CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/09/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 99/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Consigliere rel. Dott. Alberto Valle
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 20.3.2024
da
Parte 1 (c.f. Codice Fiscale 1 (), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano
Marin e presso il suo studio in Trieste elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro
CP 1 (c.f.: Codice Fiscale 2 (), rappresentato e difeso dall'
Avv. Alberto Zaro e presso il suo studio in Trieste elettivamente domiciliato, giusta procura a margine del ricorso ex art. 281-decies c.p.c.
appellato
Conclusioni delle parti costituite
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis: in riforma della
Sentenza n. 773/2023 del Tribunale di Trieste pubbl. il 21/12/2023 RG n. 2326/2023
Repert. n. 2447/2023 del 21/12/2023 notificata il 19.02.2024: IN VIA PRINCIPALE,
accertata l'erronea applicazione dell'art. 1599 c.c. per l'insussistenza di un contratto di locazione avente data certa anteriore opponibile all'odierno appellante e/o comunque per l'insufficiente motivazione sul punto da parte del Giudice di prime cure rigettare la domanda articolata in primo grado da parte di CP 1 RIGETTARE inoltre
l'avverso appello incidentale in quanto inamissibile e/o manifestatamente infondato nel merito in quanto comunque nemmeno documentato. Con vittoria di spese e compensi e in ogni caso disponendo la riforma della sentenza di primo grado ancheper
quanto concerne le spese dichiarandone la non debenza da parte appellante o disponendone in subordine la compensazione.
Per l'appellato voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, reietta e disattesa ogni contraria istanza,
azione od eccezione avversaria, IN VIA PRINCIPALE: 1) rigettare l'appello proposto dal signor Parte 1 e, per l'effetto, confermare nei suoi capi sub 1, 3, 4 l'impugnata sentenza del Tribunale di Trieste n. 773/2023 dd. 21/12/23 (RG 2326/23 - Rep.
2447/23); 2) con vittoria di competenze e spese di giudizio;
IN VIA DI APPELLO
INCIDENTALE: 1) in parziale riforma della predetta sentenza, nel suo capo sub 2,
condannare altresì il signor Parte_1 a risarcire il conduttore, signor CP 1
per il mancato guadagno così causatogli, per un importo pari ad €. 572,25 mensili per somma, anche maggiore, meglio ravvisata - a far data dal mese di settembre 2020
all'effettiva riconsegna dell'immobile, oltre ad interessi di legge fino al saldo;
2) con vittoria di competenze e spese di giudizio.
Ragioni della decisione conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Trieste Parte 1 per 1. CP 1
sentir accertare la propria illegittima estromissione dal possesso di un locale commerciale sito in Trieste, nella cui locazione affermava di essere subentrato in qualità di cessionario di un'azienda di ristorazione e che, al rientro in città dopo un periodo d'assenza, aveva trovato occupato dallo Pt_1 che ne era divenuto proprietario in forza di contratto di compravendita e per sentir condannare lo Pt_1 al risarcimento dei danni.
Nella contumacia del convenuto, il tribunale condannava Parte 1 a reintegrare il
CP_1 nella detenzione dell'immobile, rigettava la domanda risarcitoria e condannava lo Pt 1 alla rifusione delle spese di lite nella misura dei due terzi, compensato il residuo e delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria in misura integrale. Il tribunale rilevava e riteneva che:
la locazione nella quale il CP_1 era subentrato aveva data certa anteriore all'atto
d'acquisto dello Pt 1 sicchè l'acquirente era tenuto a rispettarla in forza del disposto dell'art. 1599, primo comma, c.c., in conseguenza di che l'estromissione del conduttore era illegittima con conseguente diritto ad essere reintegrato nel godimento del bene;
quanto invece alla pretesa risarcitoria, il CP_1 non aveva fornito prova dell'effettiva sussistenza del danno e del suo ammontare, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi, senza che risultasse l'attività dal cui svolgimento erano originati.
2. Avverso la decisione ha interposto appello Parte 1 con due motivi ed istanza di CP 1 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravamesospensiva.
e proponendo appello incidentale con un motivo.
Rigettata la richiesta di inibitoria, senza ulteriore svolgimento d'attività istruttoria la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
3. Con il primo motivo dell'appello principale lo Pt 1 si duole che il tribunale abbia ritenuto assolta la condizione di procedibilità costituita dall'esperimento della mediazione obbligatoria, malgrado l'attore avesse prodotto in giudizio un'istanza di mediazione priva degli allegati, di cui non aveva documentato l'inoltro all'organo incaricato di procedere alla mediazione e senza che risultasse l'attribuzione di una procura speciale al soggetto che figurava averlo rappresentato in sede conciliativa. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 1599 c.c. Deduce
l'insussistenza di un contratto di locazione avente data certa anteriore all'acquisto dell'immobile e lamenta l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto.
Rileva che il contratto di locazione prodotto dal CP_1 è privo di sottoscrizione, che la copia della registrazione non contiene elementi sufficienti a riferirla al contratto di locazione in questione, che nel 2020 e 2021 il CP_1 , assente da Trieste, si è trovato nell'impossibilità di svolgere la propria attività e quindi di condurre il locale, che il preteso conduttore non ha fornito prova di aver versato alcun canone locatizio né ha assolto l'onere di inviare alla parte locatrice la comunicazione di cui all'art. 36 L.
392/1978, elemento a suo dire costitutivo della cessione del contratto di locazione e causa di inopponibilità della cessione alla locatrice ed ai suoi aventi causa;
infine, che il contratto vietava espressamente la sublocazione.
4. Con l'unico motivo del proprio appello incidentale, il CP 1 si duole del rigetto della domanda risarcitoria. Sostiene che il pregiudizio subito è desumibile dalla natura commerciale dell'attività esercitata nei locali, dall'assenza all'epoca di altre fonti di reddito, dal reddito mensile ritratto dall'attività quale risultante dalle dichiarazioni fiscali.
5. Appello principale.
5.1. Mancata prova del valido esperimento della mediazione obbligatoria (primo motivo). In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (Cass.
10.11.2020, n. 25155; cfr. anche Cass. 10.5.2022, n. 14759). Nel caso di specie, né vi
è stata eccezione da parte dell'odierno appellante, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, né rilievo d'ufficio (o statuizione di qualsivoglia tenore al riguardo) da parte del giudice (cfr. verbale d'udienza 6.12.2023, in atti del fascicolo di primo grado),
con conseguente preclusione della questione nel prosieguo del processo, anche in fase di impugnazione. Il motivo va perciò respinto in limine.
5.2. Inopponibilità della locazione al terzo acquirente dell'immobile, per difetto di data certa del contratto (secondo motivo).
Il motivo è infondato. Con atto a rogito di notaio di data 2.5.2019, registrato il CP 1 ha acquistato in piena proprietà da ME UN l'azienda 16.5.2019,
commerciale corrente in Trieste alla via della Raffineria n.
9. Nell'atto viene precisato come faccia parte del compendio aziendale oggetto di trasferimento “il contratto di locazione di data 7 gennaio 2015 (registrato a Trieste il 23 gennaio 2015 al n. 520 Serie
3T), del locale nel quale viene esercitata l'attività commerciale, posto in Trieste alla via della Raffineria n. 9, di proprietà della signora alla stessa, ai finiParte 2
dell'art. 36 della L. 392 del 27.7.78, questo contratto sarà notificato, a cura del cedente..." (doc. 1 fasc. appellato). Gli estremi del contratto indicati nel rogito notarile (data della stipula 7.1.2015; data ed estremi della registrazione 23 gennaio 2015, n. 520, Serie 3T, ubicazione dell'immobile Trieste via della Raffineria 9) coincidono esattamente con quelli riportati nella ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione, rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, U.T. di Trieste, il giorno della registrazione (doc. 2, ivi).
Parti del contratto di locazione risultano in veste di locatrice Persona 1 in veste
di conduttore ME UN, successivo cedente l'azienda e dante causa di CP 1
[...] . traInfine, vi è perfetta coincidenza -si tratta del resto di circostanza non contestata l'immobile locato, quale risulta anche catastalmente identificato nella copia del contratto di locazione prodotto in giudizio dall'appellato (sempre sub doc. 2 cit.), e quello oggetto della compravendita conclusa in data 10.9.2020 tra Persona 1 e l'odierno appellante (doc. 3, ivi).
Alla stregua delle suesposte risultanze documentali, va dunque confermata la conclusione cui è pervenuto il tribunale, che la locazione dei locali facenti parte del compendio aziendale acquistato dal CP_1 ha titolo in un contratto avente data certa,
ai sensi dell'art. 2704 c.c., anteriore al titolo di acquisto dei beni locati, vantato dall'appellante Pt_1 cui la locazione è perciò opponibile ai sensi dell'art. 1599 c.c.,
senza che in contrario assumano rilevanza, in difetto di fatti risolutivi del vincolo contrattuale, eventuali inadempienze del conduttore rispetto al pagamento dei canoni locatizi, né eventuali periodi di assenza da parte del CP 1 dalla conduzione dell'attività aziendale, azienda della quale peraltro non consta né è stata dedotta e provata la dissoluzione.
5.3. Quanto all'ulteriore profilo di inopponibilità, in dipendenza dalla mancata comunicazione della cessione del contratto di locazione unitamente alla cessione dell'azienda (art. 36 L. 392/1978), si tratta di eccezione nuova, non rilevabile d'ufficio,
la cui proposizione per la prima volta in appello non è consentita dall'art. 345, secondo comma, c.p.c. Fermo restando che la comunicazione, cui è tenuto il conduttore cedente,
non è elemento costitutivo della cessione (Cass. 20.4.2007, n. 9486) sicchè la sua eventuale mancanza non incide sul perfezionamento del contratto né sulla sua opponibilità al terzo acquirente dell'immobile locato ex art. 1599, primo comma, c.c.
6. Appello incidentale.
Nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata per il periodo anteriore al novembre
2021, stante l'assenza fino a tale data del CP 1 da Trieste, con conseguente impossibilità di esercitare l'attività commerciale, circostanza della quale lo stesso
CP_1 ha dato atto sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Quanto al periodo successivo, non costituisce prova della sussistenza di un concreto pregiudizio la dichiarazione dei redditi prodotta dall'appellato sub doc. 8, che è riferita ai redditi per l'anno 2019 e non consente, come rilevato dal tribunale in sentenza, di individuarne la provenienza dall'attività commerciale esercitata nei locali oggetto della locazione.
In mancanza di prova di un pregiudizio effettivo, anche l'impugnazione incidentale va respinta.
7. L'esito del giudizio, che ha registrato la parziale reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese del grado nella misura di un quarto;
il residuo, liquidato come in dispositivo, a valori medi di scaglione di competenza salva l'applicazione dei minimi per la fase istruttoria, che non ha avuto effettivo svolgimento, segue la prevalente soccombenza dell'appellante.
p.q.m.
definitivamente pronunziando nella causa intestata, così provvede;
1) rigetta entrambi gli appelli, principale ed incidentale, per l'effetto integralmente confermando la sentenza appellata;
CP_12) condanna Parte 1 a rifondere a i tre quarti delle spese del giudizio, che compensa per il residuo e liquida nell'intero in euro 3.966,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione tanto principale quanto incidentale, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 23.9.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. Alberto Valle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Consigliere rel. Dott. Alberto Valle
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 20.3.2024
da
Parte 1 (c.f. Codice Fiscale 1 (), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano
Marin e presso il suo studio in Trieste elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro
CP 1 (c.f.: Codice Fiscale 2 (), rappresentato e difeso dall'
Avv. Alberto Zaro e presso il suo studio in Trieste elettivamente domiciliato, giusta procura a margine del ricorso ex art. 281-decies c.p.c.
appellato
Conclusioni delle parti costituite
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis: in riforma della
Sentenza n. 773/2023 del Tribunale di Trieste pubbl. il 21/12/2023 RG n. 2326/2023
Repert. n. 2447/2023 del 21/12/2023 notificata il 19.02.2024: IN VIA PRINCIPALE,
accertata l'erronea applicazione dell'art. 1599 c.c. per l'insussistenza di un contratto di locazione avente data certa anteriore opponibile all'odierno appellante e/o comunque per l'insufficiente motivazione sul punto da parte del Giudice di prime cure rigettare la domanda articolata in primo grado da parte di CP 1 RIGETTARE inoltre
l'avverso appello incidentale in quanto inamissibile e/o manifestatamente infondato nel merito in quanto comunque nemmeno documentato. Con vittoria di spese e compensi e in ogni caso disponendo la riforma della sentenza di primo grado ancheper
quanto concerne le spese dichiarandone la non debenza da parte appellante o disponendone in subordine la compensazione.
Per l'appellato voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, reietta e disattesa ogni contraria istanza,
azione od eccezione avversaria, IN VIA PRINCIPALE: 1) rigettare l'appello proposto dal signor Parte 1 e, per l'effetto, confermare nei suoi capi sub 1, 3, 4 l'impugnata sentenza del Tribunale di Trieste n. 773/2023 dd. 21/12/23 (RG 2326/23 - Rep.
2447/23); 2) con vittoria di competenze e spese di giudizio;
IN VIA DI APPELLO
INCIDENTALE: 1) in parziale riforma della predetta sentenza, nel suo capo sub 2,
condannare altresì il signor Parte_1 a risarcire il conduttore, signor CP 1
per il mancato guadagno così causatogli, per un importo pari ad €. 572,25 mensili per somma, anche maggiore, meglio ravvisata - a far data dal mese di settembre 2020
all'effettiva riconsegna dell'immobile, oltre ad interessi di legge fino al saldo;
2) con vittoria di competenze e spese di giudizio.
Ragioni della decisione conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Trieste Parte 1 per 1. CP 1
sentir accertare la propria illegittima estromissione dal possesso di un locale commerciale sito in Trieste, nella cui locazione affermava di essere subentrato in qualità di cessionario di un'azienda di ristorazione e che, al rientro in città dopo un periodo d'assenza, aveva trovato occupato dallo Pt_1 che ne era divenuto proprietario in forza di contratto di compravendita e per sentir condannare lo Pt_1 al risarcimento dei danni.
Nella contumacia del convenuto, il tribunale condannava Parte 1 a reintegrare il
CP_1 nella detenzione dell'immobile, rigettava la domanda risarcitoria e condannava lo Pt 1 alla rifusione delle spese di lite nella misura dei due terzi, compensato il residuo e delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria in misura integrale. Il tribunale rilevava e riteneva che:
la locazione nella quale il CP_1 era subentrato aveva data certa anteriore all'atto
d'acquisto dello Pt 1 sicchè l'acquirente era tenuto a rispettarla in forza del disposto dell'art. 1599, primo comma, c.c., in conseguenza di che l'estromissione del conduttore era illegittima con conseguente diritto ad essere reintegrato nel godimento del bene;
quanto invece alla pretesa risarcitoria, il CP_1 non aveva fornito prova dell'effettiva sussistenza del danno e del suo ammontare, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi, senza che risultasse l'attività dal cui svolgimento erano originati.
2. Avverso la decisione ha interposto appello Parte 1 con due motivi ed istanza di CP 1 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravamesospensiva.
e proponendo appello incidentale con un motivo.
Rigettata la richiesta di inibitoria, senza ulteriore svolgimento d'attività istruttoria la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
3. Con il primo motivo dell'appello principale lo Pt 1 si duole che il tribunale abbia ritenuto assolta la condizione di procedibilità costituita dall'esperimento della mediazione obbligatoria, malgrado l'attore avesse prodotto in giudizio un'istanza di mediazione priva degli allegati, di cui non aveva documentato l'inoltro all'organo incaricato di procedere alla mediazione e senza che risultasse l'attribuzione di una procura speciale al soggetto che figurava averlo rappresentato in sede conciliativa. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 1599 c.c. Deduce
l'insussistenza di un contratto di locazione avente data certa anteriore all'acquisto dell'immobile e lamenta l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto.
Rileva che il contratto di locazione prodotto dal CP_1 è privo di sottoscrizione, che la copia della registrazione non contiene elementi sufficienti a riferirla al contratto di locazione in questione, che nel 2020 e 2021 il CP_1 , assente da Trieste, si è trovato nell'impossibilità di svolgere la propria attività e quindi di condurre il locale, che il preteso conduttore non ha fornito prova di aver versato alcun canone locatizio né ha assolto l'onere di inviare alla parte locatrice la comunicazione di cui all'art. 36 L.
392/1978, elemento a suo dire costitutivo della cessione del contratto di locazione e causa di inopponibilità della cessione alla locatrice ed ai suoi aventi causa;
infine, che il contratto vietava espressamente la sublocazione.
4. Con l'unico motivo del proprio appello incidentale, il CP 1 si duole del rigetto della domanda risarcitoria. Sostiene che il pregiudizio subito è desumibile dalla natura commerciale dell'attività esercitata nei locali, dall'assenza all'epoca di altre fonti di reddito, dal reddito mensile ritratto dall'attività quale risultante dalle dichiarazioni fiscali.
5. Appello principale.
5.1. Mancata prova del valido esperimento della mediazione obbligatoria (primo motivo). In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (Cass.
10.11.2020, n. 25155; cfr. anche Cass. 10.5.2022, n. 14759). Nel caso di specie, né vi
è stata eccezione da parte dell'odierno appellante, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, né rilievo d'ufficio (o statuizione di qualsivoglia tenore al riguardo) da parte del giudice (cfr. verbale d'udienza 6.12.2023, in atti del fascicolo di primo grado),
con conseguente preclusione della questione nel prosieguo del processo, anche in fase di impugnazione. Il motivo va perciò respinto in limine.
5.2. Inopponibilità della locazione al terzo acquirente dell'immobile, per difetto di data certa del contratto (secondo motivo).
Il motivo è infondato. Con atto a rogito di notaio di data 2.5.2019, registrato il CP 1 ha acquistato in piena proprietà da ME UN l'azienda 16.5.2019,
commerciale corrente in Trieste alla via della Raffineria n.
9. Nell'atto viene precisato come faccia parte del compendio aziendale oggetto di trasferimento “il contratto di locazione di data 7 gennaio 2015 (registrato a Trieste il 23 gennaio 2015 al n. 520 Serie
3T), del locale nel quale viene esercitata l'attività commerciale, posto in Trieste alla via della Raffineria n. 9, di proprietà della signora alla stessa, ai finiParte 2
dell'art. 36 della L. 392 del 27.7.78, questo contratto sarà notificato, a cura del cedente..." (doc. 1 fasc. appellato). Gli estremi del contratto indicati nel rogito notarile (data della stipula 7.1.2015; data ed estremi della registrazione 23 gennaio 2015, n. 520, Serie 3T, ubicazione dell'immobile Trieste via della Raffineria 9) coincidono esattamente con quelli riportati nella ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione, rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, U.T. di Trieste, il giorno della registrazione (doc. 2, ivi).
Parti del contratto di locazione risultano in veste di locatrice Persona 1 in veste
di conduttore ME UN, successivo cedente l'azienda e dante causa di CP 1
[...] . traInfine, vi è perfetta coincidenza -si tratta del resto di circostanza non contestata l'immobile locato, quale risulta anche catastalmente identificato nella copia del contratto di locazione prodotto in giudizio dall'appellato (sempre sub doc. 2 cit.), e quello oggetto della compravendita conclusa in data 10.9.2020 tra Persona 1 e l'odierno appellante (doc. 3, ivi).
Alla stregua delle suesposte risultanze documentali, va dunque confermata la conclusione cui è pervenuto il tribunale, che la locazione dei locali facenti parte del compendio aziendale acquistato dal CP_1 ha titolo in un contratto avente data certa,
ai sensi dell'art. 2704 c.c., anteriore al titolo di acquisto dei beni locati, vantato dall'appellante Pt_1 cui la locazione è perciò opponibile ai sensi dell'art. 1599 c.c.,
senza che in contrario assumano rilevanza, in difetto di fatti risolutivi del vincolo contrattuale, eventuali inadempienze del conduttore rispetto al pagamento dei canoni locatizi, né eventuali periodi di assenza da parte del CP 1 dalla conduzione dell'attività aziendale, azienda della quale peraltro non consta né è stata dedotta e provata la dissoluzione.
5.3. Quanto all'ulteriore profilo di inopponibilità, in dipendenza dalla mancata comunicazione della cessione del contratto di locazione unitamente alla cessione dell'azienda (art. 36 L. 392/1978), si tratta di eccezione nuova, non rilevabile d'ufficio,
la cui proposizione per la prima volta in appello non è consentita dall'art. 345, secondo comma, c.p.c. Fermo restando che la comunicazione, cui è tenuto il conduttore cedente,
non è elemento costitutivo della cessione (Cass. 20.4.2007, n. 9486) sicchè la sua eventuale mancanza non incide sul perfezionamento del contratto né sulla sua opponibilità al terzo acquirente dell'immobile locato ex art. 1599, primo comma, c.c.
6. Appello incidentale.
Nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata per il periodo anteriore al novembre
2021, stante l'assenza fino a tale data del CP 1 da Trieste, con conseguente impossibilità di esercitare l'attività commerciale, circostanza della quale lo stesso
CP_1 ha dato atto sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Quanto al periodo successivo, non costituisce prova della sussistenza di un concreto pregiudizio la dichiarazione dei redditi prodotta dall'appellato sub doc. 8, che è riferita ai redditi per l'anno 2019 e non consente, come rilevato dal tribunale in sentenza, di individuarne la provenienza dall'attività commerciale esercitata nei locali oggetto della locazione.
In mancanza di prova di un pregiudizio effettivo, anche l'impugnazione incidentale va respinta.
7. L'esito del giudizio, che ha registrato la parziale reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese del grado nella misura di un quarto;
il residuo, liquidato come in dispositivo, a valori medi di scaglione di competenza salva l'applicazione dei minimi per la fase istruttoria, che non ha avuto effettivo svolgimento, segue la prevalente soccombenza dell'appellante.
p.q.m.
definitivamente pronunziando nella causa intestata, così provvede;
1) rigetta entrambi gli appelli, principale ed incidentale, per l'effetto integralmente confermando la sentenza appellata;
CP_12) condanna Parte 1 a rifondere a i tre quarti delle spese del giudizio, che compensa per il residuo e liquida nell'intero in euro 3.966,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione tanto principale quanto incidentale, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 23.9.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. Alberto Valle