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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/11/2024, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott. Mariangela Mastro Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 735/2024 promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(TE), il 3 ottobre 1989, residente a [...], elettivamente domiciliata in Sant'Omero (TE), in via D. Bramante, n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Nardini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 17 marzo 1984
- resistente contumace -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: per le parti, come da verbale d'udienza del 29 ottobre 2024; il Pubblico Ministero, “ritenuto opportuno concludere a favore dell'affidamento esclusivo in favore della madre ricorrente, CONCLUDE per l'accoglimento del ricorso
e affidamento dei minori”, come da note depositate in data 7 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 marzo 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, – premesso che dalla relazione Parte_1 more uxorio intrattenuta con il resistente sono nati i figli Controparte_2 minori (il 24 marzo 2015) e (il 3 febbraio 2018) Persona_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori e che con decreto del 14 settembre 2022 il
Tribunale di Teramo ha regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della prole, disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplina dei tempi di visita del padre, previsione dell'obbligo in capo quest'ultimo di mantenimento economico dei figli mediante la corresponsione della somma mensile di €
200,00 per ciascun figlio oltre il pagamento del 50% delle spese extraordinarie
– ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la modifica del predetto decreto unicamente in relazione alla statuizione riguardante il regime di affidamento
(lasciando inalterate tutte le altre), nel senso di disporre l'affidamento esclusivo dei minori e in proprio favore, non avendo il Persona_1 Per_2 sig. mai provveduto a corrispondere il mantenimento economico in CP_1 favore dei figli e nel contempo avendo manifestato un perdurante e palese disinteresse nei confronti della loro istruzione, educazione e mantenimento, con frequentazione sporadica degli stessi, senza mai rispettare gli accordi pattuiti in sede giudiziale.
Pur regolarmente evocato in giudizio, il sig. non si è costituito CP_1 nell'odierno procedimento ed è stato per l'effetto dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente, all'udienza del 29 ottobre 2024, lo scrivente magistrato, delegato per la trattazione, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al
Collegio.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È opportuno premettere, con riferimento al regime di affidamento della prole, che la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della c.d. bigenitorialità, impone, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013 (già art. 155, co. III
c.c.), che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori;
di conseguenza,
l'affido esclusivo, costituente una deroga eccezionale a tale principio, è giustificato soltanto ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per la prole.
In altri termini, alla regola dell'affidamento condiviso codificata dall'art. 337-ter c.p.c. può derogarsi mediante la soluzione eccezionale dell'affidamento esclusivo, che deve essere preferito soltanto nell'ipotesi in cui l'affido congiunto risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c..
Come infatti rammentato anche dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 16738 del 26 giugno 2018, “in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori a crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. civ. sez. VI-1 n. 18817 del 23 settembre 2015). La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., sez. I, n.
977 del 17 gennaio 2017), con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. civ., Sez. VI-1, n. 24526 del
2 dicembre 2010)”.
3 Ora, dal momento che non sono state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato”, come espressamente previsto dall'art. 337 quater c.c. introdotto dal d.lgs. 154/2013 (già art. 155 bis, co. I c.c.).
Al riguardo, il Collegio evidenzia che, secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis, cfr.
Cass. Civ. n. 26587 del 17 dicembre 2009).
Nel solco del predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, si pone anche quella di merito: infatti, in un recente caso simile a quello oggetto dell'odierno giudizio, il Tribunale di Roma ha ritenuto che “deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta
l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento deve ritenersi che sussistano, nei confronti del padre, profili di inidoneità genitoriale tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre, considerato che il padre non vede e non sente il figlio minore regolarmente né provvede al suo mantenimento ordinario e straordinario e che la madre appare l'unica figura genitoriale di riferimento per lo stesso, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura del minore medesimo […] e rispetto alla quale non sono emerse evidenti limitazioni della capacità' genitoriale” (cfr. Tribunale di Roma, sez. I, sentenza depositata il 15 ottobre 2020).
Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, sono emersi profili di inidoneità genitoriale del padre tali da legittimare l'affidamento esclusivo della prole in favore dell'altro genitore, odierno ricorrente.
4 In particolare, l'atteggiamento indifferente e noncurante del sig.
nei confronti dei figli può già ex se essere letto quale disinteresse nei CP_1 confronti dei loro bisogni educativi e materiali: lo stesso, infatti, frequenta sporadicamente i minori e e la ricorrente ha allegato e Persona_1 Per_2 dimostrato che il padre, violando le statuizioni contenute nel decreto collegiale del 14 settembre 2022, non ha versato alcuna somma per il mantenimento dei figli, al punto da essere stato condannato dal Tribunale di
Teramo con la sentenza n. 936 depositata in data 28 maggio 2024 per il reato p. e p. dall'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), con comminatoria di pena di mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa (cfr. sentenza penale depositata nel fascicolo telematico in data 29 ottobre 2024).
Del resto, l'indifferenza, tanto affettiva quanto economica, del sig.
nei confronti dei figli trova conferma nella stessa condotta tenuta in CP_1 tale sede processuale, atteso che lo stesso, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, ha ritenuto di non comparire e di non costituirsi in giudizio, così non solo manifestando un oggettivo disinteresse per la controversia in oggetto e, conseguentemente, per la domanda di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente, ma anche e soprattutto rinunciando alla possibilità di ristabilire un significativo rapporto con i figli.
Ebbene, tutte le predette circostanze concretizzano la manifesta inidoneità del resistente a svolgere i propri compiti di genitore, giustificando l'affidamento in via esclusiva alla madre, in deroga alla regola dell'affido condiviso.
Senonché, considerato che la pronuncia di affidamento esclusivo, come sopra anticipato, deve essere sorretta da una duplice motivazione, non solo in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza del genitore non affidatario, ma anche in positivo sulla idoneità di quello affidatario (cfr. Cass. civ., n. 24526 del 2 dicembre 2010; Cass. civ., n. 16738 del
26 giugno 2018; Cass. civ. n. 6535 del 6 marzo 2019), osserva il Collegio, in relazione alla idoneità della sig.ra quale unico genitore su cui Pt_1 graverà la responsabilità genitoriale dei minori, che la stessa appare l'unica figura genitoriale di riferimento per questi ultimi, essendosi sempre occupata della crescita, dell'educazione e della cura dei due figli minori.
5 Nello stesso senso, ha concluso anche il P.M., che, con le note depositate in data 7 novembre 2024, “ritenuto opportuno concludere a favore dell'affidamento esclusivo in favore della madre ricorrente, CONCLUDE per l'accoglimento del ricorso
e affidamento dei minori”.
Nulla invece deve essere disposto con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita del padre ed al mantenimento economico, giacché la ricorrente ha chiesto espressamente la modifica del decreto collegiale unicamente sotto il profilo del regime dell'affidamento, “mentre rimangono confermati tutti gli altri patti e condizioni come disposte dal Provvedimento emesso dal Tribunale di Teramo in data 14.09.2022” (cfr. ricorso introduttivo).
Stante la natura della controversia e la contumacia del resistente, si dichiara l'irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 735/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
- in parziale modifica del decreto collegiale emesso in data 14 settembre
2022 dall'intestato Tribunale, dispone l'affidamento esclusivo dei figli,
e , alla ricorrente Persona_3 Persona_4 Parte_1
presso la quale sono collocati;
[...]
- conferma, per il resto, le altre statuizioni vigenti di cui al decreto collegiale del Tribunale di Teramo emesso in data 14 settembre 2022;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Angela Di Girolamo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott. Mariangela Mastro Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 735/2024 promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(TE), il 3 ottobre 1989, residente a [...], elettivamente domiciliata in Sant'Omero (TE), in via D. Bramante, n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Nardini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 17 marzo 1984
- resistente contumace -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: per le parti, come da verbale d'udienza del 29 ottobre 2024; il Pubblico Ministero, “ritenuto opportuno concludere a favore dell'affidamento esclusivo in favore della madre ricorrente, CONCLUDE per l'accoglimento del ricorso
e affidamento dei minori”, come da note depositate in data 7 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 marzo 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, – premesso che dalla relazione Parte_1 more uxorio intrattenuta con il resistente sono nati i figli Controparte_2 minori (il 24 marzo 2015) e (il 3 febbraio 2018) Persona_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori e che con decreto del 14 settembre 2022 il
Tribunale di Teramo ha regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della prole, disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplina dei tempi di visita del padre, previsione dell'obbligo in capo quest'ultimo di mantenimento economico dei figli mediante la corresponsione della somma mensile di €
200,00 per ciascun figlio oltre il pagamento del 50% delle spese extraordinarie
– ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la modifica del predetto decreto unicamente in relazione alla statuizione riguardante il regime di affidamento
(lasciando inalterate tutte le altre), nel senso di disporre l'affidamento esclusivo dei minori e in proprio favore, non avendo il Persona_1 Per_2 sig. mai provveduto a corrispondere il mantenimento economico in CP_1 favore dei figli e nel contempo avendo manifestato un perdurante e palese disinteresse nei confronti della loro istruzione, educazione e mantenimento, con frequentazione sporadica degli stessi, senza mai rispettare gli accordi pattuiti in sede giudiziale.
Pur regolarmente evocato in giudizio, il sig. non si è costituito CP_1 nell'odierno procedimento ed è stato per l'effetto dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente, all'udienza del 29 ottobre 2024, lo scrivente magistrato, delegato per la trattazione, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al
Collegio.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È opportuno premettere, con riferimento al regime di affidamento della prole, che la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della c.d. bigenitorialità, impone, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013 (già art. 155, co. III
c.c.), che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori;
di conseguenza,
l'affido esclusivo, costituente una deroga eccezionale a tale principio, è giustificato soltanto ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per la prole.
In altri termini, alla regola dell'affidamento condiviso codificata dall'art. 337-ter c.p.c. può derogarsi mediante la soluzione eccezionale dell'affidamento esclusivo, che deve essere preferito soltanto nell'ipotesi in cui l'affido congiunto risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c..
Come infatti rammentato anche dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 16738 del 26 giugno 2018, “in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori a crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. civ. sez. VI-1 n. 18817 del 23 settembre 2015). La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., sez. I, n.
977 del 17 gennaio 2017), con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. civ., Sez. VI-1, n. 24526 del
2 dicembre 2010)”.
3 Ora, dal momento che non sono state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato”, come espressamente previsto dall'art. 337 quater c.c. introdotto dal d.lgs. 154/2013 (già art. 155 bis, co. I c.c.).
Al riguardo, il Collegio evidenzia che, secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis, cfr.
Cass. Civ. n. 26587 del 17 dicembre 2009).
Nel solco del predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, si pone anche quella di merito: infatti, in un recente caso simile a quello oggetto dell'odierno giudizio, il Tribunale di Roma ha ritenuto che “deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta
l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento deve ritenersi che sussistano, nei confronti del padre, profili di inidoneità genitoriale tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre, considerato che il padre non vede e non sente il figlio minore regolarmente né provvede al suo mantenimento ordinario e straordinario e che la madre appare l'unica figura genitoriale di riferimento per lo stesso, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura del minore medesimo […] e rispetto alla quale non sono emerse evidenti limitazioni della capacità' genitoriale” (cfr. Tribunale di Roma, sez. I, sentenza depositata il 15 ottobre 2020).
Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, sono emersi profili di inidoneità genitoriale del padre tali da legittimare l'affidamento esclusivo della prole in favore dell'altro genitore, odierno ricorrente.
4 In particolare, l'atteggiamento indifferente e noncurante del sig.
nei confronti dei figli può già ex se essere letto quale disinteresse nei CP_1 confronti dei loro bisogni educativi e materiali: lo stesso, infatti, frequenta sporadicamente i minori e e la ricorrente ha allegato e Persona_1 Per_2 dimostrato che il padre, violando le statuizioni contenute nel decreto collegiale del 14 settembre 2022, non ha versato alcuna somma per il mantenimento dei figli, al punto da essere stato condannato dal Tribunale di
Teramo con la sentenza n. 936 depositata in data 28 maggio 2024 per il reato p. e p. dall'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), con comminatoria di pena di mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa (cfr. sentenza penale depositata nel fascicolo telematico in data 29 ottobre 2024).
Del resto, l'indifferenza, tanto affettiva quanto economica, del sig.
nei confronti dei figli trova conferma nella stessa condotta tenuta in CP_1 tale sede processuale, atteso che lo stesso, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, ha ritenuto di non comparire e di non costituirsi in giudizio, così non solo manifestando un oggettivo disinteresse per la controversia in oggetto e, conseguentemente, per la domanda di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente, ma anche e soprattutto rinunciando alla possibilità di ristabilire un significativo rapporto con i figli.
Ebbene, tutte le predette circostanze concretizzano la manifesta inidoneità del resistente a svolgere i propri compiti di genitore, giustificando l'affidamento in via esclusiva alla madre, in deroga alla regola dell'affido condiviso.
Senonché, considerato che la pronuncia di affidamento esclusivo, come sopra anticipato, deve essere sorretta da una duplice motivazione, non solo in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza del genitore non affidatario, ma anche in positivo sulla idoneità di quello affidatario (cfr. Cass. civ., n. 24526 del 2 dicembre 2010; Cass. civ., n. 16738 del
26 giugno 2018; Cass. civ. n. 6535 del 6 marzo 2019), osserva il Collegio, in relazione alla idoneità della sig.ra quale unico genitore su cui Pt_1 graverà la responsabilità genitoriale dei minori, che la stessa appare l'unica figura genitoriale di riferimento per questi ultimi, essendosi sempre occupata della crescita, dell'educazione e della cura dei due figli minori.
5 Nello stesso senso, ha concluso anche il P.M., che, con le note depositate in data 7 novembre 2024, “ritenuto opportuno concludere a favore dell'affidamento esclusivo in favore della madre ricorrente, CONCLUDE per l'accoglimento del ricorso
e affidamento dei minori”.
Nulla invece deve essere disposto con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita del padre ed al mantenimento economico, giacché la ricorrente ha chiesto espressamente la modifica del decreto collegiale unicamente sotto il profilo del regime dell'affidamento, “mentre rimangono confermati tutti gli altri patti e condizioni come disposte dal Provvedimento emesso dal Tribunale di Teramo in data 14.09.2022” (cfr. ricorso introduttivo).
Stante la natura della controversia e la contumacia del resistente, si dichiara l'irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 735/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
- in parziale modifica del decreto collegiale emesso in data 14 settembre
2022 dall'intestato Tribunale, dispone l'affidamento esclusivo dei figli,
e , alla ricorrente Persona_3 Persona_4 Parte_1
presso la quale sono collocati;
[...]
- conferma, per il resto, le altre statuizioni vigenti di cui al decreto collegiale del Tribunale di Teramo emesso in data 14 settembre 2022;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Angela Di Girolamo
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