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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/02/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1210/2024 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 1210
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
avente ad oggetto: occupazione sine titulo.
TRA
(C.F. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1
in Via S. Lorenzo n. 20, rapp.to e difeso dalle avv.sse Lucia Pentangelo (C.F.
) – PEC e Manuela Ciccolella C.F._2 Email_1
(C.F. ) - PEC C.F._3 Email_2
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lettere (NA) in Via Email_3
San Lorenzo n. 20,
-ricorrente-
1 E
, (C.F. ), nata il [...] a [...] CP_1 C.F._4
(NA) ed ivi residente in [...],
-resistente contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in uno al decreto di fis-
sazione d'udienza, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1
sentir:
1) accertare e dichiarare che , nata a [...] il CP_1
21.11.1962 (C.F. ), residente ivi alla Via Teilliti n. 80, occu- C.F._4
pava senza titolo l'appartamento sito in S. AN AB (NA) in Via Teilliti n. 80,
foglio 8, particella 1351 Sub. 1, Cat. A/3, classe 3, vani 3.5;
2) condannare all'immediato rilascio del detto immobile;
CP_1
3) condannare la resistente al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per il mancato utilizzo del bene da parte dell'istante;
4) vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Il ricorrente deduceva che:
- unitamente al fratello , in virtù di testamento olografo della compianta CP_2
madre pubblicato in data 30.07.2014, era divenuto Persona_1
comproprietario, tra altro, di un appartamento sito in S. AN AB (NA) in alla
Via Teilliti n. 80, foglio 8, particella 1351 Sub. 1, Cat. A/3, classe 3, vani 3.5;
2 - il predetto appartamento era stato oggetto di denuncia di successione,
regolarmente accatastatoed oggetto di regolare istanza di condono;
- il predetto appartamento era detenuto senza titolo da , la quale CP_1
nonostante l'invito rivoltole con racc. A.R. del 15.05.2018, a rilasciare l'immobile e/o stipulare contratto di locazione, non dava alcun riscontro;
- stante il silenzio della resistente ed il mancato riscontro all'invito a mezzo racc.
A.R., esperiva azione di rilascio per la detenzione sine titulo dell'immobile;
- che la esperita procedura di mediazione, la stessa aveva esito negativo per mancata comparizione della . CP_1
La resistente, nonostante fosse stata ritualmente convenuta in giudizio restava contumace.
All'udienza del 03.02.2025 il giudizio veniva rimesso in decisione.
In primis, si rileva che prima del giudizio è stato esperito il T.M.O. mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo. Consegue la procedibilità della domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e merita parziale accoglimento.
Parte ricorrente ha provato in atti la sua legittimazione attiva, nonché la circostanza che la resistente occupa il detto immobile, avendo ricevuto la notifica del ricorso presso lo stesso indirizzo, a mani proprie.
La contumacia della resistente, inoltre, avvalora la fondatezza della domanda.
Consegue che va dichiarata l'occupazione sine titulo, da parte della resistente,
dell'immobile sito in S. AN AB (NA) in alla Via Teilliti n. 80, foglio 8,
3 particella 1351 Sub. 1, Cat. A/3, classe 3, vani 3.5, con condanna al suo immediato rilascio libero da persone e vuoto da cose, in favore dell'istante.
Riguardo la richiesta di risarcimento del danno per occupazione abusiva, la stessa non può essere accolta in quanto, secondo la recente sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite n. 33645/2022, il danno da occupazione senza titolo di un immobile non si individua in re ipsa ma va considerato come danno normale o presunto del proprietario del bene. In particolare: “Fatto costitutivo del diritto del proprietario
al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità del diritto di
godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro
corrispettivo, che è andata perduta”.
Nel caso di specie, non vi è prova in atti che la parte istante intendesse conseguire dall'immobile un corrispettivo economico.
Le spese di giudizio devono essere poste a carico della resistente per la metà ed integralmente compensate fra le parti per la residua metà, in virtù del parziale accoglimento della domanda e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa,
in parziale accoglimento della domanda così provvede:
1) dichiara che occupa abusivamente l'immobile sito in S. AN CP_1
AB (NA) in Via Teilliti n. 80, foglio 8, particella 1351 Sub. 1, Cat. A/3, classe 3,
vani 3.5, in proprietà dell'istante;
2) condanna all'immediato rilascio del detto immobile, in favore del CP_1
ricorrente, libero da persone e vuoto da cose;
3) rigetta la domanda di pagamento dell'indennità risarcitoria in quanto non provata;
4 4) condanna al pagamento della metà delle spese di giudizio in favore CP_1
dell'istante, che liquida in complessivi euro 1.000,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione alle avv.sse Lucia Pentangelo e Manuela
Ciccolella, dichiaratesi anticipatarie;
5) compensa integralmente, fra le parti, la residua metà delle spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 21.02.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
5
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 1210
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
avente ad oggetto: occupazione sine titulo.
TRA
(C.F. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1
in Via S. Lorenzo n. 20, rapp.to e difeso dalle avv.sse Lucia Pentangelo (C.F.
) – PEC e Manuela Ciccolella C.F._2 Email_1
(C.F. ) - PEC C.F._3 Email_2
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lettere (NA) in Via Email_3
San Lorenzo n. 20,
-ricorrente-
1 E
, (C.F. ), nata il [...] a [...] CP_1 C.F._4
(NA) ed ivi residente in [...],
-resistente contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in uno al decreto di fis-
sazione d'udienza, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1
sentir:
1) accertare e dichiarare che , nata a [...] il CP_1
21.11.1962 (C.F. ), residente ivi alla Via Teilliti n. 80, occu- C.F._4
pava senza titolo l'appartamento sito in S. AN AB (NA) in Via Teilliti n. 80,
foglio 8, particella 1351 Sub. 1, Cat. A/3, classe 3, vani 3.5;
2) condannare all'immediato rilascio del detto immobile;
CP_1
3) condannare la resistente al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per il mancato utilizzo del bene da parte dell'istante;
4) vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Il ricorrente deduceva che:
- unitamente al fratello , in virtù di testamento olografo della compianta CP_2
madre pubblicato in data 30.07.2014, era divenuto Persona_1
comproprietario, tra altro, di un appartamento sito in S. AN AB (NA) in alla
Via Teilliti n. 80, foglio 8, particella 1351 Sub. 1, Cat. A/3, classe 3, vani 3.5;
2 - il predetto appartamento era stato oggetto di denuncia di successione,
regolarmente accatastatoed oggetto di regolare istanza di condono;
- il predetto appartamento era detenuto senza titolo da , la quale CP_1
nonostante l'invito rivoltole con racc. A.R. del 15.05.2018, a rilasciare l'immobile e/o stipulare contratto di locazione, non dava alcun riscontro;
- stante il silenzio della resistente ed il mancato riscontro all'invito a mezzo racc.
A.R., esperiva azione di rilascio per la detenzione sine titulo dell'immobile;
- che la esperita procedura di mediazione, la stessa aveva esito negativo per mancata comparizione della . CP_1
La resistente, nonostante fosse stata ritualmente convenuta in giudizio restava contumace.
All'udienza del 03.02.2025 il giudizio veniva rimesso in decisione.
In primis, si rileva che prima del giudizio è stato esperito il T.M.O. mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo. Consegue la procedibilità della domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e merita parziale accoglimento.
Parte ricorrente ha provato in atti la sua legittimazione attiva, nonché la circostanza che la resistente occupa il detto immobile, avendo ricevuto la notifica del ricorso presso lo stesso indirizzo, a mani proprie.
La contumacia della resistente, inoltre, avvalora la fondatezza della domanda.
Consegue che va dichiarata l'occupazione sine titulo, da parte della resistente,
dell'immobile sito in S. AN AB (NA) in alla Via Teilliti n. 80, foglio 8,
3 particella 1351 Sub. 1, Cat. A/3, classe 3, vani 3.5, con condanna al suo immediato rilascio libero da persone e vuoto da cose, in favore dell'istante.
Riguardo la richiesta di risarcimento del danno per occupazione abusiva, la stessa non può essere accolta in quanto, secondo la recente sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite n. 33645/2022, il danno da occupazione senza titolo di un immobile non si individua in re ipsa ma va considerato come danno normale o presunto del proprietario del bene. In particolare: “Fatto costitutivo del diritto del proprietario
al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità del diritto di
godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro
corrispettivo, che è andata perduta”.
Nel caso di specie, non vi è prova in atti che la parte istante intendesse conseguire dall'immobile un corrispettivo economico.
Le spese di giudizio devono essere poste a carico della resistente per la metà ed integralmente compensate fra le parti per la residua metà, in virtù del parziale accoglimento della domanda e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa,
in parziale accoglimento della domanda così provvede:
1) dichiara che occupa abusivamente l'immobile sito in S. AN CP_1
AB (NA) in Via Teilliti n. 80, foglio 8, particella 1351 Sub. 1, Cat. A/3, classe 3,
vani 3.5, in proprietà dell'istante;
2) condanna all'immediato rilascio del detto immobile, in favore del CP_1
ricorrente, libero da persone e vuoto da cose;
3) rigetta la domanda di pagamento dell'indennità risarcitoria in quanto non provata;
4 4) condanna al pagamento della metà delle spese di giudizio in favore CP_1
dell'istante, che liquida in complessivi euro 1.000,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione alle avv.sse Lucia Pentangelo e Manuela
Ciccolella, dichiaratesi anticipatarie;
5) compensa integralmente, fra le parti, la residua metà delle spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 21.02.2025
Il G.O.P.
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