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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1140/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1140/2025 del R.V.G, avente per oggetto: Separazione consensuale, vertente tra i coniugi
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
NATA A BATTIPAGLIA IL 09.01.1975 C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ntati e difesi dall'avv. Tiziana Inglese Matinella di LL alla via Giovanni XXIII n. 12/D, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso;
rilevato che i coniugi
- hanno contratto matrimonio con il rito civile in data 12.12.2002 nel Comune di AC UM (SA)
- dalla loro unione sono nate due figlie: AN (22.2.2007) e Pt_3
(16.10.2010)
- hanno depositato in data 14 maggio 2025 ricorso per separazione consensuale e per la cessazione/scioglimento degli effetti civili;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso all'udienza del 17 giugno 2025;
- In particolare, chiedono di omologare con sentenza la separazione alle seguenti condizioni:
- I ricorrenti chiedono la separazione personale, senza alcuna pretesa economica, con l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra essendone Parte_2 anche la proprietà per averla ricevuta in eredità d
- Le figlie saranno in affidamento congiunto con collocazione prevalente presso l'attuale residenza familiare, immobile che resterà assegnato alla ricorrente essendone anche proprietaria per averla ricevuta in eredità;
- Il sig. si obbliga al versamento di euro 250,00 mensili a titolo di Pt_1 manteni per entrambi le figlie, nonché la metà delle spese straordinarie che saranno concordate volta per volta;
- La figlia minore trascorrerà i fine settimana alternati uno con la mamma ed uno con il padre ovvero dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica.
- La figlia minore trascorrerà 15 giorni di ferie consecutivi con il padre nei mesi tra luglio ed agosto anche secondo le esigenze di studio e/o di lavoro della ragazza che dovrà prestare il consenso nella individuazione e determinazione del periodo da trascorrere con il padre;
- La figlia minore trascorrerà le festività ad anni alterni con i genitori secondo quando indicato in premessa.
ritenuto che
le condizioni della separazione di cui le parti richiedono l'omologa appaiono conformi alla legge;
considerato che
con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rimarcato che con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
4.1.1972, C.F.: e nata a [...] il C.F._3 Parte_2
09/01/1975 C. C.F._4
OMOLOGA le con ne dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate con le note sostitutive dell'udienza del 17 giugno 2025; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di AC UM (SA), Atto nr. 10 parte 1 Vol. 2 anno 2002; SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. CP_1
Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 1140/2025 del R.V.G, avente per oggetto: Separazione consensuale, vertente tra i coniugi
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
NATA A BATTIPAGLIA IL 09.01.1975 C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ntati e difesi dall'avv. Tiziana Inglese Matinella di LL alla via Giovanni XXIII n. 12/D, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso;
rilevato che i coniugi
- hanno contratto matrimonio con il rito civile in data 12.12.2002 nel Comune di AC UM (SA)
- dalla loro unione sono nate due figlie: AN (22.2.2007) e Pt_3
(16.10.2010)
- hanno depositato in data 14 maggio 2025 ricorso per separazione consensuale e per la cessazione/scioglimento degli effetti civili;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso all'udienza del 17 giugno 2025;
- In particolare, chiedono di omologare con sentenza la separazione alle seguenti condizioni:
- I ricorrenti chiedono la separazione personale, senza alcuna pretesa economica, con l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra essendone Parte_2 anche la proprietà per averla ricevuta in eredità d
- Le figlie saranno in affidamento congiunto con collocazione prevalente presso l'attuale residenza familiare, immobile che resterà assegnato alla ricorrente essendone anche proprietaria per averla ricevuta in eredità;
- Il sig. si obbliga al versamento di euro 250,00 mensili a titolo di Pt_1 manteni per entrambi le figlie, nonché la metà delle spese straordinarie che saranno concordate volta per volta;
- La figlia minore trascorrerà i fine settimana alternati uno con la mamma ed uno con il padre ovvero dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica.
- La figlia minore trascorrerà 15 giorni di ferie consecutivi con il padre nei mesi tra luglio ed agosto anche secondo le esigenze di studio e/o di lavoro della ragazza che dovrà prestare il consenso nella individuazione e determinazione del periodo da trascorrere con il padre;
- La figlia minore trascorrerà le festività ad anni alterni con i genitori secondo quando indicato in premessa.
ritenuto che
le condizioni della separazione di cui le parti richiedono l'omologa appaiono conformi alla legge;
considerato che
con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rimarcato che con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
4.1.1972, C.F.: e nata a [...] il C.F._3 Parte_2
09/01/1975 C. C.F._4
OMOLOGA le con ne dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate con le note sostitutive dell'udienza del 17 giugno 2025; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di AC UM (SA), Atto nr. 10 parte 1 Vol. 2 anno 2002; SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. CP_1
Aldo Di Dario