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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
31 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3004 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, , nella qualità di eredi di rappresentati e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difesi dagli avv.ti Marco Puliatti e Micaela Puliatti, elettivamente domiciliati come in atti
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella CP_1
Piergentili, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6709/2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 07/06/2024.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di aver notificato in data 14/07/2023 all' il decreto di omologa Persona_1 CP_1 dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento art. 1 legge n. CP_ CP_ 18/1980, di avere trasmesso all' il modello AP70 in data 24/07/2023, di non avere l' provveduto a riconoscere il diritto e ad erogare i relativi ratei maturati, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “1) affermi il diritto della ricorrente all'indennità di CP_1 accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80 e per l'effetto 2) condannare l' a corrispondere i CP_1 ratei mensili, maturati e maturandi, del diritto di cui sopra dall'i.8.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, 3) condanni altresì il resistente al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali “ex” art. 2 D.M. 55714 e con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma
1 bis D.M. 55/4 e s.m. attesa la redazione del presente atto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione degli allegati, il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. CP_
Il Tribunale di Roma, nella contumacia dell' ha così statuito: “- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di dei ratei di indennità di CP_1 Persona_1 accompagnamento maturati dall'1.8.2022, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
- condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in CP_1 Persona_1 complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso dando atto che la parte ricorrente aveva documentato il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta;
aveva inoltrato all' la CP_1 documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, condizioni non CP_ contestate dall'istituto; la domanda doveva essere accolta con condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dall'i.08.2022, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo. Quanto alla regolamentazione delle spese, il Tribunale, in applicazione del principio della soccombenza, ha posto le spese di lite a carico dell'istituto convenuto in giudizio liquidandole sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva) in euro 854,00, oltre iva e cpa, da distrarsi
Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo appello e , nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha Persona_1 liquidato le spese di lite di primo grado in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 relativi alla fase di studio ed istruttoria, escludendo la fase decisionale, che si era concretamente svolta nel giudizio. CP_ Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello con la condanna dell' al pagamento delle spese di lite del primo grado nella misura di € 1.864,50, comprensive della fase decisionale.
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente deve darsi atto che non è stata impugnata la statuizione di condanna dell' CP_2 resistente al pagamento, in favore dell'originaria ricorrente, dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dall'1.8.2022, sul punto si è quindi formato il giudicato esterno.
L'appello è fondato e deve essere accolto, sotto il profilo della mancata liquidazione della fase decisoria, fase decisoria che deve ritenersi essere stata svolta nella precedente fase del giudizio.
Si osserva che, alla stregua di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lett. d del dm 55/2014 per fase decisionale si intende: ”le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”. Nel presente caso di specie risulta che era stata fissata l'udienza di discussione, svolta nella forma della trattazione scritta, all'esito della quale il giudice di prime cure ha emesso la sentenza, che ha comportato per le parti l'esame del provvedimento e le attività successive. Ne consegue che l'importo dovuto alle appellanti dovrà essere liquidato considerando corretta l'applicazione da parte del Tribunale dei valori minimi (stante la particolare semplicità della fattispecie oggetto di controversia caratterizzata dall'integrale pagamento sin dalle prime fasi del giudizio della prestazione oggetto di controversia) e dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (pacificamente applicabile), ma comprendendo anche la fase decisoria in complessivi € 1864,50 (€ 854,00, per la fase di studio e introduttiva, liquidata dal Tribunale, ed €
1.010,50 per la fase decisionale), importo superiore a quello liquidato dal Tribunale in violazione dei minimi tariffari e che non può reputarsi meritevole di conferma all'esito della presente fase di impugnazione.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez.
L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere alle parti appellanti, a titolo di spese di primo grado, l'importo di € CP_1
1.864,50, anziché quello di € 854,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' CP_2 appellato al pagamento in favore delle parti appellanti delle spese di lite del grado, liquidate in €
250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa