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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 7997 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7997 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MORANO OTTAVIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MORANO OTTAVIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/04/2025 e Parte_1 CP_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 23/02/2004;
- che dalla loro unione sono nati i figli (18.02.2005) e (29.05.2007) Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Osserva il Collegio che nelle more la figlia nata il [...] ha raggiunto la maggiore età, Per_2 pertanto vanno espunti dai patti gli accordi relativi all'affido ed alle modalità di visita.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. La figlia avrà la residenza privilegiata presso la madre sig.ra in Per_2 Parte_1
Napoli al Vico S. Teresella degli Spagnoli n. 23;
2) Il figlio maggiorenne stabilisce la propria residenza in quella attuale, presso l'abitazione della madre sig.ra , in Napoli (NA) al Vico S. Teresella degli Spagnoli n. 23; Parte_1
3) La figlia ed il figlio sono entrambi studenti, ed economicamente Persona_3 Persona_4 non autosufficienti;
4) i coniugi concorreranno al mantenimento dei due figli, ed il padre corrisponderà, entro il giorno
30 di ogni mese, nella modalità concordata dalle parti, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per un importo complessivo di € 700,00 (settecento/00), somma da rivalutarsi annualmente in maniera automatica e senza bisogno di richiesta, in ragione dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo come riportato dall'Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
5) le spese scolastiche e mediche non mutuabili e straordinarie nonché le spese relative all'educazione lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, attività ludico - ricreative etc.) verranno intraprese concordemente dai genitori e sostenute da entrambi i genitori per pari quota;
6) i rapporti economici intercorrenti tra i coniugi sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione e gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti”. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.8, parte I, S. sez.B, reg. Atti Matrimonio anno2004); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino