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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2024, n. 5806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5806 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2347/2024 V.G. promossa da:
, n. a MAZZARINO (CL) il 13/09/1969 (C.F.: , residente Parte_1 C.F._1
in Germania in Ludwigstr 2, , rappr. e dif. dall'avv. BATTIATO DOMENICO, CP_1
presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a CATANIA (CT) il 26/10/1977, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappr. e dif. dall'avv. BATTIATO DOMENICO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo n atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 22/05/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Dorzorf, Germania, il 13/12/2002, e dal quale era nata una figlia, il 04/05/2006. Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 23/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la lo scioglimento del matrimonio
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa di separazione reso da questo Tribunale il 9/11/2017.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4 Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto con diritto di fissare liberamente la propria residenza e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio domicilio;
Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nulla disponendo in merito all'affidamento della figlia in quanto ormai maggiorenne, la quale, in Persona_2
ogni caso continuerà a coabitare con la madre;
Accertare e dichiarare l'obbligo a carico del sig. a corrispondere, quale Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora Persona_2
economicamente non autonoma, il complessivo importo di € 350,00
(trecentocinquanta/00) mensili, il cui pagamento verrà effettuato, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi direttamente su conto corrente intestato alla figlia, e ciò fino al raggiungimento della autosufficienza economica della stessa, con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT;
Accertare e dichiarare l'obbligo per entrambi i genitori di contribuire in ragione del 50% cadauno alle spese mediche e straordinarie necessarie per la figlia nonché le Per_1
ulteriori spese che, nel corso degli anni, si rendessero eventualmente necessarie affrontare nell'interesse della figlia per acquisti di testi scolastici od universitari, per rette e tasse attinenti corsi di studi scolastici, universitari e post universitari e/o specialistiche, e/o per eventuali necessità mediche non coperte dal Servizio Nazionale, a titolo esemplificativo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive,visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
pagina 3 di 4 Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia scioglimento del matrimonio celebrato in Dorzorf, Germania, il 13/12/2002 tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Parte_2
stato civile del Comune di Catania dell'anno 2005, al n. 50, della parte 2 serie C.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Regola gli aspetti patrimoniali come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
25/10/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2347/2024 V.G. promossa da:
, n. a MAZZARINO (CL) il 13/09/1969 (C.F.: , residente Parte_1 C.F._1
in Germania in Ludwigstr 2, , rappr. e dif. dall'avv. BATTIATO DOMENICO, CP_1
presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a CATANIA (CT) il 26/10/1977, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappr. e dif. dall'avv. BATTIATO DOMENICO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo n atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 22/05/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Dorzorf, Germania, il 13/12/2002, e dal quale era nata una figlia, il 04/05/2006. Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 23/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la lo scioglimento del matrimonio
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa di separazione reso da questo Tribunale il 9/11/2017.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4 Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto con diritto di fissare liberamente la propria residenza e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio domicilio;
Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nulla disponendo in merito all'affidamento della figlia in quanto ormai maggiorenne, la quale, in Persona_2
ogni caso continuerà a coabitare con la madre;
Accertare e dichiarare l'obbligo a carico del sig. a corrispondere, quale Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora Persona_2
economicamente non autonoma, il complessivo importo di € 350,00
(trecentocinquanta/00) mensili, il cui pagamento verrà effettuato, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi direttamente su conto corrente intestato alla figlia, e ciò fino al raggiungimento della autosufficienza economica della stessa, con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT;
Accertare e dichiarare l'obbligo per entrambi i genitori di contribuire in ragione del 50% cadauno alle spese mediche e straordinarie necessarie per la figlia nonché le Per_1
ulteriori spese che, nel corso degli anni, si rendessero eventualmente necessarie affrontare nell'interesse della figlia per acquisti di testi scolastici od universitari, per rette e tasse attinenti corsi di studi scolastici, universitari e post universitari e/o specialistiche, e/o per eventuali necessità mediche non coperte dal Servizio Nazionale, a titolo esemplificativo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive,visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
pagina 3 di 4 Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia scioglimento del matrimonio celebrato in Dorzorf, Germania, il 13/12/2002 tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Parte_2
stato civile del Comune di Catania dell'anno 2005, al n. 50, della parte 2 serie C.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Regola gli aspetti patrimoniali come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
25/10/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 4 di 4