Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I TA L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza tenuta in forma scritta del 23 novembre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1483 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Katiuscia Verlingieri, Emilio Parte_1
Maddalena ed Emilio Lavorgna, elettivamente domiciliato presso i difensori,
Appellante
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1218/2021 del 3 giugno
2021. Rimborso spese legali per difesa in processo penale.
Conclusioni delle parti: per l'appellante “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro in riforma della sentenza impugnata e specificatamente indicata in epigrafe: nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dei dinieghi di rimborso, per le ragioni di fatto ed i motivi di diritto indicati in ricorso, disapplicare gli stessi, accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle spese legali, condannando
l'amministrazione al pagamento di: euro 16.176,54 per l'istanza di rimborso relativa al giudizio conclusosi in via definitiva con la sentenza della Corte di
223/2006. come dai rispettivi atti di causa…”. Per il appellato “…Voglia CP_1
l'Ecc.ma Corte adita in funzione di Giudice del Lavoro: 1) in via principale, rigettare ogni avversa pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, ridurre il quantum poiché eccessivo e, comunque erroneo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio…”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è proposto dal dipendente che ha visto respinto il suo ricorso in primo grado col quale aveva chiesto che venisse accertata e dichiarata “…la sussistenza del proprio diritto ad ottenere dal resistente «il rimborso, o CP_1 meglio, l'assunzione a proprio carico degli oneri legali (spese e compensi)» afferenti alla sua difesa nei procedimenti penali…” che aveva dovuto affrontare nel
Distretto Giudiziario di Campobasso ed ammontanti ad euro 33.754,37.
1.a. Così si è espresso il Tribunale: “…AR , dipendente a tempo Pt_1
indeterminato del (qui di seguito, per Controparte_2
brevità, MIBAC) con inquadramento quale dirigente di seconda fascia, agisce in giudizio per l'accertamento del suo diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute nei due procedimenti penali a suo carico conclusisi l'uno con sentenza dichiarativa del non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale ex art. 733
c.p per essere detto reato estinto per prescrizione (sentenza n. 583/2016 emessa dalla
Corte di Appello di Campobasso) e l'altro con sentenza di assoluzione emessa dal
Tribunale di Campobasso (n. 303/2016) in ordine ai reati di falsità ideologica ex art. 480 c.p. con la formula “perché i fatti non costituiscono reato” e del reato p. e p. dall'art. 44 lett a) TU 380/2001 “perché il fatto non sussiste”.
In particolare, il ricorrente, nel riassumere il giudizio instaurato innanzi al TAR
Calabria che ha declinato la propria giurisdizione in favore del GO, assume di aver diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute nei due predetti procedimenti penali, sussistendone tutti i requisiti di legge (art. 18 D.L. n. 67/1997, conv. dalla L. n. 135/97) e chiede la condanna del MIBAC al pagamento delle somme meglio indicate nelle conclusioni del ricorso.
Il convenuto resiste al ricorso di cui assume l'infondatezza per le ragioni CP_1
ampiamente esposte nella memoria di costituzione… …
… …Avuto riguardo all'oggetto del giudizio, è opportuno premettere che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, come convertito nella legge n. 135 del 1997, “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale
e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
L'art. 18 sopra riportato attribuisce un peculiare potere valutativo all'Amministrazione con riferimento all'an ed al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché – quando sussistano tali presupposti - se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso – con l'ausilio della
Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria e vincolante
(Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3593). Di per sé il parere – per la sua natura tecnico-discrezionale – non deve attenersi all'importo preteso dal difensore (Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 2011, n.
2054/2012), o a quello liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati per quanto rileva nei rapporti tra il difensore e l'assistito (Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2017,
n. 1266; Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4942), ma deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive (Cass. Sez. Un., 6 luglio 2015, n. 13861; Cons. Stato,
Sez. IV, 7 ottobre 2019, n. 6736; Sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. II, 20 ottobre 2011, n. 2054/12).
Per quanto riguarda i presupposti indefettibili per l'applicazione dell'art. 18,
l'interpretazione si giova dei plurimi e convergenti arresti del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.
Tali presupposti sono due: a) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
b) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali.
Quanto alla pronuncia definitiva sull'esclusione della responsabilità del dipendente, qualora si tratti di una sentenza penale, si deve trattare di un accertamento della assenza di responsabilità, anche quando – in assenza di ulteriori specificazioni contenute nell'art. 18 - sia stato applicato l'art. 530, comma 2, del codice di procedura penale (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Ad. Gen., 29 novembre 2012, n. 20/13; Sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 1713, cit.).
L'art. 18, invece, non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell'estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell'azione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre
2017, n. 4176, cit.; Sez. VI, 2005, n. 2041).
Oltre alla pronuncia del giudice che espressamente abbia escluso la responsabilità del dipendente, l'art. 18 ha disciplinato un ulteriore presupposto per la spettanza del beneficio, e cioè la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali:
l'art. 18 si applica a favore del dipendente che abbia agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse della Amministrazione (e cioè quando per la condotta oggetto del giudizio sia ravvisabile il 'nesso di immedesimazione organica'). Tale connessione sussiste – sia pure in modo peculiare - qualora sia stata contestata al dipendente la violazione dei doveri di istituto e, all'esito del procedimento, il giudice abbia constatato non solo l'assenza della responsabilità, ma che esso sia sorto in esclusiva conseguenza di condotte illecite di terzi, di natura diffamatoria o calunniosa, oppure qualificabili come un millantato credito (si pensi al funzionario, al dirigente o al magistrato accusato di corruzione, ma in realtà del tutto estraneo ai fatti, perché vittima di una orchestrata attività calunniosa o di un millantato credito emerso dopo l'attivazione del procedimento penale). Sotto tale profilo, l'art. 18 tutela senz'altro – col rimborso delle spese sostenute - il dipendente statale che sia stato costretto a difendersi, pur innocente, nel corso del procedimento penale nel quale – esclusivamente in ragione del suo status e non per l'aver posto in essere specifici atti
- sia stato coinvolto nel procedimento penale perché sostanzialmente vittima di illecite condotte altrui, che per un qualsiasi motivo illecito hanno coinvolto il dipendente, a maggior ragione se è stato designato come vittima proprio quale appartenente alle Istituzioni e per il servizio prestato. Qualora in tali casi il giudice penale disponga il proscioglimento del dipendente statale, non rileva pertanto la natura attiva od omissiva della condotta oggetto della contestazione, perché ciò che conta è l'accertamento da parte del giudice penale dell'estraneità del dipendente ai fatti contestati, nonché il carattere diffamatorio o calunnioso delle dichiarazioni altrui.
A parte l'ipotesi del coinvolgimento del dipendente estraneo ai fatti, ma vittima di una illecita condotta altrui, quanto alla 'connessione' tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali, la giurisprudenza ha più volte chiarito che si deve trattare di condotte (estrinsecatesi in atti o comportamenti) che di per sé siano riferibili all'Amministrazione di appartenenza e che, di conseguenza, comportino a questa l'imputazione dei relativi effetti (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427; Sez. IV, 5 aprile 2017, n. 1568;
Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190): la condotta oggetto della contestazione deve essere espressione della volontà della Amministrazione di appartenenza e finalizzata all'adempimento dei suoi fini istituzionali. L'art. 18 è di stretta applicazione e si applica quando il dipendente sia stato coinvolto nel processo per l'aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o del comportamento (e dunque quando l'assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva), e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere 'in occasione' dell'attività lavorativa (Cass., 3 gennaio 2008, n. 2; Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2017, n.
1154; Sez. III, 8 aprile 2016, n. 1406; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190; Sez. IV,
14 aprile 2000, n. 2242) o quando sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190). Invece, esso non si applica quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che: a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427); b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e 'in occasione' dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'Amministrazione (Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026; Sez. lav., 6 luglio 2018, n. 17874; Sez. lav., 3 febbraio 2014, n. 2297; Sez. lav., 30 novembre 2011, n. 25379; Sez. lav., 10 marzo
2011, n. 5718; Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1816; Sez. III, 2013, n. 4849;
Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190), ad esempio, quando la contestazione si sia riferita a una condotta che riguardi la propria vita di relazione, ancorché nell'ambiente di lavoro (Cons. Stato, Sez. V, 2014, n. 6389; Sez. II, 15 maggio
2013, n. 3938/13), o che non sia riconducibile strettamente alla attività istituzionale, quale l'accettazione di un regalo o il coinvolgimento in un alterco con colleghi, ma che all'esito del giudizio non sia stata qualificata come reato, c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l'assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Sez. IV, 2013, n. 1190; Sez. IV, 2012, n. 423).
Infatti, la ratio della regola del rimborso delle spese – per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio - è quella di 'evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere': occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio (Cons. Stato, Sez. II, 21 novembre 2018, n. 2735;
Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681) e il rimborso non spetta per il solo fatto che in sede penale vi sia il proscioglimento per un reato proprio (commesso per la qualità di dipendente dello Stato). In materia non rilevano di per sé le disposizioni del codice civile sul contratto di mandato, proprio perché l'art. 18 sopra riportato ha indicato i presupposti – sostanziali e procedimentali – indefettibili per la spettanza del rimborso (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 8137/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente chiede il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nel procedimento penale conclusosi con la sentenza n.
583/2016 della Corte di Appello di Campobasso. Dalla lettura degli atti di causa si evince che il ricorrente, imputato del reato p. e p. dall'art. 635 c. 2 n. 3) c.p. perché
“in qualità di dirigente della Soprintendenza per i beni archeologici della Regione
Molise, con nota prot. 9501 del 28-11-2007, autorizzava la “Essebiesse Power s.r.l.”, ditta esecutrice dei lavori relativi ad un impianto eolico (….) a porre in essere, al fine di consentire il passaggio degli automezzi, la stesura ed il compattamento di misto di cava su detto tracciato antico che, una volta eseguito dalla Essebiesse s.r.l., determinava un deterioramento del tratto viario in oggetto, sottoposto a speciale tutela in quanto dichiarato di notevole interesse archeologico con decreto n. 10 del 26.6.2006 emesso dal Direttore Regionale per i beni culturali della Regione Molise, con ciò cagionando un danno irreparabile ad un bene di particolare valore archeologico”, è stato assolto in primo grado dal Tribunale di
Campobasso “perché il fatto non sussiste”; nel giudizio di secondo grado, la Corte di
Appello di Campobasso, previa derubricazione del delitto ascrittogli nella contravvenzione di cui all'art. 733 c.p. (“danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale”) ha dichiarato la prescrizione del reato
(“in riforma della sentenza emessa in data 17-12-2013 dal Tribunale di
Campobasso in composizione monocratica- nei confronti di Parte_1
appellata dal P.G., dichiara non doversi procedere nei confronti di Parte_1
in ordine alla contravvenzione di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale ex art. 733 c.p.c., così diversamente qualificato
l'episodio occorso in data 12-3-2010 e di cui in imputazione, per essere detto reato estinto per prescrizione”- così il dispositivo della sentenza).
In parte motiva, la Corte di Appello ha statuito che la questione di prescrizione appare di pregiudiziale importanza (…) anche rispetto alle, pur fondate, censure di merito proposte dal PG appellante il quale ha condivisibilmente affermato come, la posa in opera di misto di cava sul tracciato del tratturo fosse stata finalizzata esclusivamente alla messa in sicurezza del tracciato stesso per consentire il passaggio degli automezzi necessari e non certo alla protezione del tracciato storico in oggetto (….) concludendo nel senso di escludere la sussistenza dell'evidenza probatoria necessaria a consentire di pervenire ad una assoluzione di merito.
Tanto premesso, la domanda attorea si rivela in parte qua del tutto infondata e per due ordini di ragioni, ciascuna assorbente.
Innanzitutto, per come sopra rilevato, l'art. 18 non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell'estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell'azione (cfr.
Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Sez. VI, 2005, n. 2041) come per l'appunto nel caso in esame in cui non è stata esclusa la responsabilità del
(avendo la Corte di Appello, invero, escluso evidenze probatorie atte a Pt_1 consentire un'assoluzione di merito, avendo ritenuto che “la posa in opera di misto di cava sul tracciato del tratturo fosse stata finalizzata esclusivamente alla messa in sicurezza del tracciato stesso per consentire il passaggio degli automezzi necessari
e non certo alla protezione del tracciato storico in oggetto”) pervenendo alla mera declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Invero, nel caso in esame difettano evidentemente i presupposti che indefettibilmente devono essere presenti affinché il pubblico dipendente possa invocare l'applicazione del citato art. 18.
Per come sopra rilevato, la norma in esame subordina la spettanza del beneficio ad una duplice circostanza:
a) l'esistenza di un giudizio, promosso nei confronti del (e non anche dal)
dipendente, conclusosi con un provvedimento che abbia definitivamente escluso la sua responsabilità;
b) la sussistenza di un nesso tra gli atti e i fatti ascritti al dipendente e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali.
In ordine alla prima circostanza, è necessario che la pronuncia giurisdizionale abbia accertato l'assenza di responsabilità ed un tale presupposto può ritenersi sussistente anche laddove sia stato applicato l'art. 530 comma 2 del c.p.p. (cfr. Cons. Stato, Sez.
IV, 28 novembre 2019, n. 8137; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176; Ad. Gen., 29 novembre 2012, n. 20/13; Sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 1713); dovendosi invece negare l'applicazione dell'art. 18 quando il proscioglimento sia conseguenza di cause diverse, quali l'estinzione del reato, l'intervenuta prescrizione, oppure quando sia stato disposto per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell'azione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre
2019, n. 8137; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176; Sez. VI, 2005, n. 2041; conf. da ultimo, Cons. Stato n. 281/2020).
Ulteriore presupposto cui l'art. 18 ricollega il riconoscimento del rimborso delle spese legali è che il dipendente abbia agito in nome, per conto ed anche nell'interesse dell'Amministrazione; solo in tal caso, infatti, è possibile ravvisare il nesso di immedesimazione organica in ordine ai fatti o agli atti oggetto del giudizio
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137).
Al riguardo è stato ulteriormente precisato che tale presupposto sussiste solo ove gli atti o i fatti compiuti dall'interessato siano riconducibili, in un rapporto di stretta dipendenza, con l'adempimento dei propri obblighi, ossia con l'esercizio diligente della funzione pubblica;
occorrendo, altresì, che sia ravvisabile l'esistenza di un nesso di strumentalità tra il compimento dell'atto o del fatto e l'adempimento del dovere, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190).
Peraltro, occorre porre in rilievo come la ricostruzione dell'esatta portata dei requisiti indefettibili, ai quali l'art. 18 subordina il rimborso delle spese legali, ad opera della giurisprudenza del Consiglio di Stato sia condivisa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in ordine ai rapporti di impiego pubblico contrattualizzato
(registrandosi una convergenza tra la giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione).
La Cassazione, dando vita ad un orientamento ermeneutico consolidato, ha affermato l'esigenza che il giudizio, cui la richiesta di rimborso inerisce, riguardi procedimenti giudiziari strettamente connessi all'adempimento dei compiti istituzionali. Ed infatti, lo specifico interesse che deve necessariamente sussistere affinché l'Amministrazione possa essere chiamata a tenere indenne dalle spese legali il proprio dipendente, imputato in un procedimento penale, consiste nella circostanza che l'attività sia riferibile all'Ente di appartenenza, ponendosi in un rapporto di stretta connessione con il fine pubblico (cfr. Cass., 29 gennaio 2019, n. 2475; Cass.,
6 agosto 2018, n. 20561; Cass. Lav., 6 luglio 2018 n. 17874; Cass., 5 febbraio 2016
n. 2366; Cass. Lav, 3 febbraio 2014, n. 2297)
Risulta pertanto evidente come il rimborso delle spese legali rappresenti un meccanismo volto ad imputare al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi abbia agito per suo conto;
ne deriva che un siffatto meccanismo di imputazione può operare solo in quanto siano ravvisabili quel rapporto di stretta dipendenza, nonché quel nesso di strumentalità tra l'adempimento dei doveri istituzionali e il compimento dell'atto, di cui si è detto in precedenza.
Una diversa conclusione condurrebbe a riconoscere la spettanza del beneficio in ogni ipotesi di reato proprio, anche laddove il fatto addebitato esuli dai doveri istituzionali, senza che possa ravvisarsi un collegamento, diretto e di tipo oggettivo, con l'interesse dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 2017, n.
1568).
Alla luce delle accennate coordinate ermeneutiche consegue ulteriormente che la condotta del dipendente, consistente in atti o in comportamenti, deve essere espressione della volontà dell'Amministrazione di appartenenza e a questa riferibile, in quanto finalizzata al corretto adempimento dei suoi fini istituzionali (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137). Sussistendo tali condizioni, il principio di immedesimazione organica consente, mediante la creazione del rapporto d'ufficio,
l'imputazione in capo all'Amministrazione dell'intera attività, quindi anche degli effetti, scaturenti dai comportamenti posti in essere dal titolare dell'organo.
La giurisprudenza ha infine chiarito come la natura eccezionale della disposizione in esame ne imponga una stretta interpretazione, dovendo concludersi per la non spettanza del beneficio nel caso in cui l'atto o il comportamento:
a) non abbiano trovato origine nell'esecuzione dei compiti istituzionali, ma abbiano avuto luogo 'in occasione dello svolgimento della pubblica funzione, senza che possa ravvisarsi la necessaria riferibilità all'Amministrazione di appartenenza (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026; Sez. lav., 6 luglio 2018, n. 17874; Sez. lav., 3 febbraio 2014, n. 2297; Sez. lav., 30 novembre 2011, n. 25379; Sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5718; Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1816; Sez. III, 2013, n.
4849; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190);
b) costituiscano violazione dei doveri d'ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno
2018, n. 3427);
c) possano condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione di appartenenza, cioè quando, pur in assenza di responsabilità penale, sussistano i presupposti per la configurazione di un illecito disciplinare e l'attivazione del relativo procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176; Sez. IV, 2013, n. 1190; Sez. IV, 2012, n. 423).
La necessità che la disposizione sia oggetto di stretta interpretazione è del resto ricavabile dalla ratio che il legislatore ha inteso imprimere all'istituto del rimborso delle spese legali.
Lo scopo della norma è quello di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento del servizio, nell'intento di impedire 'che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere (cfr. Cons. Stato,
Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137). Il fine avuto di mira dal legislatore consiste quindi nel tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dalle spese legali sostenute per difendersi dalle accuse di responsabilità, poi rivelatesi infondate.
Al conseguimento di un siffatto scopo non basta una connessione con il fatto di reato, di tipo soggettivo ed indiretto, come accadrebbe se lo svolgimento dell'attività costituisse una mera occasione per il compimento dell'atto o del comportamento;
è necessario, invece, che sussista uno specifico nesso causale che consenta di affermare la stretta riconducibilità del fatto contestato all'espletamento del dovere d'ufficio, pena la dilatazione del perimetro applicativo della norma oltre i confini delineati dal legislatore.
Orbene, nel caso in esame, al ricorrente è stata contestata una condotta che, lungi dall'essere espressione della volontà dell'Amministrazione di appartenenza e a questa riferibile, in quanto finalizzata al corretto adempimento dei suoi fini istituzionali, appare come violativa dei suoi doveri d'ufficio, essendo il
Soprintendente funzionalmente preposto a garantire nella massima misura la tutela del patrimonio culturale (d.lgs. 42/2004; DPCM 171/2014 e succ. n. 76/2019 e n.
169/2019) mentre nel caso in esame il danneggiamento irreparabile di bene di particolare valore archeologico è avvenuto a mezzo dell'autorizzazione emessa dal ricorrente, quale dirigente della Soprintendenza per i beni archeologici della Regione
Molise, in favore di società privata e, per come statuito dalla Corte di Appello, la posa in opera di misto di cava sul tracciato del tratturo è stata finalizzata esclusivamente alla messa in sicurezza del tracciato stesso per consentire il passaggio degli automezzi necessari e non certo alla protezione del tracciato storico in oggetto, protezione che avrebbe al contrario rappresentato adempimento dei doveri d'ufficio.
Difetta, pertanto, il presupposto della riconducibilità degli atti o fatti compiuti dal pubblico dipendente, in un rapporto di stretta dipendenza, all'adempimento dei propri obblighi, ossia all'esercizio diligente della funzione pubblica, occorrendo, altresì, che sia ravvisabile l'esistenza di un nesso di strumentalità tra il compimento dell'atto o del fatto e l'adempimento del dovere, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190).
Certamente la condotta del ricorrente non può dirsi espressione della volontà dell'Amministrazione di appartenenza e a questa riferibile, in quanto finalizzata al corretto adempimento dei suoi fini istituzionali, avendo al contrario agito per fini difformi e contrastanti (consentire il passaggio degli automezzi della società
Essebiesse Power) con quello istituzionale dell'ente di appartenenza, donde la rottura del nesso di immedesimazione organica con l'amministrazione.
La domanda si rivela, pertanto, infondata in parte qua per le due ragioni esposte, ciascuna di per sé assorbente in termini ostativi all'accoglimento.
Venendo ora alla disamina del capo di domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Campobasso (n. 303/2016) in ordine ai reati di falsità ideologica ex art. 480 c.p. con la formula “perché i fatti non costituiscono reato” e del reato p. e p. dall'art. 44 lett a) TU 380/2001 “perché il fatto non sussiste”, si rende opportuna una ricostruzione della vicenda processuale per come risultante dagli atti.
Con sentenza n. 26/2014 il GUP del Tribunale di Campobasso ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato p. e Parte_1
p. dagli artt. 81 e 323 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Soprintendente per i beni archeologici del Molise, in violazione di legge (….) al fine di favorire la Essebiesse Power s.r.l. (…) rilasciava
– in violazione di legge- pareri favorevoli atti a favorire indebitamente la Essebiesse
Power s.r.l. procurando alla stessa un indebito vantaggio patrimoniale di rilevante importanza (…) siccome estinto per prescrizione.
Con decreto ex art. 429 c.p.c., è stato disposto il rinvio a giudizio del in Pt_1 relazione al reato p. e p. dall'art. 480 c.p. perché nella sua qualità di Soprintendente per i beni archeologici del Molise, attestava falsamente, in una certificazione (la n.
9501/2007) rilasciata a richiesta e nell'interesse della Essebiesse Power s.r.l. che lungo il tratto di accesso al realizzando parco eolico dei comuni di Cercepiccola e
San Giuliano del Sannio, non sussistevano tracce dell'antica sistemazione del tratturo, così autorizzando la sistemazione del tratturo con misto di cava per il passaggio degli automezzi necessari alla realizzanda opera, laddove, invece, tali tracce erano evidenziate nel decreto del direttore regionale dei Beni ambientali n. 10/2006 in cui si dà atto (anche e mezzo di fotografie) di presenza di blocchi lapidei
(costituenti il fondo stradale) allineati lungo i bordi della strada (in quanto divelti dalla loro collocazione originaria) e di blocchi presenti in alcuni punti del tracciato
(capo b) nonché del reato p. e p. dall'art. 480 c.p. perché, nella sua qualità di
Soprintendente per i beni archeologici del Molise, attestava falsamente, in una certificazione (la n. 1577/2008) rilasciata a richiesta e nell'interesse della Essebiesse
Power s.r.l. che le opere progettate riguardanti il realizzando parco eolico dei
Comuni di Cercepiccola e San Giuliano del Sannio sono al di fuori e non contrastano con le prescrizioni relative al vincolo di dichiarazione di importante interesse di cui al decreto della direzione regionale del Molise 10/2006 laddove tali opere prevedevano un cavidotto interrato (per 1,5 metri) distante dal tratturo da 3 a
10 metri e il decreto della Direzione regionale del Molise 10/2006 prevede una fascia di rispetto della larghezza di 20 metri su entrambi i lati del tratturo per conservare e garantire la sua leggibilità nel territorio, consente solo arature non superiori a 50 centimetri di profondità vietando di impiantare coltivazioni arboree o vigneti, sottopone a parere preventivo della Soprintendenza per i beni archeologici del Molise ogni movimento di terreni e scavi;
capo e) del reato p. e p. dagli artt. 110
c.p. e 44 lett. a) TU 380/2001 per avere il e (legale Pt_1 Controparte_3
rappresentante della Essebiesse Power s.r.l) in concorso tra loro, il Pt_1
apportando un consapevole contributo causale – stante le condotte descritte ai capi a) b) e c) che precedono – la quale committente dei lavori, iniziato CP_3
lavori edili in (…) per la realizzazione di un parco eolico, in violazione degli strumenti urbanistici, atteso che l'intervento era in contrasto con le diposizioni ambientali avendo ottenuto l'autorizzazione unica sulla presupposto dei pareri ambientali favorevoli rilasciati illecitamente così come indicato nel capo a) che precede (reato p. e p. dagli artt. 81 e 323 c.p. n.d.r.).
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 303/2016, premesso che per il reato sub capo a) – abuso d'ufficio – vi è stata sentenza di non luogo a procedere essendo il reato estinto per prescrizione, per il capo b) ha affermato che “ogni coscienza e volontà dell'imputato di dichiarare il falso nella autorizzazione riferita al capo b) è esclusa;
per cui l'imputato va mandato assolto dall'accusa ascrittagli al capo b) perché il fatto non costituisce reato” quanto al cap c) afferma il Tribunale di
Campobasso che “ricorre un serio e ragionevole dubbio che l'imputato abbia potuto rilasciare in data 3 marzo 2008 attestazione di compatibilità delle opere di cui al progetto – si ribadisce già autorizzato da altri – con le prescrizioni di vincolo semmai omettendo colposamente di valutare compiutamente la profondità e distanza del cavidotto ma non anche volutamente e consapevolmente dichiarando il falso”
(….) Ebbene, (…) ricorre quantomeno un dubbio che l'imputato abbia magari errato nella valutazione di compatibilità del tracciato con le prescrizioni di cui al vincolo, il che integra un vizio nella espressione della discrezionalità amministrativa, ma non vi è affatto la prova che egli abbia commesso un falso in atto pubblico in certificazione amministrazione penalmente rilevante. (…) Resta spazio, semmai, per una valutazione in termini di colpa del Sovrintendente ma difetta la prova del dolo. L'imputato va mandato assolto dal reato ascrittogli al capo b) perché il fatto non sussiste”.
Infine, in ordine alla contravvenzione ex art. 44 lett. a TU 380/2001, il Tribunale ha assolto l'imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”; in parte motiva si legge che in tale capo si contesta al , in concorso con la committente dei Pt_1
lavori, (giudicata separatamente) di aver contribuito alla Controparte_3
realizzazione di un parco eolico in violazione degli strumenti urbanistici a mezzo delle condotte descritte nei capi a), b) e c); evidenzia il Tribunale che quanto alla contravvenzione ascritta al , una parte della suddetta accusa risulta Pt_1
insussistente nella sua materialità già a seguito della sentenza di non luogo a procedere da parte del GUP in ordine al reato di abuso di ufficio, dichiarato estinto per prescrizione. In relazione alle condotte sub capi b) e c) il Tribunale ha escluso che il rilascio delle due autorizzazioni abbia potuto incidere sulla stessa sussistenza e materialità del reato contestato sub capo e). E ciò in quanto, anche testualmente, il capo e dell'accusa indica come ragione della pretesa contrarietà dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici l'illiceità dei pareri ambientali favorevoli richiamati nel capo a dell'accusa, del tutto estraneo all'oggetto del giudizio, essendo intervenuto proscioglimento irrevocabile dell'imputato sul punto.
Si evidenzia, inoltre, che nel suddetto processo, la
[...]
e la Controparte_4 Controparte_5
si costituirono parti civili.
[...]
Ciò posto, richiamandosi i principi già sopra enucleati, dovendo concludersi per la non spettanza del beneficio nel caso in cui l'atto o il comportamento: a) non abbiano trovato origine nell'esecuzione dei compiti istituzionali, ma abbiano avuto luogo 'in occasione dello svolgimento della pubblica funzione, senza che possa ravvisarsi la necessaria riferibilità all'Amministrazione di appartenenza (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026; Sez. lav., 6 luglio 2018, n. 17874; Sez. lav., 3 febbraio 2014, n. 2297; Sez. lav., 30 novembre 2011, n. 25379; Sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5718; Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1816; Sez. III, 2013, n.
4849; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190);
b) costituiscano violazione dei doveri d'ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno
2018, n. 3427);
c) possano condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione di appartenenza, cioè quando, pur in assenza di responsabilità penale, sussistano i presupposti per la configurazione di un illecito disciplinare e l'attivazione del relativo procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176; Sez. IV, 2013, n. 1190; Sez. IV, 2012, n. 423).
Nel caso in esame, i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative ex art. 480 c.p. ed il reato urbanistico ex art. 44 lett. a) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ascritti al oggetto Pt_1 dell'imputazione penale si configurano quale fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio ciò che ha comportato la legittimazione dello stessa
Soprintendenza a costituirsi parte civile, come per l'appunto avvenuto nel giudizio in questione. Da tale argomentazione discende che l'assoluzione, ancorchè con la formula “piena”, non legittima il richiesto rimborso;
il principio è stato ribadito dalla
Suprema Corte, secondo il cui orientamento se l'accusa è quella di aver commesso un reato che contempli l'ente di appartenenza come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorge affatto, escludendo dunque che esso emerga solo nel momento in cui il dipendente sia stato, in ipotesi, assolto dall'accusa (Cass., ord. n. 18256/18; in termini anche Cass. S.U.,
4.6.2007 n. 13048).
Se, invero, presupposto cui l'art. 18 ricollega il riconoscimento del rimborso delle spese legali è che il dipendente abbia agito in nome, per conto ed anche nell'interesse dell'Amministrazione poiché solo in tal caso, infatti, è possibile ravvisare il nesso di immedesimazione organica in ordine ai fatti o agli atti oggetto del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137), e che tale presupposto sussiste solo ove gli atti o i fatti compiuti dall'interessato siano riconducibili, in un rapporto di stretta dipendenza, con l'adempimento dei propri obblighi, ossia con l'esercizio diligente della funzione pubblica;
occorrendo, altresì, che sia ravvisabile l'esistenza di un nesso di strumentalità tra il compimento dell'atto o del fatto e l'adempimento del dovere, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190), nel caso in esame, le condotte del ricorrente certamente non possono dirsi riferibili all'ente di appartenenza ed in stretta connessione con il fine pubblico istituzionalmente perseguito: difetta, pertanto, il nesso di strumentalità tra l'adempimento dei doveri istituzionali e il compimento dell'atto.
Invero, la condotta del dipendente, consistente in atti o in comportamenti, deve essere espressione della volontà dell'Amministrazione di appartenenza e a questa riferibile, in quanto finalizzata al corretto adempimento dei suoi fini istituzionali
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137). Sussistendo tali condizioni,
il principio di immedesimazione organica consente, mediante la creazione del rapporto d'ufficio, l'imputazione in capo all'Amministrazione dell'intera attività, quindi anche degli effetti, scaturenti dai comportamenti posti in essere dal titolare dell'organo.
Ma nel caso di specie, il ricorrente ha attestato falsamente (pur essendo stato escluso il dolo quale coscienza e volontà di dichiarare il falso) in certificazioni, su richiesta e nell'interesse della società Essebiesse Power s.r.l., circostanze in contrasto con il decreto del direttore regionale dei beni ambientali del Molise e tale condotta non può certamente dirsi espressione della volontà dell'Amministrazione di appartenenza e a questa riferibile, in quanto finalizzata al corretto adempimento dei suoi fini istituzionali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137) non essendo riconducibili al corretto assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, non trovando pertanto immediata e diretta riferibilità nella volontà dell'Ente di appartenenza che, invero, si è costituito parte civile il che rende evidente l'esistenza di un conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza.
Orbene, la circostanza dell'assoluzione, così come la mancata instaurazione di un procedimento disciplinare non ha alcuna rilevanza. Il conflitto d'interesse può infatti rilevare ex se, indipendentemente dall'esito del giudizio penale (cfr. Cass. Lav., 3 febbraio 2014, n. 2297). E l'assoluzione, giova ulteriormente precisare, non ha alcuna incidenza in ordine al giudizio sulla non riconducibilità all'Amministrazione del fatto addebitato (cfr. Cass. 5 febbraio 2016, n. 2366). Ne consegue che per ravvisare un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione ed escludere la spettanza del beneficio è sufficiente che sussistano i presupposti per la configurazione dell'illecito disciplinare e per l'attivazione del relativo procedimento
(cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055; Sez. IV, 4 settembre 2017, n.
4176; Sez. IV, 2013, n. 1190; Sez. IV, 2012, n. 423) per come condivisibilmente rilevato dalla difesa del ”. CP_6
2. Con l'appello il addebita al primo Giudice violazione di legge e si Pt_1 duole dell'interpretazione fornita riguardo l'art. 18, comma 1, del decreto legge n.
67 del 1997, come convertito nella legge n. 135 del 1997, sul quale fondava la sua rivendicazione. Quanto alle spese chieste per l'appello ritiene la sentenza gravata erronea laddove rileva che il proscioglimento per prescrizione in appello avrebbe comportato un accertamento di responsabilità, laddove non ha riscontrato evidenze probatorie atte a consentire un'assoluzione di merito in luogo di quella per prescrizione. La decisione sarebbe altresì sbagliata, atteso che la Corte di Appello, dopo la pregiudiziale diversa qualificazione del fatto, ha meramente rilevato, mediante attività di constatazione e non accertamento che la prescrizione doveva ritenersi prevalente rispetto alle “pur condivisibili” doglianze del Pubblico
Ministero, secondo le quali la copertura di misto di cava non avrebbe tutelato il tratturo. Sostiene che le dichiarazioni estrapolate dal Tribunale di Cosenza dalla decisione della Corte di Appello di Campobasso non sono accertamenti del Collegio giudicante, ma bensì le doglianze del Pubblico Ministero, che come già chiarito non hanno trovato conforto, non essendo intervenuta una decisione di condanna. Invero, la Corte di Appello non ha accertato che l'apposizione del misto di cava violava i doveri di ufficio e danneggiava il , ma si è limitata a valutare in modo Per_1
sommario le doglianze della Pubblica ritenendole alla luce di tale Per_2
delibazione sommaria “pur condivisibili”, ma senza accertarle come fondate. Altresì la Corte territoriale, sempre all'esito di tale attività di mera constatazione, ha dedotto di non poter giungere ad un'assoluzione del merito, non potendo procedere ad un'attività ermeneutica di accertamento per un diverso reato, attività questa preclusa dall'intervenuta prescrizione. Quanto alle spese chieste per il primo grado ritiene che vada da sé il diritto al rimborso perché il Tribunale aveva emesso sentenza di assoluzione.
3. Resiste in appello in e nel chiedere la conferma della sentenza CP_1
gravata ribadisce le medesime osservazioni già esposte in primo grado, condivise dal
Giudice.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte datato 11 ottobre 2024, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello è infondato e va respinto.
II. Non colgono nel segno le doglianze dell'appellante e la sentenza di rigetto del ricorso in primo grado oggi gravata deve ritenersi appropriata e pertinente nella sua motivazione. Invero il Tribunale ha correttamente interpretato la norma della quale si invocava l'applicazione, e la giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato, consolidata in materia. Di contro il Sovrintendente
non ha apportato in questo grado, oltre a conclusioni difformi da quelle Pt_1
rassegnate in primo grado, nuove e diverse argomentazioni, o interpretazioni della norma.
III. Il ricorrente fondava la sua rivendicazione sull'applicazione dell'art. 18, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, come convertito nella legge n. 135 del
1997, che recita “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale
e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
III.a. Lo scopo di questa disposizione, nell'intenzione del Legislatore, è quello di
«evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere», occorrendo pertanto uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio. La disciplina del rimborso delle spese legali trova quindi applicazione solo quando si sia trattato di assolvimento di obblighi istituzionali e vi sia un rapporto di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o del comportamento – e dunque quando l'assolvimento “diligente” dei compiti lo richiedeva specificamente;
in altre parole, quando il dipendente statale, pur innocente, sia stato costretto a difendersi in ragione del suo status e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere semplicemente “in occasione” dell'attività lavorativa o quando sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare. Il diritto al rimborso è previsto quando non sussistano conflitti di interesse. È necessario, dunque, che la condotta addebitata al dipendente non sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell'ente. Non in ultimo è necessario che il processo si risolva a favore del pubblico dipendente: egli cioè deve essere dichiarato non colpevole. In particolare, come nel nostro caso, ovvero qualora si tratti di una sentenza penale, si deve trattare di un accertamento di assenza di responsabilità,
e anche quando il giudice abbia pronunciato sentenza di assoluzione per insufficiente o contraddittoria prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. Diversamente, il rimborso non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da ragioni diverse dall'assenza di responsabilità; cioè quando sia stato disposto a seguito dell'estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali.
IV. L'insussistenza delle condizioni per accedere al rimborso è già stata scrutinata dal primo Giudice, (ed il Collegio ne condivide la decisione ritenendo appropriata la motivazione), quanto alla “responsabilità” di aver tenuto una condotta
(al di là dell'esito processuale di cui si dirà più avanti), NON a tutela del Patrimonio
Archeologico cui avrebbe dovuto invece porre migliore, e maggiore, controllo, in conflitto, quindi, con gli interessi dell'Amministrazione da cui dipendeva.
valle di tutto c'è da valorizzare il risultato del processo e non delle fasi CP_7
dello stesso. Invero su questo punto non v'è dubbio che l'art. 18 ut supra definisce il principale criterio per il riconoscimento del diritto al rimborso invocato nella
“conclusione” del procedimento-processo, e ciò non può che ravvisarsi nella sentenza definitiva-irrevocabile; per meglio chiarire, (nel caso in questione posto ad esempio), se il primo grado si fosse concluso con sentenza di condanna e nella fase di appello fosse intervenuta l'assoluzione dell'imputato con qualsiasi formula, il dipendente definitivamente assolto avrebbe avuto diritto alla rifusione delle spese legali “anche” per la fase del primo grado. E non inficia tale ragionamento la circostanza che il processo possa concludersi, come nel caso in questione, con la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione per decorso del termine di legge, in quanto rientra tra le facoltà dell'imputato rinunciarvi per ottenere, con esclusione totale ed assoluta della propria responsabilità, una sentenza assolutoria nel merito.
VI. Ne consegue il rigetto dell'appello con le conseguenze della condanna alla rifusione delle spese del grado, per come liquidate in dispositivo, e della declaratoria ex lege quanto al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto depositato il 30 novembre 2021, avverso la Parte_1
Sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 1218/2021 pubblicata in data 3 giugno 2021, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in €. 4.996,00 oltre accessori come per legge.
3.- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 23 novembre 2024.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale