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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/12/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 772/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 772/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...]_1 C.F._1 il 01.06.1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Luca Sanità del foro di EZ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in EZ alla via Mons. Bagnoli n. 155
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara
Taccone presso il cui Studio Legale in EZ alla via Mons. Bagnoli n. 155 è elettivamente domiciliato;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 29.10.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1. Sulla cessazione della convivenza e sull'assegnazione della casa coniugale
I coniugi concordano sul fatto di vivere separati l'uno dall'altra, nel reciproco rispetto. L'abitazione coniugale, di proprietà dei genitori del sig. sita in EZ, via Giuseppe Garibaldi n. Pt_2
252, resta nella esclusiva disponibilità del sig. La sig.ra ha già lasciato la casa Pt_2 Pt_1
coniugale, provvedendo ad una propria autonoma sistemazione presso l'abitazione dei genitori, sita in EZ, frazione di Paterno, via Costa Muro Antico n. 30.
2. Sull'immobile di VI MA (TE)
La sig.ra si impegna a trasferire, con separato atto notarile, la proprietà dell'immobile sito Pt_1
in VI MA (TE), via Roma n.107 con tutti i mobili che l'arredano, al sig. il quale si Pt_2
impegna, a sua volta, al pagamento del residuo mutuo, oggi ammontante ad € 51.669,39, mediante accollo e tenendo indenne e manlevata la sig.ra La sig.ra per la suddetta casa è Pt_1 Pt_1
gravata dal mutuo 068/854905, con scadenza 14/10/2052, contratto con la Banca di Credito
Cooperativo di Roma (all. 9).
L'atto notarile verrà stipulato a cura e spese del sig. entro e non oltre trenta giorni Pt_2
dall'omologa della sentenza di separazione.
Salvo il buon esito del trasferimento che precede, e l'accollo del mutuo, le parti dichiarano di aver in tal modo regolato i reciproci rapporti patrimoniali e non, inerenti e conseguenti alla disciolta convivenza sia nella casa familiare di EZ che in quella di VI MA, senza altro a pretendere e con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa, anche futura e/o non ancora proposta. Le parti dichiarano che il presente trasferimento immobiliare è condizione essenziale per la composizione della lite familiare.
3. Sull'affido condiviso, sulla cura e sull'educazione della prole
I coniugi concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
che eserciteranno la responsabilità genitoriale e riconoscono il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La sig.ra e il sig. si impegnano reciprocamente a Pt_1 Pt_2
2 comunicare tra loro in modo costruttivo nell'interesse della figlia, tracciando, in armonia, una comune linea educativa.
La figlia avrà stabile permanenza e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Per_1
EZ, frazione di Paterno, via Costa Muro Antico n. 30.
Quale contenuto minimo del diritto di visita paterno e salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. avrà la facoltà di tenere con sé la minore a weekend alterni, durante i quali permarrà Pt_2 Per_1
e pernotterà con il papà dalle 16:00 (o da diverso orario concordato tra le parti secondo le esigenze della minore) del sabato fino alle ore 21:00 della domenica. In relazione al diritto di visita infrasettimanale, il padre trascorrerà con la minore il lunedì e il giovedì, dalle 16:00 (o da diverso orario concordato tra le parti secondo le esigenze della minore) fino alle ore 21:00, orario in cui il padre accompagnerà presso l'abitazione materna. Per_1
trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori le festività natalizie e, segnatamente, Per_1
il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro genitore. La minore trascorrerà l'epifania con ciascun genitore ad anni alterni. In ordine alle vacanze di Pasqua, trascorrerà un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta Per_1
con il padre, e l'anno successivo viceversa. Il 1° giugno di ogni anno, giorno del compleanno della sig.ra la minore lo trascorrerà con la madre. Il 22 ottobre di ogni anno, giorno del Pt_1
compleanno del sig. la minore lo trascorrerà con il padre. Il 4 novembre di ogni anno, giorno Pt_2
del compleanno della minore, i genitori si dichiarano disposti a partecipare entrambi, con i rispettivi parenti, ai festeggiamenti della minore. Il 19 marzo di ogni anno, festa del papà, la minore lo trascorrerà con il sig. e allo stesso modo, la seconda domenica del mese di maggio di ogni Pt_2
anno, festa della mamma, la trascorrerà con la sig.ra In ordine alle vacanze estive, Per_1 Pt_1
il sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, nel Pt_2
periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previa comunicazione alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo di soggiorno. Eventuali recuperi dei giorni di visita saranno rimessi alla volontà dei genitori. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori. I genitori, inoltre, concordano che al raggiungimento della maggiore età, la figlia potrà
3 decidere di volta in volta se trascorrere il weekend e gli altri giorni di festa con il padre oppure rimanere con la madre.
4. Sul mantenimento dei figli e del coniuge
Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_2
somma di € 350,00 per la minore e la somma di € 150,00 per il coniuge, e così per la somma complessiva di € 500,00 (Euro cinquecento/00) tramite bonifico bancario, alle coordinate che la sig.ra indicherà. Pt_1
Il sig. rimarrà, come per legge, obbligato a corrispondere il sopracitato contributo nell'interesse Pt_2
della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
Il contributo di mantenimento è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat, a partire da un anno dalla data della omologazione.
5. Sulle spese straordinarie
Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia (quali, ad esempio, le spese Per_1
di istruzione, ludiche, mediche non mutuabili, sportive ed altre) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% a carico del sig. e del 50% della sig.ra e dovranno Pt_2 Pt_1
essere sempre preventivamente concordate, per cui le spese straordinarie effettuate in difetto di previo accordo dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente abbia assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo, le spese per le tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
6. Consenso all'espatrio
I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto, anche in favore della figlia minore ai fini della possibilità di espatrio per ragioni di turismo.
7. Altre
I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere
4 giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (e delle rispettive famiglie di origine) alla presenza della minore.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambe le parti si impegnano a non ostacolare la conoscenza da parte della minore di eventuali loro compagne/compagni, purché si tratti di relazioni consolidate, per assicurare il rispetto del principio di reciproca e leale collaborazione.
Entrambi i genitori dichiarano che è tenuto in cura dal dott. , con studio in Per_1 Persona_2
EZ (AQ), via Garibaldi 110 ed ogni eventuale cambio di medico verrà dagli stessi concordato.
Entrambe le parti dichiarano che i nonni, sia paterni che materni, potranno collaborare con loro nella gestione della figlia minore ed aiutarli nella vita quotidiana.
Entrambe le parti si autorizzano fin d'ora a comunicare tra loro anche a mezzo whatsapp o mail per tutte le comunicazioni necessarie ed urgenti e si terranno sempre reciprocamente informati circa eventuali necessità mediche e scolastiche.
I coniugi ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 29.10.2025
[...]
E hanno adito congiuntamente il Tribunale Parte_1 Parte_2 per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in data 18.09.2010, in EZ (AQ), trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2010, numero 87, parte II, serie A, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione nasceva ad EZ il 04.11.2015 . Persona_3
5 All'udienza del 17 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse della figlia della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di EZ, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento della figlia minore:
I coniugi concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale e riconoscono il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La figlia avrà stabile permanenza e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Per_1
EZ, frazione di Paterno, via Costa Muro Antico n. 30.
6 -all'assegnazione della casa coniugale:
L'abitazione coniugale, di proprietà dei genitori del sig. sita in EZ, via Giuseppe Pt_2
Garibaldi n. 252, resta nella esclusiva disponibilità del sig. Pt_2
-al diritto di visita paterno:
Quale contenuto minimo del diritto di visita paterno e salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. avrà la facoltà di tenere con sé la minore a weekend alterni, durante i quali Pt_2 Per_1 permarrà e pernotterà con il papà dalle 16:00 (o da diverso orario concordato tra le parti secondo le esigenze della minore) del sabato fino alle ore 21:00 della domenica. In relazione al diritto di visita infrasettimanale, il padre trascorrerà con la minore il lunedì e il giovedì, dalle 16:00 (o da diverso orario concordato tra le parti secondo le esigenze della minore) fino alle ore 21:00, orario in cui il padre accompagnerà presso l'abitazione materna. Per_1 trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori le festività natalizie e, Per_1 segnatamente, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro genitore. La minore trascorrerà l'epifania con ciascun genitore ad anni alterni. In ordine alle vacanze di Pasqua, trascorrerà un anno la Per_1
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. Il 1° giugno di ogni anno, giorno del compleanno della sig.ra la minore lo trascorrerà con la madre. Pt_1
Il 22 ottobre di ogni anno, giorno del compleanno del sig. la minore lo trascorrerà con il Pt_2 padre. Il 4 novembre di ogni anno, giorno del compleanno della minore, i genitori si dichiarano disposti a partecipare entrambi, con i rispettivi parenti, ai festeggiamenti della minore. Il 19 marzo di ogni anno, festa del papà, la minore lo trascorrerà con il sig. e allo stesso modo, Pt_2 la seconda domenica del mese di maggio di ogni anno, festa della mamma, la trascorrerà Per_1 con la sig.ra In ordine alle vacanze estive, il sig. avrà la facoltà di trascorrere Pt_1 Pt_2 con la figlia due settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previa comunicazione alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo di soggiorno. Eventuali recuperi dei giorni di visita saranno rimessi alla volontà dei genitori. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori. I genitori, inoltre, concordano che al raggiungimento della maggiore età, la figlia potrà decidere di volta in volta se trascorrere il weekend e gli altri giorni di festa con il padre oppure rimanere con la madre.
-all'assegno di mantenimento per la figlia e la sig.ra : Pt_1
7 Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando, entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_2 la somma di €350,00 per la minore e la somma di €150,00 per il coniuge, e così per la somma complessiva di €500,00 (Euro cinquecento/00) tramite bonifico bancario, alle coordinate che la sig.ra indicherà. Pt_1
Il sig. rimarrà, come per legge, obbligato a corrispondere il sopracitato contributo Pt_2 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
Il contributo di mantenimento è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat, a partire da un anno dalla data della omologazione.
5. Sulle spese straordinarie
Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia (quali, ad esempio, le Per_1 spese di istruzione, ludiche, mediche non mutuabili, sportive ed altre) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% a carico del sig. e del 50% della sig.ra Pt_2 Pt_1
e dovranno essere sempre preventivamente concordate, per cui le spese straordinarie effettuate in difetto di previo accordo dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente abbia assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo, le spese per le tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di EZ (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 87, parte II, serie A, anno 2010.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in EZ nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente rel.
dott. Leopoldo Sciarrillo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 772/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...]_1 C.F._1 il 01.06.1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Luca Sanità del foro di EZ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in EZ alla via Mons. Bagnoli n. 155
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara
Taccone presso il cui Studio Legale in EZ alla via Mons. Bagnoli n. 155 è elettivamente domiciliato;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 29.10.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1. Sulla cessazione della convivenza e sull'assegnazione della casa coniugale
I coniugi concordano sul fatto di vivere separati l'uno dall'altra, nel reciproco rispetto. L'abitazione coniugale, di proprietà dei genitori del sig. sita in EZ, via Giuseppe Garibaldi n. Pt_2
252, resta nella esclusiva disponibilità del sig. La sig.ra ha già lasciato la casa Pt_2 Pt_1
coniugale, provvedendo ad una propria autonoma sistemazione presso l'abitazione dei genitori, sita in EZ, frazione di Paterno, via Costa Muro Antico n. 30.
2. Sull'immobile di VI MA (TE)
La sig.ra si impegna a trasferire, con separato atto notarile, la proprietà dell'immobile sito Pt_1
in VI MA (TE), via Roma n.107 con tutti i mobili che l'arredano, al sig. il quale si Pt_2
impegna, a sua volta, al pagamento del residuo mutuo, oggi ammontante ad € 51.669,39, mediante accollo e tenendo indenne e manlevata la sig.ra La sig.ra per la suddetta casa è Pt_1 Pt_1
gravata dal mutuo 068/854905, con scadenza 14/10/2052, contratto con la Banca di Credito
Cooperativo di Roma (all. 9).
L'atto notarile verrà stipulato a cura e spese del sig. entro e non oltre trenta giorni Pt_2
dall'omologa della sentenza di separazione.
Salvo il buon esito del trasferimento che precede, e l'accollo del mutuo, le parti dichiarano di aver in tal modo regolato i reciproci rapporti patrimoniali e non, inerenti e conseguenti alla disciolta convivenza sia nella casa familiare di EZ che in quella di VI MA, senza altro a pretendere e con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa, anche futura e/o non ancora proposta. Le parti dichiarano che il presente trasferimento immobiliare è condizione essenziale per la composizione della lite familiare.
3. Sull'affido condiviso, sulla cura e sull'educazione della prole
I coniugi concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
che eserciteranno la responsabilità genitoriale e riconoscono il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La sig.ra e il sig. si impegnano reciprocamente a Pt_1 Pt_2
2 comunicare tra loro in modo costruttivo nell'interesse della figlia, tracciando, in armonia, una comune linea educativa.
La figlia avrà stabile permanenza e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Per_1
EZ, frazione di Paterno, via Costa Muro Antico n. 30.
Quale contenuto minimo del diritto di visita paterno e salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. avrà la facoltà di tenere con sé la minore a weekend alterni, durante i quali permarrà Pt_2 Per_1
e pernotterà con il papà dalle 16:00 (o da diverso orario concordato tra le parti secondo le esigenze della minore) del sabato fino alle ore 21:00 della domenica. In relazione al diritto di visita infrasettimanale, il padre trascorrerà con la minore il lunedì e il giovedì, dalle 16:00 (o da diverso orario concordato tra le parti secondo le esigenze della minore) fino alle ore 21:00, orario in cui il padre accompagnerà presso l'abitazione materna. Per_1
trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori le festività natalizie e, segnatamente, Per_1
il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro genitore. La minore trascorrerà l'epifania con ciascun genitore ad anni alterni. In ordine alle vacanze di Pasqua, trascorrerà un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta Per_1
con il padre, e l'anno successivo viceversa. Il 1° giugno di ogni anno, giorno del compleanno della sig.ra la minore lo trascorrerà con la madre. Il 22 ottobre di ogni anno, giorno del Pt_1
compleanno del sig. la minore lo trascorrerà con il padre. Il 4 novembre di ogni anno, giorno Pt_2
del compleanno della minore, i genitori si dichiarano disposti a partecipare entrambi, con i rispettivi parenti, ai festeggiamenti della minore. Il 19 marzo di ogni anno, festa del papà, la minore lo trascorrerà con il sig. e allo stesso modo, la seconda domenica del mese di maggio di ogni Pt_2
anno, festa della mamma, la trascorrerà con la sig.ra In ordine alle vacanze estive, Per_1 Pt_1
il sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, nel Pt_2
periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previa comunicazione alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo di soggiorno. Eventuali recuperi dei giorni di visita saranno rimessi alla volontà dei genitori. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori. I genitori, inoltre, concordano che al raggiungimento della maggiore età, la figlia potrà
3 decidere di volta in volta se trascorrere il weekend e gli altri giorni di festa con il padre oppure rimanere con la madre.
4. Sul mantenimento dei figli e del coniuge
Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_2
somma di € 350,00 per la minore e la somma di € 150,00 per il coniuge, e così per la somma complessiva di € 500,00 (Euro cinquecento/00) tramite bonifico bancario, alle coordinate che la sig.ra indicherà. Pt_1
Il sig. rimarrà, come per legge, obbligato a corrispondere il sopracitato contributo nell'interesse Pt_2
della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
Il contributo di mantenimento è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat, a partire da un anno dalla data della omologazione.
5. Sulle spese straordinarie
Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia (quali, ad esempio, le spese Per_1
di istruzione, ludiche, mediche non mutuabili, sportive ed altre) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% a carico del sig. e del 50% della sig.ra e dovranno Pt_2 Pt_1
essere sempre preventivamente concordate, per cui le spese straordinarie effettuate in difetto di previo accordo dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente abbia assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo, le spese per le tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
6. Consenso all'espatrio
I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto, anche in favore della figlia minore ai fini della possibilità di espatrio per ragioni di turismo.
7. Altre
I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere
4 giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (e delle rispettive famiglie di origine) alla presenza della minore.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambe le parti si impegnano a non ostacolare la conoscenza da parte della minore di eventuali loro compagne/compagni, purché si tratti di relazioni consolidate, per assicurare il rispetto del principio di reciproca e leale collaborazione.
Entrambi i genitori dichiarano che è tenuto in cura dal dott. , con studio in Per_1 Persona_2
EZ (AQ), via Garibaldi 110 ed ogni eventuale cambio di medico verrà dagli stessi concordato.
Entrambe le parti dichiarano che i nonni, sia paterni che materni, potranno collaborare con loro nella gestione della figlia minore ed aiutarli nella vita quotidiana.
Entrambe le parti si autorizzano fin d'ora a comunicare tra loro anche a mezzo whatsapp o mail per tutte le comunicazioni necessarie ed urgenti e si terranno sempre reciprocamente informati circa eventuali necessità mediche e scolastiche.
I coniugi ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 29.10.2025
[...]
E hanno adito congiuntamente il Tribunale Parte_1 Parte_2 per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in data 18.09.2010, in EZ (AQ), trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2010, numero 87, parte II, serie A, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione nasceva ad EZ il 04.11.2015 . Persona_3
5 All'udienza del 17 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse della figlia della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di EZ, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento della figlia minore:
I coniugi concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale e riconoscono il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La figlia avrà stabile permanenza e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Per_1
EZ, frazione di Paterno, via Costa Muro Antico n. 30.
6 -all'assegnazione della casa coniugale:
L'abitazione coniugale, di proprietà dei genitori del sig. sita in EZ, via Giuseppe Pt_2
Garibaldi n. 252, resta nella esclusiva disponibilità del sig. Pt_2
-al diritto di visita paterno:
Quale contenuto minimo del diritto di visita paterno e salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. avrà la facoltà di tenere con sé la minore a weekend alterni, durante i quali Pt_2 Per_1 permarrà e pernotterà con il papà dalle 16:00 (o da diverso orario concordato tra le parti secondo le esigenze della minore) del sabato fino alle ore 21:00 della domenica. In relazione al diritto di visita infrasettimanale, il padre trascorrerà con la minore il lunedì e il giovedì, dalle 16:00 (o da diverso orario concordato tra le parti secondo le esigenze della minore) fino alle ore 21:00, orario in cui il padre accompagnerà presso l'abitazione materna. Per_1 trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori le festività natalizie e, Per_1 segnatamente, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro genitore. La minore trascorrerà l'epifania con ciascun genitore ad anni alterni. In ordine alle vacanze di Pasqua, trascorrerà un anno la Per_1
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. Il 1° giugno di ogni anno, giorno del compleanno della sig.ra la minore lo trascorrerà con la madre. Pt_1
Il 22 ottobre di ogni anno, giorno del compleanno del sig. la minore lo trascorrerà con il Pt_2 padre. Il 4 novembre di ogni anno, giorno del compleanno della minore, i genitori si dichiarano disposti a partecipare entrambi, con i rispettivi parenti, ai festeggiamenti della minore. Il 19 marzo di ogni anno, festa del papà, la minore lo trascorrerà con il sig. e allo stesso modo, Pt_2 la seconda domenica del mese di maggio di ogni anno, festa della mamma, la trascorrerà Per_1 con la sig.ra In ordine alle vacanze estive, il sig. avrà la facoltà di trascorrere Pt_1 Pt_2 con la figlia due settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previa comunicazione alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo di soggiorno. Eventuali recuperi dei giorni di visita saranno rimessi alla volontà dei genitori. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori. I genitori, inoltre, concordano che al raggiungimento della maggiore età, la figlia potrà decidere di volta in volta se trascorrere il weekend e gli altri giorni di festa con il padre oppure rimanere con la madre.
-all'assegno di mantenimento per la figlia e la sig.ra : Pt_1
7 Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando, entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_2 la somma di €350,00 per la minore e la somma di €150,00 per il coniuge, e così per la somma complessiva di €500,00 (Euro cinquecento/00) tramite bonifico bancario, alle coordinate che la sig.ra indicherà. Pt_1
Il sig. rimarrà, come per legge, obbligato a corrispondere il sopracitato contributo Pt_2 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
Il contributo di mantenimento è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat, a partire da un anno dalla data della omologazione.
5. Sulle spese straordinarie
Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia (quali, ad esempio, le Per_1 spese di istruzione, ludiche, mediche non mutuabili, sportive ed altre) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% a carico del sig. e del 50% della sig.ra Pt_2 Pt_1
e dovranno essere sempre preventivamente concordate, per cui le spese straordinarie effettuate in difetto di previo accordo dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente abbia assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo, le spese per le tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di EZ (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 87, parte II, serie A, anno 2010.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in EZ nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente rel.
dott. Leopoldo Sciarrillo
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