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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43035 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 4 dicembre 2024, vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Valerio Parte_1
Publicola n. 67, presso lo studio degli avv.ti Elisabetta Rossi e Federica
Cavalieri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del Controparte_1
procuratore speciale, dott. elettivamente domiciliata presso gli CP_2
indirizzo pec dei difensori avv.ti Silvio Riolo, Eugenio Pizzetti e Andrea
Stefano Carrieri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_4
in persona del procuratore speciale, dott.ssa , elettivamente
[...] CP_5
domiciliata in Roma, alla via IV Novembre n. 149, presso lo studio dell'avv.
Loredana Elia, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Salmaso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTE
1 N O N C H È
e per essa, quale mandataria, Controparte_6 Controparte_4
in persona del procuratore speciale, dott.ssa , elettivamente CP_5
domiciliata in Roma, alla via IV Novembre n. 149, presso lo studio degli avv.ti
Andrea Siena, Davide Sarina e Giulia Galati, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento
INTERVENUTA
OGGETTO: prestito vitalizio ipotecario – azione di nullità – risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “… - In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della
con sede in Via V. Alfieri n. 1 Conegliano (TV) P.IVA Controparte_6
per la già fissata udienza del 15.2.2023 e/o rinviare la predetta P.IVA_1
udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. - In via subordinata e preliminare nella denegata ipotesi si chiede disporre l'intervento ex art. 107 c.p.c. della con Controparte_6
sede in Via V. Alfieri n. 1 Conegliano (TV) P.IVA in quanto ad P.IVA_1
essa si estendono gli effetti del giudicato;
- in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto di prestito vitalizio ipotecario sottoscritto dalla IG.ra in data 7 luglio 2011, avanti il Notaio Dott. Luigi Controparte_7
D'Alessandro in Roma, rep. n. 26166, racc. n. 18522, registrato a Roma 3 il 11 luglio 2011 n. 25851, serie 1/T per sproporzione tra le prestazioni per mancanza di causa e per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o, comunque, annullare il predetto contratto di prestito vitalizio ipotecario e per l'effetto dichiarare che la IG.ra è tenuta e Pt_1
restituire alla banca il solo capitale erogato, nella misura di €. 250.000,00, con esclusione degli interessi e delle altre spese di commissione e disporre che la restituzione della predetta somma avvenga mediante il pagamento di n. 360 rate mensili e condannare i convenuti, in solido, ciascuno per il proprio titolo al risarcimento dei danni provocati da quantificare anche in via equitativa;
- in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità della banca per non aver usato la dovuta diligenza nella stipulazione del contratto di prestito
2 vitalizio ipotecario e per l'effetto accertare e/o dichiarare la nullità e/o annullabilità del contratto stesso, e per l'effetto dichiarare che la IG.ra
è tenuta e restituire alla banca il solo capitale erogato, nella misura Pt_1
di €. 250.000,00, con esclusione degli interessi e delle altre spese di commissione e disporre che la restituzione della predetta somma avvenga mediante il pagamento di n. 360 rate mensili, con condanna dei convenuti, in solido, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni provocati da quantificare anche in via equitativa;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata non creduta ipotesi in cui non vengano accolte le domande di cui sopra, dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole vessatorie come descritte in narrativa e per l'effetto dichiarare che la IG.ra è tenuta e Pt_1 restituire alla banca il solo capitale erogato, nella misura di €. 250.000,00, con esclusione degli interessi e delle altre spese di commissione e disporre che la restituzione della predetta somma avvenga mediante il pagamento di n. 360 rate mensili, con condanna dei convenuti, in solido, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni provocati da quantificare anche in via equitativa;
- In via vieppù subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità della banca per non aver usato la dovuta diligenza nella stipulazione del contratto di prestito vitalizio ipotecario dichiarare che la banca convenuta avrà diritto solo alla restituzione della somma capitale, €. 250.000,00 oltre gli interessi calcolati al tasso legale allineato al periodo di vita del finanziamento e disporre che la restituzione della predetta somma avvenga mediante il pagamento di n. 360 rate mensili, con condanna dei convenuti, in solido, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni provocati da quantificare anche in via equitativa. - In ogni caso condannare la banca convenuta Controparte_8 all'immediata cancellazione dei dati della IG.ra dalla Centrale rischi Pt_1
e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati calcolati in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per la convenuta “… Nel merito: rigettare tutte le Controparte_1
domande formulate dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e Parte_1
3 in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In via istruttoria, nella denegata ipotesi di remissione della causa in istruttoria: rigettare l'istanza istruttoria formulata dalla sig.ra in quanto inammissibile per le ragioni esposte in Parte_1
atti; In ogni caso: con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre accessori per legge”.
Per la convenuta “… IN VIA PRELIMINARE: - Controparte_3
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ad
[...] in ordine alle avverse domande;
per l'effetto, accertare e Controparte_3
dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree promosse nei suoi confronti;
NEL MERITO: - Rigettare ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA: - Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, comma VI, nn. 1, 2 e 3,
c.p.c., di cui si chiede sin d'ora la concessione. IN OGNI CASO: - Condannare altresì parte attrice al pagamento in favore della convenuta Controparte_3
ut supra meglio identificata e rappresentata, delle spese, dei diritti e
[...] degli onorari di lite”.
L'intervenuta si è associata alle conclusioni rassegnate dalla Controparte_3
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 21 giugno 2021, Parte_1
figlia ed erede della defunta ha convenuto in
[...] Controparte_7
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, le società , Controparte_1
e al fine di: i) sentir Controparte_1 Controparte_3
dichiarare la nullità e/o l'inefficacia o l'annullabilità del contratto di prestito vitalizio ipotecario stipulato in data 7 luglio 2011 dalla defunta madre con la ii) sentir accertare, in via Controparte_9
subordinata, la responsabilità della banca finanziatrice per non aver usato la dovuta diligenza nella stipulazione del contratto;
iii) sentir condannare la cessionaria del credito derivante dall'impugnato Controparte_3
contratto, alla cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi
4 della Banca d'Italia nonché a risarcirle i danni subiti a causa dell'illegittima segnalazione presso la detta Centrale Rischi;
• che, a sostegno della propria domanda, l'attrice ha in sintesi dedotto che, stanti l'elevato tasso di interesse pattuito e la gravosa penale prevista in caso di recesso anticipato, si era venuta a determinare a carico della mutuataria una sproporzione tra le prestazioni dei contraenti tale da alterare il sinallagma contrattuale e, in definitiva, da far venir meno la causa del contratto;
che alcune delle clausole negoziali – in particolare quella di cui all'art. 6, relativa alle condizioni di rimborso del prestito e alla penali per il recesso anticipato, quella di cui all'art. 3, relativa alla misura degli interessi e alla loro capitalizzazione, quella di cui all'art. 5, relativa al termine di rimborso del finanziamento, e quella di cui all'art. 9, relativa al mandato a vendere l'immobile ipotecato conferito dalla finanziata alla finanziatrice – erano nulle ed inefficaci siccome non specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.; che la banca mutuante era comunque responsabile contrattualmente ed extracontrattualmente per non aver bene informato la controparte negoziale di tutte le caratteristiche del finanziamento, che peraltro era stato concesso per una finalità – quella di consentire la ristrutturazione di un immobile della mutuataria – diversa da quelle per le quali la legge consente la conclusione di questa speciale tipologia negoziale;
che, in conseguenza di quanto sopra, la segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte della
[...]
era stata illegittima e ciò le aveva provocato danni che Controparte_3
andavano risarciti;
• che la , e la Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
costituitesi in giudizio, hanno dedotto l'infondatezza della
[...]
domanda avversaria e ne hanno chiesto il rigetto;
• che nel corso del giudizio si è costituita, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la soc. la quale ha esposto di essere medio tempore divenuta Controparte_6 titolare del credito controverso relativo all'impugnato contratto di prestito
5 vitalizio ipotecario, ciò a seguito di apposito contratto di cessione concluso con la pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 Controparte_3
aprile 2022;
• considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, lo squilibrio tra le prestazioni contrattuali, anche ove ipoteticamente esistente, non potrebbe dar luogo né ad una declaratoria di nullità né ad una pronuncia di annullamento del contratto dal momento che lo squilibrio tra prestazioni, ove sia genetico, legittima soltanto il ricorso alla rescissione per lesione (v. Cass., sez. un., 23.2.2023, n. 5657), rimedio che non ha neppure formato oggetto di domanda in questa sede;
• che deve poi escludersi la lamentata vessatorietà ex art. 1341 c.c. delle singole clausole impugnate giacché nessuna di esse rientra nel catalogo di cui alla testé citata disposizione normativa;
• che, peraltro, le clausole di cui agli artt. 3 e 5 del contratto non possono considerarsi vessatorie anche perché, lungi dall'aggravare la posizione dell'aderente rispetto alla disciplina legale del contratto, non fanno altro che riprodurre quanto espressamente previsto dalla legge per la tipologia negoziale ora in esame (viene in particolare in rilievo il disposto di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 12, d.l. n. 203/2005, conv. con l. n.
248/2005, nella sua versione applicabile ratione temporis, il quale stabilisce che nel prestito vitalizio ipotecario si applichi la capitalizzazione annuale degli interessi e che il rimborso integrale del finanziamento in un'unica soluzione possa essere chiesto al momento della morte del soggetto finanziato);
• che le (generiche) censure riguardanti la mancanza di adeguate informazioni in fase prenegoziale sono smentite per tabulas da quanto riportato nelle premesse del contratto, stipulato per atto pubblico, nelle quali la parte finanziata ha tra l'altro dichiarato di aver ricevuto e preso visione del foglio informativo prima della conclusione del negozio nonché di conoscere e accettare i termini e le condizioni contrattuali, ivi incluso il capitolato di patti e condizioni generali e il documento di sintesi (v. lett.
6 e) delle premesse del contratto di cui al doc. 1 fascicolo Controparte_1
;
[...]
• che le ulteriori contestazioni attoree in merito alla consapevolezza della banca mutuante delle finalità di ristrutturazione immobiliare che la intendeva soddisfare con il finanziamento sono prive di pregio CP_7
e rilevanza ove si consideri che: a) l'attrice cade in evidente contraddizione laddove, dapprima, afferma di aver appreso solo dopo il decesso della madre che la stessa aveva sottoscritto il contratto di prestito vitalizio ipotecario con la , e poi deduce che lo CP_1 CP_1
scopo perseguito e dichiarato dalla genitrice con la stipula del contratto era quello di avere una provvista finanziaria per eseguire la ristrutturazione di un immobile;
b) non vi è comunque alcuna prova che lo scopo del finanziamento fosse la ristrutturazione immobiliare dal momento che i documenti versati in atti dall'attrice per provare la sua tesi si collocano in un periodo temporale incompatibile con tale allegato scopo;
c) ad ogni modo, la disciplina normativa non pone alcun vincolo in ordine allo scopo che il finanziato può perseguire con il prestito vitalizio ipotecario, sicché non si vede quale possa essere la responsabilità della banca per aver concesso tale tipo di finanziamento nella consapevolezza di una volontà del mutuatario di destinare il prestito ad una ristrutturazione di un proprio immobile;
• considerato altresì che, dovendosi escludere gli eccepiti profili di invalidità del contratto, unici motivi su cui si fonda la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della anche tale Controparte_3
domanda non può che essere disattesa;
• ritenuto pertanto che le domande attoree debbano essere rigettate;
• e che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
7 1. - rigetta le domande tutte proposte da Parte_1
2. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del giudizio che liquida in Controparte_1
€8.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
3. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3
delle spese del giudizio che liquida in €4.000,00# per compensi
[...]
professionali, oltre oneri di legge;
4. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_6
delle spese del giudizio che liquida in €5.000,00# per compensi
[...]
professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 13 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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