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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 626/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NE AO, EL
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 288/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ater Di Latina - 00081960593
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo N. 1 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 640/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 30/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2735 IMU 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 23 dicembre 2022 al Comune di Latina l'AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA (di seguito, per brevità, anche solo “ATER”) in persona del legale rappresentante p.t. dott. Difensore_1 impugna la sentenza n.640/02/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data 27 maggio 2022 e depositata il 30 maggio 2022.
Nel giudizio di prime cure l'ADER impugnava due avvisi di accertamento aventi per oggetto l'IMU per l'anno d'imposta 2018 per complessivi €.1.113.758,00 e per l'anno d'imposta 2019 per complessivi €.1.112.724,00.
Nel giudizio di prime cure l'ATER eccepiva:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto adottato in violazione delle norme sul contraddittorio preventivo;
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dei principi che presiedono all'obbligo di motivazione (art. 7 della L. n. 212/2000; art. 1, co. 162 della L. n. 296/2006);
3) Infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento;
4) Illegittimità delle sanzioni pecuniarie irrogate, per legittimo affidamento e per l'obiettiva incertezza del dato normativo rilevante, ai sensi del disposto degli artt. 6 del d.lgs. n. 472/1997, 8 del d.lgs. n.546/1992 e
10 della l. n. 212/2000.
Nel giudizio di prime cure si costituiva il Comune di Latina sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici accoglievano il ricorso limitatamente agli immobili non di proprietà dell'ATER e rigettavano il ricorso per la restante parte compensando le spese di lite.
L'ATER impugna la sentenza di prime cure eccependo:
1) Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di pronuncia sulla censura di illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto adottato in violazione delle norme sul contraddittorio preventivo;
2) illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla censura di illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dei principi che presiedono all'obbligo di motivazione (art. 7 della L. n. 212/2000; art. 1, co. 162 della L. n. 296/2006);
3) illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'esenzione dal pagamento del tributo IMU;
4) l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla illegittimità delle sanzioni pecuniarie irrogate e degli interessi maturati, in virtù del principio del legittimo affidamento ex art. 10, comma 2, della
L. n. 212/2000, o, comunque, per l'obiettiva incertezza del dato normativo rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, 8 del D.Lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, della L. n. 212/2000.
Conclude l'ATER con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 17 gennaio 2023.
In data 15 marzo 2024 si costituisce in giudizio il Comune di Latina replicando ai motivi di appello dell'ATER
e ribadendo la legittimità della pretesa.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello.
In data 15 dicembre 2025 il Comune di Latina deposita documentazione e giurisprudenza a sostegno delle proprie deduzioni.
In data 19 dicembre 2025 l'ATER deposita documentazione e giurisprudenza a sostegno delle proprie deduzioni.
In data 29 dicembre 2025 l'ATER deposita memorie illustrative insistendo sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
In data 05 gennaio 2026 il Comune di Latina deposita ulteriore memoria illustrativa eccependo che tra le medesime parti per il medesimo tributo si è formato un giudicato esterno con efficacia preclusiva anche per il presente processo. Il Comune di Latina deposita copia della sentenza n.7206/18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con attestazione di passaggio in giudicato.
La causa viene trattata il giorno 14 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina l'eccezione di giudicato sollevata dal Comune di Latina.
L'eccezione è infondata. L'eccezione è infondata in quanto le ragioni del rigetto dell'appello dell'ATER nel giudizio relativo all'anno d'imposta 2015 non sono sovrapponibili al presente giudizio. In particolare la sentenza n.7206/18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio nell'accogliere le ragioni di Comune di Latina così motiva: “La Corte rileva che, nel caso specifico, l'ATER non ha documentato di aver presentato corretta dichiarazione al Comune o altra documentazione attestante il requisito di alloggio sociale al fine di avallare la richiesta di esenzione dall'IMU”.
Ebbene, nel caso di specie risulta versata in atti copia della dichiarazione IMU presentata al Comune (allegato n.2 al ricorso di prime cure).
L'eccezione di giudicato esterno è quindi rigettata.
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esaminate prima l'eccezione inerente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Non vi è dubbio che tutti gli atti della P.A. debbano essere adeguatamente motivati al fine di consentire al destinatario ogni mezzo di confutazione e di difesa. Nel caso di specie l'avviso di accertamento appare a dir poco criptico in quanto la motivazione, ove non considerata totalmente assente, risulta estremamente sintetica, di mero stile ed assolutamente priva delle ragioni di diritto. L'avviso di accertamento non indica neanche che gli immobili sono stati ritenuti privi dei presupposti dell'esenzione mentre avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali le unità immobiliari sono state ritenute prive di tali presupposti. Né l'Ente può supplire a tale carenza esplicitando le motivazioni nel corso del giudizio atteso che la motivazione dell'avviso di accertamento, per giurisprudenza granitica, deve già essere riportata nell'avviso e non può essere integrata nel corso del giudizio.
In particolare, in ordine alla motivazione del diniego delle agevolazioni ritiene la Corte che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che, anzi, si condivide pienamente secondo la quale in caso di presentazione della dichiarazione IMU, come nel caso di specie, sia necessario da parte dell'Ente impositore motivare in modo specifico le ragioni del diniego delle agevolazioni pena la nullità dell'avviso di accertamento.
In particolare la Suprema Corte ha così statuito: “In tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell'esenzione prevista per i c.d. “alloggi sociali” dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma
707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non rilevando che la dichiarazione dell'ente contribuente (nella specie, di uno IACP) per l'anno di riferimento (attraverso la compilazione del modello approvato con il d.m. 30 ottobre 2012) si limiti, per ciascun immobile, alla semplice barratura del campo appositamente riservato (con dicitura generica) alle “Esenzioni” (senza possibilità di alcuna specificazione), giacché, per un verso, il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica, per cui l'opzione contenuta nel modulo ministeriale è univocamente riferibile, in coerenza con la destinazione degli immobili a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi meno abbienti, al regime dei c.d. “alloggi sociali”; per altro verso, l'ente impositore è preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, per cui le informazioni acquisibili in tale veste consentono un agevole monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprio territorio” (Cass. n.27020/2025).
Come detto questa Corte condivide pienamente quanto statuito dalla Suprema Corte con la pronuncia citata ritenendo pertanto meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'ATER inerente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
L'eccezione è pertanto accolta.
Assorbiti gli altri motivi di appello.
L'appello è dunque accolto.
In ordine alle spese di lite, ritiene la Corte che il mutato orientamento giurisprudenziale di legittimità intervenuto solo nel corso del giudizio costituisca grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ATER. Spese compensate
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NE AO, EL
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 288/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ater Di Latina - 00081960593
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo N. 1 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 640/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 30/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2735 IMU 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 23 dicembre 2022 al Comune di Latina l'AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA (di seguito, per brevità, anche solo “ATER”) in persona del legale rappresentante p.t. dott. Difensore_1 impugna la sentenza n.640/02/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data 27 maggio 2022 e depositata il 30 maggio 2022.
Nel giudizio di prime cure l'ADER impugnava due avvisi di accertamento aventi per oggetto l'IMU per l'anno d'imposta 2018 per complessivi €.1.113.758,00 e per l'anno d'imposta 2019 per complessivi €.1.112.724,00.
Nel giudizio di prime cure l'ATER eccepiva:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto adottato in violazione delle norme sul contraddittorio preventivo;
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dei principi che presiedono all'obbligo di motivazione (art. 7 della L. n. 212/2000; art. 1, co. 162 della L. n. 296/2006);
3) Infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento;
4) Illegittimità delle sanzioni pecuniarie irrogate, per legittimo affidamento e per l'obiettiva incertezza del dato normativo rilevante, ai sensi del disposto degli artt. 6 del d.lgs. n. 472/1997, 8 del d.lgs. n.546/1992 e
10 della l. n. 212/2000.
Nel giudizio di prime cure si costituiva il Comune di Latina sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici accoglievano il ricorso limitatamente agli immobili non di proprietà dell'ATER e rigettavano il ricorso per la restante parte compensando le spese di lite.
L'ATER impugna la sentenza di prime cure eccependo:
1) Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di pronuncia sulla censura di illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto adottato in violazione delle norme sul contraddittorio preventivo;
2) illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla censura di illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dei principi che presiedono all'obbligo di motivazione (art. 7 della L. n. 212/2000; art. 1, co. 162 della L. n. 296/2006);
3) illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'esenzione dal pagamento del tributo IMU;
4) l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla illegittimità delle sanzioni pecuniarie irrogate e degli interessi maturati, in virtù del principio del legittimo affidamento ex art. 10, comma 2, della
L. n. 212/2000, o, comunque, per l'obiettiva incertezza del dato normativo rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, 8 del D.Lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, della L. n. 212/2000.
Conclude l'ATER con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 17 gennaio 2023.
In data 15 marzo 2024 si costituisce in giudizio il Comune di Latina replicando ai motivi di appello dell'ATER
e ribadendo la legittimità della pretesa.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello.
In data 15 dicembre 2025 il Comune di Latina deposita documentazione e giurisprudenza a sostegno delle proprie deduzioni.
In data 19 dicembre 2025 l'ATER deposita documentazione e giurisprudenza a sostegno delle proprie deduzioni.
In data 29 dicembre 2025 l'ATER deposita memorie illustrative insistendo sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
In data 05 gennaio 2026 il Comune di Latina deposita ulteriore memoria illustrativa eccependo che tra le medesime parti per il medesimo tributo si è formato un giudicato esterno con efficacia preclusiva anche per il presente processo. Il Comune di Latina deposita copia della sentenza n.7206/18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con attestazione di passaggio in giudicato.
La causa viene trattata il giorno 14 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina l'eccezione di giudicato sollevata dal Comune di Latina.
L'eccezione è infondata. L'eccezione è infondata in quanto le ragioni del rigetto dell'appello dell'ATER nel giudizio relativo all'anno d'imposta 2015 non sono sovrapponibili al presente giudizio. In particolare la sentenza n.7206/18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio nell'accogliere le ragioni di Comune di Latina così motiva: “La Corte rileva che, nel caso specifico, l'ATER non ha documentato di aver presentato corretta dichiarazione al Comune o altra documentazione attestante il requisito di alloggio sociale al fine di avallare la richiesta di esenzione dall'IMU”.
Ebbene, nel caso di specie risulta versata in atti copia della dichiarazione IMU presentata al Comune (allegato n.2 al ricorso di prime cure).
L'eccezione di giudicato esterno è quindi rigettata.
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esaminate prima l'eccezione inerente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Non vi è dubbio che tutti gli atti della P.A. debbano essere adeguatamente motivati al fine di consentire al destinatario ogni mezzo di confutazione e di difesa. Nel caso di specie l'avviso di accertamento appare a dir poco criptico in quanto la motivazione, ove non considerata totalmente assente, risulta estremamente sintetica, di mero stile ed assolutamente priva delle ragioni di diritto. L'avviso di accertamento non indica neanche che gli immobili sono stati ritenuti privi dei presupposti dell'esenzione mentre avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali le unità immobiliari sono state ritenute prive di tali presupposti. Né l'Ente può supplire a tale carenza esplicitando le motivazioni nel corso del giudizio atteso che la motivazione dell'avviso di accertamento, per giurisprudenza granitica, deve già essere riportata nell'avviso e non può essere integrata nel corso del giudizio.
In particolare, in ordine alla motivazione del diniego delle agevolazioni ritiene la Corte che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che, anzi, si condivide pienamente secondo la quale in caso di presentazione della dichiarazione IMU, come nel caso di specie, sia necessario da parte dell'Ente impositore motivare in modo specifico le ragioni del diniego delle agevolazioni pena la nullità dell'avviso di accertamento.
In particolare la Suprema Corte ha così statuito: “In tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell'esenzione prevista per i c.d. “alloggi sociali” dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma
707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non rilevando che la dichiarazione dell'ente contribuente (nella specie, di uno IACP) per l'anno di riferimento (attraverso la compilazione del modello approvato con il d.m. 30 ottobre 2012) si limiti, per ciascun immobile, alla semplice barratura del campo appositamente riservato (con dicitura generica) alle “Esenzioni” (senza possibilità di alcuna specificazione), giacché, per un verso, il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica, per cui l'opzione contenuta nel modulo ministeriale è univocamente riferibile, in coerenza con la destinazione degli immobili a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi meno abbienti, al regime dei c.d. “alloggi sociali”; per altro verso, l'ente impositore è preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, per cui le informazioni acquisibili in tale veste consentono un agevole monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprio territorio” (Cass. n.27020/2025).
Come detto questa Corte condivide pienamente quanto statuito dalla Suprema Corte con la pronuncia citata ritenendo pertanto meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'ATER inerente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
L'eccezione è pertanto accolta.
Assorbiti gli altri motivi di appello.
L'appello è dunque accolto.
In ordine alle spese di lite, ritiene la Corte che il mutato orientamento giurisprudenziale di legittimità intervenuto solo nel corso del giudizio costituisca grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ATER. Spese compensate