorretta da interesse ad agire o non connessa ex art. 36 c.p.c., mentre la consulenza resa in sede di a.t.p. e liquidata con decreto 21.11.2019 va posta pagina 8 di 10 carico di in quanto l'oggetto dell'accertamento era proprio la CP_1
quantificazione del danno.
La sentenza gravata va pertanto riformata nei termini che precedono ossia in relazione alla quantificazione del danno subito dall'originario ricorrente, al riconoscimento delle spese di lite anche in relazione all' acquisito e sulle CP_2
spese di consulenza relativa all'accertamento tecnico preventivo.
Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza vengono liquidate avuto riguardo alla maggior somma accordata in questo grado (vedi Cass.
7.11.2023 n.
30999) e quindi utilizzando quale scaglione di riferimento quello delle cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2544/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 23.11.2022, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza ridetermina il danno subito da
[...]
in € 28.290, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal Pt_1
23.11.2022 al saldo effettivo;
- ridetermina le spese di lite del primo grado in favore di in € Parte_1
406,50 per borsuali ed € 7.616 per compenso (di cui € 1.701 per la fase studio, €
1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria ed € 2.905 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.pa. come per legge e condanna altresì a rifondere a le spese di a.t.p., CP_1 Parte_1
pagina 9 di 10 liquidate in € 3.056 per compenso (di cui € 992 per la fase studio, € 788 per la fase introduttiva ed € 1.276 per la fase istruttoria), oltre rimborso spese generali,
i.v.a. e c.pa come per legge;
- pone le spese di consulenza dell'a.t.p. liquidate con decreto 21.11.2019
definitivamente carico di CP_1
- conferma nel resto;
- condanna a rifondere a le spese del presente grado, CP_1 Parte_1
liquidate in € 382,50 per borsuali ed € 3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase studio, € 921 per la fase introduttiva ed € 1.911 per la fase decisionale),
oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità per
ha pronunciato la seguente l'esercizio di attività
S E N T E N Z A pericolose (art. 2050
nella causa civile n. 512/2023 R.G. posta in decisione all'udienza c.c.)
collegiale del 05/03/2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Beniamino Aliberti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bergamo Largo Rezzara n. 2, giusta delega stesa in calce alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 10 (C.F. ), con sede in Caravaggio, in persona del CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante, assistita e difesa dall'avv. Tarcisio Grechi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo Passaggio Don
Seghezzi n. 2, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2544/2022 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 23.1.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, richiamato il contenuto degli scritti difensivi del primo grado di giudizio, contrariis rejectis, così decidere:
Nel merito: in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 2544/2022 –
causa R.G. 3771/2020 Tribunale di Bergamo, emessa inter partes e depositata in data 23.11.2022, in accoglimento dei motivi di appello suesposti, condannarsi la stessa al pagamento a favore del signor dell'importo di euro CP_1 Pt_1
5.449,83 per differenza spese di lite, euro 3.047,42 per quota pari al 50% del costo di c.t.u., nonché dell'importo di euro 3.366,92 per interessi e rivalutazione calcolati a partire dalla data di deposito della c.t.u. fino al deposito della sentenza, e quindi condannarsi al pagamento della complessiva CP_1
somma di euro 11.864,17, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso: spese e compensi del presente grado di giudizio interamente rifusi. pagina 2 di 10 Per parte appellata:
Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: dato atto ed acclarato quanto dedotto in atti in ordine all'inammissibilità e comunque all'infondatezza, anche nel merito, dei motivi d'appello ex adverso formulati per le ragioni tutte di cui in atti, dichiararsi l'inammissibilità e/o comunque respingersi l'appello avversario, confermando per l'effetto integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso: spese e compenso professionale del presente grado ampiamente rifusi.
In via istruttoria: si richiama la documentazione tutta dimessa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva innanzi al Tribunale Parte_1
di Bergamo esponendo che nel mese di novembre 2018 la convenuta CP_1
aveva iniziato lavori di demolizione dell'immobile identificato al N.C.T. del
Comune di Bergamo al foglio 22 part. 1354 sub. 3 confinante con l'immobile di sua proprietà, identificato al NCT foglio 22 part. 800 sub. 3; che in data
18.02.2019 la resistente aveva demolito un muro posto a confine cagionando in tal modo gravissimi danni alla sua proprietà; che in data 19.06.2019 aveva promosso procedimento per a.t.p. e il nominato consulente arch. aveva Per_1
accertato che l'opera demolitoria di aveva causato dei danni, aveva CP_1
modificato gli equilibri statici preesistenti e che, infine, i costi per gli interventi di sistemazione erano pari ad € 34.000.
pagina 3 di 10 resisteva evidenziando che il muro di confine era di sua esclusiva CP_1
proprietà e che i danni da infiltrazione subiti dall'attore in realtà erano dipesi dal fatto che lo stesso, in modo clandestino, utilizzando la facciata di questo muro,
aveva ricavato una parete del bagno di sua proprietà; in via riconvenzionale chiedeva che venisse accertata la proprietà esclusiva del muro divisorio.
Acquisito l'a.t.p. e mutato il rito, la lite era istruita con consulenza affidata all'arch. e quindi con la gravata sentenza, il giudice adito Persona_2
accertava che le cadute di acqua nell'abitazione attorea erano da ricondurre alle operazioni di demolizione del muro eseguite dalla convenuta, la quale, pur avendo agito su un bene di sua proprietà, aveva cagionato un danno alla proprietà attorea stimato in € 25.000. Il primo giudice, pertanto, accertava e dichiarava che il muro perimetrale era di proprietà della convenuta;
condannava a pagare a la somma di € 25.000 oltre i.v.a. e CP_1 Parte_1
interessi nella misura legale da calcolare secondo i criteri dettati da Cass. sezioni unite 1712/1995; condannava a rifondere le spese di lite liquidate in CP_1
€ 7.414 oltre accessori e poneva a carico delle parti in ragione di metà le spese delle due consulenze.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 CP_1
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 5.03.2025 ex art. 352 c.p.c.,
previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 10 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione del valore della controversia ed errata applicazione del D.M. 55/2014 per aver il primo giudice liquidato le spese del primo grado e di a.t.p. in complessivi € 7.414 avendo erroneamente calcolato l'effettivo valore della controversia. Allega che il danno subito era stato di € 25.000 oltre interessi, rivalutazione e i.v.a., sicché lo scaglione impiegato per la liquidazione degli onorari non era esatto.
Con il secondo motivo parte appellante censura la decisione nella parte in cui ha compensato le spese di consulenza. Allega che mai il deducente aveva contestato la proprietà del muro e che, in ogni caso, le spese di consulenza ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. dovevano seguire l'ordinario criterio di soccombenza.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e la contraddittorietà della decisione nella parte in cui ha dapprima stabilità che l'importo di € 25.000 fosse già rivalutato all'attualità e poi ha riconosciuto la possibilità di applicare gli interessi legali dalla domanda al saldo secondo i criteri dettati da S.U. con la sentenza n. 1712 del 17.02.1995,
mentre di contro avrebbe dovuto stabilire che la somma di € 25.00 oltre i.v.a.
andava maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria quanto meno dalla data del deposito dell'elaborato peritale.
Partendo in ordine logico dal terzo motivo di appello, agli atti risulta che l'arch.
, in data 20.11.2021, depositava il suo elaborato peritale in cui, Persona_2
dopo aver descritto lo stato dei luoghi e, in particolare, la condizione del muro perimetrale, accertava, per quanto ancora di interesse, che la demolizione della pagina 5 di 10 costruzione operata da aveva provocato danni e fessurazioni sul CP_1
muro di sua proprietà ed infiltrazioni all'interno dell'abitazione dell'attore. Il
consulente quantificava i danni in € 25.000, come da computo metrico estimativo: ossia € 3.717,08 per la realizzazione delle opere afferenti alla demolizione del muro e la differenza per l'effettuazione di opere di consolidamento della contro parete esistente e per la costruzione della parete di tamponamento esterno.
Va detto che la questione della proprietà del muro non è stata oggetto di alcuna censura, pur tuttavia va rilevato che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. parte attrice ha affermato la presunzione di comunione del muro ex art. 880 c.c. pur ribadendo che oggetto del giudizio era la richiesta di risarcimento del danno. Del pari, osserva la Corte che si è formato altresì il giudicato interno circa la responsabilità di che non ha proposto alcuna forma di CP_1
gravame e sulla quantificazione del danno, ossia € 25.000 oltre i.v.a.
Quanto alla questione degli interessi e della rivalutazione, in effetti la sentenza presenta una contraddizione tra la parte motiva e il dispositivo che occorre ora emendare. Posto che non vi è dubbio che la spesa per gli interventi di riparazione costituisca un debito di valore, la somma accordata a titolo di risarcimento deve essere incrementata di rivalutazione monetaria e interessi legali secondo il principio espresso da sentenza delle S.U. Cass. 17.02.1995 n. 1712, la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che gli interessi non vanno calcolati sulla pagina 6 di 10 somma già rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell'illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione. In altri termini, gli interessi hanno tre basi diverse di riferimento: a) base iniziale, corrispondente alla somma dovuta originariamente con decorrenza dalla data dell'evento dannoso, b) basi successive corrispondenti alle somme gradualmente crescenti, per effetto del progressivo verificarsi della svalutazione, ed in funzione del crescere di essa, c)
base finale pari alla avvenuta taxtatio damni, cioè alla somma determinata come controvalore del danno, che rappresenta la liquidazione di esso all'attualità. Sul
nuovo importo così determinato decorreranno gli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo.
Posto che l'ammontare del danno è stato determinato dal consulente in € 25.000
alla data del 20.12.2021 l'operazione corretta da eseguire, a giudizio della Corte,
è quella di devalutare la somma di € 25.000 all'epoca del fatto, ossia novembre
2018, da cui € 24.061 ed incrementare la predetta somma di rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo i criteri sopra detti sino all'emissione della sentenza di primo grado, ossia alla data 23.11.2022. Pertanto,
dal novembre 2018 alla data della sentenza, sono maturati sull'importo di €
24.061 € 3.705 per rivalutazione monetaria ed € 524 per interessi legali per una debenza effettiva di € 28.290, da incrementare degli interessi legali ex art. 1284
primo comma c.c. dalla data della sentenza effettiva al saldo, oltre i.v.a.
Così determinato l'ammontare del danno, merita per quanto di ragione pagina 7 di 10 accoglimento anche il primo motivo di gravame.
Il compenso spettante a per il processo di primo grado, Parte_1
utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento va liquidato in € 7.616 di cui € 1.701 per la fase studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria ed € 2.905 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, impiegando quale scaglione di riferimento quelle delle cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000.
Va altresì liquidato il compenso per la fase di a.t.p. N. 4049/2019 che è stato acquisito al processo di primo grado in data 1.12.2020 e quindi, secondo i valori medi del citato scaglione di riferimento, la debenza è pari ad € 3.056, di cui €
992 per la fase studio, € 788 per la fase introduttiva ed € 1.276 per la fase istruttoria, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il secondo motivo è fondato solo in parte.
A parere del collegio è da ritenere corretta la decisione del giudice di prime cure laddove ha posto a carico delle parti in ragione di metà i costi della consulenza a firma dell'arch. liquidata con decreto 29.12.2021 in quanto gran parte Per_2
della consulenza è stata focalizzata sull'accertamento della proprietà del muro di confine che comunque ha dedotto essere comune nella prima Parte_1
memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In questo grado l'appellante non ha lamentato che detta domanda non era sorretta da interesse ad agire o non connessa ex art. 36 c.p.c., mentre la consulenza resa in sede di a.t.p. e liquidata con decreto 21.11.2019 va posta pagina 8 di 10 carico di in quanto l'oggetto dell'accertamento era proprio la CP_1
quantificazione del danno.
La sentenza gravata va pertanto riformata nei termini che precedono ossia in relazione alla quantificazione del danno subito dall'originario ricorrente, al riconoscimento delle spese di lite anche in relazione all' acquisito e sulle CP_2
spese di consulenza relativa all'accertamento tecnico preventivo.
Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza vengono liquidate avuto riguardo alla maggior somma accordata in questo grado (vedi Cass.
7.11.2023 n.
30999) e quindi utilizzando quale scaglione di riferimento quello delle cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2544/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 23.11.2022, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza ridetermina il danno subito da
[...]
in € 28.290, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal Pt_1
23.11.2022 al saldo effettivo;
- ridetermina le spese di lite del primo grado in favore di in € Parte_1
406,50 per borsuali ed € 7.616 per compenso (di cui € 1.701 per la fase studio, €
1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria ed € 2.905 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.pa. come per legge e condanna altresì a rifondere a le spese di a.t.p., CP_1 Parte_1
pagina 9 di 10 liquidate in € 3.056 per compenso (di cui € 992 per la fase studio, € 788 per la fase introduttiva ed € 1.276 per la fase istruttoria), oltre rimborso spese generali,
i.v.a. e c.pa come per legge;
- pone le spese di consulenza dell'a.t.p. liquidate con decreto 21.11.2019
definitivamente carico di CP_1
- conferma nel resto;
- condanna a rifondere a le spese del presente grado, CP_1 Parte_1
liquidate in € 382,50 per borsuali ed € 3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase studio, € 921 per la fase introduttiva ed € 1.911 per la fase decisionale),
oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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