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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1034 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTO VIRGA, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CHERUBINA CIRIELLO,
VIVIANA CARLISI, GIANTONY ILARDO E SEBASTIANO CARUSO, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 03.04.2024, il ricorrente, adiva il Tribunale di Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...] alla garanzia previdenziale di cui al D.lgs 80/92; per l'effetto, Parte_1 condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, in CP_1 accoglimento del presente ricorso, al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro 4.386,86 (quattromilatrecentottantasei/86), quale importo residuo da corrispondere, come da progetto di stato passivo reso esecutivo in atti, oltre accessori di legge, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Condannare, in ogni caso, l'Ente resistente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari, oltre iva, cpa e maggiorazione forfettaria, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.”
1 Deduceva, in punto di fatto, di aver stipulato un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato con la società dal 27 luglio 2015. Controparte_2
Alla cessazione del rapporto di lavoro il 15 maggio 2022, il ricorrente lamentava il mancato pagamento delle mensilità di aprile (1.678,42 euro) e maggio (713,39 euro), per un totale di 2.391,81 euro, e il mancato versamento del TFR maturato, pari a 6.877,00 euro, per un totale complessivo di 8.555,42 euro.
Successivamente, nel 2019 stipulava un contratto di mutuo con CREDEM Pt_1
S.P.A. con rimborso tramite cessione del quinto dello stipendio, con un capitale residuo di 3.371,90 euro al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Deduceva, altresì di aver avanzato domanda nei confronti dell' Controparte_3 chiedendo il pagamento della somma di € 4.386,86, oltre accessori di
[...] legge, a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) e per le ultime mensilità retributive non percepite, relative al periodo di lavoro svolto presso la predetta società che, prima di ricevere Controparte_2 quanto dovuto, era stata dichiarata fallita. Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' , il quale sosteneva l'infondatezza CP_1 delle ragioni di parte ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso. Più nel dettaglio, l'ente di previdenza rigettava parzialmente la domanda, contestando la mancata presentazione di una domanda autonoma da parte della società cessionaria del quinto dello stipendio, sostenendo che tale società avrebbe dovuto attivarsi separatamente per il recupero del TFR ceduto. In secondo luogo, evidenziava presunti errori nei conteggi del TFR, ritenendo che l'importo richiesto dal lavoratore fosse superiore a quanto effettivamente dovuto ed infine, sollevava una contestazione relativa a irregolarità documentali, in particolare per la mancata trasmissione del modulo SR131.
La causa, rinviata per la discussione, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
13.5.25.
Motivi della decisione Il Fondo di garanzia per il TFR, istituito presso l' con l'art. 2 della L. 297/1982, CP_1
è uno strumento di tutela sociale che assicura ai lavoratori il pagamento del TFR e, in alcuni casi, delle ultime retribuzioni, quando il datore di lavoro è insolvente. La sua funzione trova fondamento nei principi costituzionali di tutela del lavoro (art. 36 Cost.) e nel ruolo sussidiario dello Stato a favore dei lavoratori.
La norma prevede che: “Presso l' è Controparte_4 istituito un Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Il Fondo interviene nei casi in cui il datore di lavoro sia assoggettato a procedura concorsuale, e per esso non sia possibile la soddisfazione, neppure parziale, del credito del lavoratore.”
2 La finalità del Fondo di Garanzia è quindi quella di tutelare i lavoratori subordinati dal rischio di insolvenza del datore di lavoro, garantendo un livello minimo di protezione sociale in caso di cessazione del rapporto e mancato pagamento del TFR
e di parte delle retribuzioni. Perché il lavoratore possa legittimamente richiedere l'intervento del Fondo, la giurisprudenza e la prassi dell hanno individuato CP_1 quattro presupposti fondamentali:
1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cessato. Il lavoratore deve dimostrare l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, cessato per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, scadenza contratto);
2) l'insolvenza del datore di lavoro e l'apertura di una procedura concorsuale. La legge richiede che il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale, come il fallimento (art. 1 L. 297/1982 e succ. mod.). In alternativa, in caso di datore non soggetto a fallimento (es. impresa individuale, piccola impresa), il
Fondo può comunque intervenire se vi è una procedura di esecuzione individuale infruttuosa, come stabilito dall'art. 2, comma 5, L. 297/1982 e dalle Circolari
n. 74/2008 e 63/2004; CP_1
3) l'insinuazione del credito nel passivo fallimentare o esecuzione individuale. Il lavoratore deve aver proceduto con l'insinuazione al passivo della procedura concorsuale e ottenere l'ammissione del credito relativo al TFR e/o alle ultime mensilità. L'ammissione al passivo fallimentare rappresenta una condizione formale e sostanziale per la domanda al Fondo (Cass. civ. sez. lav., sent. n.
19135/2005);
4) l'impossibilità di soddisfacimento del credito;
il lavoratore deve dimostrare che il proprio credito non sia stato soddisfatto, neppure parzialmente, in sede concorsuale (ad es. per mancanza di attivo fallimentare). Questo presupposto è soddisfatto, come nel caso di specie, dalla chiusura del fallimento senza riparto o dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo con parziale o non avvenuto pagamento del credito ammesso.
In seguito alla Direttiva 80/987/CEE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio
1992, n. 80 (ora confluito nel D.Lgs. 297/2002), l'intervento del Fondo è stato esteso anche alle ultime tre mensilità di retribuzione non corrisposte, maturate entro gli ultimi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 21375/2010, secondo cui:
“Il Fondo di Garanzia è tenuto a corrispondere non solo il TFR, ma anche le CP_1 ultime retribuzioni non corrisposte, ove ne sussistano i presupposti di legge.”
Nel caso in esame, ha documentato lo svolgimento di un rapporto di lavoro Pt_1 part-time a tempo indeterminato con la società
[...] iniziato il 27 luglio 2015 e cessato il 15 maggio 2022. Controparte_2
La datrice di lavoro è stata successivamente dichiarata fallita.
3 L'insinuazione al passivo, la relativa ammissione e la mancata soddisfazione del credito sono provate dalla documentazione allegata, in particolare dal progetto di stato passivo esecutivo.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il credito vantato dal ricorrente ammontava a complessivi € 8.555,42, di cui € 6.877,00 a titolo di TFR e € 2.391,81
a titolo di retribuzioni (aprile e maggio 2022). Tuttavia, la domanda giudiziale è limitata all'importo di € 4.386,86, ossia alla residua somma non corrisposta dal Fondo, stante la richiesta già parzialmente soddisfatta o non rivendicata per la quota oggetto di cessione.
Quanto alla doglianza dell' circa l'assenza di domanda autonoma da parte del CP_1 cessionario (CREDEM S.p.A.), va richiamato il consolidato orientamento secondo cui: “La cessione di credito non estingue il credito stesso, né priva il cedente della legittimazione a richiedere l'intervento del , salvo che il Controparte_3 cessionario abbia effettivamente ottenuto pagamento.” (Cass. civ., sez. lav., n.
8296/2022)
Nel caso di specie, il credito vantato da CREDEM S.p.A. verso rappresenta Pt_1 un rapporto privatistico e non incide sulla legittimità della domanda del lavoratore, che ha richiesto solo l'importo residuo non assoggettato a cessione. L' non può CP_1 opporre l'inattività del cessionario quale condizione ostativa al proprio obbligo di pagamento.
Analogamente la mancata trasmissione del modulo SR131 non può assumere valenza ostativa in presenza di documentazione equivalente già agli atti (contratto, buste paga, estratto conto contributivo, stato passivo).
Il modulo SR131 ha finalità dichiarative e non costitutive del diritto. La giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma, sez. lav., sent. n. 1129/2023) ha più volte chiarito che l'assenza formale del modulo SR131 non può essere causa di rigetto quando il credito sia documentalmente certo, liquido e esigibile, come nel caso in esame.
Infine, per quanto attiene alla contestazione sul quantum, sollevato dall'ente di previdenza bisogna evidenziare che il credito da lavoro ammesso nello stato passivo fallimentare costituisce un elemento sufficiente e vincolante ai fini dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo . È principio consolidato e costante nella CP_1 giurisprudenza di legittimità che “La mancata contestazione dell'ammissione del credito nello stato passivo fallimentare comporta che detto credito è assistito da piena efficacia accertativa e vincola il Fondo di garanzia che non può CP_1 opporsi alla liquidazione salvo esperire opposizione ai sensi degli artt. 98 e ss. L. Fall.” (Cass. civ., sez. lav., n. 9231/2010; conf. Cass. n. 13650/2015, Cass. n.
30158/2019, Cass. n. 18660/2023).
Pertanto, qualsiasi contestazione successiva da parte dell' sul quantum del CP_1 credito (come nel caso in esame, dove si adducono importi diversi di TFR o si
4 valorizzano singole buste paga) non può prevalere sul dato cristallizzato e incontestato del passivo fallimentare.
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, e in considerazione della forza vincolante dell'ammissione del credito da lavoro nello stato passivo fallimentare, il ricorso del deve essere accolto. Pt_1
L' è, dunque, obbligato a corrispondere l'importo di € 4.386,86 (quale residuo CP_1 dovuto) a titolo di TFR e retribuzioni non pagate, in quanto l'ammontare del credito risulta già accertato e incontestato nello stato passivo fallimentare.
Le spese di lite seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di Parte_1 ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia ai sensi della L. n.
[...] CP_1
297/1982 e del D.lgs. n. 80/1992;
- condanna l' , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 4.386,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino al saldo;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 886,00 CP_1 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Così deciso in Agrigento, 13.05.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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