Accoglimento
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2026REG.PROV.COLL.
N. 01851/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1851 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, CRI Croce Rossa Italiana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Associazione della Croce Rossa Italiana, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e della Croce Rossa Italiana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. AR LA SC e udito l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Vista la richiesta dell’appellante di passaggio in decisione della causa senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primi grado il ricorrente ha impugnato il giudizio espresso dal Presidente nazionale della C.R.I. - Croce Rossa Italiana del 10/02/2015 (prot. CRI/CC0009545/15/1.12.8/INCM), la deliberazione definitiva del 14/04/2015, con cui il Ministero della difesa ha approvato il giudizio negativo sul ricorrente espresso dal Presidente nazionale della C.R.I. del 10/02/2015, la comunicazione del VI Centro di Mobilitazione del Corpo Militare, Sezione matricola (Prot. VI - CRI 1230.15/m del 23/07/2015), ed ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
2. Dall’esame della documentazione in atti e della sentenza appellata si evince che parte ricorrente, ufficiale in congedo della C.R.I. - Croce Rossa Italiana, assegnato al VI Centro di Mobilitazione di Bologna con la qualifica di Tenente contabile, veniva sottoposto alla procedura per l’avanzamento di grado; durante l’iter procedimentale venivano espressi tre giudizi di “prescelto” per il passaggio del ricorrente al grado superiore di Capitano contabile.
Con la comunicazione del VI Centro di Mobilitazione del Corpo Militare, Sezione matricola (Prot. VI - CRI 1230.15/m del 23/07/2015), il ricorrente veniva informato del giudizio del Presidente nazionale della C.R.I. - Croce Rossa Italiana del 10/02/2015, con cui era stato dichiarato “non prescelto” per il passaggio al grado superiore di Capitano contabile con la seguente motivazione: “ Non si approva il giudizio di “prescelto” espresso dai precedenti organi di valutazione poiché il Ten. Cont. -OMISSIS- ha espresso più volte, su un social network, giudizi lesivi nei confronti della Croce Rossa Italiana e del suo Presidente Nazionale assumendo, quindi, atteggiamenti che lo fanno ritenere non in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1688, comma b), del d.lgs. 66/2010 ”.
In data 14.04.2015 il Ministero della difesa approvava il giudizio del Presidente nazionale della C.R.I. del 10/02/2015 con deliberazione definitiva.
3. Avverso i suddetti atti l’odierno appellante si gravava con il ricorso in primo grado, affidato alle seguenti censure:
< 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1688, comma 2, lett. b), del d.lgs. 66/2010 – violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost. e 3 l. 241/1990 – violazione dell’art. 21 Cost. – eccesso di potere per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione –manifesta irrazionalità, difetto o insufficienza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, mancata prefissione di autolimiti o inosservanza di autolimiti – illegittimità derivata >.
< 2. Violazione degli artt. 1370 e 1673 d.lgs. 66/2010 - violazione delle norme sul giusto procedimento e sul contraddittorio – illegittimità derivata – violazione dell’art. 17 del regolamento volontari della c.r.i. – sviamento – perplessità >.
< 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1692 t.u. 66/201 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1687, 1691 e dell’art. 1692 t.u. 66/2010 – violazione dell’art. 3 l. 241/1990 del provvedimento definitivo ministeriale – illegittimità derivata – violazione del procedimento – carenza di potere – sviamento >.
4. Con la sentenza appellata il T.A.R. adito ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. In particolare, il T.A.R., dopo aver ricordato che < il personale militare della Croce rossa italiana è un Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate, in quanto personale non dello Stato ma di un Ente distinto ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare e a quelle sostanziali del codice penale militare di cui agli artt. 1681 e segg. del d.lgs. n. 66/2010 >, ha argomentato come .
l'avanzamento di grado, all’odierno esame, sia un avanzamento ad anzianità ma non automatico, in quanto sottoposto sia ad un previo giudizio di idoneità basato su elementi certi desunti dallo stato matricolare dell'Ufficiale e da tutti gli altri "Elementi di giudizio", sia ad una valutazione prognostica sulle capacità dell'individuo di assolvere le funzioni del grado superiore; ulteriormente precisando che < il giudizio reso dalla Commissione centrale ai fini dell’avanzamento costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è censurabile se non per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, ipotesi che, nel caso di specie, non sembrano ricorrere >, essendo stato il giudizio sfavorevole idoneamente motivato con riferimento ad “ atteggiamenti (del ricorrente) che lo fanno ritenere non in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1688, comma b), del d.lgs. 66/2010 .”
5. Avverso la predetta sentenza, pubblicata il 27/06/2022, il ricorrente ha interposto l’appello (tempestivamente notificato il 27/1/2023) in epigrafe, con il quale ha riproposto tutti i motivi di doglianza già sollevati in primo grado, lamentando l’erroneità della decisione, sotto un primo profilo, per < travisamento dei fatti – contraddittorietà della motivazione – violazione dell’art. 1686, comma 1, d.lgs. 66/2010 – erronea valutazione dei presupposti – perplessità >.
Il TAR avrebbe travisato i fatti, estendendo la discrezionalità tecnica del giudizio della Commissione anche a quella, invero insussistente, del Presidente della C.R.I., nonostante nessuna disposizione legislativa individui nel Presidente nazionale della CRI un quarto valutatore, né la sentenza appellata ne indica il presupposto normativo.
Il Presidente nazionale della CRI può solo sanzionare “i giudizi di avanzamento” allorché ne ravvisi profili di violazione di norme procedimentale o di manifesta irragionevolezza, e non certo dichiarare “non prescelto” il candidato ufficiale con autonoma e nuova motivazione
Inoltre, l’impugnato provvedimento del Ministero della difesa viola palesemente sia il comma 5 del trascritto art. 1692 del D.Lgs 66/2010, sia anche la norma generale sulla necessaria motivazione degli atti e provvedimenti amministrativi, di cui all’art. 3 L. 241/1990, ed è comunque annullabile per illegittimità derivata.
Anche in pendenza di accertamenti penali o disciplinari (dei quali non si è affatto a conoscenza), il ricorrente poteva solo essere passibile di una sospensione del giudizio di meritevolezza, e non certo del giudizio di “non prescelto”.
5.2. Con il secondo motivo si lamenta < omessa pronuncia - error in judicando >: l’avvocatura generale dello Stato, costituitasi per la C.R.I., non depositava alcuna memoria difensiva se non allegando, al proprio atto costitutivo, tra i documenti, una relazione con la quale la CRI cercava, sostanzialmente, di giustificare il giudizio negativo del solo Presidente generale, che faceva seguito a ben 3 giudizi positivi, sulla base di comportamenti del ricorrente che avrebbe espresso giudizi lesivi nei confronti della Croce Rossa Italiana e del suo Presidente nazionale su un social network, senza che il fatto (reso noto solo in corso di giudizio) contestato dal Presidente della C.R.I. a fondamento del giudizio negativo risultasse nello stato di servizio del ricorrente o in qualsivoglia documento.
6. La CRI Croce Rossa Italiana ed il Ministero della difesa si sono costituiti in giudizio con atto formale, chiedendo il rigetto dell’appello che, all’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
7. Premesso che in assenza di alcuna censura sul tema, non ha luogo a interrogarsi in ordine alla spettanza della giurisdizione sulla odierna causa in capo al plesso giurisdizionale amministrativo, l’appello è fondato sotto l’assorbente profilo della carenza di motivazione lamentata dal ricorrente.
7.1. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente osservava, tra l’altro, come il fatto posto a fondamento del giudizio negativo non risultasse nello stato di servizio del ricorrente o in qualsivoglia documento, con conseguente illegittimità degli atti sfavorevoli adottati a suo carico.
Tale doglianza, riproposta con il secondo motivo del ricorso di appello, risulta fondata.
7.2. Come ha avuto occasione di affermare questo Consiglio di Stato (sez. VI, 23/11/2011, n.6167, sebbene nel vigore della precedente normativa) l'avanzamento a scelta del personale della Croce Rossa è concesso agli ufficiali giudicati in possesso di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni superiori, requisiti desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura, dell'ufficiale.
Anche l’articolo 1684 del d.lgs n. 66 del 15/03/2010 prevede ora che l’avanzamento a scelta è concesso soltanto a quegli ufficiali che sono giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
Quanto al procedimento, l’art.1692 stabilisce che le proposte di promozione dei centri di mobilitazione sono sottoposte dal presidente nazionale dell'Associazione all'esame della commissione centrale del personale, di cui all'articolo 1641, la quale può richiedere tutti i documenti o chiarimenti che ritiene necessari e pronuncia sulle singole proposte il suo giudizio, da riportarsi sullo specchio di avanzamento. Il candidato è dichiarato "prescelto " per l'avanzamento se ha riportato a suo favore la maggioranza dei voti (comma 4). Il presidente nazionale dell'Associazione sanziona, o meno, i giudizi di avanzamento (comma 5). Trasmette in ogni caso la pratica, corredata dei documenti di cui all'articolo 1690, al Ministero della difesa per la definitiva approvazione dei giudizi. Se i predetti giudizi non sono approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro della difesa.
8. Sebbene possa ritenersi che i giudizi in questione costituiscano espressione di ampia discrezionalità, gli stessi non sono sottratti al sindacato di legittimità, ove arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto.
E questo appare il caso in esame, in quanto il giudizio negativo muove da comportamenti genericamente contestati al ricorrente (esternazioni su social network) sforniti di ogni prova o almeno di indicazioni precise, circostanziate e verificabili.
Oltretutto, a fronte della puntuale contestazione del ricorrente, l’amministrazione non ha inteso offrire (in nessuno dei gradi di giudizio) alcun supporto documentale che comprovasse le accuse mosse al ricorrente, nonostante il disposto dell'art. 64 c.p.a., a mente del quale le parti sono tenute a produrre le prove sui fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
La decisione di prime cure, che non ha esaminato la censura, risulta quindi errata e dev’essere riformata, con il conseguente annullamento –in accoglimento del ricorso di primo grado- degli atti ivi impugnati, fatte salve le ulteriori valutazioni degli organi amministrativi competenti, che andranno effettuate alla luce dell'effetto conformativo della presente pronuncia, non potendo in sede di cognizione il giudice amministrativo sostituirsi alla pubblica amministrazione.
9. La peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla gli atti ivi impugnati, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI NA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
AR LA SC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LA SC | BI NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.